RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1999 relativa all'aspetto "consumatori" della società dell'informazione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, viste le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 1998 (1), vista la comunicazione della Commissione sulle priorità della politica a favore dei consumatori 1996-1998, vista la dichiarazione ministeriale OCSE sulla tutela dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico(2), (1) considerando che il continuo sviluppo di nuove tecnologie per la trasmissione e la memorizzazione delle informazioni comporta innovazioni di ordine organizzativo, commerciale, tecnico e giuridico che hanno un forte impatto sulla società in generale; (2) considerando che le nuove tecnologie delle comunicazioni avranno un impatto sostanziale sulla vita quotidiana di tutti i cittadini, a prescindere dal fatto che essi assumano un atteggiamento attivo o passivo nei confronti di questi sviluppi; (3) considerando che le nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e lo sviluppo ad esse connesso della società dell'informazione offrono numerosi vantaggi potenziali ai consumatori, ma creano atresì nuove situazioni commerciali che non sono loro familiari e che possono comportare rischi per i loro interessi; (4) considerando che i temi seguenti interessano in modo particolare i consumatori: a) accessibilità e costi contenuti; b) facilità di uso delle attrezzature e delle applicazioni e conoscenze necessarie alla loro utilizzazione; c) trasparenza, ivi comprese la quantità e la qualità delle informazioni; d) prassi commerciali, offerte e clausole contrattuali corrette; e) protezione dei bambini da informazioni improprie; f) sicurezza dei sistemi di pagamento, compresa la firma elettronica; g) tipo di norme giuridiche applicabili alle transazioni effettuate dai consumatori nel nuovo contesto per quanto riguarda sia la scelta della legislazione, sia l'applicabilità delle disposizioni esistenti; h) ripartizione della responsabilità; i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali; j) accesso ad efficaci mezzi di ricorso giudiziale e non e di composizione delle controversie; k) tecnologie dell'informazione quale strumento dell'informazione e dell'istruzione; (5) considerando che la creazione di un clima di fiducia presso i consumatori è un presupposto per l'accettazione della società dell'informazione e per la partecipazione ad essa; (6) considerando che una condizione necessaria per la creazione di un siffatto clima di fiducia è garantire, per quanto riguarda le nuove tecnologie, un livello di tutela equivalente a quello esistente per le transazioni tradizionali effettuate dai consumatori, tramite l'applicazione dei principi esistenti in materia di politica dei consumatori ai nuovi prodotti e ai servizi disponibili nella società dell'informazione, in particolare: a) trasparenza e diritto di ricevere informazioni sufficienti ed affidabili prima e, se necessario, dopo la transazione, compresa in particolare l'identità autenticata del fornitore e l'informazione necessaria per provare l'autenticità di ciascun elemento di una transazione; b) non discriminazione nell'accesso a prodotti e servizi e necessità di tenere conto delle esigenze dei consumatori vulnerabili; c) tutela dei consumatori nei confronti di prassi commerciali indesiderate, ingannevoli e sleali, compresa la pubblicità, e sostegno alla fornitura di mezzi affidabili che consentano al consumatore di filtrare i contenuti nei sistemi di comunicazione; d) protezione degli interessi economici del consumatore tenendo conto di un'equa ripartizione del rischio e della responsabilità che rispecchi, in particolare, la responsabilità del fornitore nella scelta dei mezzi di commercio elettronici e che comprenda, in particolare, le condizioni necessarie affinché il consumatore possa prendere decisioni ponderate; e) protezione della salute, della sicurezza e della vita privata del consumatore, compresa la protezione dagli abusi per quanto riguarda le informazioni personali; f) informazione e sensibilizzazione dei consumatori, che consenta loro di sviluppare le opportune conoscenze; g) consultazione dei consumatori al momento dell'elaborazione di nuove politiche o regolamentazioni; h) rappresentanza degli interessi dei consumatori nei pertinenti organismi di controllo e supervisione; (7) considerando che il Consiglio ritiene che, a livello di Comunità europea, il mezzo più importante per garantire che gli interessi dei consumatori siano pienamente presi in considerazione nella società dell'informazione debba consistere nell'integrare all'aspetto "consumatori" e, in particolare, i suddetti principi della politica dei consumatori in tutte le pertinenti iniziative politiche della Comunità; (8) considerando che la pertinente normativa comunitaria vigente e la legislazione nazionale di attuazione sono applicabili alle transazioni effettuate dai consumatori nel nuovo contesto della società dell'informazione; (9) considerando che, in particolare, la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (3), prevede già, tra l'altro, una certa protezione nel settore del commercio elettronico; (10) considerando che, in caso di transazioni transfrontaliere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione, i consumatori dovrebbero, nell'ambito del diritto comunitario e delle convenzioni di Bruxelles e Roma, poter beneficiare della tutela accordata dalla legislazione del paese in cui abitualmente risiedono e avere un facile accesso alle procedure di ricorso giudiziale e non, in particolare nel suddetto paese; che la Commissione ha proposto una direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e ha fatto presente che sta prendendo in considerazione altre iniziative possibili di armonizzazione legislativa del settore; (11) considerando che la politica della Comunità in questo settore dovrebbe tenere in debita considerazione la natura multilinguistica e multiculturale della Comunità; (12) considerando che le organizzazioni dei consumatori e i pertinenti organismi pubblici hanno un importante ruolo da svolgere in materia di protezione degli interessi dei consumatori nel nuovo contesto, come pure nel fornire servizi di informazione e contenuti, in particolare mediante azioni coordinate; che anche le imprese possono svolgere un ruolo importante applicando in particolare codici di condotta; (13) considerando che la Comunità dovrebbe svolgere un ruolo attivo sul piano internazionale per far sì che le norme da essa riconosciute in materia di tutela dei consumatori siano al sicuro quando nascerà la società dell'informazione globale, I. INVITA LA COMMISSIONE: 1. ad esaminare la normativa relativa ai consumatori vigente nella Comunità nel contesto delle nuove circostanze derivanti dalla società dell'informazione, onde individuare eventuali possibilità di eludere tale normativa per quanto riguarda problemi specifici nel contesto della società dell'informazione e individuare settori nei quali può rivelarsi necessaria un'ulteriore attività di regolamentazione; 2. a provvedere affinché gli interessi dei consumatori siano presi pienamente in considerazione in tutte le attuali e future proposte politiche della Commissione riguardanti la società dell'informazione; 3. a fare tutto il possibile in conformità della normativa comunitaria e degli obblighi internazionali assunti dalla Comunità per far sì che i consumatori possano far valere i pertinenti diritti già sanciti dalle convenzioni di Bruxelles e di Roma, tra l'altro quelli concernenti l'applicabilità della legislazione del paese di residenza, nonché l'accesso agevole alla giurisdizione nazionale, e, se del caso, per rafforzare tali diritti; 4. ad incoraggiare le organizzazioni dei consumatori a sviluppare l'uso delle nuove tecnologie quale mezzo atto ad estendere i loro servizi ai consumatori e ad esaminare la possibilità di elaborare un'azione comune in questo settore; 5. a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni intraprese per conseguire gli obiettivi succitati, corredata, se necessario, di proposte di azione in tal senso. II. CONVIENE 1. Di elaborare posizioni comuni o coordinate degli Stati membri relativamente a dibattiti e negoziati aperti presso le sedi internazionali su aspetti della società dell'informazione e, soprattutto, di sviluppare in sede OCSE le linee direttrici per la tutela dei consumatori nell'ambito del commercio elettronico, attingendo agli orientamenti della presente risoluzione. 2. Di riesaminare periodicamente l'evoluzione del ruolo dei consumatori e dei rischi e possibilità cui essi sono confrontati nel contesto della società dell'informazione.
NOTE |