COMMISSIONE EUROPEA REGOLAMENTO (UE) N. 1259/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 chemodifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per ilcontrollo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesiterzi ( Pubblicato sulla GUUE n.
IL PARLAMENTOEUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto iltrattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,paragrafo 2, vista laproposta della Commissione europea, previatrasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberandosecondo la procedura legislativa ordinaria ( considerandoquanto segue: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) HANNO ADOTTATOIL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Il regolamento(CE) n. 111/2005 è così modificato: 1) nel titolodel regolamento, all'articolo 1, all'articolo 2, lettere d) ed e), all'articolo10, paragrafo 1, all'articolo 17, primo comma, all'articolo 20, primo comma, eall'articolo 25, il termine «Comunità» è sostituito dal termine «Unione».All'articolo 2, lettera e), all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d),all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, all'articolo 14, paragrafo 2,all'articolo 18 e all'articolo 22, primo comma, l'espressione «territoriodoganale della Comunità» è sostituita dall'espressione «territorio doganaledell'Unione». All'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l'espressione«territorio doganale della Comunità» è sostituita dall'espressione «territoriodoganale dell'Unione»; 2) all'articolo2: a) la letteraa) è sostituita dalla seguente: «a) "sostanzaclassificata": qualsiasi sostanza elencata nell'allegato che può essere usataper la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresile miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze, ma esclusi lemiscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti inmodo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate oestratte con mezzi di facile applicazione o economici, i medicinali qualidefiniti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio (*) e i medicinali veterinari quali definitiall'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo edel Consiglio (**), ad eccezione dei medicinali e dei medicinaliveterinari elencati nell'allegato; b) la lettera c)è sostituita dalla seguente: «c)"importazione": l'introduzione di sostanze classificate aventi lo status dimerci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodiatemporanea, la collocazione in zona franca o deposito franco, il vincolo ad unregime sospensivo e l'immissione in libera pratica, ai sensi del regolamento(CEE) n. 2913/92 del Consiglio (***); c) la lettera j)è sostituita dalla seguente: «j) "prodottonaturale": un organismo o una sua parte, in qualsiasi forma, o qualsiasisostanza presente in natura quale definita all'articolo 3, punto 39, delregolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (****). 3) all'articolo3, il primo comma è sostituito dal seguente: «Tutte leimportazioni, esportazioni o attività di intermediazione che riguardanosostanze classificate, fatta eccezione per le sostanze elencate alla categoria4 dell'allegato, sono documentate dagli operatori con documenti doganali ecommerciali quali dichiarazioni sommarie, dichiarazioni doganali, fatture,manifesti di carico, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione.»; 4) l'articolo 5è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli operatoriassicurano che su tutte le spedizioni contenenti sostanze classificate, fattaeccezione per le sostanze elencate alla categoria 4 dell'allegato, sianoapposte etichette indicanti il nome di tali sostanze, quale figura in allegato,o, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, il suo nome e il nomedella sostanza o delle sostanze classificate, fatta eccezione per le sostanzeelencate alla categoria 4 dell'allegato, come indicato nell'allegato, contenutenella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono inoltre apporre leloro abituali etichette.»; 5) all'articolo6: a) il paragrafo1 è sostituito dal seguente: «1. Salvodiversa disposizione, gli operatori stabiliti nell'Unione, eccetto glispedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, cheesercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione cheriguardano sostanze classificate elencate alla categoria 1 dell'allegato, sonotitolari di una licenza. L'autorità competente dello Stato membro in cuil'operatore è stabilito rilascia la licenza. Nel valutare serilasciare la licenza, l'autorità competente prende in considerazione lacompetenza e l'integrità del richiedente, in particolare il fatto che nonesistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori didroghe né precedenti di reati penali gravi. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio dellelicenze e per stabilire i casi in cui la licenza non è necessaria.»; b) è aggiuntoil paragrafo seguente: «3. LaCommissione stabilisce un modello di licenza mediante atti di esecuzione. Taliatti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo30, paragrafo 2.»; 6) l'articolo 7è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Salvadiversa disposizione, gli operatori stabiliti nell'Unione, eccetto glispedizionieri doganali e i vettori che agiscono unicamente in tale qualità, cheesercitano attività di importazione, esportazione o di intermediazione cheriguardano sostanze classificate elencate alla categoria 2 dell'allegato, oattività di esportazione che riguardano sostanze classificate elencate allacategoria 3 dell'allegato, sono titolari di una registrazione. L'autoritàcompetente dello Stato membro in cui l'operatore è stabilito rilascia laregistrazione. Nel valutare seconcedere la registrazione, l'autorità competente prende in considerazione lacompetenza e l'integrità del richiedente, in particolare il fatto che nonesistano violazioni gravi o ripetute della normativa in materia di precursori didroghe né precedenti di reati penali gravi. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter per fissare le condizioni per il rilascio delleregistrazioni e per stabilire i casi in cui la registrazione non è necessaria. 2. L'autoritàcompetente può sospendere o revocare la registrazione se le condizioni che nehanno consentito la concessione non sono più soddisfatte o se esistono fondatimotivi per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate.»; 7) l'articolo 8è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. Al momentodell'introduzione delle sostanze classificate nel territorio doganaledell'Unione per le operazioni di scarico o trasbordo, la custodia temporanea,la custodia in una zona franca sottoposta a controlli del tipo I o in undeposito franco e il vincolo alla procedura unionale di transito esterno, ilfine lecito deve essere dimostrato dall'operatore se le autorità competenti lorichiedono. 2. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo30 ter per stabilire i criteri onde determinare in che modo possanoessere dimostrati i fini leciti delle transazioni, affinché tutti i movimentidi sostanze classificate nell'ambito del territorio doganale dell'Unionepossano essere controllati dalle autorità competenti e il rischio di diversioneridotto al minimo.»; 8) l'articolo 9è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. Glioperatori stabiliti nell'Unione notificano immediatamente alle autorità competentitutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanzeclassificate, che lascino presumere che le sostanze in questione, oggetto diimportazione, esportazione o attività di intermediazione potrebbero essereoggetto di diversione verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o disostanze psicotrope. A tal fine glioperatori forniscono tutte le informazioni disponibili, quali: a) il nomedella sostanza classificata; b) ilquantitativo e il peso della sostanza classificata; c) il nome el'indirizzo dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, sedel caso, della persona coinvolta nelle attività di intermediazione. Taliinformazioni sono raccolte unicamente per impedire la diversione delle sostanzeclassificate. 2. Glioperatori forniscono alle autorità competenti, in forma sintetica, informazionisulle loro esportazioni, importazioni o attività di intermediazione. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter per determinare le informazioni necessarie alleautorità competenti per monitorare tali attività. La Commissionespecifica mediante atti di esecuzione le norme procedurali sulla comunicazionedi dette informazioni, eventualmente anche in forma elettronica, alla bancadati europea sui precursori di droghe istituita con il regolamento (CE) n.273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****) («banca datieuropea»). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esamedi cui all'articolo 30, paragrafo 2. 9) all'articolo10 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Al fine dirispondere rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione, leautorità competenti degli Stati membri e la Commissione possono proporre diaggiungere una sostanza non classificata all'elenco di cui al paragrafo 2,lettera b), allo scopo di controllarne temporaneamente il commercio. Lemodalità e i criteri per l'inserimento o la rimozione dall'elenco sonospecificati nelle linee guida di cui al paragrafo 1. 5. Se ilcontrollo volontario da parte dell'industria non è ritenuto sufficiente adimpedire l'uso di una sostanza non classificata per la fabbricazione illecitadi stupefacenti o di sostanze psicotrope, la Commissione può aggiungere lasostanza non classificata all'allegato mediante atti delegati conformementeall'articolo 30 ter.»; 10)all'articolo 11: a) al paragrafo1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Tutte leesportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1 e 4 dell'allegatoe le esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 2 e 3dell'allegato, a destinazione di determinati paesi, sono precedute da unanotificazione preventiva all'esportazione, trasmessa dalle autorità competentidell'Unione alle autorità competenti del paese di destinazione, conformementeall'articolo 12, paragrafo 10, della convenzione delle Nazioni Unite. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter del presente regolamento per stabilire gli elenchidei paesi di destinazione per l'esportazione di sostanze classificate elencatealle categorie 2 e 3 dell'allegato, al fine di ridurre al minimo il rischio didiversione delle sostanze classificate.»; b) il paragrafo3 è sostituito dal seguente: «3. Le autoritàcompetenti possono applicare procedure semplificate di notificazione preventivaall'esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversionedelle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottareatti delegati conformemente all'articolo 30 ter per determinare taliprocedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere applicati dalleautorità competenti.»; 11)all'articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, leesportazioni di sostanze classificate elencate alla categoria 3 dell'allegatosono subordinate ad un'autorizzazione di esportazione solo nel caso in cui sianecessaria una notificazione preventiva dell'esportazione.»; 12)all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Le richiestedi autorizzazione di esportazione relative alle sostanze classificate elencatealla categoria 4 dell'allegato contengono le informazioni di cui al primocomma, lettere da a) a e).»; 13) l'articolo 19è sostituito dal seguente: «Articolo 19 Le autoritàcompetenti possono applicare procedure semplificate per la concessione diun'autorizzazione di esportazione se ritengono che ciò non comporti un rischiodi diversione delle sostanze classificate. Alla Commissione è conferito ilpotere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter perdeterminare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essereapplicati dalle autorità competenti.»; 14)all'articolo 20, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, nelcaso in cui le sostanze di cui al primo comma siano oggetto di scarico otrasbordo, si trovino in custodia temporanea, in una zona franca sottoposta aicontrolli del tipo I o in un deposito franco o siano vincolate alla procedura unionaledi transito esterno, tale autorizzazione di importazione non è necessaria.»; 15)all'articolo 26: a) il paragrafo1 è sostituito dal seguente: «1. Fatti salvigli articoli da 11 a 25 e i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autoritàcompetenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanzeclassificate nel territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da taleterritorio, se esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze siano destinatealla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.»; b) sonoinseriti i paragrafi seguenti: «3 bis.Le autorità competenti di ciascuno Stato membro vietano l'ingresso dispedizioni di sostanze non classificate nel territorio doganale dell'Unione, ola loro uscita da tale territorio, se esistono prove sufficienti che talisostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o disostanze psicotrope. L'autoritàcompetente ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Statimembri e la Commissione, utilizzando la procedura di cui all'articolo 27. Tali sostanzesi considerano proposte per l'inserimento nell'elenco delle sostanze nonclassificate di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b). 3 ter.Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle proprieautorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette cheriguardano sostanze non classificate, in particolare: a) di ottenereinformazioni su tutti gli ordinativi o le operazioni che riguardano sostanzenon classificate; b) di avereaccesso ai locali professionali al fine di raccogliere prove di transazionisospette che riguardano sostanze non classificate.»; 16) il titolodel capo V è sostituito dal seguente: «ATTI DELEGATIE DI ESECUZIONE»; 17) l'articolo28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 In aggiuntaalle misure di cui all'articolo 26, è conferito alla Commissione il potere distabilire, se necessario, mediante atti di esecuzione misure volte a garantireun efficace controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e ipaesi terzi, in particolare per quanto riguarda la progettazione e l'uso diformulari per le autorizzazioni di esportazione e importazione, al fine dievitare la diversione dei precursori di droghe. Tali atti di esecuzione sonoadottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.»; 18) l'articolo29 è soppresso; 19) l'articolo30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 1. LaCommissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe. Esso è uncomitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e delConsiglio (******). 2. Nei casi incui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 delregolamento (UE) n. 182/2011. 20) sonoinseriti gli articoli seguenti: «Articolo 30 AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter del presente regolamento per adeguare il relativoallegato alle nuove tendenze in materia di diversione dei precursori di droghe,in particolare le sostanze che possono essere trasformate facilmente insostanze classificate, e per conformarsi a eventuali modifiche delle tabelledell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite. Articolo 30 1. Il potere diadottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilitenel presente articolo. 2. Il potere diadottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma,all'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 2,all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 5,all'articolo 11, paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all'articolo32, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni adecorrere dal 30 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulladelega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo dicinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi diidentica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non sioppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascunperiodo. 3. La delega dipotere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 7,paragrafo 1, terzo comma, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9,paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11,paragrafi 1 e 3, agli articoli 19 e 30 bis e all'articolo 32, paragrafo2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dalConsiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivispecificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo allapubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oda una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degliatti delegati già in vigore. 4. Non appenaadotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica alParlamento europeo e al Consiglio. 5. L'attodelegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma,dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dell'articolo 8, paragrafo 2,dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo11, paragrafi 1 e 3, degli articoli 19 e 30 bis e dell'articolo 32,paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consigliohanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso èstato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia ilParlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che nonintendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi suiniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 21) l'articolo32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 1. Le autoritàcompetenti di ciascuno Stato membro comunicano tempestivamente alla Commissionein forma elettronica, attraverso la banca dati europea, tutte le informazionipertinenti relative all'attuazione delle misure di controllo previste dalpresente regolamento, in particolare relativamente alle sostanze utilizzate perla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e ai metodidi diversione e di fabbricazione illecita, nonché al commercio lecito di talisostanze. 2. AllaCommissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformementeall'articolo 30 ter per precisare le condizioni e i requisiti relativialle informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3. In base alleinformazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, inconsultazione con gli Stati membri, valuta l'efficacia del presente regolamentoe, conformemente all'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle NazioniUnite, elabora una relazione annuale da presentare all'organo internazionale dicontrollo degli stupefacenti. 4. Entro il 31dicembre 2019, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consigliouna relazione sull'attuazione e il funzionamento del presente regolamento, e inparticolare sull'eventuale necessità di misure supplementari finalizzate amonitorare e controllare le transazioni sospette che riguardano sostanze nonclassificate.»; 22) è inseritol'articolo seguente: «Articolo 32 Le autoritàcompetenti degli Stati membri e la Commissione utilizzano la banca datieuropea, alle condizioni previste per il suo uso, per le seguenti funzioni: a) facilitarela comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, nonchéla segnalazione all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti anorma dell'articolo 32, paragrafo 3; b) gestire unregistro europeo degli operatori ai quali è stata rilasciata una licenza o èstata concessa una registrazione; c) consentireagli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loroattività di esportazione, di importazione o di intermediazione conformementeall'articolo 9, paragrafo 2, in forma elettronica.»; 23) l'articolo33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 1. Iltrattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti degli Statimembri è effettuato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentarie amministrative di recepimento della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeoe del Consiglio (*******), e sotto la vigilanza dell'autorità divigilanza dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva. 2. Iltrattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini dellabanca dati europea, è effettuato conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001del Parlamento europeo e del Consiglio(********) e sotto lavigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. 3. Ai fini delpresente regolamento non è trattata alcuna categoria particolare di dati aisensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE. 4. I datipersonali raccolti ai fini del presente regolamento non sono soggetti adulteriore trattamento contrario alla direttiva 95/46/CE o al regolamento (CE)n. 45/2001 e non sono conservati per un periodo di tempo superiore a quantonecessario per le finalità per le quali sono stati raccolti. 5. Gli Statimembri e la Commissione non trattano i dati personali secondo modalitàincompatibili con le finalità di cui all'articolo 32 bis. Fatto salvol'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, i dati personali ottenuti o trattati anorma del presente regolamento sono utilizzati per prevenire la diversione disostanze classificate. 24)nell'allegato: a) il titolo èsostituito dal seguente: «Elenco dellesostanze classificate»; b) prima dellaprima tabella, è inserito il sottotitolo seguente: «Categoria 1»; c) allacategoria 1, il codice NC della Norefedrina è sostituito dal seguente: «2939 44 00»; d) allacategoria 1, nell'elenco delle sostanze è aggiunta la sostanza seguente: «Alpha-fenilacetoacetonitrile,Codice NC 2926 90 95, N. CAS 4468-48-8»; e) è aggiuntala categoria seguente: «Categoria 4 DenominazioneNC (se diversa) Codice NC Medicinali e prodottiveterinari contenenti efedrina o relativi sali Contenentiefedrina o relativi sali 3003 40 20 300440 20 Sostanza DenominazioneNC (se diversa) Codice NC Medicinali eprodotti veterinari contenenti pseudoefedrina o relativi sali Contenenti pseudoefedrina(DCI) o relativi sali 3003 40 30 300440 30». Articolo 2 Il presenteregolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazionenella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presenteregolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabilein ciascuno degli Stati membri. Fatto aStrasburgo, il 20 novembre 2013 Per il Consiglio Ilpresidente V. LEŠKEVIČIUS
( ( ( ( ( ( ( ( (*)Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L311 del 28.11.2001, pag. 67). (**)Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311del 28.11.2001, pag. 1).»; (***)Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisceun codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).»; (****)Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione ela restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenziaeuropea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abrogail regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttivedella Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del30.12.2006, pag. 1).»; (*****)Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag.1).»; (******)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalitàdi controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze diesecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»; (********)Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del23.11.1995, pag. 31). (*********)Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione altrattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismicomunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001,pag. 1).»;
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