CONSIGLIO DELLĠUNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2009
sul marchio comunitario
(Testo rilevante ai fini del SEE– Pubblicato sulla GUUE n. L 78 del 24.3.2009)
IL CONSIGLIO DELLĠUNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunit europea,in particolare lĠarticolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (2) ha subito numerose esostanziali modificazioni (3). Per ragioni di razionalit echiarezza opportuno procedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) é opportuno promuovere un armonioso sviluppodelle attivit economiche nellĠintera Comunit e unĠespansione continua edequilibrata mediante il completamento e il buon funzionamento di un mercatointerno che offra condizioni analoghe a quelle di un mercato nazionale. Larealizzazione di siffatto mercato e il rafforzamento della sua unit, oltre aimplicare lĠeliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci ealla libera prestazione dei servizi, nonch lĠistituzione di un regime atto agarantire che la concorrenza non venga falsata, prevede parimentilĠinstaurazione di condizioni giuridiche che consentano alle imprese diadattare prontamente alle dimensioni della Comunit le loro attivit difabbricazione e di distribuzione di beni o di fornitura di servizi. Tra glistrumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal fine sonoparticolarmente appropriati marchi che consentano loro di contraddistinguere irispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunit, superandole barriere nazionali.
(3) Onde perseguire tali obiettivi comunitari,risulta necessario prevedere un regime comunitario dei marchi che conferiscaalle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchicomunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effettisullĠintero territorio della Comunit; il principio del carattere unitario delmarchio comunitario cos enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizionecontraria del presente regolamento.
(4) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionalinon in grado di rimuovere lĠostacolo della territorialit dei diritti che lelegislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi. Perpermettere alle imprese di esercitare senza ostacoli unĠattivit economica sututto il mercato interno, sono necessari marchi disciplinati da un dirittocomunitario unico, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
(5) Poich il trattato non ha previsto poteridĠazione specifici per creare un siffatto strumento giuridico, occorre farericorso allĠarticolo 308 del trattato.
(6) Il diritto comunitario in materia di marchi nonsi sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Statimembri; non sembra infatti giustificato obbligare le imprese a registrare irispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restanonecessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livellocomunitario.
(7) Il diritto sul marchio comunitario pu essereacquisito solo tramite registrazione e questĠultima rifiutata segnatamentequalora il marchio sia sprovvisto di carattere distintivo, sia illecito oqualora diritti preesistenti si contrappongano a esso.
(8) La tutela conferita dal marchio comunitario, chemira in particolare a garantire la funzione dĠorigine del marchio di impresa,dovrebbe essere assoluta in caso di identit tra il marchio di impresa e ilsegno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in casodi somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti oservizi. é opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione alrischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende danumerosi fattori, e segnatamente dalla notoriet del marchio di impresa sulmercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segnousato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e ilsegno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizionespecifica della tutela.
(9) Il principio della libera circolazione dellemerci implica che il titolare di un marchio comunitario non possa vietarnelĠuso a un terzo, per prodotti contraddistinti dal marchio immessi in commercionella Comunit dal titolare stesso o con il suo consenso, salvo che sussistanomotivi legittimi perch il titolare si opponga allĠulteriore commercializzazionedei prodotti.
(10) é giustificato tutelare i marchi comunitari,nonch, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltantonella misura in cui siano effettivamente utilizzati.
(11) Il marchio comunitario dovrebbe essere trattatocome oggetto di propriet indipendente dallĠimpresa di cui esso designa iprodotti o i servizi. Subordinatamente allĠesigenza imperativa che iltrasferimento non induca il pubblico in errore, il marchio comunitario dovrebbepoter essere trasferito; esso deve inoltre poter essere dato in pegno a unterzo o costituire oggetto di licenze.
(12) Il diritto dei marchi creato dal presenteregolamento richiede, per ogni marchio, misure amministrative di esecuzione alivello della Comunit. é pertanto indispensabile, pur conservando lĠattualeassetto istituzionale della Comunit e lĠequilibrio dei poteri, prevedere unufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni emodelli), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica,amministrativa e finanziaria; a questo scopo necessario e opportuno che taleufficio assuma la forma di un organismo della Comunit che abbia personalitgiuridica ed eserciti i poteri esecutivi che gli vengono attribuiti dalpresente regolamento, nel quadro del diritto comunitario e senza pregiudicarele competenze esercitate dalle istituzioni della Comunit.
(13) Occorre garantire ai destinatari delle decisionidellĠufficio una protezione giuridica adeguata alla peculiarit del diritto deimarchi; a tal fine si prevede che contro le decisioni degli esaminatori e dellevarie divisioni dellĠufficio possa essere formato ricorso. Se lĠorgano la cuidecisione impugnata non accoglie le istanze del ricorrente, il ricorso deveessere deferito a una commissione di ricorso dellĠufficio che delibera inmerito. Contro le decisioni delle commissioni di ricorso pu essere propostoricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunit europee; la Corte digiustizia competente sia per annullare che per riformare la decisioneimpugnata.
(14) Ai sensi dellĠarticolo 225, paragrafo 1, primocomma, del trattato CE, il Tribunale di primo grado delle Comunit europee competente a conoscere in primo grado i ricorsi di cui, segnatamente,allĠarticolo 230 del trattato CE, a eccezione di quelli che sono attribuiti auna camera giurisdizionale e di quelli che lo statuto riserva alla Corte digiustizia. Di conseguenza, le attribuzioni demandate dal presente regolamentoalla Corte di giustizia per annullare e riformare le decisioni delle camere diricorso sono esercitate in primo grado dal tribunale.
(15) Per rafforzare la protezione dei marchicomunitari opportuno che gli Stati membri designino, secondo il proprioordinamento nazionale, un numero, per quanto possibile ridotto, di tribunalinazionali di primo e secondo grado competenti in materia di contraffazione evalidit del marchio comunitario.
(16) é indispensabile che le decisioni sulla validite sulle contraffazioni dei marchi comunitari abbiano effetto e si estendanoallĠintera Comunit, essendo questo il solo mezzo per evitare decisionicontrastanti dei tribunali e dellĠufficio, e per impedire che venga compromessoil carattere unitario del marchio comunitario. Alle azioni in giustiziarelative ai marchi comunitari dovrebbero applicarsi le disposizioni delregolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente lacompetenza giurisdizionale, il riconoscimento e lĠesecuzione delle decisioni inmateria civile e commerciale (4), salvo che il presente regolamentovi deroghi.
(17) Va evitato che siano rese sentenzecontraddittorie in seguito ad azioni in cui siano implicate le medesime parti,intentate per gli stessi fatti sulla base di un marchio comunitario e di marchinazionali paralleli. A tal fine, allorch le azioni si svolgono nello stessoStato membro, i mezzi per raggiungere tale obiettivo vanno cercati nelle normedi procedura nazionali, lasciate impregiudicate dal presente regolamento,mentre, allorch le azioni si svolgono in Stati membri diversi, sembrano adattedisposizioni ispirate alle norme in materia di litispendenza e di azioniconnesse del regolamento (CE) n. 44/2001.
(18) Onde garantire la completa autonomia eindipendenza dellĠufficio si ritenuto necessario dotarlo di un bilancioautonomo le cui entrate comprendono principalmente il gettito delle tassedovute dagli utenti del sistema. Tuttavia la procedura comunitaria di bilanciorimane dĠapplicazione per quanto riguarda le eventuali sovvenzioni a carico delbilancio generale delle Comunit europee; peraltro, occorre che la revisionedei conti sia effettuata dalla Corte dei conti.
(19) é opportuno adottare le misure necessarie perlĠattuazione del presente regolamento, in particolare per adottare e modificareun regolamento relativo alle tasse e un regolamento di esecuzione,conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,recante modalit per lĠesercizio delle competenze di esecuzione conferite allaCommissione (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Marchio comunitario
1. Sono denominati di seguito Çmarchi comunitariÈ imarchi di prodotti o di servizi registrati alle condizioni e secondo lemodalit previste dal presente regolamento.
2. Il marchio comunitario ha carattere unitario. Essoproduce gli stessi effetti in tutta la Comunit: pu essere registrato,trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei dirittidel titolare o di nullit e il suo uso pu essere vietato soltanto per lĠinteraComunit. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presenteregolamento.
Articolo 2
Ufficio
é istituito un Ufficio di armonizzazione a livello dimercato interno (marchi, disegni e modelli), di seguito denominato ÇUfficioÈ.
Articolo 3
Capacit di agire
Ai fini dellĠapplicazione del presente regolamentosono assimilate a persone giuridiche le societ e gli altri enti giuridici che,a norma della legislazione loro applicabile, hanno la capacit, in nomeproprio, di essere titolari di diritti e di obblighi di qualsiasi natura, distipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio.
TITOLO II
DIRITTO DEI MARCHI
SEZIONE 1
Definizione e acquisizione del marchio comunitario
Articolo 4
Segni atti a costituire un marchio comunitario
Possono costituire marchi comunitari tutti i segniche possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresii nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o delloro imballaggio, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere iprodotti o i servizi di unĠimpresa da quelli di altre imprese.
Articolo 5
Titolari del marchio comunitario
Possono essere titolari di marchi comunitari lepersone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico.
Articolo 6
Modo di acquisizione del marchio comunitario
Il marchio comunitario si acquisisce con laregistrazione.
Articolo 7
Impedimenti assoluti alla registrazione
1. Sono esclusi dalla registrazione:
a) i segni non conformi allĠarticolo 4;
b) i marchi privi di carattere distintivo;
c) i marchi composti esclusivamente da segni oindicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, laqualit, la quantit, la destinazione, il valore, la provenienza geografica,ovvero lĠepoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, oaltre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi composti esclusivamente da segni oindicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelleconsuetudini leali e costanti del commercio;
e) i segni costituiti esclusivamente:
i) dalla forma imposta dalla natura stessa delprodotto;
ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenereun risultato tecnico;
iii) dalla forma che d un valore sostanziale alprodotto;
f) i marchi contrari allĠordine pubblico o al buoncostume;
g) i marchi che possono indurre in errore ilpubblico, per esempio circa la natura, la qualit o la provenienza geograficadel prodotto o del servizio;
h) i marchi che, in mancanza di autorizzazione delleautorit competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensidellĠarticolo 6 ter dellaconvenzione di Parigi per la tutela della propriet industriale, denominata diseguito Çconvenzione di ParigiÈ;
i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi ostemmi diversi da quelli previsti dallĠarticolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano uninteresse pubblico particolare, a meno che le autorit competenti ne abbianoautorizzato la registrazione;
j) i marchi dei vini che contengono o consistono inindicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcoolici che contengonoo consistono in indicazioni geografiche che identificano alcoolici, rispetto aivini o alcoolici che non hanno tale origine;
k) i marchi che contengono o consistono in unadenominazione dĠorigine o unĠindicazione geografica registrata conformemente alregolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo allaprotezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine deiprodotto agricoli e alimentari (6), corrispondente a una dellesituazioni di cui allĠarticolo 13 del suddetto regolamento e concernente lostesso tipo di prodotto, purch la domanda di registrazione del marchio siapresentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione delladomanda di registrazione della denominazione dĠorigine o dellĠindicazionegeografica.
2. Il paragrafo 1 si applica anche se le causedĠimpedimento esistono soltanto per una parte della Comunit.
3. Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non siapplica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i qualisi chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito allĠuso che ne stato fatto.
Articolo 8
Impedimenti relativi alla registrazione
1. In seguito allĠopposizione del titolare di unmarchio anteriore, il marchio richiesto escluso dalla registrazione se:
a) identico al marchio anteriore e i prodotti oservizi per i quali il marchio stato richiesto sono identici ai prodotti o aiservizi per i quali il marchio anteriore tutelato;
b) a causa dellĠidentit o della somiglianza di dettomarchio col marchio anteriore e dellĠidentit o somiglianza dei prodotti oservizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio diconfusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con ilmarchio anteriore.
2. Ai sensi del paragrafo 1 si intendono per ÇmarchianterioriÈ:
a) i seguenti tipi di marchi la cui data di depositosia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenutoeventualmente conto del diritto di priorit che per essi pu essere invocato:
i) marchi comunitari;
ii) marchi registrati nello Stato membro o, perquanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso lĠUfficio delBenelux per la propriet intellettuale;
iii) marchi registrati in base ad accordiinternazionali con effetto in uno Stato membro;
iv) marchi oggetto di registrazione internazionaleaventi efficacia nella Comunit;
b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fattasalva la loro registrazione;
c) i marchi che, alla data di presentazione delladomanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra,del diritto di priorit invocato per la domanda di marchio comunitario, sononotoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dellĠarticolo 6 bis della convenzione di Parigi.
3. In seguito allĠopposizione del titolare delmarchio, un marchio del pari escluso dalla registrazione se lĠagente o ilrappresentante del titolare del marchio presenta la domanda a proprio nome esenza il consenso del titolare, a meno che tale agente o rappresentante nongiustifichi il suo modo di agire.
4. In seguito allĠopposizione del titolare di un marchionon registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commercialee di portata non puramente locale, il marchio richiesto escluso dallaregistrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o allalegislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegnoprima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o delladata di decorrenza del diritto di priorit invocato per presentare la domandadi marchio comunitario;
b) questo contrassegno d al suo titolare il dirittodi vietare lĠuso di un marchio successivo.
5. In seguito allĠopposizione del titolare di unmarchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchiodepositato altres esclusa se il marchio identico o simile al marchioanteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi nonsimili a quelli per i quali registrato il marchio anteriore, qualora, nelcaso di un marchio comunitario anteriore, questĠultimo sia il marchio che godedi notoriet nella Comunit o, nel caso di un marchio nazionale anteriore,questĠultimo sia un marchio che gode di notoriet nello Stato membro inquestione e lĠuso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitovantaggio dal carattere distintivo o dalla notoriet del marchio anteriore orecare pregiudizio agli stessi.
SEZIONE 2
Effetti del marchio comunitario
Articolo 9
Diritti conferiti dal marchio comunitario
1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolareun diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvoproprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario perprodotti o servizi identici a quelli per cui esso stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identit osomiglianza col marchio comunitario e dellĠidentit o somiglianza dei prodottio servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare aditoa un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprendeil rischio di associazione tra segno e marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitarioper prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo statoregistrato, se il marchio comunitario gode di notoriet nella Comunit e selĠuso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dalcarattere distintivo o dalla notoriet del marchio comunitario o recapregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma delparagrafo 1:
a) lĠapposizione del segno sui prodotti o sul loroimballaggio;
b) lĠofferta, lĠimmissione in commercio o lostoccaggio dei prodotti a tali fini oppure lĠofferta o la fornitura di servizisotto la copertura del segno;
c) lĠimportazione o lĠesportazione dei prodotti sottola copertura del segno;
d) lĠuso del segno nella corrispondenza commerciale onella pubblicit.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione dellaregistrazione del marchio. Tuttavia, pu essere richiesto un equo indennizzoper fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitarioche, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietatiin virt di detto marchio. Il tribunale adito non pu statuire sul meritofinch la registrazione non stata pubblicata.
Articolo 10
Riproduzione del marchio comunitario nei dizionari
Se la riproduzione di un marchio comunitario in undizionario, in unĠenciclopedia o in unĠanaloga opera di consultazione dlĠimpressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei serviziper i quali registrato il marchio, su richiesta del titolare del marchiocomunitario lĠeditore dellĠopera provvede affinch al pi tardi nellĠedizionesuccessiva dellĠopera la riproduzione del marchio sia corredatadellĠindicazione che si tratta di un marchio registrato.
Articolo 11
Divieto dĠuso del marchio comunitario registrato anome di un agente o rappresentante
Se un marchio comunitario viene registrato, senzalĠautorizzazione del titolare del marchio a nome dellĠagente o rappresentantedi colui che di tale marchio titolare, questĠultimo ha il diritto di opporsiallĠuso del marchio da parte dellĠagente o rappresentante, senza la suaautorizzazione, a meno che lĠagente o il rappresentante non giustifichi ilproprio modo di agire.
Articolo 12
Limitazione degli effetti del marchio comunitario
Sempre che lĠuso fatto del marchio comunitario siaconforme alle consuetudini di lealt in campo commerciale e industriale, il dirittoconferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi lĠuso nelcommercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualit,alla quantit, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica,allĠepoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o adaltre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso necessario percontraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, inparticolare accessori o pezzi di ricambio; purch questĠuso sia conforme alleconsuetudini di lealt in campo industriale o commerciale
Articolo 13
Esaurimento del diritto conferito dal marchiocomunitario
1. Il diritto conferito dal marchio comunitario nonpermette al titolare di impedirne lĠuso per prodotti immessi in commercio nellaComunit con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistonomotivi legittimi perch il titolare si opponga alla successiva immissione incommercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.
Articolo 14
Applicazione complementare della legislazionenazionale in materia di contraffazione
1. Gli effetti del marchio comunitario sonodisciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento.Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle normenazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformementeal disposto del titolo X.
2. Il presente regolamento non esclude che si possanointentare azioni inerenti a un marchio comunitario fondate sul diritto degliStati membri riguardante in particolare la responsabilit civile e laconcorrenza sleale.
3. Le norme di procedura applicabili sono determinateconformemente al disposto del titolo X.
SEZIONE 3
Uso del marchio comunitario
Articolo 15
Uso del marchio comunitario
1. Se entro cinque anni dalla registrazione ilmarchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un usoeffettivo nella Comunit per i prodotti e servizi per i quali statoregistrato, o se tale uso stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinqueanni, il marchio comunitario sottoposto alle sanzioni previste nel presenteregolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre consideratecome uso:
a) lĠutilizzazione del marchio comunitario in unaforma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il caratteredistintivo del marchio nella forma in cui esso stato registrato;
b) lĠapposizione del marchio comunitario sui prodottio sul loro imballaggio nella Comunit solo ai fini dellĠesportazione.
2. LĠuso del marchio comunitario con il consenso deltitolare considerato come effettuato dal titolare.
SEZIONE 4
Marchio comunitario come oggetto di propriet
Articolo 16
Assimilazione del marchio comunitario al marchionazionale
1. Salvo disposizione contraria degli articoli da 17a 24, il marchio comunitario in quanto oggetto di propriet assimilato, nellasua totalit e per lĠintero territorio della Comunit, a un marchio nazionaleregistrato nello Stato membro in cui, secondo il registro dei marchicomunitari:
a) il titolare ha la sede o il domicilio alla dataconsiderata;
b) se la lettera a) non applicabile, il titolare hauna stabile organizzazione alla data considerata.
2. Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Statomembro ivi menzionato quello della sede dellĠUfficio.
3. Quando pi persone sono iscritte nel registro deimarchi comunitari come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primoiscritto; ove ci non fosse possibile, esso si applica ai contitolarisuccessivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non applicabile adalcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Articolo 17
Trasferimento
1. Il marchio comunitario, indipendentemente daltrasferimento dellĠimpresa, pu essere trasferito per la totalit o parte deiprodotti o dei servizi per i quali stato registrato.
2. Il trasferimento della totalit dellĠimpresaimplica il trasferimento del marchio comunitario, salvo che, conformemente allalegislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordatooppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione siapplica allĠobbligo contrattuale di trasferire lĠimpresa.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione delmarchio comunitario deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle particontraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione nulla.
4. Se dagli atti relativi al trasferimento risultamanifestamente che in conseguenza di questĠultimo il marchio comunitariorischier di indurre in errore il pubblico circa la natura, la qualit o laprovenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali registrato,lĠUfficio rifiuta di registrare il trasferimento, a meno che lĠavente causaaccetti di limitare la registrazione del marchio comunitario a quei prodotti oservizi per i quali il marchio non risulter ingannevole.
5. Su richiesta di una delle parti il trasferimento iscritto nel registro e pubblicato.
6. Finch il trasferimento non iscritto nelregistro, lĠavente causa non pu invocare i diritti derivanti dallaregistrazione del marchio comunitario.
7. Qualora vi siano termini da rispettare neiconfronti dellĠUfficio, lĠavente causa pu fare a questĠultimo le dichiarazionipreviste a tal fine, non appena lĠUfficio abbia ricevuto la domanda diregistrazione del trasferimento.
8. Tutti i documenti che devono essere notificati altitolare del marchio comunitario a norma dellĠarticolo 79 sono inviati allapersona registrata come titolare.
Articolo 18
Trasferimento di un marchio registrato a nome di unagente
Se un marchio comunitario viene registrato, senzalĠautorizzazione del titolare, a nome dellĠagente o rappresentante di colui chedel marchio titolare, questĠultimo ha il diritto di chiedere il trasferimentodella registrazione a proprio favore, a meno che lĠagente o il rappresentantenon giustifichi il proprio modo di agire.
Articolo 19
Diritti reali
1. Il marchio comunitario pu, indipendentementedallĠimpresa, essere dato in pegno o essere oggetto di un altro diritto reale.
2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cuial paragrafo 1 sono iscritti nel registro e pubblicati.
Articolo 20
Esecuzione forzata
1. Il marchio comunitario pu essere oggetto dimisure di esecuzione forzata.
2. In materia di procedura di esecuzione forzata suun marchio comunitario, la competenza esclusiva spetta ai tribunali e alleautorit dello Stato membro determinato in conformit dellĠarticolo 16.
3. Su richiesta di una delle parti, lĠesecuzioneforzata iscritta nel registro e pubblicata.
Articolo 21
Procedura di insolvenza
1. La sola procedura dĠinsolvenza nella quale unmarchio comunitario pu essere incluso quella avviata nello Stato membro sulcui territorio situato il centro degli interessi principali del debitore.
Tuttavia se il debitore unĠimpresa di assicurazioneo un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia dirisanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (7) edalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (8),la sola procedura dĠinsolvenza nella quale un marchio comunitario pu essereincluso quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto entesono stati autorizzati.
2. In caso di compropriet di un marchio comunitario,il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario.
3. Quando un marchio comunitario incluso in unaprocedura di insolvenza, su richiesta dellĠautorit nazionale competente questofatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel bollettino dei marchicomunitari di cui allĠarticolo 89.
Articolo 22
Licenza
1. Il marchio comunitario pu essere oggetto dilicenza per la totalit o parte dei prodotti o dei servizi per i quali statoregistrato, e per la totalit o parte della Comunit. Le licenze possono essereesclusive o non esclusive.
2. Il titolare di un marchio comunitario pu farvalere i diritti conferiti dal marchio contro un licenziatario che trasgrediscauna clausola del contratto di licenza in ordine
a) alla sua durata;
b) alla forma disciplinata dalla registrazione nellaquale il marchio pu essere usato;
c) alla natura dei prodotti o servizi per i quali lalicenza rilasciata;
d) al territorio su cui il marchio pu essereapposto; o
e) alla qualit dei prodotti fabbricati o dei serviziforniti dal licenziatario.
3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza,il licenziatario pu avviare unĠazione per contraffazione di un marchiocomunitario soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Tuttavia iltitolare di una licenza esclusiva pu avviare una siffatta azione se iltitolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso unĠazione percontraffazione entro termini appropriati.
4. Un licenziatario pu intervenire nella proceduraper contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenereil risarcimento del danno da lui subito.
5. Su richiesta di una delle parti, la concessione oil trasferimento di una licenza di marchio comunitario sono iscritti nelregistro e pubblicati.
Articolo 23
Opponibilit ai terzi
1. Gli atti giuridici di cui agli articoli 17, 19 e22, riguardanti il marchio comunitario, sono opponibili ai terzi in tutti gliStati membri soltanto dopo essere stati iscritti nel registro. Tuttavia, primadella sua iscrizione, un atto opponibile ai terzi che hanno acquisito dirittisul marchio dopo la data dellĠatto, ma che erano a conoscenza di tale atto almomento dellĠacquisizione di detti diritti.
2. Il paragrafo 1 non applicabile nei confronti diuna persona che ha acquisito il marchio comunitario o un diritto sul marchiocomunitario mediante trasferimento dellĠimpresa nella sua totalit o mediantequalsiasi altra successione a titolo universale.
3. LĠopponibilit ai terzi degli atti giuridici dicui allĠarticolo 20 disciplinata dalla legislazione dello Stato membrodeterminato in conformit dellĠarticolo 16.
4. Fino a quando tra gli Stati membri non sianoentrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento, lĠopponibilitai terzi del fallimento o di procedure analoghe disciplinata dallalegislazione del primo Stato membro in cui tale procedura stata avviatasecondo la legislazione nazionale o convenzioni applicabili in materia.
Articolo 24
Domanda di marchio comunitario come oggetto dipropriet
Gli articoli da 16 a 23 si applicano alla domanda dimarchio comunitario.
TITOLO III
DOMANDA DI MARCHIO COMUNITARIO
SEZIONE 1
Deposito della domanda e condizioni che essa devesoddisfare
Articolo 25
Deposito della domanda
1. La domanda di marchio comunitario depositata, ascelta del richiedente:
a) presso lĠUfficio;
b) presso il servizio centrale per la proprietindustriale di uno Stato membro o presso lĠUfficio del Benelux per la proprietintellettuale. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelliche avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso lĠUfficio.
2. Qualora la domanda sia depositata presso ilservizio centrale per la propriet industriale di uno Stato membro o pressolĠUfficio del Benelux per la propriet intellettuale, questi provvedono ainoltrare la domanda allĠUfficio entro un termine di due settimane a decorreredalla data del deposito. Essi hanno la facolt di esigere dal richiedente ilpagamento di una tassa, che non dovr essere superiore alle speseamministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda.
3. Le domande di cui al paragrafo 2 non pervenuteallĠUfficio entro il termine di due mesi dalla data del deposito si consideranopresentate alla data in cui la domanda pervenuta allĠUfficio.
4. Dieci anni dopo lĠentrata in vigore delregolamento (CE) n. 40/94, la Commissione redige una relazione sulfunzionamento del sistema di deposito delle domande di marchio comunitario,corredata di eventuali proposte di modifica.
Articolo 26
Condizioni che la domanda deve soddisfare
1. La domanda di marchio comunitario deve contenere:
a) una richiesta di registrazione di un marchiocomunitario;
b) indicazioni che permettano di identificare ilrichiedente;
c) lĠelenco dei prodotti o dei servizi per i quali sirichiede la registrazione;
d) la riproduzione del marchio.
2. La domanda di marchio comunitario comporta ilpagamento della tassa di deposito ed eventualmente di una o pi tasse perclasse di prodotto.
3. La domanda di marchio comunitario deve soddisfarele condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione di cui allĠarticolo 162,paragrafo 1, qui di seguito denominato Çregolamento di esecuzioneÈ.
Articolo 27
Data di deposito
La data di deposito della domanda di marchiocomunitario quella in cui la documentazione, contenente gli elementiinformativi di cui allĠarticolo 26, paragrafo 1, presentata dal richiedenteallĠUfficio, ovvero al servizio centrale per la propriet industriale di unoStato membro o allĠUfficio del Benelux per la propriet intellettuale, qualorala domanda sia stata presentata presso questi ultimi, sempre che entro un mesedalla presentazione di tale documentazione la tassa di deposito sia statapagata.
Articolo 28
Classificazione
I prodotti e i servizi per i quali sono depositati i marchicomunitari sono classificati secondo la classificazione stabilita dalregolamento di esecuzione.
SEZIONE 2
Priorit
Articolo 29
Diritto di priorit
1. Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio,in uno o per uno degli Stati facenti parte della convenzione di Parigi odellĠaccordo che istituisce lĠOrganizzazione mondiale del commercio, o il suoavente causa, per sei mesi dalla data di deposito della prima domanda, fruiscedi un diritto di priorit per effettuare il deposito di una domanda di marchiocomunitario per il medesimo marchio e per prodotti o servizi identici a quelliper i quali il marchio depositato o contenuti in essi.
2. é riconosciuto come fatto costitutivo del dirittodi priorit qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare anorma della legislazione nazionale dello Stato nel quale stato effettuato odi accordi bilaterali o multilaterali.
3. Per deposito nazionale regolare sĠintende ognideposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale ladomanda stata depositata, indipendentemente dallĠesito della domanda.
4. Al fine di determinare da quando decorra ildiritto di priorit, si considera come prima domanda una domanda successivadepositata per lo stesso marchio, per prodotti o servizi identici e nelmedesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui stata depositata una primadomanda anteriore, sempre che alla data di deposito della domanda successiva,la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta, senza essere statasottoposta allĠispezione pubblica e senza lasciar sussistere diritti, e non siaancora servita per rivendicare il diritto di priorit. In tal caso, la domandaanteriore non pu pi costituire il presupposto per rivendicare il diritto dipriorit.
5. Se il primo deposito stato eseguito in uno Statoche non parte contraente della convenzione di Parigi o dellĠaccordo cheistituisce lĠOrganizzazione mondiale del commercio, le disposizioni deiparagrafi da 1 a 4 si applicano soltanto qualora questo Stato, secondoconstatazioni pubblicate, conceda, in base a un primo deposito pressolĠUfficio, purch avvenuto in condizioni equivalenti a quelle previste dalpresente regolamento, un diritto di priorit avente effetti equivalenti.
Articolo 30
Rivendicazione di priorit
Il richiedente che vuole far valere la priorit di undeposito precedente deve produrre una dichiarazione di priorit e una copiadella domanda precedente. Se la lingua della domanda precedente non una dellelingue dellĠUfficio, il richiedente deve presentare una traduzione delladomanda precedente in una di dette lingue.
Articolo 31
Effetto del diritto di priorit
Per effetto del diritto di priorit, la data dipriorit si fa coincidere
con quella del deposito della domanda di marchiocomunitario ai
fini della determinazione dellĠanteriorit deidiritti.
Articolo 32
Efficacia della domanda quale deposito nazionale
La domanda di marchio comunitario alla quale stataassegnata
una data di deposito ha, negli Stati membri,lĠefficacia di un
regolare deposito nazionale, tenuto conto, oveoccorra, del
diritto di priorit invocato a sostegno della domandadi marchio
comunitario.
SEZIONE 3
Priorit di esposizione
Articolo 33
Priorit di esposizione
1. Se il richiedente di un marchio comunitario ha presentatoin unĠesposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta aisensi della convenzione sulle esposizioni internazionali, firmata a Parigi il22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972, prodotti o servizicon il marchio richiesto, e sempre che depositi la domanda entro un termine disei mesi dalla data di prima presentazione dei prodotti o dei servizi sotto ilmarchio richiesto, egli pu far valere, a decorrere da quella data, un dirittodi priorit ai sensi dellĠarticolo 31.
2. Il richiedente che desideri far valere la prioritai sensi del paragrafo 1 deve presentare, in base a quanto specificato nelregolamento di esecuzione, le prove relative allĠesposizione dei prodotti o deiservizi sotto il marchio richiesto.
3. Una priorit di esposizione accordata in uno Statomembro o in un paese terzo non proroga i termini di priorit di cuiallĠarticolo 29.
SEZIONE 4
Rivendicazione della preesistenza del marchionazionale
Articolo 34
Rivendicazione della preesistenza del marchionazionale
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato inuno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, odi un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazioneinternazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchioidentica destinata a essere registrata in quanto marchio comunitario perprodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore statoregistrato o contenuti in essi, pu avvalersi, per il marchio comunitario, dellapreesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nelquale o per il quale stato registrato.
2. LĠunico effetto della preesistenza ai sensi delpresente regolamento che il titolare del marchio comunitario che rinunci almarchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessidiritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essereregistrato.
3. La preesistenza rivendicata per il marchiocomunitario cessa quando questĠultimo dichiarato decaduto o nullo, ovvero incaso di rinuncia allo stesso prima della registrazione del marchio comunitario.
Articolo 35
Rivendicazione della preesistenza dopo laregistrazione del marchio comunitario
1. Il titolare di un marchio comunitario registrato inuno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, odi un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionalevalida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, pu avvalersi dellapreesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nelquale o per il quale il marchio stesso stato registrato.
2. é dĠapplicazione lĠarticolo 34, paragrafi 2 e 3.
TITOLO IV
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE
SEZIONE 1
Esame della domanda
Articolo 36
Esame delle condizioni di deposito
1. LĠUfficio esamina:
a) se la domanda di marchio comunitario soddisfa lecondizioni per riconoscerle una data di deposito conformemente allĠarticolo 27;
b) se la domanda di marchio comunitario soddisfa lecondizioni stabilite dal presente regolamento e quelle stabilite dalregolamento di esecuzione;
c) se le tasse per classe di prodotto sono statepagate, ove opportuno, entro i termini prescritti.
2. Se la domanda di marchio comunitario non soddisfale condizioni di cui al paragrafo 1, lĠUfficio invita il richiedente arimediare entro i termini prescritti alle irregolarit o al mancato pagamento.
3. Se non viene posto rimedio, entro detti termini,alle irregolarit o al mancato pagamento constatati in applicazione delparagrafo 1, lettera a), la domanda non trattata come domanda di marchiocomunitario. Se il richiedente ottempera allĠinvito dellĠUfficio, questĠultimoconcede come data di deposito della domanda la data alla quale stato postorimedio alle irregolarit o al mancato pagamento.
4. Se non viene posto rimedio, entro i terminiprescritti, alle irregolarit constatate in applicazione del paragrafo 1,lettera b), lĠUfficio respinge la domanda.
5. Se non viene posto rimedio, entro i terminiprescritti, al mancato pagamento constatato in applicazione del paragrafo 1,lettera c), la domanda si ritiene ritirata, salvo che risulti chiaramente qualisono le classi di prodotti o di servizi che lĠimporto pagato destinato acoprire.
6. LĠinosservanza delle disposizioni concernenti larivendicazione di priorit comporta la perdita del diritto di priorit per ladomanda.
7. Qualora non siano soddisfatte le condizionirelative alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale, talediritto di rivendicazione non potr pi essere invocato per la domanda.
Articolo 37
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Se il marchio escluso dalla registrazione anorma dellĠarticolo 7 per la totalit o parte dei prodotti o dei servizi per iquali stata presentata la domanda di marchio comunitario, questĠultima respinta per tali prodotti o servizi.
2. Quando il marchio contiene un elemento che privodi carattere distintivo e lĠinclusione di questo elemento nel marchio pucreare dubbi sullĠestensione della protezione del marchio, lĠUfficio purichiedere, come condizione per la registrazione del marchio, una dichiarazionein cui il richiedente si impegni a non invocare diritti esclusivi su taleelemento. Questa dichiarazione pubblicata simultaneamente alla domanda o,secondo i casi, alla registrazione del marchio comunitario.
3. La domanda pu essere respinta solo dopo che ilrichiedente stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentarele sue osservazioni.
SEZIONE 2
Ricerca
Articolo 38
Ricerca
1. Dopo aver fissato la data di deposito di unadomanda di marchio comunitario, lĠUfficio redige una relazione di ricerca nellaquale indica i marchi comunitari anteriori e le domande anteriori di marchiocomunitario scoperti, che possano essere invocati ai sensi dellĠarticolo 8contro la registrazione del marchio comunitario richiesto.
2. Se al momento del deposito di una domanda dimarchio comunitario il richiedente domanda che i servizi centrali per lapropriet industriale negli Stati membri procedano anche a un rapporto diricerca e se stata pagata la relativa tassa di ricerca entro il termineprevisto per il pagamento della tassa di deposito, lĠUfficio, non appena hafissato la data di deposito della domanda di marchio comunitario, ne trasmettecopia al servizio centrale per la propriet industriale di ciascuno Statomembro che gli ha notificato la sua decisione di effettuare, per le domande dimarchio comunitario, una ricerca nel proprio registro dei marchi.
3. Ogni servizio centrale per la proprietindustriale di cui al paragrafo 2 comunica allĠUfficio, entro due mesi dalladata in cui ha ricevuto la domanda di marchio comunitario, una relazione diricerca che elenca i marchi nazionali anteriori e le domande anteriori dimarchio da esso scoperti, che ai sensi dellĠarticolo 8 possano essere invocaticontro la registrazione del marchio comunitario richiesto, o dichiara che laricerca non ha rivelato lĠesistenza di diritti del genere.
4. La relazione di ricerca di cui al paragrafo 3 redatta utilizzando un modulo standard elaborato dallĠUfficio, sentito ilconsiglio di amministrazione di cui allĠarticolo 126, paragrafo 1, di seguitodenominato Çconsiglio di amministrazioneÈ. I contenuti essenziali del modulosono definiti nel regolamento di esecuzione.
5. Per ciascuna relazione nazionale di ricercacomunicata ai sensi del paragrafo 3, lĠUfficio paga ai singoli servizi centraliper la propriet industriale un importo identico. QuestĠultimo fissato dalcomitato del bilancio, mediante decisione presa con la maggioranza di trequarti dei rappresentanti degli Stati membri.
6. LĠUfficio trasmette senza indugio al richiedentedel marchio comunitario la relazione di ricerca comunitaria nonch quellenazionali, se richieste, pervenute entro il termine previsto dal paragrafo 3.
7. AllĠatto della pubblicazione della domanda dimarchio comunitario, che pu avvenire soltanto alla scadenza del periodo di unmese dalla data in cui lĠUfficio trasmette al richiedente le relazioni diricerca, lĠUfficio informa della pubblicazione della domanda di marchiocomunitario i titolari citati nella relazione di ricerca comunitaria di marchicomunitari o di domande di marchio comunitario anteriori.
SEZIONE 3
Pubblicazione della domanda
Articolo 39
Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda dimarchio comunitario sono soddisfatti e il termine di cui allĠarticolo 38,paragrafo 7, scaduto, la domanda viene pubblicata, sempre che non sia statarespinta ai sensi dellĠarticolo 37.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda respinta in conformit dellĠarticolo 37, la decisione di rigetto vienepubblicata quando ha carattere definitivo.
SEZIONE 4
Osservazioni dei terzi e opposizione
Articolo 40
Osservazioni dei terzi
1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonch igruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi,commercianti o consumatori possono, dopo la pubblicazione della domanda dimarchio comunitario, indirizzare allĠUfficio osservazioni scritte, specificandoi motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dĠufficio dallaregistrazione, in particolare a norma dellĠarticolo 7. Non per questoacquistano la qualit di parti nella procedura dinanzi allĠUfficio.
2. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sononotificate al richiedente che pu presentare le proprie deduzioni.
Articolo 41
Opposizione
1. Nel termine di tre mesi a decorrere dallapubblicazione della domanda di marchio comunitario pu essere fatta opposizionealla registrazione del marchio, facendo valere che andrebbe respinta a normadellĠarticolo 8:
a) dai titolari di marchi anteriori ai sensidellĠarticolo 8, paragrafo 2, come del pari dai licenziatari autorizzati daititolari di tali marchi, nei casi di cui allĠarticolo 8, paragrafi 1 e 5;
b) dai titolari del marchio di cui allĠarticolo 8,paragrafo 3;
c) dai titolari dei marchi e segni anteriori di cuiallĠarticolo 8, paragrafo 4, nonch dalle persone autorizzate a esercitare talidiritti a norma del diritto nazionale applicabile.
2. é inoltre possibile fare opposizione allaregistrazione del marchio alle condizioni stabilite al paragrafo 1, in caso dipubblicazione di una domanda modificata in conformit dellĠarticolo 43, paragrafo2, seconda frase.
3. LĠopposizione deve essere redatta per iscritto emotivata.
Essa si considera presentata soltanto ad avvenutopagamento della tassa dĠopposizione. Entro un termine imposto dallĠUfficio,lĠopponente pu presentare fatti, prove e osservazioni a sostegnodellĠopposizione.
Articolo 42
Esame dellĠopposizione
1. Nel corso dellĠesame dellĠopposizione lĠUfficioinvita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro untermine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altreparti o dellĠUfficio stesso.
2. Su istanza del richiedente, il titolare di unmarchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre laprova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domandadi marchio comunitario il marchio comunitario anteriore sia stato seriamenteutilizzato nella Comunit per i prodotti o i servizi per cui stato registratoe sui quali si fonda lĠopposizione, o che vi siano legittime ragioni per lamancata utilizzazione, purch a quella data il marchio anteriore fosseregistrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, lĠopposizione respinta. Se il marchio comunitario anteriore stato utilizzato solo per unaparte dei prodotti o dei servizi per cui stato registrato, ai fini dellĠesamedellĠopposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o deiservizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionalianteriori di cui allĠarticolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando chelĠutilizzazione nella Comunit sostituita dallĠutilizzazione nello Statomembro in cui il marchio nazionale anteriore tutelato.
4. LĠUfficio pu, a sua discrezione, invitare leparti a una conciliazione.
5. Se in seguito allĠesame dellĠopposizione ilmarchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi peri quali stato richiesto il marchio comunitario, o per una parte, la domanda respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario respintalĠopposizione.
6. La decisione di rigetto della domanda vienepubblicata quando ha carattere definitivo.
SEZIONE 5
Ritiro, limitazione, modifica e divisione delladomanda
Articolo 43
Ritiro, limitazione e modifica della domanda
1. Il richiedente pu in qualsiasi momento ritirarela sua domanda di marchio comunitario o limitare lĠelenco dei prodotti oservizi che essa contiene. Quando la domanda gi stata pubblicata, vengonopubblicati anche il ritiro o la limitazione.
2. La domanda di marchio comunitario pu peraltroessere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome elĠindirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errorimanifesti, purch la rettifica non alteri in misura sostanziale lĠidentit delmarchio e non estenda lĠelenco dei prodotti o servizi. Se le modificheriguardano la riproduzione del marchio o lĠelenco dei prodotti o servizi, equando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda,viene pubblicata la versione modificata.
Articolo 44
Divisione della domanda
1. Il richiedente pu dividere la domanda dichiarandoche una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria saroggetto di una o pi domande per parti. I prodotti o i servizi della domandaparziale non possono sovrapporsi ai prodotti o ai servizi che restano nelladomanda originaria o figurano in altre domande per parti.
2. La dichiarazione di divisione non ammissibilenei seguenti casi:
a) qualora sia stata formata opposizione contro ladomanda originaria e tale dichiarazione abbia lĠeffetto di introdurre unadivisione fra i prodotti o servizi oggetto dellĠopposizione, fino a quando ladecisione sulla divisione oggetto di opposizione non sia diventata definitiva ofino allĠabbandono del procedimento di opposizione;
b) nei periodi previsti dal regolamento diesecuzione.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conformealle disposizioni del regolamento di esecuzione.
4. La dichiarazione di divisione soggetta a unatassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo lĠavvenuto pagamentodi tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data in cui vienetrascritta nei fascicoli riguardanti la domanda originaria conservatidallĠUfficio.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tuttele tasse versate in relazione alla domanda originaria prima della data in cuila dichiarazione di divisione pervenuta allĠUfficio si considerano presentateo versate anche per la domanda o le domande per parti. Le tasse debitamentepagate per la domanda originaria prima della data di ricezione delladichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una domanda parziale restano valide la data dideposito e le date di priorit e di preesistenza della domanda originaria.
SEZIONE 6
Registrazione
Articolo 45
Registrazione
Se la domanda soddisfa le disposizioni del presenteregolamento e non stata presentata opposizione entro il termine cui si fariferimento nellĠarticolo 41, paragrafo 1, o se lĠopposizione stata respintacon decisione definitiva, il marchio registrato come marchio comunitariosempre che la tassa di registrazione sia stata versata entro il termineprescritto. In caso di mancato pagamento della tassa per tempo, la domandasĠintende ritirata.
TITOLO V
DURATA, RINNOVO, MODIFICA E DIVISIONE DEL MARCHIOCOMUNITARIO
Articolo 46
Durata della registrazione
La durata di registrazione del marchio comunitario di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. ConformementeallĠarticolo 47, la registrazione rinnovabile per periodi di dieci anni.
Articolo 47
Rinnovo
1. La registrazione del marchio comunitario vienerinnovata su richiesta del titolare del marchio o di qualsiasi persona che egliabbia esplicitamente autorizzata, purch le tasse siano state pagate.
2. LĠUfficio informa della scadenza dellaregistrazione il titolare del marchio comunitario, e qualsiasi titolare di undiritto registrato sul marchio comunitario, in tempo utile prima dellascadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilit dellĠUfficio.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata neisei mesi precedenti lĠultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela.Anche il pagamento delle tasse deve avvenire nel corso dello stesso periodo. Incaso contrario, la presentazione della domanda di rinnovo e il pagamento delletasse possono essere effettuati anche entro un periodo supplementare di seimesi, a decorrere dal giorno successivo a quello indicato nella fraseprecedente, purch nel corso di questo ulteriore termine si proceda alpagamento di una soprattassa.
4. Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate siriferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali ilmarchio comunitario registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto peri prodotti o servizi di cui trattasi.
5. Il rinnovo prende effetto il giorno successivoalla data di scadenza della registrazione. Esso viene registrato.
Articolo 48
Modifiche
1. Nessuna modifica del marchio comunitario ammessanel registro per lĠintera durata della registrazione, n allĠatto del suorinnovo.
2. Tuttavia, se il marchio comunitario reca il nome elĠindirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati pu essere registrata surichiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente lĠidentitdel marchio inizialmente registrato.
3. La pubblicazione della registrazione dellamodifica contiene una riproduzione del marchio comunitario modificato. I terzi,i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facolt dicontestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione.
Articolo 49
Divisione della registrazione
1. Il titolare del marchio comunitario pu dividerela registrazione dichiarando che alcuni prodotti o servizi compresi nellaregistrazione originaria saranno oggetto di una o pi registrazioni per parti.I prodotti o i servizi della registrazione parziale non possono sovrapporsi aquelli che restano nella registrazione originaria o sono contenuti in altreregistrazioni per parti.
2. La dichiarazione di divisione non ammissibile:
a) qualora sia stata presentata allĠUfficio unadomanda di decadenza o nullit della registrazione originaria e taledichiarazione abbia lĠeffetto di introdurre una divisione fra i prodotti oservizi oggetto della domanda di decadenza o nullit, fino a quando ladecisione sulla divisione oggetto di annullamento non sia divenuta definitiva oil procedimento non si sia concluso in altro modo;
b) qualora sia stata depositata una domandariconvenzionale di decadenza o nullit nellĠambito di unĠazione dinanzi a untribunale dei marchi comunitari e tale dichiarazione abbia lĠeffetto diintrodurre una divisione fra i prodotti o servizi oggetto della domanda, fino aquando la menzione della decisione del tribunale dei marchi comunitari non siastata iscritta nel registro a norma dellĠarticolo 100, paragrafo 6.
3. La dichiarazione di divisione deve essere conformealle disposizioni del regolamento dĠesecuzione.
4. La dichiarazione di divisione soggetta a unatassa. La dichiarazione si considera effettuata solo dopo lĠavvenuto pagamentodi tale tassa.
5. La divisione prende effetto alla data diiscrizione nel registro.
6. Tutte le richieste e le domande effettuate e tuttele tasse versate in relazione alla registrazione originaria prima della data incui la dichiarazione di divisione pervenuta allĠUfficio si consideranopresentate o versate anche per la o le registrazioni di parti. Le tassedebitamente pagate per la registrazione originaria prima della data diricezione della dichiarazione di divisione non sono rimborsabili.
7. Per una registrazione parziale restano valide ladata di deposito e le date di priorit e di preesistenza della registrazioneoriginaria.
TITOLO VI
RINUNCIA, DECADENZA E NULLITË
SEZIONE 1
Rinuncia
Articolo 50
Rinuncia
1. Il marchio comunitario pu essere oggetto dirinuncia per la totalit, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali registrato.
2. La dichiarazione di rinuncia va fatta per iscrittoallĠUfficio dal titolare del marchio. Essa prende effetto soltanto dopo la suaiscrizione nel registro.
3. La rinuncia registrata soltanto con il consensodel titolare di un diritto iscritto nel registro. Se nel registro iscrittauna licenza, la rinuncia vi iscritta soltanto se il titolare del marchiodimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare;lĠiscrizione avviene alla scadenza del termine prescritto dal regolamento diesecuzione.
SEZIONE 2
Motivi di decadenza
Articolo 51
Motivi di decadenza
1. Il titolare del marchio comunitario dichiaratodecaduto dai suoi diritti su domanda presentata allĠUfficio o su domandariconvenzionale in unĠazione per contraffazione:
a) se il marchio, per un periodo ininterrotto dicinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunit per iprodotti o i servizi per i quali stato registrato, e non vi sono ragionilegittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno pu far valere che iltitolare decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e lapresentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, iniziata oripresa lĠutilizzazione effettiva del marchio; peraltro, lĠinizio o la ripresadellĠutilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti lapresentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione cheil periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrottodi cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazionequalora si effettuino preparativi per lĠinizio o la ripresa dellĠutilizzazionedel marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domandariconvenzionale potr essere presentata;
b) se, per lĠattivit o lĠinattivit del suotitolare, il marchio divenuto denominazione abituale nel commercio di unprodotto o di un servizio per il quale registrato;
c) se, in seguito allĠuso che ne viene fatto daltitolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali registrato, il marchio tale da poter indurre in errore il pubblico,particolarmente circa la natura, la qualit o la provenienza geografica di taliprodotti o servizi.
2. Se la causa di decadenza sussiste solo per unaparte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti oservizi di cui trattasi.
SEZIONE 3
Motivi di nullit
Articolo 52
Motivi di nullit assoluta
1. Su domanda presentata allĠUfficio o su domandariconvenzionale in unĠazione per contraffazione, il marchio comunitario dichiarato nullo allorch:
a) stato registrato in contrasto con ledisposizioni dellĠarticolo 7;
b) al momento del deposito della domanda di marchioil richiedente ha agito in malafede.
2. Il marchio comunitario, registrato in contrastocon le disposizioni dellĠarticolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), non puessere dichiarato nullo se, per lĠuso che ne stato fatto, dopo laregistrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per iquali stato registrato.
3. Se il motivo di nullit sussiste solo per unaparte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario registrato,la nullit del marchio pu essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizidi cui trattasi.
Articolo 53
Motivi di nullit relativa
1. Su domanda presentata allĠUfficio o su domandariconvenzionale in unĠazione per contraffazione il marchio comunitario dichiarato nullo allorch esiste:
a) un marchio anteriore ai sensi dellĠarticolo 8,paragrafo 2, e ricorrono le condizioni di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 5di tale articolo;
b) un marchio di cui allĠarticolo 8, paragrafo 3, ericorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo;
c) un diritto anteriore ai sensi dellĠarticolo 8,paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.
2. Su domanda presentata allĠUfficio o su domandariconvenzionale in unĠazione per contraffazione il marchio comunitario altres dichiarato nullo se la sua utilizzazione pu essere vietata in virt diun altro diritto anteriore in base alla normativa comunitaria o al dirittointerno che ne disciplina la protezione, in particolare:
a) del diritto al nome;
b) del diritto allĠimmagine;
c) del diritto dĠautore;
d) del diritto di propriet industriale.
3. Il marchio comunitario non pu essere dichiaratonullo se il titolare del diritto di cui ai paragrafi 1 o 2 d espressamente ilsuo consenso alla registrazione di tale marchio prima della presentazione delladomanda di nullit o della domanda riconvenzionale.
4. Il titolare di un diritto di cui ai paragrafi 1 o2 che abbia preliminarmente domandato la nullit del marchio comunitario ointrodotto una domanda riconvenzionale in unĠazione per contraffazione non pupresentare unĠaltra domanda di nullit o introdurre una domanda riconvenzionalefondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno dellaprima domanda.
5. é dĠapplicazione lĠarticolo 52, paragrafo 3.
Articolo 54
Preclusione per tolleranza
1. Il titolare di un marchio comunitario che, percinque anni consecutivi, abbia tollerato lĠuso di un marchio comunitarioposteriore nella Comunit, essendo al corrente di tale uso, sulla base delmarchio anteriore non pu pi domandare la nullit del marchio posteriore nopporsi allĠuso di questĠultimo con riferimento ai prodotti o ai servizi per iquali esso stato utilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitarioposteriore non sia stato effettuato in malafede.
2. Il titolare di un marchio anteriore di cuiallĠarticolo 8, paragrafo 2, o di un altro contrassegno anteriore di cuiallĠarticolo 8, paragrafo 4 che, per cinque anni consecutivi, abbia tolleratolĠuso di un marchio comunitario posteriore nello Stato membro in cui il marchioanteriore ovvero lĠaltro contrassegno anteriore tutelato, essendo al correntedi tale uso, sulla base del marchio o dellĠaltro contrassegno anteriore non pupi domandare la nullit n opporsi allĠuso del marchio posteriore conriferimento ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio posteriore statoutilizzato, a meno che il deposito del marchio comunitario posteriore non siastato effettuato in malafede.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare diun marchio comunitario posteriore non ha la facolt di opporsi allĠeserciziodel diritto anteriore, bench tale diritto non possa pi essere fatto valerenei confronti del marchio comunitario posteriore.
SEZIONE 4
Effetti della decadenza e della nullit
Articolo 55
Effetti della decadenza e della nullit 1. Il marchiocomunitario considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza odella domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presenteregolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoidiritti. Su richiesta di una parte, nella decisione pu essere fissata una dataanteriore, nella quale sopravvenuta una delle cause di decadenza.
2. Il marchio comunitario considerato findallĠinizio privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura incui il marchio sia dichiarato nullo.
3. Fatte salve le disposizioni nazionali relativealle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare delmarchio oppure per arricchimento senza causa, lĠeffetto retroattivo delladecadenza o della nullit del marchio non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passatein giudicato ed eseguite anteriormente alla decisione di decadenza o dinullit;
b) i contratti conclusi anteriormente alla decisionedi decadenza o di nullit, nella misura in cui sono stati eseguitianteriormente a essa; tuttavia, per ragioni di equit, si pu chiedere, nellamisura giustificata dalle circostanze, il rimborso di importi versati inesecuzione del contratto.
SEZIONE 5
Procedura di decadenza e di nullit dinanziallĠUfficio
Articolo 56
Domanda di decadenza o di nullit
1. Una domanda di decadenza o di nullit del marchiocomunitario pu essere presentata allĠUfficio:
a) nei casi di cui agli articoli 51 e 52, daqualsiasi persona fisica o giuridica, nonch da qualsiasi gruppo costituito perrappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi,commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile,ha la capacit di stare in giudizio in nome proprio;
b) nei casi definiti allĠarticolo 53, paragrafo 1,dalle persone di cui allĠarticolo 41, paragrafo 1;
c) nei casi definiti dallĠarticolo 53, paragrafo 2,da coloro che detengono i diritti anteriori di cui alla suddetta disposizione odalle persone abilitate dalla legislazione dello Stato membro interessato aesercitare i diritti in questione.
2. La domanda deve essere presentata per iscritto edeve essere motivata. Essa si considera presentata solo dopo il pagamento dellatassa.
3. La domanda di decadenza o di nullit inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causasia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse partidallĠautorit giudiziaria di uno Stato membro e tale decisione sia passata ingiudicato.
Articolo 57
Esame della domanda
1. Nel corso dellĠesame della domanda di decadenza odi nullit, lĠUfficio invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, apresentare, entro un termine che esso stabilisce, le loro deduzioni sulleproprie notificazioni o sulle comunicazioni delle altri parti.
2. Su istanza del titolare del marchio comunitario iltitolare di un marchio comunitario anteriore, che sia parte nella procedura dinullit, deve addurre la prova che nei cinque anni che precedono la data didomanda di nullit, il marchio comunitario anteriore stato seriamenteutilizzato nella Comunit per i prodotti o per i servizi per i quali statoregistrato e su cui si fonda la domanda di nullit o che vi sono legittimeragioni per la non utilizzazione dello stesso, purch a tale data il marchiocomunitario anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. Inoltre, se ilmarchio comunitario anteriore era registrato da almeno cinque anni alla data dipubblicazione della domanda di marchio comunitario, il titolare del marchiocomunitario anteriore deve altres addurre la prova che le condizioni di cuiallĠarticolo 42, paragrafo 2 erano, a tale data, soddisfatte. In mancanza dellaprova suddetta la domanda di nullit respinta. Se il marchio comunitarioanteriore stato usato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per iquali stato registrato, ai fini dellĠesame della domanda di nullit siintende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi.
3. Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionalianteriori di cui allĠarticolo 8, paragrafo 2, lettera a), fermo restando chelĠutilizzazione nella Comunit sostituita dallĠutilizzazione nello Stato membroin cui il marchio nazionale anteriore protetto.
4. Qualora ne ravvisi lĠopportunit, lĠUfficio puinvitare le parti a una conciliazione.
5. Se dallĠesame della domanda di decadenza deidiritti o della domanda di nullit risulta che il marchio non avrebbe dovutoessere registrato per la totalit o per una parte dei prodotti o servizi per iquali stato registrato, i diritti del titolare del marchio comunitariovengono dichiarati decaduti oppure nulli rispetto ai prodotti e ai servizi dicui trattasi. In caso contrario la domanda di decadenza dei diritti o ladomanda di nullit respinta.
6. La decisione dellĠUfficio riguardante la domandadi decadenza o di nullit, una volta divenuta definitiva, iscritta nelregistro.
TITOLO VII
PROCEDURA DI RICORSO
Articolo 58
Decisioni soggette a ricorso
1. Contro le decisioni degli esaminatori, delledivisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione deimarchi e delle divisioni di annullamento pu essere presentato ricorso. Ilricorso ha effetto sospensivo.
2. Una decisione che non pone fine a una proceduranei riguardi di una delle parti pu essere oggetto di ricorso soltanto insiemealla decisione finale, a meno che questĠultima non consenta un ricorsoindipendente.
Articolo 59
Persone legittimate a proporre il ricorso e a essereparti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi conuna decisione pu ricorrere contro la decisione stessa ove questĠultima nonabbia accolto le sue richieste. Le altre parti di tale procedura sono, didiritto, parti della procedura di ricorso.
Articolo 60
Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscrittoallĠUfficio entro due mesi a decorrere dal giorno di notifica della decisione.Il ricorso considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso statapagata. Entro quattro mesi dal giorno di notifica della decisione, deve esserepresentata una memoria scritta con i motivi del ricorso.
Articolo 61
Revisione delle decisioni in casi ex parte
1. Quando la parte che ha presentato ricorso parteunica nel procedimento e lĠorgano la cui decisione impugnata ritiene ilricorso ammissibile e fondato, lĠorgano in questione deve accogliere le istanzedel ricorrente.
2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolteentro un mese dalla ricezione della memoria contenente i motivi, il ricorsodeve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parerenel merito.
Articolo 62
Revisione delle decisioni in casi inter partes
1. Se il procedimento oppone il ricorrente a unĠaltraparte e se lĠorgano la cui decisione impugnata ritiene tale ricorsoammissibile e fondato, esso deve accogliere le istanze del ricorrente.
2. Le istanze del ricorrente possono essere accoltesolo se lĠorgano la cui decisione impugnata notifica allĠaltra partelĠintenzione di accoglierle e questĠultima accetta entro due mesi a decorreredalla data di ricezione della notifica.
3. Se lĠaltra parte non accetta entro due mesi dalladata di ricezione della notifica di cui al paragrafo 2 che siano accolte leistanze del ricorrente e fornisce una dichiarazione in tal senso, ovvero nonfornisce alcuna dichiarazione entro il termine stabilito, il ricorso deveessere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza parere nelmerito.
4. Tuttavia, se lĠorgano la cui decisione impugnatanon ritiene il ricorso ammissibile e fondato entro un mese dalla ricezionedella memoria contenente i motivi, esso, invece di prendere i provvedimenti dicui ai paragrafi 2 e 3, deferisce il ricorso immediatamente alla commissione diricorso, senza parere nel merito.
Articolo 63
Esame del ricorso
1. Se il ricorso ammissibile, la commissione diricorso ne esamina la fondatezza. 2. In sede di esame del ricorso lacommissione di ricorso invita le parti, ogniqualvolta sia necessario, apresentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle proprienotificazioni o sulle comunicazioni delle altre parti.
Articolo 64
Decisione sul ricorso
1. In seguito allĠesame sul merito del ricorso, lacommissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa pu esercitare le competenzedellĠorgano che ha emesso la decisione impugnata, oppure rinviare lĠistanza adetto organo per la prosecuzione della procedura.
2. Se la commissione di ricorso rinvia lĠistanzaallĠorgano che ha emesso la decisione impugnata, questĠultimo vincolato aimotivi e al dispositivo della decisione della commissione di ricorso, acondizione che i fatti della causa siano i medesimi.
3. Le decisioni delle commissioni di ricorso hannoeffetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui allĠarticolo 65,paragrafo 5, oppure, se entro tale termine stato presentato ricorso dinanzialla Corte di giustizia, a decorrere dal rigetto di questĠultimo.
Articolo 65
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorsopu essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comuniteuropee.
2. Il ricorso pu essere proposto per incompetenza,per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazionedel trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di dirittorelativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia competente sia adannullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso pu essere proposto da una qualsiasidelle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nellapropria decisione questa non ne ha accolto le richieste.
5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte digiustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione diricorso.
6. LĠUfficio tenuto a prendere i provvedimentinecessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
TITOLO VIII
MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI
Articolo 66
Marchi comunitari collettivi
1. Possono costituire marchi comunitari collettivi imarchi comunitari cos designati allĠatto del deposito e idonei a distinguere iprodotti o i servizi dei membri dellĠassociazione titolare da quelli di altreimprese. Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni difabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che,conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacit, a proprionome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, distipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio,nonch le persone giuridiche di diritto pubblico.
2. In deroga allĠarticolo 7, paragrafo 1, lettera c),possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1,segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare laprovenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo nonautorizza il titolare a vietare a un terzo lĠuso nel commercio di siffattisegni o indicazioni, purch detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtin campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non puessere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.
3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchicomunitari collettivi.
Articolo 67
Regolamento per lĠuso del marchio
1. La domanda di marchio comunitario collettivo deveessere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento dĠuso.
2. Nel regolamento dĠuso si devono indicare lepersone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenzaallĠassociazione e, qualora siano previste, le condizioni per lĠutilizzazionedel marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento dĠuso di un marchio di cuiallĠarticolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti oservizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membridellĠassociazione titolare del marchio.
Articolo 68
Rigetto della domanda
1. Oltre agli impedimenti alla registrazione di unmarchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchiocomunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizionidellĠarticolo 66 o dellĠarticolo 67, ovvero se il regolamento dĠuso contrarioallĠordine pubblico o al buon costume.
2. La domanda di marchio comunitario collettivo vieneinoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa ilcarattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembriun marchio collettivo.
3. La domanda non viene respinta se il richiedente,mediante una modificazione del regolamento dĠuso, soddisfa alle condizioniindicate nei paragrafi 1 e 2.
Articolo 69
Osservazioni dei terzi
Oltre ai casi di cui allĠarticolo 40, ogni persona ogruppo menzionato in detto articolo pu presentare allĠUfficio osservazioniscritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dellĠarticolo 68,la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.
Articolo 70
Utilizzazione del marchio
LĠutilizzazione del marchio comunitario collettivo,fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, conforme alledisposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altrecondizioni imposte dal medesimo in ordine allĠutilizzazione dei marchicomunitari.
Articolo 71
Modifica del regolamento dĠuso del marchio
1. Il titolare del marchio comunitario collettivodeve sottoporre allĠUfficio ogni modifica del regolamento dĠuso.
2. Della modifica non si fa menzione nel registro seil regolamento dĠuso modificato contrario alle disposizioni dellĠarticolo 67o comporta uno degli impedimenti di cui allĠarticolo 68.
3. Al regolamento dĠuso modificato si applicalĠarticolo 69.
4. Ai fini dellĠapplicazione del presente regolamentole modificazioni del regolamento dĠuso prendono effetto soltanto a decorreredalla data di iscrizione della modifica nel registro.
Articolo 72
Esercizio dellĠazione per contraffazione
1. Le disposizioni dellĠarticolo 22, paragrafi 3 e 4,relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata autilizzare un marchio comunitario collettivo.
2. Il titolare di un marchio comunitario collettivopu chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare ilmarchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dellĠutilizzazione nonautorizzata dello stesso.
Articolo 73
Motivi di decadenza
Oltre alle cause di decadenza previste allĠarticolo51, il titolare del marchio comunitario collettivo dichiarato decaduto daisuoi diritti su domanda presentata allĠUfficio o su domanda riconvenzionale inunĠazione per contraffazione, quando:
a) il titolare non prende misure ragionevoli perprevenire unĠutilizzazione del marchio non compatibile con le eventualicondizioni previste dal regolamento dĠuso, della cui modifica si sia fattamenzione, se del caso, nel registro;
b) il modo in cui il titolare ha utilizzato ilmarchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dellĠarticolo 68,paragrafo 2;
c) la modifica del regolamento dĠuso stata iscrittanel registro in contrasto con le disposizioni dellĠarticolo 71, paragrafo 2,salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con unanuova modifica del regolamento dĠuso.
Articolo 74
Motivi di nullit
Oltre ai motivi di nullit di cui agli articoli 52 e53, il marchio comunitario collettivo, se la sua registrazione non conformealle disposizioni dellĠarticolo 68, dichiarato nullo su domanda presentataallĠUfficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in unĠazione percontraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dettedisposizioni procedendo a una modifica del regolamento dĠuso.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI DI PROCEDURA
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 75
Motivazione delle decisioni
Le decisioni dellĠUfficio sono motivate. Esse devonoessere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hannopotuto presentare le proprie deduzioni.
Articolo 76
Esame dĠufficio dei fatti
- Nel corso della procedura lĠUfficio procede dĠufficio allĠesame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, lĠesame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. 2.
- LĠUfficio pu non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
Articolo 77
Procedura orale
1. Quando ne ravvisi lĠopportunit, lĠUfficio ricorrealla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle partinella procedura.
2. La procedura orale dinanzi agli esaminatori, alladivisione di opposizione, nonch dinanzi alla divisione legale e diamministrazione dei marchi non pubblica.
3. La procedura orale, ivi compresa la lettura delladecisione, pubblica dinanzi alla divisione di annullamento e alle commissionidi ricorso, salvo decisione contraria adottata dallĠorgano adito qualora lapubblicit possa presentare, in particolare per una delle parti nellaprocedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.
Articolo 78
Istruzione
1. Nelle procedure dinanzi allĠUfficio sonoesperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:
a) lĠaudizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti e di campioni;
d) lĠaudizione di testimoni;
e) la perizia;
f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolodel giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente anorma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.
2. Il servizio adito pu affidare a uno dei proprimembri lĠassunzione dei mezzi istruttori.
3. LĠUfficio, ove ritenga necessario che una parte,un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzia esso.
4. Le parti vengono informate dellĠaudizione di un testimoneo di un perito dinanzi allĠUfficio. Esse hanno il diritto di presenziare e dirivolgere domande al testimone o al perito.
Articolo 79
Notifica
LĠUfficio notifica agli interessati, dĠufficio, tuttele decisioni e citazioni, nonch le comunicazioni che fanno decorrere untermine o la cui notifica prevista da altre disposizioni del presenteregolamento o dal regolamento di esecuzione, o prescritta dal presidentedellĠUfficio.
Articolo 80
Cancellazione o revoca
1. Qualora lĠUfficio effettui unĠiscrizione nelregistro o adotti una decisione inficiate da un errore procedurale evidente chegli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare taledecisione. Qualora nella procedura vi sia una sola parte e lĠiscrizione olĠatto ne ledano i diritti, la cancellazione o la revoca sono disposte anche selĠerrore non era evidente alla parte.
2. La cancellazione dellĠiscrizione o la revoca delladecisione di cui al paragrafo 1 sono disposte, dĠufficio o su istanza di unadelle parti nella procedura, dallĠorgano che ha effettuato lĠiscrizione oadottato la decisione. La cancellazione o la revoca sono disposte entro seimesi dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione,sentite le parti nella procedura nonch gli eventuali titolari di diritti sulmarchio comunitario in questione che siano iscritti nel registro.
3. Il presente articolo non pregiudica la facoltdelle parti di proporre ricorso ai sensi degli articoli 58 e 65 n lapossibilit che, nelle forme e alle condizioni stabilite dal regolamento diesecuzione, siano corretti gli errori linguistici o di trascrizione e glierrori manifesti nelle decisioni dellĠUfficio, nonch gli errori imputabiliallĠUfficio nella registrazione del marchio o nella pubblicazione della registrazione.
Articolo 81
Restitutio in integrum
1. Il richiedente o il titolare di un marchiocomunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi allĠUfficio che,pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia statoin grado di osservare un termine nei riguardi dellĠUfficio, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta,a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da unmezzo di ricorso.
2. La richiesta deve essere presentata per iscrittoentro due mesi a decorrere dalla cessazione dellĠimpedimento. LĠatto omessodeve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta ricevibilesoltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.Qualora non sia stata presentata richiesta di rinnovo o non siano state pagatele tasse di rinnovo, il termine supplementare di sei mesi dalla scadenza dellaregistrazione, previsto dallĠarticolo 47, paragrafo 3, terza frase, vienedetratto dal periodo di un anno.
3. La richiesta deve essere motivata e indicare ifatti e le giustificazioni a sostegno. Essa considerata presentata soltantose la tassa di restitutio in integrum stata pagata.
4. LĠorgano competente a statuire sullĠatto omessodecide in merito alla richiesta.
5. Il presente articolo non applicabile ai terminiprevisti dal paragrafo 2, dallĠarticolo 41, paragrafi 1 e 3, e dallĠarticolo82.
6. Il richiedente o il titolare di un marchiocomunitario reintegrato nei suoi diritti non pu invocarli contro un terzo che,in buona fede, abbia immesso prodotti in commercio o fornito servizi con unmarchio identico o simile a quello comunitario nel periodo compreso tra laperdita del diritto alla domanda o al marchio comunitario e la pubblicazionedella reintegrazione di questo diritto.
7. Il terzo in grado di avvalersi delle disposizionidel paragrafo 6 pu ricorrere avverso la decisione che reintegra il richiedenteo il titolare di un marchio comunitario nei suoi diritti, entro un termine didue mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della reintegrazione neldiritto.
8. Il presente articolo lascia impregiudicato ildiritto di uno Stato membro di concedere la restitutio in integrum per quantoriguarda i termini previsti dal presente regolamento e che devono essereosservati nei confronti delle autorit di questo Stato.
Articolo 82
Prosecuzione del procedimento
1. Il richiedente o il titolare di un marchiocomunitario o qualsiasi altra parte in un procedimento dinanzi allĠUfficio chenon abbia rispettato un termine fissato nei confronti dellĠUfficio puottenere, facendone richiesta, la prosecuzione del procedimento a condizioneche al momento della richiesta lĠatto omesso sia stato compiuto. La richiestadi prosecuzione del procedimento ammissibile solo se presentata entro duemesi dalla data di scadenza del termine non osservato. La richiesta siconsidera presentata soltanto dopo lĠavvenuto pagamento della tassa diprosecuzione del procedimento.
2. Il presente articolo non applicabile ai terminiprevisti allĠarticolo 25, paragrafo 3, allĠarticolo 27, allĠarticolo 29,paragrafo 1, allĠarticolo 33, paragrafo 1, allĠarticolo 36, paragrafo 2,allĠarticolo 41, allĠarticolo 42, allĠarticolo 47, paragrafo 3, allĠarticolo60, allĠarticolo 62, allĠarticolo 65, paragrafo 5, allĠarticolo 81 eallĠarticolo 112, nonch ai termini previsti dal presente articolo e ai terminiprevisti dal regolamento di esecuzione, per rivendicare, successivamente aldeposito della domanda, una priorit ai sensi dellĠarticolo 30, una priorit diesposizione ai sensi dellĠarticolo 33 o una preesistenza ai sensi dellĠarticolo34.
3. LĠorgano competente a statuire sullĠatto omessodecide in merito alla richiesta.
4. Se lĠUfficio accoglie la richiesta, le conseguenzedellĠinosservanza del termine si considerano non avvenute.
5. Se lĠUfficio respinge la richiesta la tassa rimborsata.
Articolo 83
Riferimento ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nelpresente regolamento, nel regolamento dĠesecuzione, nel regolamento relativoalle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni di ricorso,lĠUfficio prende in considerazione i principi di diritto processualegeneralmente riconosciuti negli Stati membri.
Articolo 84
Cessazione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dellĠUfficio di esigere il pagamento ditasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dellĠanno civilenel corso del quale la tassa divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dellĠUfficio in materia dirimborso di tasse o di somme pagate in eccedenza allĠUfficio, allĠatto delpagamento delle tasse, si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla finedellĠanno civile nel corso del quale il diritto sorto.
3. Il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 interrotto,nel caso previsto al paragrafo 1, da un invito a pagare la tassa e, in quelloprevisto al paragrafo 2, da una istanza in forma scritta presentata da chi favalere il diritto. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento dellasua interruzione; esso scade al pi tardi sei anni dopo la fine dellĠannocivile nel corso del quale aveva avuto inizio la decorrenza iniziale, a menoche sia stata promossa unĠazione in giudizio per far valere il diritto; in talcaso, il termine scade non prima di un anno dopo la data in cui la decisione passata in giudicato.
SEZIONE 2
Spese
Articolo 85
Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente in una procedura diopposizione, di decadenza, di nullit o di ricorso sopporta lĠonere delle tasseversate dallĠaltra parte nonch, fatte salve le disposizioni dellĠarticolo 119,paragrafo 6, tutte le spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai finidelle procedure, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e laretribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti delle tariffefissate, per ciascuna categoria di spese, alle condizioni previste dalregolamento di esecuzione.
2. Tuttavia, ove le parti risultino soccombentirispettivamente su una o pi statuizioni o qualora lĠequit lo richieda, ladivisione di opposizione o la divisione di annullamento o la commissione diricorso decide una ripartizione differente.
3. La parte che pone fine a una procedura con ilritiro della richiesta di marchio comunitario, dellĠopposizione, dellarichiesta di decadenza o di nullit o del ricorso, non rinnovando laregistrazione del marchio comunitario o rinunciandovi, sopporta lĠonere delletasse e delle spese sostenute dallĠaltra parte alle condizioni di cui aiparagrafi 1 e 2.
4. In caso di non luogo a provvedere, la divisionedĠopposizione, la divisione dĠannullamento o la commissione di ricorso decidesulle spese in via equitativa.
5. Quando le parti concludono davanti alla divisionedĠopposizione, alla divisione dĠannullamento o alla commissione di ricorso unaccordo sulle spese diverso da quello risultante dallĠapplicazione deiparagrafi precedenti, il servizio in questione prende atto di tale accordo.
6. La divisione di opposizione o la divisione diannullamento o la commissione di ricorso fissa lĠimporto delle spese darimborsare a norma dei paragrafi precedenti quando tali spese si limitano alletasse corrisposte allĠUfficio e alle spese di rappresentanza. In tutti glialtri casi il cancelliere della commissione di ricorso o un membro delpersonale della divisione di opposizione o della divisione di annullamentofissa lĠimporto delle spese da rimborsare su richiesta di parte. Tale richiesta ammissibile solo entro i due mesi successivi alla data in cui diventadefinitiva la decisione per la quale stata richiesta la fissazione dellespese. Su richiesta presentata entro il termine prescritto, tale importo puessere riveduto con decisione della divisione dĠopposizione o della divisionedi annullamento o della commissione di ricorso.
Articolo 86
Esecuzione delle decisioni che fissano lĠammontaredelle spese
1. Ogni decisione definitiva dellĠUfficio che fissalĠammontare delle spese costituisce titolo esecutivo.
2. LĠesecuzione forzata regolata dalle norme diprocedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.La formula esecutiva apposta, con la sola verifica dellĠautenticit deltitolo, dallĠautorit nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membridesigna a tal fine, informandone lĠUfficio e la Corte di giustizia.
3. Assolte tali formalit su richiesta della parteinteressata, questĠultima pu ottenere lĠesecuzione forzata adendo direttamentelĠorgano competente, secondo la legislazione nazionale.
4. LĠesecuzione forzata pu essere sospesa soltantoin virt di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllodella regolarit degli atti esecutivi di competenza delle giurisdizioni delpaese interessato.
SEZIONE 3
Informazione del pubblico e delle autorit degliStati membri
Articolo 87
Registro dei marchi comunitari
LĠUfficio tiene un registro denominato registro deimarchi comunitari, nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui ilpresente regolamento o il regolamento dĠesecuzione prescrive la registrazione ola menzione. Il registro aperto alla consultazione pubblica.
Articolo 88
Consultazione pubblica
1. I fascicoli relativi a domande di marchicomunitari non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazionepubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2. Chiunque dia la prova che il richiedente di unmarchio comunitario ha affermato che dopo la registrazione eserciter contro dilui i relativi diritti pu consultare il fascicolo gi prima dellapubblicazione della domanda e senza il consenso del richiedente.
3. Dopo la pubblicazione della domanda di marchiocomunitario, i fascicoli della domanda e del relativo marchio possono, surichiesta, essere aperti alla consultazione pubblica.
4. Tuttavia, quando i fascicoli sono consultati anorma dei paragrafi 2 o 3, possono essere esclusi dalla consultazionedeterminati documenti secondo le disposizioni del regolamento dĠesecuzione.
Articolo 89
Pubblicazioni periodiche
LĠUfficio pubblica periodicamente: a) un Bollettinodei marchi comunitari contenente leiscrizioni annotate nel registro dei marchi comunitari, nonch tutte le altreindicazioni la cui pubblicazione prescritta dal presente regolamento o dalregolamento di esecuzione; b) una Gazzetta ufficiale contenente le comunicazioni e informazioni dicarattere generale emanate dal presidente dellĠUfficio nonch ogni altrainformazione relativa al presente regolamento o alla sua applicazione.
Articolo 90
Cooperazione amministrativa
Salvo disposizioni contrarie del presente regolamentoo delle legislazioni nazionali, lĠUfficio e le autorit giudiziarie o le altreautorit competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, surichiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione difascicoli. Quando lĠUfficio autorizza organi giudiziari, magistrati delpubblico ministero o servizi centrali competenti per la propriet industriale aconsultare fascicoli, la consultazione non soggetta alle restrizioni di cuiallĠarticolo 88.
Articolo 91
Scambio di pubblicazioni
1. LĠUfficio e i servizi centrali competenti per lapropriet industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per ibisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o pi esemplari dellerispettive pubblicazioni. 2. LĠUfficio pu concludere accordi relativi allo scambioe allĠinoltro di pubblicazioni.
SEZIONE 4
Rappresentanza
Articolo 92
Principi generali relativi alla rappresentanza
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno halĠobbligo di farsi rappresentare dinanzi allĠUfficio.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, lepersone fisiche e giuridiche che non hanno domicilio n sede n una stabileorganizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunit,devono essere rappresentate dinanzi allĠUfficio, conformemente allĠarticolo 93,paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento, salvo perquanto concerne il deposito di una domanda di marchio comunitario; ilregolamento di esecuzione pu prevedere altre eccezioni.
3. Le persone fisiche o giuridiche che hanno domicilioo sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e serianella Comunit, possono essere rappresentate dinanzi allĠUfficio da un lorodipendente. Il dipendente di una persona giuridica contemplata nel presenteparagrafo pu rappresentare anche altre persone giuridiche aventi legamieconomici con essa, anche se non hanno domicilio n sede n una stabileorganizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nella Comunit.
4. Il regolamento di esecuzione precisa se e a qualicondizioni un dipendente debba depositare presso lĠUfficio una procura firmatada conservare agli atti.
Articolo 93
Rappresentanza professionale
1. La rappresentanza delle persone fisiche egiuridiche dinanzi allĠUfficio pu essere assunta soltanto:
a) da avvocati che siano abilitati a esercitare inuno Stato membro e abbiano domicilio professionale nella Comunit, purchpossano agire in tale Stato quali mandatari in materia di marchi;
b) da mandatari abilitati iscritti nellĠelenco tenutodallĠUfficio.
Il regolamento di esecuzione precisa se e a qualicondizioni i mandatari operanti dinanzi allĠUfficio debbano depositarvi unaprocura firmata da conservare agli atti. I rappresentanti operanti dinanziallĠUfficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo,le cui modalit sono indicate nel regolamento di esecuzione.
2. Pu essere iscritta nellĠelenco dei mandatariabilitati ogni persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Statimembri;
b) ha domicilio professionale o impiego nellaComunit;
c) abilitata a rappresentare, in materia di marchi,persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per la proprietindustriale in uno Stato membro.
Quando, in tale Stato, lĠabilitazione non subordinata a una qualificazione professionale speciale, le persone chechiedono di essere iscritte nellĠelenco dellĠUfficio e che agiscono in materiadi marchi dinanzi al servizio centrale per la propriet industriale di dettoStato devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia,sono dispensate da tale condizione relativa allĠesercizio della professione lepersone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia dimarchi, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale per lapropriet industriale di uno degli Stati membri, riconosciuta ufficialmentein base alla normativa dello Stato in questione.
3. LĠiscrizione avviene su richiesta accompagnata daun attestato del servizio centrale per la propriet industriale dello Statomembro interessato, dal quale risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2sono soddisfatte.
4. Il presidente dellĠUfficio pu concedere unaderoga:
a) alle disposizioni di cui al paragrafo 2, letterac), seconda frase, se il richiedente fornisce la prova di aver acquisito inaltro modo la qualificazione richiesta;
b) in particolari circostanze, alla disposizione dicui al paragrafo 2, lettera a).
5. Le condizioni alle quali una persona pu esserecancellata dallĠelenco dei mandatari abilitati sono stabilite dal regolamentodi esecuzione.
TITOLO X
COMPETENZA E PROCEDURA CONCERNENTI LE AZIONIGIUDIZIARIE RELATIVE AI MARCHI COMUNITARI
SEZIONE 1
Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001
Articolo 94
Applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001
1. Salvo disposizione contraria del presenteregolamento, alle procedure concernenti i marchi comunitari e le domande dimarchio comunitario, nonch alle procedure concernenti le azioni simultanee osuccessive promosse sulla base di marchi comunitari e di marchi nazionali siapplica il regolamento (CE) n. 44/2001.
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalleazioni e domande di cui allĠarticolo 96: a) non si applicano gli articoli 2 e4, lĠarticolo 5, punti 1, 3, 4 e 5, e lĠarticolo 31 del regolamento (CE) n.44/2001; b) si applicano gli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 44/ 2001entro i limiti previsti dallĠarticolo 97, paragrafo 4, del presenteregolamento; c) le disposizioni del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001,che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicanoanche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hannouna stabile organizzazione.
SEZIONE 2
Controversie in materia di contraffazione e divalidit dei marchi comunitari
Articolo 95
Tribunali dei marchi comunitari
1. Gli Stati membri designano nei rispettiviterritori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali diprima e di seconda istanza, qui di seguito denominati Çtribunali dei marchicomunitariÈ, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presenteregolamento.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, entrotre anni dallĠentrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94, un elenco deitribunali dei marchi comunitari con lĠindicazione della loro denominazione ecompetenza territoriale.
3. Ogni cambiamento verificatosi dopo lacomunicazione dellĠelenco di cui al paragrafo 2, relativo al numero, alladenominazione o alla competenza territoriale di detti tribunali, comunicatoimmediatamente dallo Stato membro interessato alla Commissione.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sononotificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzettaufficiale dellĠUnione europea.
5. Fino a quando uno Stato membro non abbia procedutoalla comunicazione di cui al paragrafo 2, qualsiasi procedura risultante daunĠazione o domanda di cui allĠarticolo 96, per la quale le autoritgiudiziarie nazionali sono competenti in applicazione dellĠarticolo 97, vieneproposta dinanzi al giudice che sarebbe competente ratione loci e rationemateriae se si trattasse di una procedura relativa a un marchio nazionaleregistrato nello Stato interessato.
Articolo 96
Competenza in materia di contraffazione e di validit
I tribunali dei marchi comunitari hanno competenzaesclusiva:
a) per tutte le azioni in materia di contraffazionee, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azionirelative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari;
b) per azioni di accertamento di non contraffazionequalora siano contemplate dalla legislazione nazionale;
c) per tutte le azioni intentate in seguito a fattidi cui allĠarticolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
d) per domande riconvenzionali di decadenza o diannullamento del marchio comunitario di cui allĠarticolo 100.
Articolo 97
Competenza internazionale
1. Fatte salve le disposizioni del presenteregolamento e quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 applicabili in virtdellĠarticolo 94, le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui allĠarticolo96 vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenutoha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, delloStato membro in cui ha una stabile organizzazione.
2. Se il convenuto non ha n il domicilio n unastabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengonoavviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui lĠattore ha il domicilioo, se questĠultimo non domiciliato in uno degli Stati membri, dello Statomembro in cui ha una stabile organizzazione.
3. Se n il convenuto n lĠattore hanno taledomicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanziai tribunali dello Stato membro in cui ha sede lĠUfficio.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:a) dĠapplicazione lĠarticolo 23 del regolamento (CE) n. 44/ 2001 se le particonvengono che sia competente un altro tribunale dei marchi comunitari; b) dĠapplicazione lĠarticolo 24 del regolamento (CE) n. 44/ 2001 se il convenutocompare dinanzi a un altro tribunale dei marchi comunitari.
5. Le procedure derivanti dalle azioni e domande dicui allĠarticolo 96, escluse le azioni di accertamento di non contraffazione diun marchio comunitario, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunalidello Stato membro in cui lĠatto di contraffazione stato commesso o minacciadi essere commesso, o in cui stato commesso un atto contemplato dallĠarticolo9, paragrafo 3, seconda frase.
Articolo 98
Sfera di competenza
1. Un tribunale dei marchi comunitari la cuicompetenza si fonda sullĠarticolo 97, paragrafi da 1 a 4, competente per:
a) gli atti di contraffazione commessi o cherischiano di essere commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro;
b) gli atti contemplati dallĠarticolo 9, paragrafo 3,seconda frase, commessi sul territorio di qualsiasi Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cuicompetenza si fonda sullĠarticolo 97, paragrafo 5, competente soltanto pergli atti commessi o che rischiano di esserlo sul territorio dello Stato membroin cui ha sede.
Articolo 99
Presunzione di validit — Difesa nel merito
1. I tribunali dei marchi comunitari consideranovalido il marchio comunitario a meno che il convenuto ne contesti la validitmediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullit.
2. La validit di un marchio comunitario non puessere contestata nellĠambito di unĠazione di accertamento di noncontraffazione.
3. Nelle azioni di cui allĠarticolo 96, lettere a) ec), lĠeccezione di decadenza o di nullit del marchio comunitario, presentatain una forma diversa da quella della domanda riconvenzionale, ammessa qualorail convenuto invochi la decadenza dei diritti del titolare del marchiocomunitario per scarsa utilizzazione dello stesso o la nullit per un dirittoanteriore del convenuto.
Articolo 100
Domanda riconvenzionale
1. La domanda riconvenzionale di decadenza o dinullit pu essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullitprevisti dal presente regolamento.
2. Un tribunale dei marchi comunitari respinge unadomanda riconvenzionale di decadenza o di nullit se una decisione pronunciatadallĠUfficio, nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimooggetto e il medesimo titolo, gi divenuta definitiva.
3. Quando la domanda riconvenzionale viene propostain una causa di cui il titolare del marchio non sia ancora parte, questi neviene informato e pu intervenire nella controversia secondo le condizionifissate dalla legislazione nazionale.
4. Il tribunale dei marchi comunitari presso il qualeviene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullit di unmarchio comunitario comunica allĠUfficio la data in cui la domandariconvenzionale stata proposta. QuestĠultimo la iscrive nel registro deimarchi comunitari.
5. é dĠapplicazione lĠarticolo 57, paragrafi 2, 3, 4e 5.
6. Se un tribunale dei marchi comunitari hapronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domandariconvenzionale di decadenza o di nullit di un marchio comunitario, ne deveessere trasmessa copia allĠUfficio. Le parti possono chiedere informazioni inmerito a tale trasmissione. LĠUfficio iscrive nel registro dei marchicomunitari la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamentodĠesecuzione.
7. Il tribunale dei marchi comunitari adito con unadomanda riconvenzionale di decadenza o di nullit pu sospendere ilprocedimento, su richiesta del titolare del marchio comunitario e sentite lealtre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o dinullit dinanzi allĠUfficio entro il termine che provvede a stabilire. Se ladomanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e siconsidera ritirata la domanda riconvenzionale. é dĠapplicazione lĠarticolo 104,paragrafo 3.
Articolo 101
Diritto applicabile
1. I tribunali dei marchi comunitari applicano ledisposizioni del presente regolamento.
2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campodi applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitariapplica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3. Se il presente regolamento non dispone altrimenti,il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali chedisciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nelloStato membro in cui tale tribunale ha sede.
Articolo 102
Sanzioni
1. Quando un tribunale dei marchi comunitari accertache il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti checostituiscono minaccia di contraffazione, emette unĠordinanza vietandogli, ameno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, dicontinuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia dicontraffazione. Prende anche, in conformit della legge nazionale, le misuredirette a garantire lĠosservanza del divieto.
2. Negli altri casi, il tribunale dei marchicomunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gliatti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compresoil suo diritto internazionale privato.
Articolo 103
Misure provvisorie e cautelari
1. I tribunali di uno Stato membro, compresi itribunali dei marchi comunitari, possono essere aditi per chiedere,relativamente a un marchio comunitario o a una domanda di marchio comunitario,lĠapplicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazionedi detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presenteregolamento la competenza a conoscere nel merito riconosciuta a un tribunaledei marchi comunitari di un altro Stato membro.
2. Un tribunale dei marchi comunitari la cuicompetenza si fonda sullĠarticolo 97, paragrafi 1, 2, 3 o 4, competente aordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure diriconoscimento e di esecuzione richieste dal titolo III del regolamento (CE) n.44/2001, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Talecompetenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
Articolo 104
Norme specifiche in materia di connessione
1. Se non esistono motivi particolari per proseguireil procedimento, il tribunale dei marchi comunitari adito per unĠazionecontemplata dallĠarticolo 96, diversa da unĠazione di accertamento di noncontraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aversentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ovela validit del marchio sia gi contestata dinanzi a un altro tribunale deimarchi comunitari con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domandadi decadenza o di nullit presso lĠUfficio.
2. Se non esistono motivi particolari per proseguireil procedimento, lĠUfficio al quale sia stata presentata una domanda didecadenza o di nullit sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aversentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre,quando la validit del marchio comunitario sia gi stata contestata dinanzi aun tribunale dei marchi comunitari con una domanda riconvenzionale. Tuttavia,qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchicomunitari lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, pu sospendere ilprocedimento. In tal caso lĠUfficio prosegue il procedimento dinanzi a essopendente.
3. In caso di sospensione del procedimento, iltribunale dei marchi comunitari pu adottare misure provvisorie e cautelari perla durata della sospensione.
Articolo 105
Competenza dei tribunali dei marchi comunitari disecondo grado — Ricorso per cassazione
1. Avverso le sentenze dei tribunali dei marchicomunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti risultanti dalle azionie domande di cui allĠarticolo 96, ammesso appello dinanzi ai tribunali deimarchi comunitari di secondo grado.
2. Le condizioni alle quali pu essere proposto appellodinanzi a un tribunale dei marchi comunitari di secondo grado sono fissatedalla legge nazionale dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede. 3. Allesentenze dei tribunali dei marchi comunitari di secondo grado sono applicabilile norme nazionali relative al ricorso per cassazione.
SEZIONE 3
Altre controversie relative ai marchi comunitari
Articolo 106
Disposizioni complementari in materia di competenzadelle autorit giudiziarie nazionali diverse dai tribunali dei marchicomunitari
1. Nello Stato membro le cui autorit giudiziariehanno competenza in virt dellĠarticolo 94, paragrafo 1, le azioni diverse daquelle di cui allĠarticolo 96 vanno proposte dinanzi alle autorit giudiziarieche sarebbero competenti ratione loci e ratione materiae per le azioniriguardanti un marchio nazionale registrato in detto Stato.
2. Qualora nessuna autorit giudiziaria abbiacompetenza a norma dellĠarticolo 94, paragrafo 1, e del paragrafo 1 delpresente articolo per unĠazione diversa da quelle di cui allĠarticolo 96riguardante un marchio comunitario, tale azione pu essere proposta dinanzialle autorit giudiziarie dello Stato membro in cui lĠUfficio ha sede.
Articolo 107
Obbligo dellĠautorit giudiziaria nazionale
LĠautorit giudiziaria nazionale adita per unĠazionediversa da quelle di cui allĠarticolo 96, riguardante un marchio comunitario,deve considerare valido tale marchio.
SEZIONE 4
Disposizione transitoria
Articolo 108
Disposizione transitoria concernente lĠapplicazionedel regolamento (CE) n. 44/2001
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001applicabili in virt dei precedenti articoli producono i loro effetti,relativamente a uno Stato membro, soltanto nel testo della convenzione vigentein un determinato momento per lo Stato in questione.
TITOLO XI
INCIDENZE SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI
SEZIONE 1
Azioni civili fondate su pi marchi
Articolo 109
Azioni civili simultanee e successive sulla base dimarchi comunitari e di marchi nazionali
1. Qualora azioni per contraffazione siano proposteper gli stessi fatti e tra le stesse parti davanti a tribunali di Stati membridifferenti, aditi rispettivamente sulla base di un marchio comunitario e sullabase di un marchio nazionale:
a) il tribunale successivamente adito deve, anchedĠufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del primo tribunaleadito quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti o serviziidentici. Il tribunale che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza pusospendere il procedimento qualora venga eccepita lĠincompetenza dellĠaltrotribunale;
b) il tribunale successivamente adito pu sospendereil procedimento quando i marchi in causa sono identici e validi per prodotti oservizi simili, nonch quando i marchi in causa sono simili e validi perprodotti o servizi identici o simili.
2. Il tribunale adito con unĠazione percontraffazione sulla base di un marchio comunitario respinge lĠazione quandosugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito trale stesse parti, sulla base di un marchio nazionale identico, valido perprodotti o servizi identici.
3. Il tribunale adito con unĠazione percontraffazione sulla base di un marchio nazionale respinge lĠazione quandosugli stessi fatti sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito trale stesse parti, sulla base di un marchio comunitario identico, valido perprodotti o servizi identici.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano aiprovvedimenti provvisori e cautelari.
SEZIONE 2
Applicazione del diritto nazionale al fine divietare lĠuso dei marchi comunitari
Articolo 110
Divieto di uso dei marchi comunitari
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato,salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionaledegli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori aisensi dellĠarticolo 8 o dellĠarticolo 53, paragrafo 2, contro lĠuso di unmarchio comunitario posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori aisensi dellĠarticolo 8, paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia pi essereproposte se il titolare del diritto anteriore non ha pi la facolt didomandare la nullit del marchio comunitario ai sensi dellĠarticolo 54,paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato,salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del dirittocivile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base didisposizioni di diritto comunitario, azioni dirette a vietare lĠuso di unmarchio comunitario qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto comunitariopossa essere invocato per vietare lĠuso di un marchio nazionale.
Articolo 111
Diritti anteriori aventi portata locale
1. Il titolare di un diritto anteriore di portatalocale pu opporsi allĠuso del marchio comunitario nel territorio in cui talediritto tutelato nella misura in cui il diritto dello Stato membro inquestione lo consente.
2. Il paragrafo 1 cessa di essere applicabile se iltitolare del diritto anteriore ha, nel corso di cinque anni consecutivi,tollerato lĠuso del marchio comunitario sul territorio in cui tale diritto tutelato, essendo al corrente di tale uso, salvo il caso in cui il deposito delmarchio sia stato effettuato in malafede.
3. Il titolare del marchio comunitario non puopporsi allĠesercizio del diritto di cui al paragrafo 1, anche se questodiritto non pu pi essere fatto valere nei confronti del marchio comunitario.
SEZIONE 3
Trasformazione in domanda di marchio nazionale
Articolo 112
Istanza di avviamento della procedura nazionale
1. Il richiedente o il titolare di un marchiocomunitario pu richiedere la trasformazione della sua domanda o del suomarchio comunitario in domanda di marchio nazionale nella misura in cui:
a) la domanda di marchio comunitario respinta,ritirata o considerata ritirata;
b) il marchio comunitario cessa di produrre i suoieffetti.
2. La trasformazione non pu essere effettuata:
a) ove il titolare del marchio comunitario sia statodichiarato decaduto dai suoi diritti per mancanza di utilizzazione di questomarchio, a meno che, nello Stato membro per il quale viene richiesta latrasformazione, il marchio comunitario non sia stato utilizzato con modalitche costituiscono unĠutilizzazione effettiva secondo la legislazione nazionale;
b) per ottenere la protezione di uno Stato membrodove sia stato accertato, da parte dellĠUfficio o di un tribunale nazionale,che la domanda di marchio comunitario o il marchio stesso sono viziatirispettivamente da un impedimento alla registrazione o da una causa di revoca odi nullit.
3. Alla domanda di marchio nazionale risultante dallatrasformazione di una domanda di marchio comunitario o dalla trasformazione diun marchio comunitario attribuita, nello Stato membro interessato, la data dideposito o la data di priorit di tale domanda o di tale marchio edeventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensidellĠarticolo 34 o dellĠarticolo 35.
4. Se una domanda di marchio comunitario considerata ritirata, lĠUfficio notifica tale fatto al richiedente fissandogliun termine di tre mesi dalla data della notifica per presentare unĠistanza ditrasformazione.
5. Se la domanda di marchio comunitario ritirata ose il marchio comunitario cessa di produrre i suoi effetti in seguitoallĠiscrizione di una rinuncia o al mancato rinnovo della registrazione,lĠistanza di trasformazione va presentata entro tre mesi dalla data di ritirodella domanda di marchio comunitario o di cessazione degli effetti del marchiocomunitario.
6. Se la domanda di marchio comunitario respintacon una decisione dellĠUfficio o se il marchio comunitario cessa di produrre isuoi effetti in seguito a una decisione dellĠUfficio o di un tribunale delmarchio comunitario, lĠistanza di trasformazione va presentata entro tre mesidalla data in cui tale decisione divenuta definitiva.
7. Gli effetti contemplati dallĠarticolo 32 vengonomeno se lĠistanza non presentata in tempo utile.
Articolo 113
Presentazione, pubblicazione e trasmissionedellĠistanza di trasformazione
1. LĠistanza di trasformazione presentataallĠUfficio. Essa deve specificare gli Stati membri nei quali il richiedentedesidera sia avviata la procedura di registrazione di un marchio nazionale.LĠistanza considerata presentata solo dopo lĠavvenuto pagamento della tassadi trasformazione.
2. Se la domanda di marchio comunitario statapubblicata, nel registro dei marchi comunitari viene menzionato, se del caso,che lĠistanza di trasformazione stata presentata e si provvede a pubblicarla.
3. LĠUfficio controlla se la trasformazione richiestasoddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dellĠarticolo112, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonchle condizioni formali del regolamento di esecuzione. Se tali condizioni sonosoddisfatte, lĠUfficio trasmette lĠistanza di trasformazione ai servizicentrali per la propriet industriale degli Stati membri in essa menzionati.
Articolo 114
Requisiti formali per la trasformazione
1. Ogni servizio centrale per la proprietindustriale al quale trasmessa lĠistanza di trasformazione pu otteneredallĠUfficio tutte le informazioni supplementari relative allĠistanza atte aconsentirgli di pronunciarsi sul marchio nazionale risultante dallatrasformazione.
2. Una domanda di marchio comunitario o un marchiocomunitario trasmessi conformemente allĠarticolo 113 non possono, per quantoconcerne la loro forma, essere assoggettati dalla legge nazionale a condizionidiverse da quelle previste dal presente regolamento o dal regolamento diesecuzione, n a condizioni supplementari.
3. Il servizio centrale per la propriet industrialecui lĠistanza trasmessa pu esigere che, entro un termine non inferiore a duemesi, il richiedente:
a) paghi la tassa nazionale di deposito;
b) presenti, in una delle lingue ufficiali nazionali,una traduzione dellĠistanza e dei documenti a essa allegati;
c) elegga domicilio nello Stato in questione;
d) presenti una riproduzione del marchio nel numerodi copie specificato da detto Stato.
TITOLO XII
LĠUFFICIO
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 115
Status giuridico
1. LĠUfficio un organo della Comunit. Esso hapersonalit giuridica. 24.3.2009 IT Gazzetta ufficiale dellĠUnione europea L78/27
2. In ciascuno degli Stati membri esso ha la piampia capacit giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dallelegislazioni nazionali; esso pu in particolare acquistare o alienare beniimmobili e mobili e stare in giudizio. 3. LĠUfficio rappresentato dal suopresidente.
Articolo 116
Personale
1. Fatta salva lĠapplicazione dellĠarticolo 136 aimembri delle commissioni di ricorso, si applicano al personale dellĠUfficio lostatuto dei funzionari delle Comunit europee, di seguito denominato ÇstatutoÈ,il regime applicabile agli altri agenti delle Comunit europee e i relativi regolamentidi esecuzione adottati di comune accordo dalle istituzioni delle Comuniteuropee.
2. I poteri attribuiti a ciascuna istituzione dallostatuto e dal regime applicabile agli altri agenti sono esercitati dallĠUfficionei confronti del suo personale, fatto salvo lĠarticolo 125.
Articolo 117
Privilegi e immunit
Il protocollo sui privilegi e sulle immunit delleComunit europee si applica allĠUfficio.
Articolo 118
Responsabilit
1. La responsabilit contrattuale dellĠUfficio disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2. La Corte di giustizia competente a giudicare invirt di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulatodallĠUfficio.
3. In materia di responsabilit extracontrattualelĠUfficio risarcisce, conformemente ai principi generali comuni agliordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dai suoiagenti nellĠesercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia competente a conosceredelle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilit personale degli agenti versolĠUfficio disciplinata dalle disposizioni dello statuto del personale o dalregime a essi applicabile.
Articolo 119
Lingue
1. Le domande di marchio comunitario sono depositatein una delle lingue ufficiali della Comunit europea.
2. Le lingue dellĠUfficio sono il francese,lĠinglese, lĠitaliano, lo spagnolo e il tedesco.
3. Il richiedente deve indicare una seconda lingua,che sia una lingua dellĠUfficio, che pu accettare come lingua proceduralealternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullit. Se il deposito stato fatto in una lingua che non una lingua dellĠUfficio, questĠultimoprovvede alla traduzione della domanda, di cui allĠarticolo 26, paragrafo 1,nella lingua indicata dal richiedente.
4. Laddove il richiedente di un marchio comunitariosia parte unica in procedimenti dinanzi allĠUfficio, la lingua procedurale quella in cui stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se ildeposito stato fatto in una lingua diversa da quelle dellĠUfficio, lĠUfficiopu inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua chequesti avr indicato nella domanda.
5. LĠopposizione e la domanda di decadenza o dinullit sono presentate in una delle lingue dellĠUfficio.
6. Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5,per lĠopposizione o la domanda di decadenza o di nullit la stessa utilizzatanella domanda di marchio comunitario o la seconda lingua indicata allĠatto deldeposito, il procedimento si svolge in detta lingua. Se la lingua scelta,conformemente al paragrafo 5, per lĠopposizione o la domanda di decadenza o dinullit non n la lingua della domanda di marchio n la seconda linguaindicata allĠatto del deposito di detta domanda, la parte che proponeopposizione o che chiede la decadenza o la nullit del marchio comunitario devepresentare a sue spese una traduzione della propria istanza o nella linguadella domanda del marchio, purch sia una lingua dellĠUfficio, o nella secondalingua indicata allĠatto del deposito della domanda di marchio. La traduzioneviene presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione. Lalingua in cui lĠatto stato tradotto diviene quindi la lingua procedurale.
7. Le parti nei procedimenti di opposizione,decadenza, nullit e ricorso possono convenire che unĠaltra lingua ufficialedella Comunit europea sia la lingua procedurale.
Articolo 120
Pubblicazione e registrazione
1. La domanda di marchio comunitario di cui allĠarticolo26, paragrafo 1, pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Comuniteuropea, cos come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.
2. Tutte le iscrizioni annotate nel registro deimarchi comunitari sono effettuate in tutte le lingue ufficiali della Comuniteuropea.
3. In caso di dubbio fa fede il testo nella linguadellĠUfficio in cui la domanda di marchio comunitario stata presentata. Se lapresentazione avvenuta in una lingua ufficiale della Comunit europea diversada una delle lingue dellĠUfficio, fa fede il testo redatto nella seconda linguaindicata dal richiedente.
Articolo 121
Alle traduzioni necessarie al funzionamentodellĠUfficio provvede il Centro di traduzione degli organi dellĠUnione europea.
Articolo 122
Controllo di legittimit
1. La Commissione controlla la legittimit degli atticompiuti dal presidente dellĠUfficio per i quali il diritto comunitario nonprevede un controllo di legittimit da parte di un altro organo, nonch degliatti del comitato del bilancio istituito allĠinterno dellĠUfficio ai sensidellĠarticolo 138.
2. Essa esige la modifica o la revoca di ogni attoillegittimo di cui al paragrafo 1.
3. Qualsiasi atto di cui al paragrafo 1, implicito oesplicito, pu essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro o daqualsiasi persona direttamente e individualmente interessata, al fine dicontrollarne la legittimit. LĠinteressato deve adire la Commissione entro unmese a decorrere dal giorno in cui venuto a conoscenza dellĠatto inquestione. La Commissione prende una decisione entro tre mesi. La mancanza diuna decisione entro tale termine da considerarsi come decisione implicita dirigetto.
Articolo 123
Accesso ai documenti
1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo allĠaccesso del pubblicoai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9 ,si applica ai documenti in possesso dellĠUfficio.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le modalitdi applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 in ordine al presenteregolamento.
3. Le decisioni adottate dallĠUfficio in applicazionedellĠarticolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto didenuncia presso il Mediatore o di ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte digiustizia, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 195 e 230del trattato.
SEZIONE 2
Direzione dellĠUfficio
Articolo 124
Poteri del presidente
1. LĠUfficio diretto da un presidente.
2. Il presidente ha in particolare le competenzeseguenti:
a) prende tutti i provvedimenti opportuni per ilfunzionamento dellĠUfficio, in particolare adotta norme amministrative internee provvede alla pubblicazione di comunicazioni;
b) pu sottoporre alla Commissione proposte dimodifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, delregolamento di procedura delle commissioni di ricorso e del regolamentorelativo alle tasse, nonch di qualsiasi altra normativa in materia di marchiocomunitario, dopo aver sentito il consiglio di amministrazione, nonch ilcomitato del bilancio per quanto riguarda il regolamento relativo alle tasse ele disposizioni in materia di bilancio del presente regolamento;
c) compila lo stato di previsione delle entrate edelle spese ed esegue il bilancio dellĠUfficio;
d) sottopone ogni anno alla Commissione, alParlamento europeo e al consiglio di amministrazione un rapporto sullĠattivit;
e) esercita nei confronti del personale i poteriprevisti dallĠarticolo 116, paragrafo 2;
f) pu delegare i suoi poteri.
3. Il presidente assistito da uno o pivicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ilvicepresidente, o uno dei vicepresidenti, ne assume le funzioni in conformitdella procedura fissata dal consiglio di amministrazione.
Articolo 125
Nomina di alti funzionari
1. Il presidente dellĠUfficio nominato dalConsiglio in base a un elenco, al massimo di tre candidati, compilato dal consigliodi amministrazione. é revocato dal Consiglio su proposta del consiglio diamministrazione.
2. Il mandato del presidente non pu superare cinqueanni ed rinnovabile.
3. Il vicepresidente o i vicepresidenti dellĠUfficiosono nominati e revocati secondo la procedura di cui al paragrafo 1, sentito ilpresidente.
4. Il Consiglio esercita il potere disciplinare suifunzionari di cui ai paragrafi 1 e 3.
SEZIONE 3
Consiglio di amministrazione
Articolo 126
Istituzione e competenza
1. In seno allĠUfficio istituito un consiglio diamministrazione. Fatte salve le competenze attribuite al comitato del bilancionella sezione quinta — Bilancio e controllo finanziario — ilconsiglio di amministrazione ha le competenze definite qui di seguito.
2. Il consiglio di amministrazione compila glielenchi di candidati previsti allĠarticolo 125.
3. Consiglia il presidente nelle materie dicompetenza dellĠUfficio.
4. Viene consultato prima dellĠadozione delledirettive concernenti lĠesame effettuato presso lĠUfficio e negli altri casiprevisti dal presente regolamento.
5. Pu presentare pareri e chiedere informazioni alpresidente e alla Commissione, qualora lo ritenga necessario.
Articolo 127
Composizione
1. Il consiglio di amministrazione composto da unrappresentante per ciascuno degli Stati membri e da un rappresentante dellaCommissione, nonch dai rispettivi supplenti.
2. I membri del consiglio di amministrazione possonofarsi assistere da consulenti e da esperti, entro i limiti previsti dalrelativo regolamento interno.
Articolo 128
Presidenza
1. Il consiglio di amministrazione elegge fra ipropri membri un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituiscedi diritto il presidente in caso di impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidentedura tre anni. Il mandato rinnovabile.
Articolo 129
Sessioni
1. Il consiglio di amministrazione si riunisce suconvocazione del suo presidente.
2. Il presidente dellĠUfficio partecipa alledeliberazioni salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una sessioneordinaria una volta allĠanno; si riunisce inoltre su iniziativa del suopresidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Il consiglio di amministrazione adotta il proprioregolamento interno.
5. Il consiglio di amministrazione prende le suedecisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri.Tuttavia, per le decisioni che il consiglio di amministrazione competente aprendere ai sensi dellĠarticolo 125, paragrafi 1 e 3, necessaria lamaggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Stati membri. In ambo icasi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
6. Il consiglio di amministrazione pu invitareosservatori a partecipare alle sue sessioni.
7. LĠUfficio svolge le mansioni di segreteria per ilconsiglio di amministrazione.
SEZIONE 4
Applicazione delle procedure
Articolo 130
Competenza
Sono competenti a prendere qualunque decisione inrelazione alle procedure prescritte dal presente regolamento:
a) gli esaminatori;
b) le divisioni di opposizione;
c) la divisione legale e di amministrazione deimarchi;
d) le divisioni di annullamento;
e) le commissioni di ricorso.
Articolo 131
Esaminatori
Un esaminatore competente a prendere decisioni anome dellĠUfficio in merito a una domanda di registrazione di marchiocomunitario, incluse le questioni di cui agli articoli 36, 37 e 68, salvo neicasi in cui sia competente una divisione di opposizione.
Articolo 132
Divisioni di opposizione
1. Una divisione di opposizione competente aprendere decisioni in merito allĠopposizione a una domanda di registrazione dimarchio comunitario.
2. Le divisioni di opposizione prendono le lorodecisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve esseregiurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento dĠesecuzione, ledecisioni sono prese da un solo membro.
Articolo
133 Divisionelegale e di amministrazione dei marchi
1. La divisione legale e di amministrazione deimarchi competente per le decisioni prescritte dal presente regolamento cheesulino dalla competenza di un esaminatore, di una divisione di opposizione odi una divisione di annullamento. Essa in particolare competente per ledecisioni relative alle menzioni nel registro dei marchi comunitari.
2. La divisione ha altres competenza per tenerelĠelenco dei mandatari abilitati di cui allĠarticolo 93.
3. Le decisioni della divisione sono prese da uno deisuoi membri.
Articolo 134
Divisioni di annullamento
1. La divisione di annullamento competente aprendere decisioni in merito alle domande di dichiarazione di decadenza onullit di un marchio comunitario.
2. Le divisioni di annullamento prendono le lorodecisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno uno deve esseregiurista. In alcuni casi particolari previsti dal regolamento dĠesecuzione, ledecisioni sono prese da un solo membro.
Articolo 135
Commissioni di ricorso
1. Le commissioni di ricorso sono competenti adeliberare sui ricorsi contro le decisioni degli esaminatori, delle divisionidi opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi, nonchdelle divisioni di annullamento.
2. Le commissioni di ricorso prendono le decisioni informazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. Inalcuni casi particolari le decisioni sono prese in commissione allargata,presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro,che deve essere giurista.
3. Per stabilire i casi particolari di competenzadella commissione allargata si terr conto della difficolt in diritto,dellĠimportanza della causa o di circostanze particolari che lo giustifichino.Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata: a) dallĠorganodelle commissioni di ricorso costituito ai sensi del regolamento di proceduradelle commissioni di cui allĠarticolo 162, paragrafo 3; o b) dalla commissioneche tratta la causa.
4. La composizione della commissione allargata e leregole per adirla sono stabilite a norma del regolamento di procedura dellecommissioni di cui allĠarticolo 162, paragrafo 3.
5. Per definire i casi particolari di competenza diun solo membro si terr conto dellĠinsussistenza di difficolt nelle questionidi diritto o di fatto sollevate, dellĠimportanza limitata della causa edellĠinsussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuireuna causa a un unico membro, nei casi citati, presa dalla commissione chetratta la causa. Disposizioni pi dettagliate sono stabilite nel regolamento diprocedura delle commissioni di cui allĠarticolo 162, paragrafo 3.
Articolo 136
Indipendenza dei membri delle commissioni di ricorso
1. Il presidente delle commissioni di ricorso e ipresidenti delle singole commissioni sono nominati per un periodo di cinqueanni secondo la procedura prevista allĠarticolo 125 per la nomina delpresidente dellĠUfficio. Durante il periodo in cui sono in carica essi nonpossono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e acondizione che la Corte di giustizia, adita dallĠistituzione che li hanominati, prenda una decisione in tal senso. Il mandato del presidente dellecommissioni di ricorso e dei presidenti delle singole commissioni rinnovabileper ulteriori periodi di cinque anni o fino al loro pensionamento se lĠet delpensionamento viene raggiunta nel corso di un rinnovo del mandato. Ilpresidente delle commissioni di ricorso ha in particolare poteri di gestione edi organizzazione, consistenti principalmente:
a) nel presiedere lĠorgano delle commissioni diricorso incaricato di definire le regole e lĠorganizzazione del lavoro dellecommissioni, costituito ai sensi del regolamento di procedura delle commissionidi cui allĠarticolo 162, paragrafo 3;
b) nellĠaccertarsi che le decisioni prese venganoeseguite;
c) nellĠattribuire le cause a una commissione sullabase dei criteri obiettivi fissati dallĠorgano delle commissioni di ricorso;
d) nel comunicare al presidente dellĠUfficio ilfabbisogno di spesa delle commissioni, onde predisporne le previsioni di spesa.
Il presidente delle commissioni di ricorso presiedela commissione allargata. Disposizioni pi dettagliate sono stabilite nelregolamento di procedura delle commissioni di cui allĠarticolo 162, paragrafo3.
2. I membri delle commissioni di ricorso sononominati dal consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni. Illoro mandato rinnovabile per ulteriori periodi di cinque anni o fino al loropensionamento se lĠet del pensionamento viene raggiunta nel corso di unrinnovo del mandato.
3. I membri delle commissioni di ricorso non possonoessere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e a condizione chela Corte di giustizia, adita dal consiglio di amministrazione che agisce suproposta del presidente delle commissioni di ricorso, sentito il presidentedella commissione alla quale il membro appartiene, prenda una decisione in talsenso.
4. Il presidente delle commissioni di ricorso, ipresidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorsosono indipendenti. Nelle loro decisioni non sono vincolati da alcunaistruzione.
5. Il presidente delle commissioni di ricorso, nonchi presidenti e i membri delle singole commissioni di ricorso non possono essereesaminatori n membri delle divisioni di opposizione, della divisione legale edi amministrazione dei marchi e dei modelli comunitari o delle divisioni diannullamento.
Articolo 137
Astensione e ricusazione
1. Gli esaminatori e i membri delle divisioni createnellĠambito dellĠUfficio e delle commissioni di ricorso devono astenersi dalpartecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale ose vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delleparti. Due dei tre membri di una divisione di opposizione non devono averpartecipato allĠesame della domanda. I membri delle divisioni di annullamentonon possono partecipare a un procedimento se hanno preso parte alla decisionefinale sulla stessa vicenda nellĠambito della procedura di registrazione delmarchio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di ricorsodevono astenersi dal partecipare a una procedura di ricorso se hanno presoparte alla decisione oggetto del ricorso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o perqualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione o di una commissione diricorso ritiene di doversi astenere dal partecipare a una procedura, ne avvertela divisione o la commissione.
3. Gli esaminatori e i membri delle divisioni o diuna commissione di ricorso possono essere ricusati da una parte per uno deimotivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussiste un sospetto diparzialit. La ricusazione non ammissibile qualora la parte in causa, sebbenefosse a conoscenza del motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali.La ricusazione non pu essere basata sulla nazionalit degli esaminatori o deimembri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni ele commissioni di ricorso deliberano senza la partecipazione del membrointeressato. In sede di deliberazione il membro che si astiene dal partecipareo stato ricusato sostituito dal suo supplente.
SEZIONE 5
Bilancio e controllo finanziario
Articolo 138
Comitato del bilancio
1. In seno allĠUfficio istituito un comitato delbilancio. Il comitato del bilancio ha le competenze attribuitegli nellapresente sezione nonch allĠarticolo 38, paragrafo 4.
2. LĠarticolo 126, paragrafo 6, nonch gli articoli127, 128 e 129, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano al comitato delbilancio.
3. Il comitato del bilancio adotta le decisioni amaggioranza semplice dei rappresentanti degli Stati membri. Tuttavia, per ledecisioni che il comitato del bilancio competente a prendere ai sensidellĠarticolo 38, paragrafo 4, dellĠarticolo 140, paragrafo 3, e dellĠarticolo143, necessaria la maggioranza di tre quarti dei rappresentanti degli Statimembri. In ambo i casi, ciascuno Stato membro dispone di un unico voto.
Articolo 139
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dellĠUfficio devonocostituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essereiscritte nel bilancio dellĠUfficio. LĠesercizio finanziario coincide con lĠannocivile.
2. Nel bilancio entrate e spese devono risultare inpareggio.
3. Le entrate del bilancio comprendono, fatte salvealtre entrate, il gettito delle tasse dovute a norma del regolamento relativoalle tasse, il gettito delle tasse dovute a norma del protocollo di Madrid dicui allĠarticolo 140 del presente regolamento per una registrazioneinternazionale che designa le Comunit europee e altri pagamenti versati alleparti contraenti del protocollo di Madrid, il gettito delle tasse dovute anorma dellĠatto di Ginevra di cui allĠarticolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12dicembre 2001, sui disegni e modelli comunitari (10), per unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea e altri pagamentiversati alle parti contraenti dellĠatto di Ginevra e, per quanto occorra, unasovvenzione dal bilancio generale delle Comunit europee, sezione Commissione,su una linea di bilancio specifica.
Articolo 140
Adozione del bilancio
1. Ogni anno il presidente elabora uno stato diprevisione delle entrate e delle spese dellĠUfficio per lĠesercizio successivoe lo trasmette entro e non oltre il 31 marzo al comitato del bilancio,corredato dellĠorganigramma.
2. Qualora le previsioni di bilancio contemplino unasovvenzione comunitaria, il comitato del bilancio trasmette senza indugio lostato di previsione alla Commissione, che lo trasmette a sua volta allĠautoritdi bilancio delle Comunit. La Commissione pu accludervi un parere contenenteprevisioni divergenti.
3. Il comitato del bilancio adotta il bilancio,corredato dellĠorganigramma dellĠUfficio. Se le previsioni di bilanciocomportano una sovvenzione a carico del bilancio generale delle Comunit, ilbilancio dellĠUfficio adattato di conseguenza.
Articolo 141
Revisione contabile e controllo
1. AllĠinterno dellĠUfficio, viene creata unafunzione di revisione contabile che deve essere esercitata conformemente allenorme internazionali pertinenti. Il revisore interno, nominato dal presidente,deve rispondere a questĠultimo della verifica che i sistemi e le procedure diesecuzione del bilancio dellĠUfficio funzionino correttamente.
2. Il revisore interno consiglia il presidenteriguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualitdei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni volte amigliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere una sanagestione finanziaria.
3. LĠordinatore responsabile dellĠintroduzione disistemi e procedure di controllo interno adeguati allĠesecuzione dei suoicompiti.
Articolo 142
Accertamento dei conti
1. Al pi tardi il 31 marzo di ogni anno il presidentetrasmette alla Commissione, al Parlamento europeo, al comitato del bilancio ealla Corte dei conti la contabilit complessiva delle entrate e delle spesedellĠUfficio per lĠesercizio trascorso. La Corte dei conti li esamina inconformit dellĠarticolo 248 del trattato.
2. Il comitato del bilancio d atto al presidentedellĠUfficio dellĠesecuzione del bilancio.
Articolo 143
Disposizioni finanziarie
Il comitato del bilancio adotta, previo parere dellaCommissione e della Corte dei conti delle Comunit europee, le disposizionifinanziarie interne che specificano segnatamente le modalit relativeallĠelaborazione e allĠesecuzione del bilancio dellĠUfficio. Le disposizionifinanziarie si rifanno, compatibilmente con il carattere proprio dellĠUfficio,ai regolamenti finanziari adottati per altri organismi creati dalla Comunit.
Articolo 144
Regolamentorelativo alle tasse
1. Il regolamento relativo alle tasse fissa inparticolare lĠimporto delle tasse e le modalit di riscossione.
2. LĠimporto delle tasse deve essere determinato inmodo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti a equilibrare ilbilancio dellĠUfficio.
3. Il regolamento relativo alle tasse adottato emodificato secondo la procedura di cui allĠarticolo 163, paragrafo 2.
TITOLO XIII
REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE DEI MARCHI
SEZIONE 1
Disposizioni generali
Articolo 145
Disposizioni applicabili
Salvo disposizione contraria del presente titolo, ilpresente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alledomande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativoallĠintesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata aMadrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente Çdomandeinternazionali È e Çprotocollo di MadridÈ), basate su una domanda di marchiocomunitario o su un marchio comunitario, nonch alle iscrizioni nel registrointernazionale tenuto allĠUfficio internazionale dellĠOrganizzazione mondialeper la propriet intellettuale (di seguito denominati rispettivamenteÇregistrazioni internazionaliÈ e ÇUfficio internazionaleÈ) di marchi chedesignano la Comunit europea.
SEZIONE 2
Registrazione internazionale basata su una domandadi marchio comunitario o su un marchio comunitario
Articolo 146
Deposito di una domanda internazionale
1. Le domande internazionali ai sensi dellĠarticolo 3del protocollo di Madrid basate su una domanda di marchio comunitario o su unmarchio comunitario sono depositate presso lĠUfficio.
2. Se una domanda internazionale depositata primache il marchio su cui la registrazione internazionale deve basarsi sia statoregistrato come marchio comunitario, il richiedente la registrazioneinternazionale deve indicare se questa deve basarsi su una domanda o su unaregistrazione di marchio comunitario. Se la registrazione internazionale dovressere basata su un marchio comunitario non appena sar registrato, la domandainternazionale si considera ricevuta dallĠUfficio alla data di registrazionedel marchio comunitario.
Articolo 147
Forma e contenuto della domanda internazionale
1. La domanda internazionale depositata in unadelle lingue ufficiali della Comunit europea mediante un modulo fornitodallĠUfficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel moduloallĠatto della presentazione della domanda internazionale, lĠUfficiocorrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito delladomanda.
2. Se la domanda internazionale depositata in unalingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente deve indicaretra quelle ammesse una seconda lingua. LĠUfficio presenter la domandainternazionale allĠUfficio internazionale in questa seconda lingua.
3. Ove la domanda internazionale sia depositata inuna lingua diversa dalle lingue ammesse dal protocollo di Madrid per ildeposito delle domande internazionali, il richiedente pu fornire unatraduzione dellĠelenco dei prodotti o dei servizi nella lingua che sarutilizzata per presentare la domanda internazionale allĠUfficio internazionaleai sensi del paragrafo 2.
4. LĠUfficio trasmette quanto prima la domandainternazionale allĠUfficio internazionale.
5. Il deposito di una domanda internazionale soggetto al pagamento di una tassa allĠUfficio. Nei casi previsti dallĠarticolo146, paragrafo 2, seconda frase, la tassa pagata alla data di registrazionedel marchio comunitario. La domanda non si considera depositata finoallĠavvenuto pagamento della tassa prescritta.
6. La domanda internazionale deve soddisfare lerelative condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.
Articolo 148
Iscrizione nel fascicolo e nel registro
1. La data e il numero della registrazioneinternazionale basata su una domanda di marchio comunitario sono iscritti nelfascicolo della domanda. Quando la domanda d luogo alla registrazione di unmarchio comunitario, la data e il numero della registrazione internazionalesono iscritti nel registro.
2. Nel registro sono iscritti la data e il numerodella registrazione internazionale basata su un marchio comunitario.
Articolo 149
Domanda di estensione territoriale successiva allaregistrazione internazionale
La domanda di estensione territoriale depositatasuccessivamente alla registrazione internazionale ai sensi dellĠarticolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid pu esseredepositata per il tramite dellĠUfficio. La domanda deve essere presentata nellalingua in cui stata depositata la domanda internazionale a normadellĠarticolo 147.
Articolo 150
Tasse internazionali
Le tasse che in virt del protocollo di Madridspettano allĠUfficio internazionale devono essere pagate direttamente aquestĠultimo.
SEZIONE 3
Registrazioni internazionali che designano laComunit europea
Articolo 151
Efficacia delle registrazioni internazionali chedesignano la Comunit europea
1. La registrazione internazionale che designa laComunit europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario adecorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dellĠarticolo 3,paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensionealla Comunit europea, ai sensi dellĠarticolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensidellĠarticolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa laComunit europea ha la stessa efficacia della registrazione quale marchiocomunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dellĠapplicazione dellĠarticolo 9,paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazioneinternazionale che designa la Comunit europea ai sensi dellĠarticolo 152,paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchiocomunitario e la pubblicazione di cui allĠarticolo 152, paragrafo 2, sisostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario.
Articolo 152
Pubblicazione
1. LĠUfficio pubblica la data di registrazione di unmarchio che designa la Comunit europea ai sensi dellĠarticolo 3, paragrafo 4, delprotocollo di Madrid o la data della successiva estensione alla Comuniteuropea ai sensi dellĠarticolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid, la lingua di deposito delladomanda internazionale e la seconda lingua indicata dal depositante, nonch ilnumero della registrazione internazionale e la data di pubblicazione di taleregistrazione nella gazzetta pubblicata dallĠUfficio internazionale, oltre auna riproduzione del marchio e ai numeri delle classi di beni o servizi per iquali la protezione richiesta.
2. Se non stato notificato alcun rifiuto dellaprotezione di una registrazione internazionale ai sensi dellĠarticolo 5,paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto stato ritirato,lĠUfficio pubblica tale circostanza, unitamente al numero della registrazioneinternazionale e, se del caso, alla data di pubblicazione di tale registrazionenella gazzetta pubblicata dallĠUfficio internazionale.
Articolo 153
Preesistenza
1. A norma dellĠarticolo 34, il richiedente di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea pu rivendicare,nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anterioreregistrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi delBenelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficaciain uno Stato membro.
2. A norma dellĠarticolo 35, il titolare di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea pu, alla data dipubblicazione dellĠefficacia di siffatta registrazione a norma dellĠarticolo152, paragrafo 2, rivendicare dinanzi allĠUfficio la preesistenza di un marchioanteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato neipaesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale aventeefficacia in uno Stato membro. LĠUfficio provvede ad avvisarne lĠUfficiointernazionale.
Articolo 154
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione
1. Le registrazioni internazionali che designano laComunit europea sono soggette allĠesame degli impedimenti assoluti allaregistrazione allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.
2. La protezione risultante da una registrazioneinternazionale non pu essere rifiutata prima che il titolare dellaregistrazione internazionale abbia avuto la possibilit di rinunciare olimitare la protezione nei confronti della Comunit europea o di presentare leproprie osservazioni.
3. Il rifiuto della protezione equivale a rigettodella domanda di marchio comunitario.
4. Se la protezione risultante da una registrazioneinternazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presentearticolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciato allaprotezione a livello della Comunit europea ai sensi del paragrafo 2, lĠUfficiorimborsa al titolare della registrazione internazionale una parte della tassaindividuale stabilita dal regolamento di esecuzione.
Articolo 155
Ricerca
1. Dopo aver ricevuto notificazione di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea, lĠUfficio redigeuna relazione di ricerca comunitaria nei modi previsti dallĠarticolo 38,paragrafo 1.
2. Non appena abbia ricevuto la notificazione di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea, lĠUfficio netrasmette copia al servizio centrale per la propriet industriale di ogni Statomembro che ha notificato allĠUfficio la sua decisione di effettuare una ricercanel proprio registro dei marchi, nei modi previsti dallĠarticolo 38, paragrafo2.
3. é dĠapplicazione, mutatis mutandis, lĠarticolo 38,paragrafi da 3 a 6. 4. LĠUfficio informa dellĠavvenuta pubblicazione di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea, a normadellĠarticolo 152, paragrafo 1, i titolari di tutti i marchi comunitarianteriori o di tutte le domande di marchio comunitario citati nella relazionedi ricerca comunitaria.
Articolo 156
Opposizione
1. Le registrazioni internazionali che designano laComunit europea sono soggette alla stessa procedura di opposizione previstaper le domande pubblicate di marchio comunitario.
2. LĠopposizione proposta entro un termine di tremesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione di cuiallĠarticolo 152, paragrafo 1. LĠopposizione si considera presentata soltantoad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
3. Il rifiuto della protezione equivale a rigettodella domanda di marchio comunitario.
4. Se la protezione risultante da una registrazioneinternazionale viene rifiutata con decisione definitiva ai sensi del presentearticolo o se il titolare della registrazione internazionale ha rinunciatoallĠestensione della protezione alla Comunit europea prima che una decisioneai sensi del presente articolo sia diventata definitiva, lĠUfficio rimborsa altitolare della registrazione internazionale una parte della tassa individualeche sar stabilita dal regolamento di esecuzione.
Articolo 157
Sostituzione del marchio comunitario con unaregistrazione internazionale
A richiesta, lĠUfficio iscrive nel suo registro cheun marchio comunitario si considera sostituito da una registrazioneinternazionale a norma dellĠarticolo 4 bis del protocollo di Madrid.
Articolo 158
Nullit dellĠefficacia di una registrazioneinternazionale
1. é ammessa la declaratoria di inefficacia di unaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea. 2. La domanda dideclaratoria di inefficacia di una registrazione internazionale che designa laComunit europea sostituisce la domanda di declaratoria di decadenza di cuiallĠarticolo 51 o di nullit di cui allĠarticolo 52 o allĠarticolo 53.
Articolo 159
Conversione di una designazione della Comuniteuropea operata tramite una registrazione internazionale in domanda di marchionazionale o in designazione degli Stati membri
1. Se una designazione della Comunit europea tramiteuna registrazione internazionale rifiutata o cessa di avere efficacia, iltitolare della registrazione internazionale pu chiedere la conversione delladesignazione della Comunit europea: a) in una domanda di marchio nazionale anorma degli articoli 112, 113 e 114; o b) in una designazione di uno Statomembro che sia parte contraente del protocollo di Madrid o dellĠintesa diMadrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 14aprile 1891, riveduta e modificata (di seguito denominata Çintesa di MadridÈ),se, alla data della domanda di conversione, era possibile designaredirettamente tale Stato membro in base al protocollo di Madrid o allĠintesa diMadrid. Sono dĠapplicazione gli articoli 112, 113 e 114.
2. La domanda di marchio nazionale o la designazionedi uno Stato membro parte contraente del protocollo di Madrid o dellĠintesa diMadrid risultante dalla conversione della designazione della Comunit europeaoperata tramite una registrazione internazionale beneficia, nello Stato membrointeressato, della data di registrazione internazionale ai sensi dellĠarticolo3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid oppure della data di estensione allaComunit europea ai sensi dellĠarticolo 3 ter, paragrafo 2 del protocollo di Madrid, sequestĠultima intervenuta posteriormente alla registrazione internazionale,ovvero della data di priorit di tale registrazione e, se del caso, dellapreesistenza di un marchio di tale Stato rivendicato ai sensi dellĠarticolo153.
3. LĠistanza di conversione pubblicata.
Articolo 160
Uso di un marchio oggetto di una registrazioneinternazionale
Ai fini dellĠapplicazione dellĠarticolo 15, paragrafo1, dellĠarticolo 42, paragrafo 2, dellĠarticolo 51, paragrafo 1, lettera a), edellĠarticolo 57, paragrafo 2, la data di pubblicazione di cui allĠarticolo152, paragrafo 2, sostituisce la data di registrazione ai fini delladeterminazione della data a decorrere dalla quale il marchio oggetto dellaregistrazione internazionale che designa la Comunit europea deve essereeffettivamente utilizzato nella Comunit.
Articolo 161
Trasformazione
1. Fatto salvo il paragrafo 2, le disposizioniapplicabili alle domande di marchio comunitario si applicano, mutatis mutandis,alle domande di trasformazione di una registrazione internazionale in domandadi marchio comunitario, ai sensi dellĠarticolo 9 quinquies del protocollo di Madrid.
2. Gli articoli da 37 a 42 non si applicano se ladomanda di trasformazione riguarda una registrazione internazionale che designala Comunit europea, i cui particolari siano stati pubblicati a normadellĠarticolo 152, paragrafo
2. TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 162
Disposizioni comunitarie di esecuzione
1. Le modalit di applicazione del presenteregolamento sono fissate da un regolamento di esecuzione.
2. Oltre alle tasse previste dagli articoli cheprecedono, vengono riscosse tasse secondo le modalit di applicazione fissatedal regolamento di esecuzione, nei seguenti casi:
a) pagamento tardivo della tassa di iscrizione;
b) rilascio di una copia del certificato diiscrizione;
c) iscrizione nel registro di una licenza o di altridiritti su un marchio comunitario;
d) iscrizione nel registro di una licenza o di altridiritti su una domanda di marchio comunitario;
e) cancellazione dellĠiscrizione nel registro di unalicenza o di altri diritti;
f) modifica di un marchio comunitario registrato;
g) rilascio di un estratto del registro;
h) ispezione pubblica di un fascicolo;
i) rilascio di una copia dei documenti dei fascicoli;j) rilascio di una copia certificata conforme della domanda; k) comunicazionedi informazioni contenute in un fascicolo;
l) riesame della fissazione delle spese proceduralida rimborsare.
3. Il regolamento di esecuzione e il regolamento diprocedura delle commissioni di ricorso sono adottati e modificati secondo laprocedura di cui allĠarticolo 163, paragrafo 2.
Articolo 163
Istituzione di un comitato e procedura di adozionedei regolamenti di esecuzione
1. La Commissione assistita da un comitato, denominatoÇcomitato per le questioni relative alle tasse, alle norme di esecuzione e allaprocedura delle commissioni di ricorso dellĠUfficio di armonizzazione a livellodi mercato interno (marchi, disegni e modelli)È.
2. Nei casi in cui fatto riferimento al presenteparagrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE. Ilperiodo di cui allĠarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/ 468/CE fissato a tre mesi.
Articolo 164
Compatibilit con altre disposizioni del dirittocomunitario
Il presente regolamento lascia impregiudicate ledisposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare lĠarticolo 14.
Articolo 165
Disposizioni connesse con lĠallargamento dellaComunit
1. A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria,della Repubblica ceca, dellĠEstonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania,dellĠUngheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e dellaSlovacchia (di seguito denominati Çnuovo Stato membroÈ, Çnuovi Stati membriÈ),un marchio comunitario registrato o richiesto a norma del presente regolamentoprima di tale data esteso al territorio di questi Stati membri, affinchproduca gli stessi effetti in tutta la Comunit.
2. La registrazione di un marchio comunitariopendente alla data di adesione non pu essere rifiutata sulla base degliimpedimenti assoluti alla registrazione di cui allĠarticolo 7, paragrafo 1, setali impedimenti insorgono solo come conseguenza dellĠadesione di un nuovoStato membro.
3. Qualora la domanda di registrazione di un marchiocomunitario sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data diadesione, pu essere fatta opposizione ai sensi dellĠarticolo 41 quando unmarchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dellĠarticolo 8 statoacquisito in un nuovo Stato membro prima dellĠadesione, a condizione che essosia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della domanda o, sedel caso, la data di priorit o la data di acquisizione del marchio anteriore odi un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data dideposito della domanda o lĠeventuale data di priorit del marchio comunitariorichiesto.
4. Il marchio comunitario di cui al paragrafo 1 nonpu essere dichiarato nullo:
a) ai sensi dellĠarticolo 52 se i motivi di nullitdiventano applicabili unicamente a causa dellĠadesione di un nuovo Statomembro;
b) ai sensi dellĠarticolo 53, paragrafi 1 e 2 se ildiritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovoStato membro anteriormente alla data di adesione.
5. LĠuso del marchio comunitario di cui al paragrafo1 pu essere vietato ai sensi degli articoli 110 e 111, qualora un marchioanteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto oacquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data dellasua adesione o lĠeventuale data di priorit sia anteriore alla data di adesionedello Stato membro di cui trattasi.
Articolo 166
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 40/94, come modificato dagliatti indicati nellĠallegato I, abrogato. I riferimenti al regolamentoabrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo latavola di concordanza dellĠallegato II.
Articolo 167
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ilventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficialedellĠUnione europea.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimentirichiesti per lĠapplicazione degli articoli 95 e 114 entro tre anni dalla datadi entrata in vigore del regolamento (CE) n. 40/94. Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascunodegli Stati membri. Fatto a Bruxelles, add 26 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
I. LANGER
NOTE
(1) GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 79.
(2) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(3) Cfr. allegato I.
(4) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(6) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(7) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.
(8) GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.
(9) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43
(10) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.
ALLEGATO I
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive(ai sensi dellĠarticolo 166)
Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (GU L 11 del14.1.1994, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio (GU L 349del 31.12.1994, pag. 83).
Regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122del 16.5.2003, pag. 36). limitatamente al punto 48 dellĠallegato IIIRegolamento (CE) n. 1653/2003 del Consiglio (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).
Regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio (GU L 296del 14.11.2003, pag. 1). Regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio (GU L 70del 9.3.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio (GU L 386del 29.12.2006, pag. 14). limitatamente allĠarticolo 1 Allegato II, parte 4 CI, dellĠatto di adesione del 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 342). AllegatoIII, punto 1.I, dellĠatto di adesione del 2005 (GU L 157 del 21.6.2005, pag.231).