COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE
REGOLAMENTO (CE) N. 206/2009 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2009
relativo all'introduzione nella Comunit di scortepersonali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n.136/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE –Pubblicato sulla GUUE n. L 77 del 24.3.2009)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunit europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlliveterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdottinella Comunit (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,l'articolo 16, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 17, paragrafo 7,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, latrasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origineanimale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8,paragrafo 5, terzo trattino,
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficialiintesi a verificare la conformit alla normativa in materia di mangimi e dialimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3),in particolare l'articolo 25, paragrafo 2, lettere c) e d),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/78/CE stabilisce controlliveterinari di determinate scorte di prodotti di origine animale introdottinella Comunit e provenienti da paesi terzi.
(2) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ditale direttiva, gli Stati membri provvedono affinch nessuna partitaproveniente da un paese terzo venga introdotta nella Comunit senza esseresottoposta agli adeguati controlli veterinari (controlli sistematici), eaffinch le partite siano introdotte nella Comunit attraverso i postid'ispezione frontalieri.
(3) A norma dell'articolo 16 della direttiva97/78/CE, tali requisiti non si applicano ai prodotti che sono contenuti neibagagli personali di viaggiatori e sono destinati al loro consumo personale,purch la quantit trasportata non superi una quantit da definire inconformit con la procedura descritta nella direttiva. Inoltre, tali requisitinon si applicano a prodotti che formano oggetto di piccole spedizioni inviate aprivati, purch si tratti di importazioni prive di qualsiasi caratterecommerciale e la quantit spedita non superi una quantit da definire inconformit con la procedura descritta nella direttiva.
(4) La decisione 2007/275/CE della Commissione, del17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre acontrolli presso i posti d'ispezione frontalieri a norma della direttiva91/496/CEE e della direttiva 97/78/CE del Consiglio (4), elenca iprodotti di origine animale che devono essere sottoposti a controlloveterinario presso i posti d'ispezione frontalieri.
(5) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalit dei controlliveterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunit suiprodotti importati da paesi terzi (5), stabilisce un limite di pesodi 1 kg per l'esenzione dai controlli veterinari sistematici dei prodottidestinati al consumo umano provenienti da paesi autorizzati o da parti di talipaesi. Tale articolo stabilisce inoltre i limiti di peso per altri prodottispecifici di origine animale introdotti in Danimarca e provenienti, tral'altro, dalla Groenlandia e dalle Isole Frer, ed inoltre per alcuni pesciprovenienti dalla Russia e introdotti in Finlandia e in Svezia.
(6) L'allegato II della decisione 2007/275/CE elencai prodotti composti esenti da controlli veterinari. Anche questi prodottidovrebbero essere esenti da controlli veterinari sistematici quando forminoparte del bagaglio dei viaggiatori e siano destinati al loro consumo personaleo quando formino oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.
(7) I requisiti e, in particolare, i limiti di pesoper l'introduzione di partite di prodotti di origine animale per il consumopersonale sono pertanto stabiliti in vari testi legislativi. Tali requisiti,tuttavia, debbono essere facilmente comprensibili per le autorit incaricatedel loro rispetto, per i viaggiatori e per il pubblico in generale.
Occorre pertanto semplificare e riunire in unregolamento i tipi e le quantit di prodotti di origine animale che possonoessere esentati dai controlli veterinari cui sono soggette le importazionicommerciali.
(8) Nello stabilire le misure che disciplinanol'introduzione di questi prodotti, occorre sempre tenere conto del possibilerischio d'introdurre malattie animali nella Comunit mediante l'introduzione diprodotti di origine animale. Il livello di rischio per la salute animale varia infunzione di diversi fattori, come il tipo di prodotto, la specie animale dallaquale si ottiene e la probabilit che sia presente un agente patogeno.
(9) Una delle malattie pi pericolose che potrebberoessere potenzialmente introdotte nella Comunit l'afta epizootica.
L'Autorit europea per la sicurezza alimentare (EFSA)ha valutato il rischio d'introduzione di questa malattia nella Comunit. La suavalutazione mostra chiaramente che l'introduzione di carne e prodotti a base dicarne e di latte e prodotti lattiero-caseari sono possibili vettori di entratadel virus dell'afta epizootica nella Comunit.
(10) Per evitare l'introduzione di queste malattie,la Comunit ha stabilito, gi da molti anni, un insieme completo di norme chedisciplinano le importazioni di animali vivi e di prodotti di origine animaleper scopi commerciali.
(11) Il regolamento (CE) n. 745/2004 dellaCommissione (6) stabilisce misure relative all'importazione di carnee prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattierocaseari per il consumopersonale. Conformemente a questo regolamento, i viaggiatori non possonointrodurre nella Comunit carne e prodotti a base di carne n latte e prodottilattiero-caseari che non siano pienamente conformi alle norme comunitarie sulleimportazioni commerciali.
(12) Questo principio dev'essere mantenuto in futuroper garantire che la Comunit rimanga immune dall'afta epizootica. La quantitdi carne e prodotti a base di carne e di latte e prodotti lattiero-casearitrasportata dai viaggiatori che dovrebbe essere esentata dai controlliveterinari sistematici alle frontiere stabiliti dalla direttiva 97/78/CEdovrebbe essere quindi fissata a zero.
(13) Le misure previste nel presente regolamentodevono essere applicate fatta salva la legislazione veterinaria della Comunitdestinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa adeterminate misure di protezione.
(14) Le misure previste dal presente regolamentodevono essere applicate fatto salvo quanto disposto nella normativa diattuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatica medianteil controllo del loro commercio (7).
(15) inoltre opportuno garantire che leinformazioni relative ai controlli veterinari e alle norme applicabiliall'introduzione di prodotti di origine animale sia messa a disposizione deiviaggiatori e del pubblico in generale.
(16) Si ritiene che alcuni paesi terzi, considerandola loro prossimit geografica e la loro situazione in materia di saluteanimale, presentino un rischio minimo per le condizioni di salute animale nellaComunit. Pertanto, limitate quantit di carne e prodotti a base di carne e dilatte e prodotti lattiero-caseari provenienti da questi paesi devono continuaread essere esentati dai controlli veterinari sistematici.
(17) Inoltre, alcuni paesi terzi vicini hannostipulato accordi specifici con la Comunit per quanto riguarda aspettipertinenti della legislazione comunitaria veterinaria.
(18) L'allegato 11 dell'accordo tra la Comuniteuropea e la Confederazione svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (8) stato modificato per quanto riguarda il commercio dei prodotti agricoli. Inconseguenza di tali modifiche, i controlli veterinari sulle relative partiteprovenienti dalla Svizzera sono cessati a partire dal 1o gennaio 2009.
(19) Secondo quanto stabilito dalla decisione2007/658/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, relativa alla conclusione diun accordo aggiuntivo fra la Comunit europea, la Confederazione svizzera e ilPrincipato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra laComunit europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodottiagricoli (9), anche i controlli veterinari sulle relative partiteprovenienti dal Liechtenstein sono cessati a partire dal 1o gennaio 2009.
(20) Le scorte personali di prodotti di origineanimale in quantit inferiori a un limite determinato provenienti dai paesiterzi che hanno stipulato accordi specifici con la Comunit europea, comprendentiAndorra, il Liechtenstein, la Norvegia, San Marino e la Svizzera, devonopertanto continuare ad essere esentate dai controlli veterinari sistematiciprevisti nella direttiva 97/78/CE. Per garantire l'adeguata comunicazione diinformazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitariorelativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.
(21) In generale, la situazione zoosanitaria dellaCroazia rappresenta un rischio zoosanitario minimo per la Comunit. I prodottidi origine animale in quantit inferiori a un limite determinato checostituiscano parte del bagaglio dei viaggiatori o che formino oggetto dipiccole spedizioni ai consumatori dalla Croazia devono rimanere esentati daicontrolli veterinari sistematici previsti dalla direttiva 97/78/CE. Pergarantire la corretta informazione dei passeggeri, la Croazia deve essereindicata come paese esentato in tutto il materiale pubblicitario pertinentestabilito dal presente regolamento.
(22) Tuttavia, considerando l'attuale situazionedella peste suina classica in Croazia, la carne di maiale e i prodotti a basedi carne di maiale potrebbero comportare un possibile rischio zoosanitario perl'UE. Per fronteggiare questo problema, la Croazia ha accettato di adottaremisure atte a garantire che tali prodotti destinati alla Comunit e trasportatidai viaggiatori o inviati per posta a privati non escano dal suo territorio nelcaso in cui vi sia un focolaio di peste suina classica.
(23) inoltre opportuno chiarire che le disposizioniche si applicano ad alcuni prodotti di origine animale destinati al consumoumano devono anche applicarsi ai prodotti destinati all'alimentazione dianimali da compagnia, per evitare che i viaggiatori o i consumatori eludano lenorme stabilite dal presente regolamento.
(24) Deve continuare ad essere chiaramentedisincentivata l'introduzione nella Comunit di partite di prodotti di origineanimale a carattere non commerciale che non sono conformi ai requisiti sanitaricomunitari senza la previa autorizzazione veterinaria. Gli Stati membri devonopertanto imporre costi e sanzioni, nella misura necessaria, compresi i costi dieliminazione dei prodotti, alle persone ritenute responsabili di violazionedelle norme sull'introduzione nella Comunit di prodotti di origine animale.
(25) Gli Stati membri devono continuare a fornireinformazioni adeguate alla Commissione sui meccanismi che hanno posto in essereper garantire il rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento. Leinformazioni fornite possono inoltre essere utilizzate per rivedere le normestabilite nel presente regolamento.
(26) Al fine di garantire che le informazioni suirequisiti relativi all'introduzione nella Comunit di prodotti di origineanimale vengano effettivamente fornite ai viaggiatori e al pubblico ingenerale, gli Stati membri e gli operatori dei trasporti internazionali dipasseggeri devono richiamare l'attenzione del pubblico in generale e deipasseggeri trasportati nella Comunit su tali requisiti.
(27) Tenendo conto delle difficolt che s'incontranonel raccogliere informazioni riguardanti i depositi postali, opportuno dareagli Stati membri pi tempo per presentare queste informazioni.
(28) A fini di coerenza e di chiarezza dellalegislazione comunitaria, opportuno modificare l'articolo 8 del regolamento(CE) n. 136/2004 e abrogare il regolamento (CE) n. 745/2004.
(29) Le misure previste dal presente regolamento sonoconformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salutedegli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme relativeall'introduzione nella Comunit di scorte personali di prodotti di origineanimale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio deiviaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate adistanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate alconsumatore.
2. Il presente regolamento non si applica alle scortepersonali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino eSvizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personalidi prodotti della pesca provenienti dalle isole Frer e dall'Islanda. Pergarantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tuttoil materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzisono paesi esentati.
3. Il presente regolamento si applica fatta salva lalegislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare lemalattie animali o relativa a determinate misure di protezione.
4. Il presente regolamento si applica fatte salve lenorme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione diattuazione del regolamento (CE) n. 338/97.
Articolo 2
Norme sull'introduzione nella Comunit di scortepersonali di prodotti di origine animale
1. Le scorte personali di prodotti di origineanimale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1,lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE,non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, acondizione che esse appartengano a una o pi delle seguenti categorie:
a) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato I enon soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loroquantit cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;
b) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato II ela loro quantit cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi;
c) prodotti della pesca eviscerati freschi opreparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantitcumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce,se superiore a questo limite;
d) prodotti diversi da quelli menzionati alle letterea), b) e c) o all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e laloro quantit cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.
2. Le scorte personali di prodotti di origine animaledestinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette allenorme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che esseappartengano a una o pi delle seguenti categorie:
a) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato I ela loro quantit cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi;
b) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato II ela loro quantit cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi.
3. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1,lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti diorigine animale provenienti dalla Croazia, dalle isole Frer, dallaGroenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo Idella direttiva citata, a condizione che esse appartengano a una o pi delleseguenti categorie:
a) prodotti elencati nell'allegato I non soggettiall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantitcumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;
b) prodotti elencati nell'allegato II e la loroquantit cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi;
c) prodotti diversi da quelli menzionati nel presentearticolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell'articolo6, paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantit cumulata nonsuperi il limite di peso di 10 chilogrammi.
Articolo 3
Informazioni che gli Stati membri devono fornire aiviaggiatori e al pubblico in generale
1. Gli Stati membri garantiscono che in tutti i puntidi entrata nella Comunit si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenientida paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personaliintrodotte nella Comunit.
2. Le informazioni fornite ai viaggiatori conformementeal paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni contenute in uno deimanifesti di cui all'allegato III, presentate su grandi cartelloni collocati inposti ben visibili.
3. Gli Stati membri possono integrare taliinformazioni con informazioni aggiuntive, comprendenti:
a) le informazioni indicate nell'allegato IV;
b) informazioni adeguate alle condizioni locali, econ le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 97/78/CE.
4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovrannoessere redatte in:
a) almeno una delle lingue ufficiali dello Statomembro d'introduzione nella Comunit;
b) una seconda lingua ritenuta opportunadall'autorit competente; la seconda lingua pu essere quella utilizzata nelpaese vicino ovvero, nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua cheutilizzano con maggiore probabilit i passeggeri che sbarcano.
Gli Stati membri garantiscono che il pubblico ingenerale sia informato sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunitdei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioniinviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali.
Articolo 4
Informazioni che devono fornire ai clienti glioperatori dei trasporti internazionali di passeggeri e i servizi postali
Gli operatori dei trasporti internazionali dipasseggeri, compresi gli operatori portuali ed aeroportuali e le agenzie diviaggi, nonch i servizi postali, richiameranno l'attenzione dei loro clientisulle norme stabilite nel presente regolamento, in particolare fornendo leinformazioni di cui agli allegati III e IV, come previsto all'articolo 3.
Articolo 5
Controlli
1. Le autorit competenti e quelle che effettuano icontrolli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali edaeroportuali e con gli operatori responsabili di altri punti d'entrata discorte personali di prodotti di origine animale organizzano controlli efficacinei punti d'entrata nella Comunit.
2. I controlli previsti al paragrafo 1 sarannodestinati a individuare la presenza di scorte personali di prodotti di origineanimale e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 2.
3. I controlli previsti al paragrafo 1 possono essereorganizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenutonecessario dall'autorit competente dello Stato membro, efficaci metodi dirilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare alvaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare lapresenza di scorte personali di prodotti di origine animale.
Articolo 6
Sanzioni
1. Le autorit competenti che effettuano i controlliufficiali:
a) identificano le scorte personali che violano lenorme stabilite dal presente regolamento;
b) sequestrano e distruggono tali scorte inconformit con la legislazione nazionale.
2. Le autorit competenti che effettuano i controlliufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scortepersonali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che la legislazionenazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personaliidentifichi le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi didistruzione di tutte le scorte personali sequestrate.
Articolo 7
Obblighi relativi alla presentazione di relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione ognianno una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misureadottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dalpresente regolamento e i relativi risultati.
2. La relazione avr la forma di una tabellacompletata secondo quanto stabilito all'allegato V e sar presentata il primogiorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione diciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaioal 31 dicembre.
Articolo 8
Modifica
L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 136/2004 sostituito dal seguente:
Articolo 8 Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio diviaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati I prodotti diorigine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o cheformano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi airequisiti posti dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (*). (*) GUL 77 del 24.3.2009, pag. 1..
Articolo 9
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 745/2004 abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intenderannocome fatti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza chefigura all'allegato VII.
Articolo 10
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono presentare alla Commissioneuna tabella completata in conformit con quanto disposto all'allegato VI,invece di quanto disposto all'allegato V conformemente alle disposizionidell'articolo 7, per i periodi di notifica precedenti al 1o gennaio 2011, entroil primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente laconclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica vadal 1o gennaio al 31 dicembre.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimogiorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unioneeuropea.
Il presente regolamento applicabile dal 1o maggio2009.
Il presente regolamento obbligatorio in tutti isuoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
NOTE
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(3) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1;rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.
(4) GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.
(5) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.
(6) GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.
(7) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(8) GU L 114 del 30.4.2002, pag.132.
(9) GU L 270 del 13.10.2007, pag. 5.
ALLEGATO I
PARTE 1
Elenco dei prodotti di origine animale di cuiall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Codice NC Descrizione Precisazioni e spiegazioni excapitolo 2 (0201-0210)
Carni e frattaglie commestibili Escluse le cosce dirana (codice NC 0208 90 70)
0401-0406 Latte e derivati del latte Tutti
0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali,interi o in pezzi (diversi da quelli di pesci) freschi, refrigerati, congelati,salati o in salamoia, secchi o affumicati. Tutti, esclusi gli involucri
1501 00 Grassi di maiale (compreso lo strutto) egrassi di volatili, diversi da quelle delle voci 0209 o 1503. Tutti
1502 00 Grassi di animali della specie bovina, ovinao caprina, diversi da quelli della voce 1503. Tutti
1503 00 Stearina solare, olio di strutto,oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati naltrimenti preparati. Tutti
1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni,anche raffinati, ma non modificati chimicamente. Tutti
1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne,di frattaglie o di sangue, preparazioni alimentari a base di tali prodotti.Tutti
1602 Altre carni preparate o conservate, frattaglie osangue. Tutti
1702 11 00
1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio. Tutti ex1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari a base difarine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto non contenenti cacao o checontengono una proporzione inferiore al 40 % in peso di cacao calcolato su unabase completamente sgrassata, non nominate n comprese altrove;
preparazioni alimentari di prodotti delle voci da0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 % in peso di cacaocalcolato su una base completamente sgrassata, non nominate n compresealtrove. Solo le preparazioni contenenti carne o latte ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne odi altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni,tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, anche preparato.Solo le preparazioni contenenti carne o latte ex 1905 90
Prodotti della panetteria, della pasticceria o dellabiscotteria, anche con aggiunta di cacao: ostie, capsule vuote dei tipiutilizzati per medicamenti, ostie per sigilli e prodotti simili. Solo lepreparazioni contenenti carne o latte ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma nonnell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti del codice 2006.Solo le preparazioni contenenti carne o latte ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati nonnell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce2006. Solo le preparazioni contenenti carne o latte
Codice NC Descrizione Precisazioni e spiegazioni ex2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenticomposti; farina di senapa e senapa preparata. Solo le preparazioni contenenticarne o latte ex 2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe,minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate.Solo le preparazioni contenenti carne o latte
ex 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao. Solo lepreparazioni contenenti latte
ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ncomprese altrove. Solo le preparazioni contenenti carne o latte
PARTE 2
Elenco di prodotti di origine animale di cuiall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Codice NC Descrizione Precisazioni e spiegazioni
0511 Prodotti animali non nominati n compresialtrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
ex 2309 Preparazioni di un tipo utilizzatonell'alimentazione animale Unicamente gli alimenti per animali domestici, gliarticoli da masticare e le miscele di farine contenenti carne o latte
Note:
1. Colonna 1: Qualora solodeterminati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti acontrolli veterinari e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcunaparticolare suddivisione all'interno di tale codice, quest'ultimo contrassegnato con ex (ad esempio ex 1901: sono da includere solo lepreparazioni contenenti carne o latte).
2. Colonna 2: La descrizione dellemerci quella contenuta nella colonna designazione delle merci dell'allegatoI del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag.1). Per ulteriori spiegazioni circa la portata precisa della tariffa doganalecomune si rinvia alla modifica pi recente di detto allegato.
3. Colonna 3: Questa colonnafornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.
ALLEGATO II
PARTE 1
Scorte personali di prodotti di origine animale dicui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Latte in polvere per lattanti, preparazionialimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purchtali prodotti:
i) non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura;
ii) siano prodotti di marca confezionati destinatialla vendita diretta al consumatore finale; e
iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazionein corso.
PARTE 2
Scorte personali di prodotti di origine animale dicui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
Alimenti speciali per animali da compagnia necessariper motivi medici, purch tali prodotti:
i) non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura;
ii) siano prodotti di marca confezionati destinati allavendita diretta al consumatore finale; e
iii) la confezione sia intatta, salvo utilizzazionein corso.
ALLEGATO III
(Gli avvisi si trovano al seguente indirizzo:
http://CE.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html).
ALLEGATO IV
Informazioni di cui agli articoli 3 e 4
Parte 1 — Opuscolo
Teniamo le malattie infettive degli animali fuoridall'Unione europea!
I prodotti di origine animale possono veicolareagenti patogeni responsabili di malattie infettive degli animali
Considerato l'elevato rischio d'introduzione dimalattie nell'Unione europea (UE), esistono procedure rigorose perl'importazione di alcuni prodotti di origine animale nell'UE. Queste procedurenon si applicano ai movimenti di prodotti di origine animale tra i ventisetteStati membri dell'UE e i prodotti di origine animale provenienti da Andorra,Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.
Tutti i prodotti di origine animale non conformi aqueste norme devono essere consegnati all'ingresso nell'UE per essereufficialmente eliminati. La mancata dichiarazione di questi prodotti pucomportare un'ammenda o l'avvio di un procedimento giudiziario.
1. Piccole quantit di carne e latte e prodottilattiero-caseari (diversi dal latte in polvere per lattanti, dalle preparazionialimentari per bambini e dagli alimenti speciali o alimenti speciali peranimali da compagnia necessari per motivi medici)
Potete portare o inviare nell'UE solo scortepersonali di carne o latte e prodotti lattiero-caseari (diversi dal latte inpolvere per lattanti, dalle preparazioni alimentari per bambini e daglialimenti speciali o alimenti speciali per animali da compagnia necessari permotivi medici) a condizione che esse provengano da Croazia, Isole Frer,Groenlandia o Islanda e il loro peso non superi i 10 chilogrammi a persona.
2. Latte in polvere per lattanti, preparazionialimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici
Potete portare o inviare nell'UE solo scortepersonali di latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambinie alimenti speciali necessari per motivi medici a condizione che:
— esse provengano da Croazia, Isole Frer,Groenlandia o Islanda e la loro quantit totale non superi i 10 chilogrammi apersona e i prodotti:
— non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura,
— siano prodotti di marca confezionati, e
— la confezione sia intatta, salvoutilizzazione in corso.
— esse provengano da altri paesi (diversi daCroazia, Isole Frer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantit totale nonsuperi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:
— non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura,
— siano prodotti di marca confezionati, e
— la confezione sia intatta, salvoutilizzazione in corso.
3. Alimenti per animali da compagnia necessari permotivi medici
Potete portare o inviare nell'UE solo scortepersonali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi medici acondizione che:
— esse provengano da Croazia, Isole Frer,Groenlandia o Islanda e la loro quantit totale non superi i 10 chilogrammi apersona e i prodotti:
— non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura,
— siano prodotti di marca confezionati, e
— la confezione sia intatta, salvoutilizzazione in corso.
— esse provengano da altri paesi (diversi daCroazia, Isole Frer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantit totale nonsuperi i 2 chilogrammi a persona e i prodotti:
— non richiedano di essere refrigerati primadell'apertura,
— siano prodotti di marca confezionati, e
— la confezione sia intatta, salvo utilizzazionein corso.
4. Piccole quantit di prodotti della pesca perconsumo umano personale
Potete portare o inviare nell'UE scorte personali diprodotti della pesca (compresi i pesci freschi, essiccati, cucinati, salati oaffumicati e alcuni crostacei e molluschi, quali gamberetti, astici, cozzemorte e ostriche morte) a condizione che:
— il pesce fresco sia eviscerato,
— il peso a persona dei prodotti della pescanon superi i 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se supera tale limite.
Queste restrizioni non si applicano ai prodotti dellapesca provenienti dalle isole Frer o dall'Islanda.
5. Piccole quantit di altri prodotti di origineanimale per consumo umano personale
Potete portare o inviare nell'UE altri prodotti diorigine animale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, i molluschi vivi ole lumache, a condizione che:
— essi provengano da Croazia, Isole Frer,Groenlandia o Islanda e la loro quantit totale non superi i 10 chilogrammi apersona,
— essi provengano da altri paesi (diversi daCroazia, Isole Frer, Groenlandia o Islanda) e la loro quantit totale nonsuperi i 2 chilogrammi a persona.
Preghiamo di notare che potete portare piccolequantit di prodotti di origine animale appartenenti a pi di una delle cinqueprecedenti categorie (paragrafi 1-5) a condizione che esse siano conformi alleregole indicate in ciascuno dei rispettivi paragrafi.
6. Quantit superiori di prodotti di origine animale
Potete portare o inviare nell'UE quantit superioridi prodotti di origine animale se sono conformi ai requisiti previsti per gliinvii commerciali, comprendenti:
— i requisiti di certificazione, secondo quantostabilito nel corrispondente certificato veterinario ufficiale dell'UE,
— la presentazione delle merci, con l'adeguatadocumentazione, a un posto d'ispezione frontaliero dell'UE autorizzato per ilcontrollo veterinario, all'arrivo nell'UE.
7. Prodotti animali esentati
I seguenti prodotti sono esentati dalle norme sopraindicate:
— pane, dolci, biscotti, cioccolato e prodottidella confetteria (comprese le caramelle) non uniti a, n farciti con prodottia base di carne,
— integratori alimentari confezionati per ilconsumatore finale,
— estratti e concentrati di carne,
— olive ripiene di pesce,
— paste alimentari e tagliatelle non unite a,n farcite con prodotti a base di carne,
— brodi per minestre e aromi confezionati peril consumatore finale,
— qualunque altro prodotto alimentare noncontenente carni fresche o trasformate o prodotti lattiero-caseari e contenentemeno del 50 % di prodotti trasformati a base di uova o di prodotti della pesca.
8. Prodotti animali di specie protette
Possono esservi restrizioni aggiuntive per alcunespecie protette. Ad esempio, per il caviale delle specie di storione, il limitedi peso di 125 grammi a persona.
Parte 2 — Video
Le informazioni indicate nella parte 1 possono esseretrasmesse mediante un video, come quello pubblicato dalla Commissione europeaalla seguente pagina web:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
ALLEGATO V
Cifre relative ai risultati delle misure volte agarantire il rispetto delle norme sull'introduzione di scorte personali diprodotti di origine animale
Il documento dovr essere inviato alla Commissioneeuropea entro il 1o maggio dell'anno immediatamente successivo alla conclusionedi ciascun periodo annuale di notifica.
Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31dicembre.
L'informazione raccolta e riassunta pu essereconsultata al seguente sito web della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm
ALLEGATO VI
Cifre relative al rispetto delle norme sulleimportazioni personali di carne e di latte
Il documento dovr essere inviato alla Commissioneeuropea entro il 1o marzo dell'anno immediatamente successivo alla conclusionedi ciascun periodo annuale di notifica.
Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31dicembre.
ALLEGATO VII
Tabella di corrispondenza
Regolamento (CE) n. 745/2004 Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1 —
Articolo 1, paragrafo 2 —
Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 1,lettera a)
Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2 Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafi 1 e 2
Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1 Articolo 5
Articolo 4, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafi 2 e 3
Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 2 Allegati V e VI
Articolo 6 —
Articolo 7, paragrafo 1 Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 2 Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 3 —
Allegato I Allegato II
Allegato II Allegato III
Allegato III Allegato IV
Allegato IV Allegati V e VI
Allegato V Allegato I