REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dellesecuzione della normativa che tutela i consumatori (testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELLUNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1), previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio dell8 luglio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per lapplicazione della normativa relativa al mercato interno (3), riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni ed invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda lesecuzione della normativa. (2) Gli accordi nazionali esistenti relativi allesecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dallesecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non è possibile garantire unefficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche responsabili dellesecuzione nellindividuare, esaminare e far cessare o vietare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori. La conseguente mancanza di unefficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette a venditori e fornitori di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nella Comunità. Ciò comporta una distorsione della concorrenza ai danni dei venditori e dei fornitori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nellesecuzione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno. (3) Pertanto, è opportuno facilitare la cooperazione fra le autorità pubbliche, responsabili dellesecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori, nel trattare le infrazioni intracomunitarie e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, al miglioramento della qualità e della coerenza dellesecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori e al monitoraggio della protezione degli interessi economici dei consumatori. (4) Nella legislazione comunitaria esistono reti in materia di cooperazione nellesecuzione destinate a proteggere i consumatori anche oltre i loro interessi economici (soprattutto quando la salute è in questione). Si dovrebbero scambiare le migliori pratiche fra le reti costituite dal presente regolamento e le altre reti. (5) La sfera di applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie della legislazione comunitaria sulla tutela degli interessi dei consumatori. Lefficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale dovrebbe garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, né esso conferisce alla Commissione poteri per far cessare le infrazioni intracomunitarie definite nel regolamento stesso. (6) La protezione dei consumatori contro le infrazioni intracomunitarie comporta la messa a punto di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio comunitario e dette autorità devono possedere un minimo di poteri investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il regolamento in modo efficace e dissuadere i venditori e i fornitori dal commettere infrazioni intracomunitarie. (7) La capacità delle autorità competenti di cooperare liberamente e su base reciproca per lo scambio di informazioni, lindividuazione delle infrazioni intracomunitarie e le relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste infrazioni o vietarle, è essenziale per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori. (8) Inoltre, le autorità competenti dovrebbero ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, tra laltro il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale al fine di, se del caso, porre fine alle infrazioni o vietarle, senza ritardo, in caso di richiesta di assistenza reciproca. (9) Le informazioni scambiate fra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a severe norme di riservatezza e segretezza al fine di garantire che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei venditori e dei fornitori non sia ingiustamente lesa. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (4), e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5), dovrebbero applicarsi nel contesto del presente regolamento. (10) I problemi posti dallesecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dellUnione europea ed è necessario proteggere i consumatori comunitari dai professionisti disonesti che hanno stabilito la loro sede nei paesi terzi. Pertanto, occorre negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nellesecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero essere negoziati a livello comunitario nei settori contemplati dal presente regolamento, per garantire una protezione ottimale dei consumatori comunitari e il buon funzionamento della cooperazione nellesecuzione della normativa con i paesi terzi. (11) È opportuno coordinare a livello comunitario le attività degli Stati membri in materia di esecuzione della normativa in caso di infrazioni intracomunitarie, al fine di migliorare lapplicazione del presente regolamento e rafforzare il livello e la coerenza dellesecuzione della normativa. (12) È opportuno coordinare a livello comunitario le attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti intracomunitari, al fine di migliorare lesecuzione della normativa in materia di protezione degli interessi dei consumatori. Questo coordinamento ha già iniziato a prendere forma nella costituzione della Rete europea per la composizione extragiudiziaria delle controversie. (13) Nel caso in cui il coordinamento delle attività degli Stati membri ai sensi del presente regolamento comporti un sostegno finanziario della Comunità, la decisione relativa alla concessione dellaiuto deve essere presa secondo le procedure di cui alla decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell8 dicembre 2003, che definisce un quadro generale per il finanziamento delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (6), in particolare gli articoli 5 e 10 che figurano nellallegato di detta decisione e nelle decisioni successive. (14) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale in materia di informazione ed educazione dei consumatori così come nella protezione degli interessi dei consumatori, compresa la soluzione delle controversie, e dovrebbero essere incoraggiate a cooperare con le autorità competenti per incentivare lapplicazione del presente regolamento. (15) Le misure necessarie per lattuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). (16) Il controllo efficace dellapplicazione del presente regolamento e lefficacia della protezione dei consumatori richiedono la presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ad intervalli regolari. (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea (8). Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi, (18) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dellesecuzione della normativa che tutela i consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPITOLO I Articolo 1 Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dellesecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Articolo 2 1. Le disposizioni sullassistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie. 2. Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili. 3. Il presente regolamento non pregiudica lapplicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea. 4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi allassistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali. 5. Il presente regolamento non incide sulla direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (9). 6. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi. 7. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente lesercizio delle attività televisive. Articolo 3 Ai fini del presente regolamento: a) per "norme sulla protezione degli interessi dei consumatori" si intendono le direttive elencate allallegato e recepite nellordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nellallegato; b) per "infrazione intracomunitaria" sintende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati latto o lomissione in questione o in cui è stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili allatto o allomissione; c) per "autorità competente" sintende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per lesecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; d) per "ufficio unico di collegamento" sintende lautorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dellapplicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione; e) per "funzionario competente" sintende un funzionario di unautorità competente designata responsabile dellapplicazione del presente regolamento; f) per "autorità richiedente" sintende lautorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca; g) per "autorità interpellata" sintende lautorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca; h) per "venditore o fornitore" sintende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nellambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; i) per "attività di sorveglianza del mercato" si intendono le azioni di unautorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nellambito della propria giurisdizione; j) per "reclamo del consumatore" sintende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere uninfrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; k) per "interessi collettivi dei consumatori" si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da uninfrazione. Articolo 4 1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e lufficio unico di collegamento responsabili dellapplicazione del presente regolamento. 2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dellarticolo 8, paragrafo 3. 3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, è dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per lapplicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale. 4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta. 5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni. 6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di uninfrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti: a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo allinfrazione intracomunitaria; b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative allinfrazione intracomunitaria; c) effettuare le necessarie ispezioni in loco; d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine allinfrazione intracomunitaria; e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie limpegno di porre fine allinfrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dellimpegno in questione; f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni; g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione. 7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie allapplicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, limparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui allarticolo 13. 8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti. Articolo 5 1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dellufficio unico di collegamento. 2. La Commissione pubblica e aggiorna lelenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. CAPITOLO II Articolo 6 1. Unautorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di unautorità richiedente, a norma dellarticolo 4, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi è il ragionevole sospetto che possa verificarsi uninfrazione intracomunitaria. 2. Lautorità interpellata, se necessario con lassistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, a norma dellarticolo 4, al fine di raccogliere le informazioni richieste. 3. Su richiesta dellautorità richiedente, lautorità interpellata può consentire che un funzionario competente dellautorità richiedente accompagni i funzionari dellautorità interpellata nel corso delle indagini. 4. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 7 1. Allorquando unautorità competente viene a conoscenza di uninfrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo quanto prima tutte le informazioni necessarie. 2. Allorquando unautorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione. 3. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 8 1. Su richiesta dellautorità richiedente, unautorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o vietare linfrazione intracomunitaria quanto prima possibile. 2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, lautorità interpellata esercita i poteri di cui allarticolo 4, paragrafo 6, e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. Lautorità interpellata, se necessario con lassistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o vietare linfrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace. 3. Lautorità interpellata può adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 2, seconda frase in quanto avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, affinché adotti tutte le misure necessarie nellambito della normativa nazionale per far cessare o vietare linfrazione intracomunitaria per conto dellautorità interpellata. In caso di fallimento da parte di detto organismo nellottenere limmediata cessazione o il divieto dellinfrazione intracomunitaria, gli obblighi dellautorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono. 4. Lautorità interpellata può adottare le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dellautorità richiedente in merito al ricorso a tali misure, lautorità richiedente e lautorità interpellata convengono che: tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dellinfrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto allazione da parte dellautorità interpellata e lincarico conferito allorganismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione allorganismo stesso di informazioni protette ai sensi dellarticolo 13. 5. Lautorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto lautorità interpellata motivando la sua opinione. Se lautorità richiedente e lautorità interpellata non sono daccordo, lautorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. 6. Lautorità interpellata può consultare lautorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Lautorità interpellata notifica quanto prima allautorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sullinfrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata. 7. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 9 1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e a tal fine si scambiano tutte le informazioni necessarie. 2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio agli interessi dei consumatori di più di due Stati membri, le autorità competenti interessate coordinano il loro intervento e chiedono lassistenza reciproca attraverso lufficio unico di collegamento. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive contemporaneamente. 3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione a partecipare. 4. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 10 1. La Commissione mantiene una banca dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. La banca dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella banca dati e lelaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dellarticolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE. In relazione alle sue responsabilità in virtù del presente articolo e allelaborazione dei pertinenti dati personali, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dellarticolo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. 2. Allorché unautorità competente accerta che una notifica di uninfrazione intracomunitaria da essa effettuata a norma dellarticolo 7 si è successivamente rivelata infondata, ritira la notifica e la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla banca dati. Quando unautorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dellarticolo 8, paragrafo 6, che uninfrazione intracomunitaria è cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi cinque anni dopo la ratifica. 3. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. CAPITOLO III Articolo 11 1. Le autorità competenti adempiono i loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di unaltra autorità competente del loro paese. 2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dellapplicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali, attraverso lufficio unico di collegamento. 3. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dellinfrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti. Articolo 12 1. Lautorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire allautorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dellautorità richiedente. 2. Le richieste sono inviate dallautorità richiedente allufficio unico di collegamento dellautorità interpellata, attraverso lufficio unico di collegamento dellautorità richiedente. Lufficio unico di collegamento dellautorità interpellata trasmette senza indugio le richieste allautorità competente appropriata. 3. Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui allarticolo 10. 4. Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dellinoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dellautorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dellautorità interpellata. 5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente allautorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate. 6. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 13 1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori. 2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese. 3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui allarticolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio: la vita privata e lintegrità dellindividuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali, gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, ricorsi al tribunale e consulenza giuridica, o lobiettivo di ispezioni o indagini sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di uninfrazione intracomunitaria e lautorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione. 4. Gli Stati membri, ai fini dellapplicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della direttiva 95/46/CE nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare gli interessi di cui allarticolo 13, paragrafo 1, lettere d) e f), di tale direttiva. La Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 1, 11, 12, paragrafo 1, da 13 a 17 e 37, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 45/2001, laddove tale limitazione costituisca una misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui allarticolo 20, paragrafo 1, lettere a) e e), di tale regolamento. 5. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 14 1. Quando unautorità competente riceve informazioni da unautorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò è consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. 2. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a unautorità di un paese terzo da unautorità competente, nellambito dellaccordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dellautorità competente che ha fornito linformazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali. Articolo 15 1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse allapplicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dellautorità richiedente è responsabile nei confronti dello Stato membro dellautorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di uninfrazione intracomunitaria. 2. Unautorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dellarticolo 8, previa consultazione dellautorità richiedente, nel caso in cui: a) un procedimento giudiziario sia già stato avviato ovvero vi sia stata già una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dellautorità interpellata o dellautorità richiedente; b) a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dellautorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria; o c) a suo parere, lautorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dellarticolo 12, paragrafo 1, eccetto quando lautorità interpellata ha già rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria. 3. Unautorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dellarticolo 6 se: a) a suo parere, previa consultazione dellautorità richiedente, linformazione richiesta non è sollecitata dallautorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi; b) lautorità richiedente non concorda sul fatto che linformazione è soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui allarticolo 13, paragrafo 3; o c) sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dellautorità interpellata o richiedente. 4. Unautorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui allarticolo 7 se sono state già avviate procedure giudiziarie o è stata già emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dellautorità interpellata o richiedente. 5. Lautorità interpellata informa lautorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. Lautorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. 6. Le misure necessarie per lattuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. CAPITOLO IV Articolo 16 1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano lun laltro e informano la Commissione delle loro attività dinteresse comunitario in ambiti quali: a) formazione dei funzionari addetti allesecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione; b) raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori; c) sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici; d) sviluppo di strumenti dinformazione e comunicazione; e) sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dellesecuzione; f) scambi fra funzionari. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori. 2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nellambito delle attività dellautorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dallautorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro. 3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti è identica a quella dei funzionari dellautorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dellautorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, limparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto allarticolo 13. 4. Le misure comunitarie necessarie per lattuazione del presente articolo, comprese quelle relative allesecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 17 1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano lun laltro e informano la Commissione delle loro attività dinteresse comunitario in ambiti quali: a) informazione e consulenza dei consumatori; b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori; c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori; d) sostegno dellaccesso dei consumatori alla giustizia; e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze. Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e). 2. Le misure comunitarie necessarie per lattuazione del presente articolo, comprese quelle relative allesecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 19, paragrafo 2. Articolo 18 La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati. CAPITOLO V Articolo 19 1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dellarticolo 8 della stessa. Il periodo di cui allarticolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 20 1. Il comitato può esaminare tutte le questioni relative allapplicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di questultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento. Articolo 21 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nellambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi. 2. Ogni due anni, a decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullapplicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni. 3. Le relazioni riguardano: a) informazioni aggiornate sullorganizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti; b) informazioni relative allevoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori; c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia; d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze; e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nellambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori; f) altre informazioni relative allapplicazione del presente regolamento. 4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullapplicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri. Articolo 22 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 dicembre 2005. Le disposizioni sullassistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 27 ottobre 2004.
NOTE (1) GU C 108 del 30.4.2004, pag. 86.
ALLEGATO Direttive coperte dallarticolo 3, lettera a) (1) 1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/55/CE (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18). (1) Le direttive n. 1, 6, 8 e 13 contengono disposizioni specifiche. |