CONSIGLIODELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO(CE) n. 1073/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del25 maggio 1999

relativo alle indagini svoltedall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

(Pubblicato sulla GUUE n. L 136del 31/05/1999)

 

ILPARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vistoil trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 280,

vistala proposta della Commissione(1),

vistoil parere della Corte dei conti(2),

deliberandosecondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1)considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grandeimportanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lottacontro la frode e ogni altra attività illecita lesiva degli interessifinanziari comunitari; che la responsabilità in materia della Commissione èstrettamente connessa alla sua missione di esecuzione del bilancio a normadell'articolo 274 del trattato; che l'importanza di tale azione è confermatadall'articolo 280 del trattato;

(2)considerando che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità riguardanon solo la gestione degli stanziamenti di bilancio, ma si estende a qualsiasimisura che incida o possa incidere sul loro patrimonio;

(3)considerando che è necessario dispiegare tutti i mezzi disponibili per conseguiretali obiettivi, tenuto conto in particolare del compito di svolgere indaginiconferito a livello comunitario, pur conservando la ripartizione e l'equilibriodelle responsabilità attualmente esistenti tra il livello nazionale e illivello comunitario;

(4)considerando che per potenziare i mezzi di lotta antifrode, la Commissione, nelrispetto del principio dell'autonomia di organizzazione interna di ciascunaistituzione, ha istituito nel suo ambito con decisione 1999/352/CE, CECA,Euratom(4), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo:"l'Ufficio"), incaricato di svolgere le indagini amministrativecontro le frodi; che essa ha dotato tale Ufficio di piena indipendenzanell'esercizio della sua funzione di indagine;

(5)considerando che la responsabilità dell'Ufficio, quale istituito dallaCommissione, riguarda, oltre alla tutela degli interessi finanziari, tutte leattività connesse alla tutela di interessi comunitari contro comportamentiirregolari perseguibili in sede amministrativa o penale;

(6)considerando che è opportuno prevedere che la collaborazione tra Stati membri ela Commissione, in vista della tutela degli interessi finanziari delle Comunitàdi cui all'articolo 280 del trattato CE, sia garantita dall'Ufficio;

(7)considerando che, alla luce della necessità di potenziare la lotta contro lafrode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessifinanziari delle Comunità, l'Ufficio deve potere effettuare indagini interne intutte le istituzioni, tutti gli organi e tutti gli organismi istituiti daitrattati CE e Euratom o sulla base dei medesimi (in prosieguo: "leistituzioni, gli organi e gli organismi");

(8)considerando che la decisione 1999/352/CE, CECA Euratom prevede, relativamentealla funzione inquirente, che l'Ufficio eserciti le competenze attribuite dallegislatore comunitario, nei limiti e alle condizioni determinati daquest'ultimo;

(9)considerando che è opportuno affidare all'Ufficio l'esercizio delle competenzeconferite alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 delConsiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sulposto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessifinanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità(5);che è inoltre opportuno consentire all'Ufficio di esercitare le altrecompetenze conferite alla Commissione per eseguire controlli e verifiche sulposto negli Stati membri ed in particolare per riscontrare le irregolarità, anorma dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio,del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delleComunità europee(6);

(10)considerando che tali indagini devono essere condotte in base al trattato, e inparticolare al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità, nelrispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regimeapplicabile agli altri agenti (in prosieguo: "lo statuto") nonché nelpieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inparticolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta aesprimersi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusionedell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che atal fine le istituzioni, organi e organismi dovranno determinare le condizionie le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che diconseguenza occorrerà modificare lo statuto al fine di definire i diritti e gliobblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indaginiinterne;

(11)considerando che le indagini interne possono essere condotte solo seall'Ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni,organi e organismi, nonché a qualsiasi informazione o documento in loropossesso;

(12)considerando che, per garantire l'indipendenza dell'Ufficio nell'esecuzione deisuoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare leindagini di propria iniziativa;

(13)considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmentealle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redattadall'Ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; cheoccorre tuttavia prevedere l'obbligo per il direttore dell'Ufficio di trasmetteredirettamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato leinformazioni raccolte dall'Ufficio in occasione delle indagini interne su fattipenalmente perseguibili;

(14)considerando che è opportuno determinare le modalità secondo le quali gliagenti dell'Ufficio assolveranno il loro compito e il direttore eserciterà leproprie competenze per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini da partedegli agenti dell'Ufficio;

(15)considerando che, per il successo della cooperazione tra l'Ufficio, gli Statimembri e le istituzioni, organi o organismi interessati, è necessario agevolarelo scambio d'informazioni nel rispetto del carattere riservato delleinformazioni coperte dal segreto d'ufficio, provvedendo affinché per esse siaprevista la tutela garantita a questo tipo di dati;

(16)considerando che, affinché si tenga conto dei risultati delle indagini svoltedagli agenti dell'Ufficio e affinché vengano presi i provvedimenti cherisultino necessari, si deve prevedere che le relazioni possano costituireelementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari; che, a talescopo, dette relazioni vanno redatte tenendo conto dei criteri di elaborazionedelle relazioni amministrative nazionali;

(17)considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza nell'assolvimento deipropri compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggettoal controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato divigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmentequalificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che tale comitato avràanche la funzione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento deisuoi compiti;

(18)considerando che le indagini amministrative devono svolgersi sotto la direzionedel direttore dell'Ufficio, in piena autonomia rispetto alle istituzioni, agliorgani ed agli organismi e rispetto al comitato di vigilanza;

(19)considerando che spetta al direttore dell'Ufficio assicurare la tutela dei datipersonali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediantele indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delleComunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e91 dello statuto;

(20)considerando che è opportuno procedere ad una valutazione delle attivitàdell'Ufficio dopo un periodo di tre anni;

(21)considerando che il presente regolamento lascia immutate le competenze eresponsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari percombattere le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità; che ilconferimento ad un Ufficio indipendente del compito di svolgere indaginiamministrative esterne rispetta appieno il principio di sussidiarietà di cuiall'articolo 5 del trattato CE; che attraverso l'attività di un simile Ufficiosi potrà rendere più efficace la lotta contro le frodi, la corruzione ed ognialtra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità e chein tal modo si rispetta anche il principio di proporzionalità,

HANNOADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo1

Scopoe funzioni

1.Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altraattività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea,l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE,CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato:"l'Ufficio") esercita le competenze di indagine conferite allaCommissione dalla normativa comunitaria e dagli accordi vigenti in questisettori.

2.L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri perorganizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autoritàcompetenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dallafrode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisceall'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonchécontro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dellaComunità europea.

3.All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti daitrattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo denominati: "leistituzioni, gli organi e gli organismi"), l'Ufficio svolge le indaginiamministrative volte a:

-lottare contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesivadegli interessi finanziari della Comunità europea;

-ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attivitàprofessionali, che possono costituire un inadempimento agli obblighi deifunzionari e agenti delle Comunità, perseguibile in sede disciplinare o penaleo un inadempimento agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degliorgani, dei dirigenti degli organismi o del personale delle istituzioni, degliorgani e degli organismi cui non si applica lo statuto.

Articolo2

Indaginiamministrative

Aisensi del presente regolamento si intende per "indagineamministrativa" (in prosieguo denominata "indagine") l'insiemedei controlli, delle verifiche e delle operazioni che gli agenti dell'Ufficiosvolgono nell'esercizio delle loro funzioni, a norma degli articoli 3 e 4, alfine di conseguire gli obiettivi definiti all'articolo 1 e di accertare, oveopportuno, l'irregolarità delle attività controllate. Queste indagini nonincidono sulla competenza degli Stati membri in materia di azione penale.

Articolo3

Indaginiesterne

L'Ufficioesercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (CE, Euratom)n. 2185/96, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, e,secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Nell'ambitodelle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche dicui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 ealla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimonegli Stati membri, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesiterzi.

Articolo4

Indaginiinterne

1.Nei settori di cui all'articolo 1, l'Ufficio svolge le indagini amministrativeall'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi (in prosieguodenominate "le indagini interne").

Taliindagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, inparticolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dellostatuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presenteregolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo odorganismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire con talidecisioni.

2.Nel rispetto delle disposizioni di cui al primo paragrafo:

-l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo a qualsiasi informazionein possesso delle istituzioni, degli organi o degli organismi nonché ai localidei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delleistituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre eottenere estratti di qualsiasi documento e del contenuto di qualsiasi supportodi dati in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi edall'occorrenza prendere possesso di questi documenti o informazioni per evitarequalsiasi rischio di sottrazione,

-l'Ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni e degliorgani, ai dirigenti degli organismi, nonché al personale delle istituzioni,degli organi e degli organismi.

3.Alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n.2185/96, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatorieconomici interessati, per avere accesso alle informazioni che questi operatoridetenessero in merito a eventuali irregolarità.

D'altraparte l'Ufficio può chiedere a qualsiasi persona le informazioni che ritengautili alle proprie indagini.

4.Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando agentidell'Ufficio svolgono un'indagine nei loro locali e quando consultano undocumento o chiedono un'informazione in possesso di queste istituzioni, organie organismi.

5.Qualora dalle indagini emerga la possibilità di un coinvolgimento individualedi un membro, di un dirigente, di un funzionario od agente, l'istituzione,l'organo o l'organismo di appartenenza ne è informato.

Neicasi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagineo che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione di competenza di un'autoritàgiudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.

6.Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegie sulle immunità, nonché le disposizioni dello statuto, la decisione adottatada ogni istituzione, organo o organismo, di cui al primo paragrafo, contienenorme riguardanti in particolare:

a)l'obbligo per i membri, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organi,nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organismi, di cooperare congli agenti dell'Ufficio e di informarli;

b)le procedure che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delleindagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone interessate daun'indagine interna.

Articolo5

Avviodelle indagini

Leindagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, dipropria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato.

Leindagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'Ufficio, dipropria iniziativa o su richiesta dell'istituzione, dell'organo odell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Articolo6

Esecuzionedelle indagini

1.Il direttore dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini.

2.Per eseguire i loro compiti, gli agenti dell'Ufficio presentano una procurascritta, indicante la loro identità e qualifica.

3.Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, perogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggettodella medesima.

4.Nel corso dei controlli e delle verifiche in loco, gli agenti dell'Ufficio sicomportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per i funzionari delloStato membro interessato, allo statuto nonché alle decisioni di cuiall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

5.Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deveessere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso.

6.Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti, secondo ledisposizioni nazionali, forniscono agli agenti dell'Ufficio il contributo necessarioall'assolvimento dei loro compiti. Le istituzioni e gli organi provvedonoaffinché i loro membri e il loro personale, e gli organismi provvedono affinchéi loro dirigenti forniscano agli agenti dell'Ufficio il contributo necessarioall'assolvimento dei loro compiti.

Articolo7

Obbligodi informare l'Ufficio

1.Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficioqualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o adogni altra attività illecita.

2.Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiticonsentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o dipropria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativiad una indagine interna in corso.

GliStati membri trasmettono i documenti e le informazioni relativi alle indaginiesterne in base alle pertinenti disposizioni.

3.Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiticonsentiti dal diritto nazionale, trasmettono inoltre all'Ufficio ognidocumento e informazione in loro possesso ritenuti pertinenti, relativi allalotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attivitàillecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo8

Riservatezzae tutela dei dati

1.Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esternesono protette dalle disposizioni relative a tali inchieste.

2.Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito diindagini interne sono coperte dal segreto d'Ufficio e godono della tutelaconcessa dalla normativa vigente per le istituzioni delle Comunità europee.

Inparticolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che,nelle istituzioni delle Comunità europee, ovvero degli Stati membri, sonotenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e non possono essereutilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, contro la corruzione econtro ogni altra attività illecita.

3.Il direttore provvede affinché gli agenti dell'Ufficio e tutti coloro cheagiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie enazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alladirettiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali nonché alla libera circolazione di tali dati(7).

4.Il direttore dell'Ufficio e i membri del comitato di vigilanza di cuiall'articolo 11 vegliano sull'applicazione delle disposizioni del presentearticolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato CE.

Articolo9

Relazionesulle indagini e provvedimenti conseguenti alle indagini

1.Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore unarelazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventualeindicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, incluse leraccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti da prendere.

2.Queste relazioni sono redatte tenendo conto delle prescrizioni di procedurapreviste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Lerelazioni così elaborate costituiscono elementi di prova nei procedimentiamministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessarioavvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioniamministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazionisono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioniamministrative nazionali e hanno valore identico ad esse.

3.La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utilead essa pertinente sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membriinteressati in base alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.

4.La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utilead essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismointeressato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indaginiinterne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sulpiano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficioentro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della suarelazione.

Articolo10

Trasmissionedi informazioni da parte dell'Ufficio

1.Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento e le disposizionidel regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere inqualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati leinformazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

2.Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttoredell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessatole informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione di indagini interne su fattipenalmente perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informasimultaneamente lo Stato membro interessato.

3.Fatti salvi gli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'Ufficio puòtrasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismointeressato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.

Articolo11

Comitatodi vigilanza

1.Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l'esecuzione della funzionedi indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.

Surichiesta del direttore, o di propria iniziativa, il comitato sottopone aldirettore dei pareri in merito alle attività dell'Ufficio, senza tuttaviainterferire nello svolgimento delle indagini in corso.

2.Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti, in possesso neirispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni inrapporto col settore di attività dell'Ufficio. Esse sono nominate di comuneaccordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.

3.Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile una solavolta.

4.Alla scadenza del mandato, essi continuano ad esercitare le proprie funzionifinché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla lorosostituzione.

5.Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzionida alcun governo, istituzione, organo od organismo.

6.Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprioregolamento interno. Esso tiene almeno dieci riunioni all'anno. Esso adotta lesue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicuratodall'Ufficio.

7.Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delleattività dell'Ufficio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Ildirettore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell'Ufficio,delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alleindagini. Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi ildirettore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettonoancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo necessarioper concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cuil'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato seguito alleraccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato deicasi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autoritàgiudiziarie di uno Stato membro.

8.Il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno elo trasmette alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamentoeuropeo, al Consiglio alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e iprovvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall'Ufficio.

Articolo12

Direttore

1.L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dallaCommissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2.Ai fini della nomina, dopo un invito a presentare candidature eventualmentepubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee previo parerefavorevole del comitato di vigilanza, la Commissione costituisce un elenco deicandidati in possesso dei requisiti necessari. La Commissione designa ildirettore di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione,organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allosvolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione dellerelazioni redatte su conclusione delle stesse. Qualora il direttore ritenga cheun provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenzapuò presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte digiustizia.

Ildirettore riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, allaCommissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svoltedall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei dirittilegittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali inmateria di procedimenti giudiziari.

Questeistituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svoltedall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso diprocedimenti giudiziari pendenti, tutte le norme nazionali ad essi relative.

4.Prima di pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore, laCommissione consulta il comitato di vigilanza. Inoltre i provvedimenti relativialle sanzioni disciplinari riguardanti il direttore devono essere oggetto didecisioni motivate che sono comunicate per informazione al Parlamento europeo eal Consiglio.

Articolo13

Finanziamento

Glistanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea dibilancio particolare all'interno della parte "A" della sezione delbilancio generale dell'Unione relativa alla Commissione, sono espostidettagliatamente in un allegato a detta parte.

Iposti assegnati all'Ufficio sono elencati in un allegato della tabelladell'organico della Commissione.

Articolo14

Controllodi legittimità

Finoalla modifica dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunitàeuropee può presentare al direttore dell'Ufficio, secondo le modalità di cuiall'articolo 90, paragrafo 2, dello statuto, un reclamo contro un atto che gliarrechi pregiudizio, compiuto dall'Ufficio nell'ambito di un'indagine interna.Alle decisioni adottate su tali reclami si applica l'articolo 91 dello statuto.

Questedisposizioni si applicano analogamente al personale delle istituzioni, degliorgani e degli organismi cui non si applica lo statuto.

Articolo15

Relazionevalutativa

Nelcorso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento,la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazionevalutativa delle attività dell'Ufficio, accompagnata dal parere del comitato divigilanza e corredata eventualmente di proposte dirette a modificare o ampliarei compiti dell'Ufficio.

Articolo16

Entratain vigore

Ilpresente regolamento entra in vigore il 1 giugno 1999.

Ilpresente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamenteapplicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fattoa Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Peril Parlamento europeo

IlPresidente

J.M.GIL-ROBLES

 

Peril Consiglio

IlPresidente

H.EICHEL

 

NOTE                                         

(1) GU C 21 del 26.1.1999, pag. 10.

(2) Parere espresso il 14 aprile 1999 (non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale).

(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancorapubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 maggio1999.

(4) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(6) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(7) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.