PARLAMENTO EUROPEO

Raccomandazione del 5 settembre 2001

sul ruolo dell’Unione europea nella lotta al terrorismo

IL PARLAMENTO EUROPEO,

  • visto l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea, che cita espressamente il terrorismo come una grave forma di criminalità da prevenire e da reprimere a livello comunitario, mediante l’elaborazione di azioni comuni nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, e il ravvicinamento, per quanto necessario, del diritto penale degli Stati membri,
  • visto l’articolo 31, lettera e) del trattato sull’Unione europea, che consente all’Unione di adottare progressivamente misure per la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il traffico di stupefacenti,
  • visto l’articolo 39, paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea, che consente al Parlamento europeo di rivolgere al Consiglio raccomandazioni,
  • vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, firmata il 10 dicembre 1948, e in particolare gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 e 19,
  • vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, emendata dal Protocollo n. 1, e in particolare gli articoli 3, 5, 6, 8, 9 e 10 (1),
  • vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata formalmente a Nizza il 7 dicembre 2000, e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11 e 19 (2),
  • vista la Convenzione sulla prevenzione e la punizione del reato di genocidio, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 260 A del 9 dicembre 1948,
  • vista la Convenzione europea sull’estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (3),
  • vista la Convezione europea sulla reciproca assistenza giudiziaria, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (4),
  • vista la Convenzione europea sulla validità internazionale delle sentenze repressive, firmata all’Aia il 28 maggio 1970 (5),
  • vista la Convenzione europea sulla trasmissione delle procedure repressive, firmata a Strasburgo il 15 maggio 1972(6),
  • visti i principi della cooperazione internazionale in materia di detenzione, di arresto, di estradizione e di punizione di persone colpevoli di crimini di guerra o di crimini contro l’umanità, approvati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 3074 del 3 dicembre 1973 (XXVIII), 28 U.N. GAOR supp. (30A), 78, U.N. Doc. A/9030/ Add. 1 (1973),
  • vista la Convenzione sulla prevenzione e la punizione di reati nei confronti di persone protette internazionalmente, compresi gli agenti diplomatici, approvata il 14 dicembre 1973,
  • vista la Convenzione europea sulla repressione del terrorismo, firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977(7),
  • vista la Convenzione internazionale contro la presa di ostaggi, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 34/146 del 17 dicembre 1979,
  • vista la Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983(8),
  • vista la raccomandazione 982 (1984) sulla difesa della democrazia dal terrorismo in Europa, approvata dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
  • vista la sua risoluzione del 18 aprile 1985 sulla lotta al terrorismo(9),
  • vista la sua risoluzione dell’11 luglio 1985 sulla sicurezza dei trasporti aerei e il terrorismo internazionale(10),
  • vista la sua risoluzione dell’11 settembre 1986 sul terrorismo(11),
  • vista la sua risoluzione del 10 marzo 1988 sugli atti di terrorismo contro l’aviazione civile(12),
  • vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sui problemi relativi alla lotta contro il terrorismo( 13),
  • vista la sua risoluzione del 13 giugno 1991 sugli assassinii commessi dai terroristi nella Comunità( 14),
  • vista la Convenzione fra gli Stati membri delle Comunità europee sull’esecuzione delle condanne penali straniere, firmata a Bruxelles il 13 novembre 1991,
  • vista la raccomandazione 1170 (1991) sulla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, adottata il 25 novembre 1991 dalla commissione permanente deliberante a nome dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa,
  • vista la sua risoluzione del 10 marzo 1994 sul terrorismo e le sue conseguenze per la sicurezza in Europa(15),
  • viste le misure per eliminare il terrorismo internazionale, approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 49/60 del 9 dicembre 1994, nell’84º seduta plenaria,
  • visto l’atto del Consiglio, del 10 marzo 1995, che istituisce la Convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione fra gli Stati membri dell’Unione europea(16),
  • vista la dichiarazione sul terrorismo rilasciata dai ministri degli affari interni e della giustizia nella riunione informale del Consiglio del 14 ottobre 1995 (Dichiarazione "La Gomera" ),
  • visto l’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (17),
  • viste le conclusioni del Consiglio europeo di NMadrid del 15 e 16 dicembre 1995 per quanto riguarda la lotta al terrorismo, in particolare l’allegato 3,
  • vista l’audizione pubblica sulla lotta al terrorismo organizzata il 21 febbraio 1996 dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni,
  • vista la sua risoluzione del 4 luglio 1996 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul traffico illecito di sostanze radioattive e di materiali nucleari(18),
  • viste le 25 misure di lotta al terrorismo raccomandate dai sette maggiori paesi industrializzati (G7) e dalla Russia il 30 luglio 1996 a Parigi,
  • visto l’atto adottato dal Consiglio il 27 settembre 1996 sull’elaborazione di un accordo sull’estradizione fra Stati membri dell’Unione europea(19y,
  • vista l’azione comune del 15 ottobre 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, sulla creazione e la tenuta di un elenco di competenze, tecniche e perizie antiterroristiche specializzate per agevolare la cooperazione antiterrorismo fra gli Stati membri e l’UE(20),
  • vista la sua risoluzione del 30 gennaio 1997 sulla lotta contro il terrorismo nell’Unione europea(21),
  • vista la sua risoluzione del 18 settembre 1997 sulla Convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa all’estradizione fra gli Stati membri dell’Unione europea(22),
  • visto il testo della Convenzione sull’estradizione fra gli Stati membri dell’Unione europea, approvato dal Consiglio il 26 maggio 1997(23),
  • vista la Convenzione internazionale per la repressione dei bombardamenti terroristici adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 52/563 del 15 dicembre 1997,
  • viste le conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento reciproco delle decisioni dei rispettivi tribunali penali(24),
  • vista l’azione comune del 29 giugno 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, sulla buona prassi nell’assistenza giudiziaria in materia penale(25),
  • vista la decisione del Consiglio del 3 dicembre 1998 che incarica l’Europol di occuparsi dei reati commessi o che possono essere commessi nell’ambito di attività terroristiche che si configurano in reati contro la vita, l’incolumità fisica, la libertà delle persone e i beni (26),
  • visto il piano d’azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e in particolare i punti 46, 47, 49 e 50 dello stesso, adottato dal Consiglio "giustizia e affari interni" del 3 dicembre 1998 (27),
  • vista l’azione comune del 21 dicembre 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K3. del trattato sull’Unione europea, sulla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale negli Stati membri dell’Unione europea (28),
  • viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,
  • vista la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, sulla cooperazione in materia di lotta contro il finanziamento del terrorismo (29),
  • viste le conclusioni del Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, in particolare la conclusione 51 per quanto riguarda il terrorismo,
  • visto il programma di misure volto ad attuare il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni definitive dei rispettivi tribunali penali (30),
  • vista la risoluzione del 17 maggio 2001 sul riconoscimento reciproco delle decisioni definitive in materia penale (31),
  • visti gli articoli 107 e 163 del regolamento,
  • vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0273/2001),

A. considerando che l’Unione europea si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che essa poggia sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, principi comuni agli Stati membri,

B. considerando che l’Unione europea rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario,

C. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ribadisce i diritti che risultano in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo,

D. considerando che, istituendo la cittadinanza dell’Unione europea e creando uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, l’Unione europea pone l’individuo al centro della propria azione,

E. considerando che nel corso degli ultimi anni l’Unione europea ha conosciuto una recrudescenza delle attività terroristiche sul proprio territorio e che praticamente tutti i paesi europei sono stati di recente direttamente o indirettamente colpiti da tali azioni di violenza,

F. considerando che tali azioni testimoniano di un profondo cambiamento della natura del terrorismo nell’Unione europea, nonché dell’insufficienza dei mezzi classici di cooperazione giudiziaria e di polizia per combatterlo,

G. considerando che tale nuovo terrorismo è dovuto all’attività di reti organizzate su scala internazionale, aventi sede in vari paesi, che approfittano delle carenze giuridiche del campo di applicazione delle azioni penali e in taluni casi beneficiano di un potente sostegno logistico e finanziario,

H. considerando che, a seguito dell’aumento del numero di atti terroristici di recente commessi nell’Unione europea, è necessario rafforzare la lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

I. considerando che il diritto procedurale, specialmente le norme che disciplinano le decisioni che precedono la fase processuale, differiscono sensibilmente da uno Stato membro all’altro,

J. respingendo e condannando tutti gli atti di terrorismo, che spesso causano sofferenze indescrivibili alle vittime e ai loro prossimi, infliggendo loro ferite, mutilazioni e traumi psicologici nonché provocandone la morte e distruggendo le basi materiali della loro esistenza,

K. formulando le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime degli atti di terrorismo ed esprimendo la sua profonda solidarietà alle persone colpite dagli attentati e alle loro famiglie,

L. sottolineando che è indispensabile fornire aiuti materiali e un valido sostegno psicologico alle vittime degli atti di terrorismo e alle loro famiglie,

M. considerando che, ai fini della presente raccomandazione, è opportuno definire terroristico qualsiasi atto commesso da individui o da gruppi che ricorrono o che minacciano di ricorrere alla violenza nei confronti di un paese, delle sue istituzioni, della sua popolazione in generale o di individui specifici, e che, adducendo aspirazioni separatiste, ideologie estremiste o fanatismo religioso o ispirati da avidità, si prefiggono di sottomettere il potere pubblico, taluni individui o gruppi della società o la popolazione in generale a un clima di terrore,

N. considerando che tutte le ideologie sono legittime, sempre che si manifestino attraverso il dialogo e il rispetto dei valori democratici, e che pertanto il terrorismo è un’espressione di intolleranza,

O. ritenendo che il dialogo democratico fondato sul rispetto reciproco e sulla non violenza, con l’obiettivo di difendere la democrazia, sia il mezzo migliore per risolvere i conflitti d’ordine politico, sociale ed ecologico e per impedire che tali conflitti siano utilizzati come pretesto per commettere atti terroristici,

P. ricordando che nella nostre società democratiche qualunque conflitto di ordine politico, sociale ed ecologico può e deve essere risolto nelle forme previste in uno Stato democratico e di diritto, e che pertanto nulla può giustificare il ricorso alla violenza terroristica,

Q. raccomandando agli Stati membri di elaborare, nel contesto della prevenzione del terrorismo, politiche sociali, di istruzione e di altro tipo volte a combattere l’esclusione sociale, economica e culturale nonché a far nascere fra i giovani una coscienza di rigetto del ricorso a qualunque forma di violenza e a far loro comprendere come si possa utilizzare la democrazia per superare i conflitti,

R. invitando gli Stati membri ad adottare misure efficaci contro l’insorgere o il perpetuarsi di un "contesto di sostegno" ai terroristi, vietando qualunque partecipazione agli atti terroristici e impedendo gli aiuti logistici, materiali e finanziari ad atti terroristici,

S. chiedendo agli Stati membri l’adozione di misure efficaci volte a prevenire in Europa la formazione, manifestazione o collaborazione fra gruppi violenti che strumentalizzano legittime aspirazioni sociali,

T. considerando che in seno all’Unione europea gli atti di terrorismo devono essere ritenuti azioni criminali che ricorrendo o minacciando in concreto di ricorrere alla violenza mirano a modificare le strutture politiche, economiche, sociali e ambientali dello Stato di diritto, distinguendosi pertanto dalle azioni di resistenza compiute nei paesi terzi contro strutture statali caratterizzate esse stesse da una dimensione terroristica,

U. considerando che ai fini della presente raccomandazione è opportuno qualificare come associazione o organizzazione terroristica qualsiasi gruppo composto da due o più persone che agiscono di concerto allo scopo di commettere atti di terrorismo,

V. ribadendo il suo rifiuto incondizionato delle organizzazioni terroristiche e del terrorismo nell’Unione europea, che negano i valori democratici e il diritto umano più fondamentale, quello alla vita, e devono pertanto essere oggetto di una condanna assoluta,

W. considerando che sorgono continuamente nuove forme di attività terroristiche, come "il terrorismo informatico" , mirante a danneggiare sistemi informatici come basi di dati civili o militari o sistemi di telecomunicazione con l’obiettivo di destabilizzare uno Stato o di esercitare pressioni sul potere pubblico, o come il "terrorismo ambientale" , avente i medesimi fini,

X. deplorando la lentezza della reazione dell’Unione europea nei confronti della minaccia costituita dal terrorismo nonché l’assenza, a tutt’oggi, di un insieme di misure coordinate, coerenti e vincolanti, adottate di comune accordo, e considerando che per combattere il terrorismo occorre una cooperazione a tutti i livelli tra governo centrale e governo regionale,

Y. considerando che - dinanzi al crescente numero di atti di terrorismo compiuti avvalendosi di nuovi strumenti, come ad esempio sostanze chimiche, biologiche e tossiche - gli Stati membri dovranno adottare misure di sicurezza aggiuntive che siano all’altezza degli attuali sviluppi tecnologici, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini,

Z. profondamente preoccupato dal nesso che esiste fra terrorismo e traffico di armi e di stupefacenti,

AA. convinto del fatto che, vista la struttura democratica e costituzionale del processo decisionale degli Stati membri, non esista alcuna ideologia né altra motivazione che giustifichi gli atti terroristici commessi nell’Unione europea, i quali, anche se il movente addotto è prevalentemente politico, possono essere considerati atti criminali - se non addirittura crimini contro l’umanità - che vanno perseguiti in sede penale, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

BB. sottolineando che le misure applicate nei confronti del terrorismo non devono di conseguenza in alcun caso rifarsi a leggi e a procedure eccezionali,

CC. considerando che taluni atti terroristici sono orchestrati ed eseguiti da gruppi organizzati su scala internazionale, esplicitamente o implicitamente tollerati da taluni Stati,

DD. considerando che l’Unione europea dovrebbe adottare sanzioni sul piano diplomatico, politico ed economico nonché misure di dissuasione contro i paesi terzi che sostengono, apertamente o meno, atti e gruppi terroristici,

EE. considerando che il trattato di Amsterdam offre all’Unione europea nuove possibilità per contrastare taluni atti criminali e che, da quando è entrato in vigore, spetta all’Unione europea elaborare un elenco di misure coerenti che vadano oltre le proposte ad hoc per condurre sul proprio territorio una lotta coordinata contro il terrorismo,

FF. considerando le possibilità di cooperazione tra gli Stati membri ai fini della conservazione della legge e dell’ordine e del mantenimento della pace, basate sull’articolo 30 del trattato sull’Unione europea,

GG. considerando che la conclusione 33 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 approva il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che dovrà costituire la pietra miliare della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale in seno all’Unione, e dovrà essere applicato alle sentenze e alle altre decisioni delle autorità giudiziarie,

HH. considerando che la conclusione 35 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ritiene che la procedura formale di estradizione debba essere abolita fra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone, in conformità dell’articolo 6 del trattato sull’Unione europea,

II. ribadendo la propria fiducia nella struttura e nel funzionamento dell’ordinamento giuridico degli Stati membri e nella loro capacità di garantire un processo equo,

JJ. invitando Europol a pubblicare relazioni annuali sulla minaccia terroristica nell’Unione e ad informare periodicamente il Parlamento europeo in merito alle sue attività e ai progressi conseguiti nella lotta al terrorismo nonché, in maniera puntuale, ogniqualvolta si verifichino avvenimenti di rilievo,

KK. ricordando al Consiglio e alla Commissione gli articoli del trattato che consentono all’Unione di interessarsi attivamente al problema del terrorismo negli Stati membri,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

(Raccomandazione 1)

- invita il Consiglio ad adottare una decisionequadro ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative che instauri a livello europeo norme minime relative agli elementi costitutivi delle infrazioni penali e alle sanzioni applicabili nel settore del terrorismo;

(Raccomandazione 2)

- invita il Consiglio ad adottare una decisione quadro ai fini dell’armonizzazione legislativa e della creazione di uno spazio comune europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, la quale sopprima le procedure formali di estradizione fra gli Stati membri dell’Unione europea e adotti il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze, comprese le decisioni che precedono la fase processuale, per quanto riguarda i reati di terrorismo;

(Raccomandazione 3)

- invita il Consiglio ad adottare una decisione quadro che instauri misure volte a regolare e a garantire l’esecuzione di un "mandato europeo di ricerca e di cattura" ai fini della lotta contro il terrorismo, nel quadro dell’attività contro la criminalità, organizzata o meno, la tratta di esseri umani e i reati nei confronti dell’infanzia, il traffico illecito di droghe e di armi, la corruzione e la frode, tenendo conto, qualora sia stato commesso più di un reato, della gravità di ciascuna infrazione;

(Raccomandazione 4)

- nvita il Consiglio ad adottare gli strumenti giuridici pertinenti al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali in materia di indennizzi alle vittime di reati connessi con il terrorismo;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

NOTE
N(1) STE nn. 5 e 140.

(2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(3) STE n. 24.

(4) STE n. 30.

(5) STE n. 70.

(6) STE n.73.

(7) STE n. 90.

(8) STE n. 112.

(9) GU C 122 del 20.5.1985, pag. 109.

(10) GU C 229 del 9.9.1985, pag. 89.

(11) GU C 255 del 13.10.1986, pag. 135.

(12) GU C 94 dell’11.4.1988, pag. 117.

(13) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 394.

(14) GU C 183 del 15.7.1991, pag. 278.

(15) GU C 91 del 28.3.1994, pag. 236.

(16) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 1.

(17) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

(18) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 15.

(19) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11.

(20) GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1.

(21) GU C 55 del 24.2.1997, pag. 27.

(22) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 131.

(23) GU C 191 del 23.6.1997, pag. 13.

(24) Conclusione n. 39 della Presidenza.

(25) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1.

(26) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 22.

(27) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

(28) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(29) GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1.

(30) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.