PARLAMENTO EUROPEO Raccomandazione del 5 settembre 2001 sul ruolo dellUnione europea nella lotta al terrorismo IL PARLAMENTO EUROPEO,
A. considerando che lUnione europea si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, delluguaglianza e della solidarietà, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che essa poggia sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, principi comuni agli Stati membri, B. considerando che lUnione europea rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario, C. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea ribadisce i diritti che risultano in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sullUnione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio dEuropa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti delluomo, D. considerando che, istituendo la cittadinanza dellUnione europea e creando uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, lUnione europea pone lindividuo al centro della propria azione, E. considerando che nel corso degli ultimi anni lUnione europea ha conosciuto una recrudescenza delle attività terroristiche sul proprio territorio e che praticamente tutti i paesi europei sono stati di recente direttamente o indirettamente colpiti da tali azioni di violenza, F. considerando che tali azioni testimoniano di un profondo cambiamento della natura del terrorismo nellUnione europea, nonché dellinsufficienza dei mezzi classici di cooperazione giudiziaria e di polizia per combatterlo, G. considerando che tale nuovo terrorismo è dovuto allattività di reti organizzate su scala internazionale, aventi sede in vari paesi, che approfittano delle carenze giuridiche del campo di applicazione delle azioni penali e in taluni casi beneficiano di un potente sostegno logistico e finanziario, H. considerando che, a seguito dellaumento del numero di atti terroristici di recente commessi nellUnione europea, è necessario rafforzare la lotta al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti delluomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, I. considerando che il diritto procedurale, specialmente le norme che disciplinano le decisioni che precedono la fase processuale, differiscono sensibilmente da uno Stato membro allaltro, J. respingendo e condannando tutti gli atti di terrorismo, che spesso causano sofferenze indescrivibili alle vittime e ai loro prossimi, infliggendo loro ferite, mutilazioni e traumi psicologici nonché provocandone la morte e distruggendo le basi materiali della loro esistenza, K. formulando le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime degli atti di terrorismo ed esprimendo la sua profonda solidarietà alle persone colpite dagli attentati e alle loro famiglie, L. sottolineando che è indispensabile fornire aiuti materiali e un valido sostegno psicologico alle vittime degli atti di terrorismo e alle loro famiglie, M. considerando che, ai fini della presente raccomandazione, è opportuno definire terroristico qualsiasi atto commesso da individui o da gruppi che ricorrono o che minacciano di ricorrere alla violenza nei confronti di un paese, delle sue istituzioni, della sua popolazione in generale o di individui specifici, e che, adducendo aspirazioni separatiste, ideologie estremiste o fanatismo religioso o ispirati da avidità, si prefiggono di sottomettere il potere pubblico, taluni individui o gruppi della società o la popolazione in generale a un clima di terrore, N. considerando che tutte le ideologie sono legittime, sempre che si manifestino attraverso il dialogo e il rispetto dei valori democratici, e che pertanto il terrorismo è unespressione di intolleranza, O. ritenendo che il dialogo democratico fondato sul rispetto reciproco e sulla non violenza, con lobiettivo di difendere la democrazia, sia il mezzo migliore per risolvere i conflitti dordine politico, sociale ed ecologico e per impedire che tali conflitti siano utilizzati come pretesto per commettere atti terroristici, P. ricordando che nella nostre società democratiche qualunque conflitto di ordine politico, sociale ed ecologico può e deve essere risolto nelle forme previste in uno Stato democratico e di diritto, e che pertanto nulla può giustificare il ricorso alla violenza terroristica, Q. raccomandando agli Stati membri di elaborare, nel contesto della prevenzione del terrorismo, politiche sociali, di istruzione e di altro tipo volte a combattere lesclusione sociale, economica e culturale nonché a far nascere fra i giovani una coscienza di rigetto del ricorso a qualunque forma di violenza e a far loro comprendere come si possa utilizzare la democrazia per superare i conflitti, R. invitando gli Stati membri ad adottare misure efficaci contro linsorgere o il perpetuarsi di un "contesto di sostegno" ai terroristi, vietando qualunque partecipazione agli atti terroristici e impedendo gli aiuti logistici, materiali e finanziari ad atti terroristici, S. chiedendo agli Stati membri ladozione di misure efficaci volte a prevenire in Europa la formazione, manifestazione o collaborazione fra gruppi violenti che strumentalizzano legittime aspirazioni sociali, T. considerando che in seno allUnione europea gli atti di terrorismo devono essere ritenuti azioni criminali che ricorrendo o minacciando in concreto di ricorrere alla violenza mirano a modificare le strutture politiche, economiche, sociali e ambientali dello Stato di diritto, distinguendosi pertanto dalle azioni di resistenza compiute nei paesi terzi contro strutture statali caratterizzate esse stesse da una dimensione terroristica, U. considerando che ai fini della presente raccomandazione è opportuno qualificare come associazione o organizzazione terroristica qualsiasi gruppo composto da due o più persone che agiscono di concerto allo scopo di commettere atti di terrorismo, V. ribadendo il suo rifiuto incondizionato delle organizzazioni terroristiche e del terrorismo nellUnione europea, che negano i valori democratici e il diritto umano più fondamentale, quello alla vita, e devono pertanto essere oggetto di una condanna assoluta, W. considerando che sorgono continuamente nuove forme di attività terroristiche, come "il terrorismo informatico" , mirante a danneggiare sistemi informatici come basi di dati civili o militari o sistemi di telecomunicazione con lobiettivo di destabilizzare uno Stato o di esercitare pressioni sul potere pubblico, o come il "terrorismo ambientale" , avente i medesimi fini, X. deplorando la lentezza della reazione dellUnione europea nei confronti della minaccia costituita dal terrorismo nonché lassenza, a tuttoggi, di un insieme di misure coordinate, coerenti e vincolanti, adottate di comune accordo, e considerando che per combattere il terrorismo occorre una cooperazione a tutti i livelli tra governo centrale e governo regionale, Y. considerando che - dinanzi al crescente numero di atti di terrorismo compiuti avvalendosi di nuovi strumenti, come ad esempio sostanze chimiche, biologiche e tossiche - gli Stati membri dovranno adottare misure di sicurezza aggiuntive che siano allaltezza degli attuali sviluppi tecnologici, in modo da garantire la sicurezza dei cittadini, Z. profondamente preoccupato dal nesso che esiste fra terrorismo e traffico di armi e di stupefacenti, AA. convinto del fatto che, vista la struttura democratica e costituzionale del processo decisionale degli Stati membri, non esista alcuna ideologia né altra motivazione che giustifichi gli atti terroristici commessi nellUnione europea, i quali, anche se il movente addotto è prevalentemente politico, possono essere considerati atti criminali - se non addirittura crimini contro lumanità - che vanno perseguiti in sede penale, nel rispetto della Convenzione europea dei diritti delluomo e della Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, BB. sottolineando che le misure applicate nei confronti del terrorismo non devono di conseguenza in alcun caso rifarsi a leggi e a procedure eccezionali, CC. considerando che taluni atti terroristici sono orchestrati ed eseguiti da gruppi organizzati su scala internazionale, esplicitamente o implicitamente tollerati da taluni Stati, DD. considerando che lUnione europea dovrebbe adottare sanzioni sul piano diplomatico, politico ed economico nonché misure di dissuasione contro i paesi terzi che sostengono, apertamente o meno, atti e gruppi terroristici, EE. considerando che il trattato di Amsterdam offre allUnione europea nuove possibilità per contrastare taluni atti criminali e che, da quando è entrato in vigore, spetta allUnione europea elaborare un elenco di misure coerenti che vadano oltre le proposte ad hoc per condurre sul proprio territorio una lotta coordinata contro il terrorismo, FF. considerando le possibilità di cooperazione tra gli Stati membri ai fini della conservazione della legge e dellordine e del mantenimento della pace, basate sullarticolo 30 del trattato sullUnione europea, GG. considerando che la conclusione 33 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 approva il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, che dovrà costituire la pietra miliare della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale in seno allUnione, e dovrà essere applicato alle sentenze e alle altre decisioni delle autorità giudiziarie, HH. considerando che la conclusione 35 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ritiene che la procedura formale di estradizione debba essere abolita fra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone, in conformità dellarticolo 6 del trattato sullUnione europea, II. ribadendo la propria fiducia nella struttura e nel funzionamento dellordinamento giuridico degli Stati membri e nella loro capacità di garantire un processo equo, JJ. invitando Europol a pubblicare relazioni annuali sulla minaccia terroristica nellUnione e ad informare periodicamente il Parlamento europeo in merito alle sue attività e ai progressi conseguiti nella lotta al terrorismo nonché, in maniera puntuale, ogniqualvolta si verifichino avvenimenti di rilievo, KK. ricordando al Consiglio e alla Commissione gli articoli del trattato che consentono allUnione di interessarsi attivamente al problema del terrorismo negli Stati membri, 1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni: (Raccomandazione 1) - invita il Consiglio ad adottare una decisionequadro ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative che instauri a livello europeo norme minime relative agli elementi costitutivi delle infrazioni penali e alle sanzioni applicabili nel settore del terrorismo; (Raccomandazione 2) - invita il Consiglio ad adottare una decisione quadro ai fini dellarmonizzazione legislativa e della creazione di uno spazio comune europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia, la quale sopprima le procedure formali di estradizione fra gli Stati membri dellUnione europea e adotti il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze, comprese le decisioni che precedono la fase processuale, per quanto riguarda i reati di terrorismo; (Raccomandazione 3) - invita il Consiglio ad adottare una decisione quadro che instauri misure volte a regolare e a garantire lesecuzione di un "mandato europeo di ricerca e di cattura" ai fini della lotta contro il terrorismo, nel quadro dellattività contro la criminalità, organizzata o meno, la tratta di esseri umani e i reati nei confronti dellinfanzia, il traffico illecito di droghe e di armi, la corruzione e la frode, tenendo conto, qualora sia stato commesso più di un reato, della gravità di ciascuna infrazione; (Raccomandazione 4) - nvita il Consiglio ad adottare gli strumenti giuridici pertinenti al fine di ravvicinare le legislazioni nazionali in materia di indennizzi alle vittime di reati connessi con il terrorismo; 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per informazione, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
NOTE N(1) STE nn. 5 e 140. (2) GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1. (3) STE n. 24. (4) STE n. 30. (5) STE n. 70. (6) STE n.73. (7) STE n. 90. (8) STE n. 112. (9) GU C 122 del 20.5.1985, pag. 109. (10) GU C 229 del 9.9.1985, pag. 89. (11) GU C 255 del 13.10.1986, pag. 135. (12) GU C 94 dell11.4.1988, pag. 117. (13) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 394. (14) GU C 183 del 15.7.1991, pag. 278. (15) GU C 91 del 28.3.1994, pag. 236. (16) GU C 78 del 30.3.1995, pag. 1. (17) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2. (18) GU C 211 del 22.7.1996, pag. 15. (19) GU C 313 del 23.10.1996, pag. 11. (20) GU L 273 del 25.10.1996, pag. 1. (21) GU C 55 del 24.2.1997, pag. 27. (22) GU C 304 del 6.10.1997, pag. 131. (23) GU C 191 del 23.6.1997, pag. 13. (24) Conclusione n. 39 della Presidenza. (25) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 1. (26) GU C 26 del 30.1.1999, pag. 22. (27) GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1. (28) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1. (29) GU C 373 del 23.12.1999, pag. 1. (30) GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10. |