PARLAMENTO EUROPEO Documento di seduta finale - 7 novembre 2003 RELAZIONE (Approvata dal Parlamento il 20/11/2003) Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni
PAGINA REGOLAMENTARE Nella seduta del 2 giugno 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito la proposta di raccomandazione presentata da Carlos Coelho a nome del gruppo PPE-DE sul Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (B5-0268/2003) a norma dellarticolo 49, paragrafo 1, del regolamento alla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni per lesame di merito. Nella riunione del 23 aprile 2003 la commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni ha deciso di elaborare una relazione a norma dellarticolo 49, paragrafo 3 e dellarticolo 107 su tale argomento e ha nominato relatore Carlos Coelho (2003/2180(INI)). Nelle riunioni del 6 ottobre 2003 e del 4 novembre 2003 ha esaminato il progetto di relazione. In questultima riunione ha approvato la proposta di raccomandazione con 26 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione. Erano presenti al momento della votazione Jorge Salvador Hernández Mollar (presidente), Robert J.E. Evans (vicepresidente), Johanna L.A. Boogerd-Quaak (vicepresidente), Giacomo Santini (vicepresidente), Carlos Coelho (relatore), Christian Ulrik von Boetticher, Alima Boumediene-Thiery, Giuseppe Brienza, Kathalijne Maria Buitenweg (in sostituzione di Patsy Sörensen), Carmen Cerdeira Morterero, Ozan Ceyhun, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Koenraad Dillen, Bárbara Dührkop Dührkop (in sostituzione di Martin Schulz, a norma dellarticolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Margot Keßler, Timothy Kirkhope, Eva Klamt, Alain Krivine (in sostituzione di Ole Krarup), Baroness Ludford, Lucio Manisco (in sostituzione di Fodé Sylla), Bill Newton Dunn, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Hubert Pirker, Heide Rühle, Francesco Rutelli, Gerhard Schmid, Miet Smet (in sostituzione di Bernd Posselt), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí e Maurizio Turco. La relazione è stata depositata il 7 novembre 2003.
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO sul Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (2003/2180(INI)) Il Parlamento europeo, vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Carlos Coelho a nome del gruppo PPE-DE sul Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (B5-0268/2003), visto il prossimo allargamento dellUnione europea, vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2002 sulliniziativa del Regno di Spagna per ladozione di un regolamento del Consiglio relativo allintroduzione di alcune nuove funzioni del sistema dinformazione Schengen, in particolare nella lotta contro il terrorismo1, viste le conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco, segnatamente il paragrafo 11, viste le conclusioni della riunione del Consiglio "Giustizia e Affari Interni" del 5 e 6 giugno 2003, segnatamente per quanto riguarda le funzioni del SIS e larchitettura del SIS II, viste le discussioni in seno al Consiglio sulle due iniziative spagnole relative allintroduzione di nuove funzioni del sistema dinformazione Schengen, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, visto il documento di lavoro della Commissione sullevoluzione del sistema dinformazione Schengen di seconda generazione - relazione di avanzamento 2002 (SEC(2003) 206), vista la proposta della Commissione relativa a un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con riferimento allaccesso al sistema dinformazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli (COM(2003) 510), vista la quinta relazione dellAutorità di controllo comune Schengen, visti i documenti di lavoro relativi alle regole comuni per la protezione dei dati personali nel Terzo Pilastro, ed in particolare la nota della Presidenza greca del 3 giugno 2003, visti larticolo 49, paragrafo 3 e larticolo 107 del suo regolamento, vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0398/2003), Sistema dinformazione Schengen II A. considerando che il sistema dinformazione Schengen (SIS) è stato istituito come misura compensativa per permettere la libera circolazione delle persone, B. considerando che, nel corso degli anni, la percezione del SIS è passata dal concetto di misura compensativa a quello di strumento utile ed efficace nel quadro della cooperazione di polizia, i cui dati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste inizialmente2, C. considerando che, con lallargamento dellUE, si fa sentire la necessità di sviluppare un SIS di seconda generazione, D. considerando la decisione di sviluppare il SIS II entro lanno 2006, E. considerando che, per il momento, non è stato definito né un quadro giuridico preciso dei principi alla base della cooperazione di polizia in applicazione dellarticolo 30 del trattato UE, né una chiara politica in materia di protezione delle frontiere, Nuove funzionalità F. considerando che, nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003, il Consiglio accetta, in linea di principio, il fatto che il nuovo SIS dovrebbe consentire laggiunta di nuove categorie di segnalazione (di persone ed oggetti) e di campi, il collegamento tra tutte le segnalazioni, la modifica della durata delle segnalazioni e linserimento, il trasferimento e leventuale interrogazione di dati biometrici, specialmente fotografie e impronte digitali, G. considerando che il Consiglio non ha ancora adottato decisioni in merito a questioni concrete come le nuove categorie di oggetti o persone da inserire, H. considerando che il dibattito in sede di Consiglio sulle due iniziative spagnole relative allintroduzione di nuove funzioni nel SIS, in particolare per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, ha permesso di trovare un accordo su taluni nuovi oggetti come determinati veicoli o documenti, Il mandato di arresto europeo I. considerando che la decisione quadro del Consiglio relativa al mandato darresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri3 prevede, allarticolo 9, il ricorso al SIS per la trasmissione di un mandato darresto europeo, Nuovi utenti J. considerando che nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003, il Consiglio accetta, in linea di principio, laccesso di nuove autorità al SIS (compresa, se necessario, la possibilità di concedere un accesso parziale o un accesso a scopi diversi da quelli fissati inizialmente nelle segnalazioni), anche se non è giunto ad un accordo quanto alle autorità che acquisiranno tale accesso, K. considerando che il Consiglio sembra aver approvato L. considerando che la situazione sul diritto di accesso è identica per i membri nazionali di Eurojust, poiché il Consiglio ha rifiutato la richiesta secondo la quale Eurojust non può comunicare le informazioni cui ha accesso a Stati o istanze terzi e secondo la quale Eurojust può esclusivamente consultare i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi precedentemente definiti, M. considerando che il progetto del Consiglio sulle iniziative spagnole potrebbe garantire alle autorità giudiziarie un accesso in funzione dei compiti che sono loro attribuiti dalla legislazione nazionale; considerando che lautorità di controllo comune ritiene che laccesso debba essere limitato alle missioni di segnalazione del SIS e non può essere esteso a mansioni definite nella legislazione nazionale 5,N. considerando che laccesso al sistema dinformazione Schengen da parte dei servizi degli Stati membri competenti per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli è stato recentemente proposto al Parlamento e al Consiglio dalla Commissione (COM(2003) 510), O. considerando che laccesso ad una serie di altre autorità (autorità non governative come gli istituti di credito; accesso allargato per i servizi che rilasciano i permessi di soggiorno; accesso per le autorità competenti per limmigrazione ai dati relativi allarticolo 96, per i servizi di sicurezza ed informazione, per i servizi di protezione sociale ai sensi dellarticolo 100, per le autorità responsabili dei controlli alle frontiere, per i rappresentanti degli Stati membri allestero) è in discussione in seno a gruppi di lavoro del Consiglio 6,P. considerando che laccesso di nuovi utenti implica luso dei dati per nuovi scopi, Protezione dei dati Q. considerando che il SIS è la più vasta banca dati in Europa, R. considerando che il sistema di protezione dei dati del SIS è attualmente disciplinato non solo dalla Convenzione Schengen e controllato dallAutorità di controllo comune, ma è anche soggetto ad un dedalo inestricabile di disposizioni in materia di protezione dei dati e organi di controllo del primo e del terzo pilastro, S. considerando che tutte le modifiche relative al SIS in discussione hanno ripercussioni sulla protezione dei dati, T. considerando che la Convenzione europea prevede, allarticolo 50 del progetto di trattato che istituisce una Costituzione per lEuropa, una legge europea generale di protezione dei dati e la creazione di unautorità di controllo indipendente; considerando che anche la Carta dei diritti fondamentali sancisce il diritto di ogni individuo alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano (articolo 8), Relazioni esterne e SIS U. considerando che lattuazione, da parte dei nuovi Stati membri, delle disposizioni Schengen in materia di frontiere esterne creerà nuove frontiere in Europa, V. considerando che lo scambio di informazioni con i paesi terzi comporta il rischio di violazione delle norme UE in materia di protezione dei dati, Gestione del SIS W. considerando che lappello del Parlamento europeo a far gestire il Sistema dinformazione Schengen da un organo separato, interamente finanziato dal bilancio comunitario e soggetto al controllo del Parlamento europeo7, viene discusso come una possibile soluzione ma che, sinora, non si è raggiunto un consenso sullargomento, Ubicazione del SIS X. considerando che gli Stati membri sembrano aver deciso di mantenere la gestione operativa del SIS nella sua attuale ubicazione provvisoria di Strasburgo e di mettere a punto un sistema di emergenza altrove, Sinergia con il sistema dinformazione visti (VIS) Y. considerando che, nelle sue conclusioni del 5 e 6 giugno 2003 sullo sviluppo del VIS, il Consiglio invita la Commissione a continuare i lavori preparatori sullo sviluppo del sistema dinformazione visti (VIS) sulla scorta di unarchitettura centralizzata, tenendo conto della possibilità di una piattaforma tecnica comune con SIS II e senza ritardare lo sviluppo di SIS II; che il Consiglio darà gli orientamenti politici necessari entro e non oltre dicembre 2003 sugli elementi di base del sistema dinformazione visti (VIS), compresa larchitettura, le funzionalità, la scelta di uno o più elementi di identificazione biometrici e lapproccio per lapplicazione del sistema, consentendo così di integrare VIS come unopzione possibile nel bando di gara per SIS II; considerando che la Commissione ha presentato due proposte per modificare i regolamenti che istituiscono modelli uniformi per i visti e per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, che dispongono lobbligo di memorizzare limmagine del volto e le impronte digitali quali identificatori biometrici (COM(2003) 558), Bilancio del SIS e del VIS Z. considerando che si ritiene che il costo dello sviluppo del SIS II sarà di 14,45 milioni di euro superiore a quanto previsto inizialmente, che la base legislativa copre esclusivamente le spese di sviluppo del SIS II e non i costi operativi e che le dotazioni per lo sviluppo del SIS II sono spese non obbligatorie che non necessitano quindi del ricorso alla procedura di codecisione, AA. considerando che lo sviluppo del VIS è valutato a 157 milioni di euro (comprese le spese annuali di funzionamento di 35 milioni); che la Commissione sta preparando un atto legislativo per includere nel bilancio dellUnione le dotazioni necessarie allo sviluppo del VIS sulla base dellarticolo 66 del trattato CE, che prevede la consultazione del Parlamento europeo; che lelevata valutazione dei costi per lo sviluppo e il funzionamento del VIS richiede un ampio consenso politico sulla necessità del VIS e delle sue funzionalità, 1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni: a) promuovere un dibattito pubblico sulla natura del SIS, sugli obiettivi politici da conseguire con il SIS II e su una definizione precisa di questi obiettivi; b) assicurare che lo sviluppo di un nuovo SIS si svolga in futuro in modo democratico e trasparente, evitando di trasmettere proposte legislative al Parlamento solo quando sia già stato trovato un accordo politico in seno al Consiglio; c) effettuare uno studio dettagliato sulla praticabilità di unire le banche dati esistenti o future (SIS, Europol, VIS, Eurojust, ecc.) sulla base di ununica piattaforma tecnica per un "Sistema di informazione dellUnione" che dovrà svilupparsi per rispondere alle esigenze future del sistema in tutti i principali settori; ribadisce la sua richiesta quanto allo sviluppo del maggior numero possibile di sinergie tra le varie banche dati al fine di ricombinare i sistemi per ottimizzare le risorse, evitare i doppioni e le lacune, nonché garantire un sistema coerente di protezione dei dati; d) procedere ogni anno a una valutazione delluso operativo, dellefficienza e del rispetto dei diritti fondamentali, secondo quanto stabilito dalla Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, dalla Convenzione europea dei diritti delluomo e dalla Convenzione del Consiglio dEuropa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, che è stata ratificata da tutti gli Stati membri; e) esaminare minuziosamente ogni proposta di autorizzazione daccesso totale o parziale accordata a nuove autorità per quanto riguarda il motivo principale che giustifica la necessità di accedere al SIS, ai dati che potrebbero essere consultati, al modo in cui verrà concesso laccesso(diretto o indiretto) e al modo in cui le disposizioni dellarticolo 118 della Convenzione di Schengen sulla protezione dei dati verranno garantite; afferma che si dovrà prestare particolare attenzione alla posizione dei privati (ad esempio, nel caso dellimmatricolazione dei veicoli); f) decidere, quanto prima possibile, di affidare la gestione strategica del SIS e di altri grandi sistemi informatici ad una agenzia europea diretta da un consiglio damministrazione composto da rappresentanti delle istituzioni europee e degli Stati membri, interamente finanziata dal bilancio UE e perciò soggetta al controllo del Parlamento europeo; g) decidere rapidamente anche in merito a unubicazione definitiva per la parte centrale del SIS; chiede che nessun compito relativo al funzionamento del SIS venga affidato ad unimpresa privata; h) garantire che ogni estensione del SIS sia accompagnata dalle più rigorose norme in materia di protezione dei dati per trovare costantemente il giusto equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali e la sicurezza; fare particolarmente attenzione alle ripercussioni sui diritti delluomo e ai rischi inerenti allinclusione di dati biometrici; ritiene che il principio guida sia luso dei dati per motivi espressamente dichiarati in anticipo; esige il rispetto di tale principio; si oppone ad ogni deroga come quella di cui alle conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno che chiede lo studio della "possibilità per talune autorità di utilizzare i dati SIS a scopi diversi da quelli per i quali essi sono stati inizialmente inseriti nel SIS"; i) assicurare una stretta partecipazione dellAutorità di controllo comune e delle autorità nazionali competenti per la protezione dei dati allo sviluppo del SIS II; j) mettere a disposizione maggiori risorse finanziarie ed umane affinché lAutorità di controllo comune di Schengen possa svolgere la propria azione; ribadisce la sua richiesta quanto ad una sezione di bilancio specifica in relazione a tale autorità di controllo comune, indipendente da quella del Consiglio8; k) incoraggiare lAutorità di controllo comune a cooperare quanto più possibile con il Garante europeo per la protezione dei dati, attualmente nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio; l) avviare il processo di armonizzazione delle norme in materia di accesso ai dati e di protezione, segnatamente per quanto riguarda il terzo pilastro; esorta a basare tale armonizzazione sulla formulazione di principi fondamentali che devono essere assolutamente rispettati; m) utilizzare lo strumento Schengen deciso dal Consiglio europeo di Copenaghen anche per la preparazione nazionale dei nuovi Stati membri in vista dellintegrazione del SIS; prestare particolare attenzione a garantire il mantenimento coerente di elevati criteri di efficienza e di protezione dei dati negli elementi nazionali e in quello centrale del SIS, soprattutto tenuto conto delle diverse strutture e tecnologie; n) informare meglio i cittadini in merito al SIS; fa riferimento al principio del diritto di accesso e di rettifica dei propri dati personali; ritiene che se tale diritto di accesso non può essere rispettato in toto o in parte, la persona interessata riceve notifica del suo diritto di ricorrere allautorità competente; chiede che vi sia un diritto di appello a livello europeo al Mediatore europeo e/o al Garante europeo per la protezione dei dati; o) incoraggiare la Commissione a basare la sua proposta di atto legislativo non solo sullarticolo 66 ma anche sullarticolo 62, paragrafo 2, lettera b) IV [norme relative a un visto uniforme] del trattato CE, che prevede la procedura di codecisione a partire dal 1 maggio 2004, in modo tale da permettere liscrizione nel bilancio dellUnione delle dotazioni necessarie allo sviluppo del VIS; auspica, in tale occasione, ma anche per il futuro, di essere tenuto informato dal Consiglio in merito al VIS, compresi i risultati di fattibilità, lintroduzione dei dati biometrici, gli aspetti esterni dello sviluppo del VIS e le disposizioni in materia di protezione dei dati; p) informare regolarmente il Parlamento europeo in merito allo sviluppo del SIS II; q) tener conto della posizione sopradescritta; 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e allAutorità di controllo comune di Schengen.
MOTIVAZIONE Il punto di vista del relatore è espresso in modo dettagliato nei due documenti di lavoro (i) sul Sistema dinformazione Schengen II (SIS II): attuali sviluppi (calendario, nuove funzionalità e utenti attualmente oggetto di discussione) del 4 giugno 2003 (PE.329.884) e (ii) sul Sistema informativo Schengen II: sviluppi futuri del 2 giugno 2003 (PE.329.884). La tattica del salame o caos (non) coordinato? SIS; SIS+; SIS II; SIS II e VIS; conclusioni del Consiglio, deliberazioni segrete e varie proposte legislative Al fine di analizzare gli sviluppi del sistema informativo Schengen II, è necessario studiare una serie di documenti legati a procedure molto diverse, il che rende difficile una visione dinsieme. Si discute attualmente riguardo alle proposte concernenti nuove funzionalità (ad esempio, un maggior numero di dati e di collegamenti), nuovi utenti, una nuova architettura, nuove sinergie, segnatamente con il Sistema dinformazione visti e, di conseguenza, una nuova gestione del SIS. Queste diverse idee sono affrontate in forum diversi e con uno status giuridico diverso. Lo sviluppo tecnico del SIS II in quanto tale, le iniziative spagnole relative allintroduzione di talune nuove funzioni nel SIS (segnatamente in materia di lotta contro il terrorismo), il dibattito politico in seno al Consiglio per quanto riguarda gli argomenti di cui sopra, la proposta legislativa occasionale che emerge da tale dibattito politico (come quello recente sullaccesso dei servizi di immatricolazione dei veicoli), le discussioni in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio e le questioni strettamente collegate, come la procedura di modifica del codice SIRENE o lattuazione pratica del mandato darresto europeo mediante il SIS, sono argomenti che devono essere differenziati. Innanzitutto, tale approccio è estremamente opaco: difficile da capire anche per degli esperti, risulta assolutamente incomprensibile per la gente normale. In secondo luogo, non è molto democratico visto che le proposte legislative formali vengono alla luce solo dopo anni di discussioni nei vari gruppi di lavoro del Consiglio e solo una volta raggiunto un consenso tra gli Stati membri. Il vostro relatore ritiene che, in futuro, tale approccio dovrebbe essere evitato. Lo sviluppo del nuovo carattere del SIS Ciò di cui tale approccio non tiene assolutamente conto è il riconoscimento aperto e preciso del fatto che non si sta più parlando di una misura compensativa limitata, introdotta per facilitare la libera circolazione delle persone. Larticolo 92, paragrafo 1 della Convenzione Schengen stabilisce chiaramente che il SIS deve essere utilizzato esclusivamente in occasione di controlli alle frontiere e di altri controlli di polizia "in applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione delle persone". Larticolo 102, paragrafo 1 recita che "le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da 95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui ai detti articoli". Questo contraddice altri punti di vista secondo i quali il SIS deve essere utilizzato ai fini dellinformazione di polizia in senso lato9. Il carattere del SIS è cambiato silenziosamente. Questo è un dato di fatto. La domanda adesso è: quale dovrebbe essere, esattamente, lo scopo del SIS in futuro? Come definire il "senso lato"? La discussione su talune questioni (come le nuove funzionalità o i nuovi utenti) potrà essere avviata solo quando verrà chiaramente risolta, e accettata a livello politico, la questione degli scopi. In questa chiave è opportuno considerare i commenti che seguono. Nuove funzionalità Lidea generale consiste nellaumentare il numero di dati del SIS e nel permettere vari tipi di ricerche. Le iniziative spagnole, ad esempio, prevedono già laggiunta di nuovi dati (il tipo di reato, le navi, gli aerei, i container, le attrezzature industriali, il permesso di soggiorno, i documenti di viaggio, i certificati di immatricolazione dei veicoli, le carte di credito, le azioni e le obbligazioni, ecc.). Le conclusioni del Consiglio del 5 e 6 giugno 2003 fanno riferimento alla discussione in merito a nuovi oggetti da inserire, nuove categorie di persone e di collegamenti. Altri punti sono ancora allo studio in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio. Il problema che si pone è il modo di evitare nuove richieste di aggiunta di dati. La lotta contro il terrorismo sarà dunque linteresse maggiore che giustificherà tutto? La questione sollevata in tale contesto è di stabilire se il sistema conserverà il carattere di un sistema "hit - no hit" (ciò significa che, una volta inserito un nominativo, il sistema comunica che dispone - "hit" - o meno - "no hit" - di informazioni su di esso) o se esso si svilupperà in altre direzioni. In tal caso, sarà opportuno riconoscerlo onestamente e chiaramente, ed avviare un dibattito per stabilire se tale cambiamento è accettabile o meno. Mandato darresto europeo La decisione quadro sul mandato darresto europeo prevede limpiego del SIS per la trasmissione di un mandato darresto europeo. La discussione sullattuazione pratica e tecnica di tale disposizione è in corso. E chiaro che lintroduzione diretta del mandato darresto europeo nel SIS è, per il momento, tecnicamente impossibile e potrà essere attuata solo dal momento in cui il SIS diverrà operativo. Il periodo dal 1 gennaio 2004 al 2006 sarà, pertanto, un periodo transitorio. Con il mandato darresto, la questione di cui sopra acquista significato. Naturalmente, si potrebbe decidere di aggiungere i dati al sistema (sebbene questi siano già disponibili attraverso il sistema SIRENE). Tuttavia, se i dati servono per altri obiettivi, sarebbe opportuno precisarlo chiaramente. Nuovi utenti Il Consiglio è deciso ad accordare, in futuro, laccesso al SIS ad un maggior numero di autorità. Secondo le iniziative spagnole, che saranno presto ufficialmente adottate, laccesso potrà essere accordato ad Europol, ai membri nazionali di Eurojust e alle autorità giudiziarie nazionali. È stata recentemente elaborata la proposta legislativa che consente laccesso ai servizi di immatricolazione dei veicoli. Viene attualmente discussa la richiesta di accesso per altre autorità. Il vostro relatore ritiene che sia possibile concedere altri accessi, ma unicamente a condizione che i principi fondamentali di protezione dei dati siano rispettati. Questo punto di vista viene espresso nella relazione relativa allintroduzione di nuove funzioni del sistema dinformazione Schengen, in particolare nella lotta contro il terrorismo, ed è già stato parzialmente ignorato dal Consiglio. Protezione dei dati Tutti i cambiamenti relativi, segnatamente, a nuove funzionalità o a nuovi utenti hanno ripercussioni sulla protezione dei dati. Di conseguenza, le misure di protezione dei dati devono evolvere di pari passo con le decisioni adottate. Eurojust costituisce un esempio concreto delle discussioni che potrebbero aver luogo. Eurojust dovrà, in un momento ancora da definirsi, avere accesso ai dati SIS. Ma che ne sarà della protezione dei dati in seno a tale organo? Larticolo 17 della decisione Eurojust prevede la nomina di un controllore per la protezione dei dati. Questi prenderà servizio ad Eurojust solo nellautunno 2003, molto tempo dopo linizio dellattività di Eurojust. Inoltre, lautorità di controllo comune incaricata della protezione dei dati di carattere personale si è riunita, per la prima volta, questa estate, molto tempo dopo linizio delle attività. Sono piccoli esempi, che però mostrano che cè ancora tanta strada da fare. Le norme di protezione dei dati in merito a tutti questi nuovi utenti devono essere garantite. Senza lattuazione di adeguate norme in materia di protezione dei dati, il vostro relatore non può dichiararsi favorevole ad alcun ulteriore sviluppo del SIS. Aspetti esterni del SIS Sotto il capitolo "aspetti esterni" , devono essere distinti tre aspetti. Il primo riguarda la situazione dei nuovi Stati membri a partire dal 1 maggio 2004. Prima di integrare lo spazio Schengen, essi devono soddisfare le condizioni necessarie, soprattutto in materia di protezione delle frontiere esterne. Il calendario attuale relativo allo sviluppo del SIS II prevede un allargamento del sistema entro il 2006. Le due parti devono lavorare duramente per conseguire tale obiettivo. Il secondo aspetto riguarda la condivisione dei dati con i paesi terzi. Le iniziative spagnole prevedono, ad esempio, la trasmissione dei dati del SIS provenienti da Europol e da Eurojust a Stati e organismi terzi con il consenso degli Stati membri in questione. Nella sua relazione sulle iniziative spagnole, il Parlamento si è opposto a tale trasferimento di dati verso Stati e organismi terzi, a patto che vengano garantite determinate condizioni relative al rispetto della protezione dei dati. Un trasferimento di dati rischia di violare i principi fondamentali - impiego per altri fini, nuovo trasferimento dei dati, norme inadeguate sulla protezione dei dati. Senza una garanzia sufficiente relativa al rispetto dei principi fondamentali, non possono essere autorizzati i trasferimenti dei dati. Gestione del SIS Il SIS non può essere gestito su una base puramente intergovernativa e nella segretezza. Dopo lintroduzione dellacquis di Schengen nel quadro dellUE, e tenuto conto del finanziamento dello sviluppo del SIS II dal bilancio generale dellUnione, nonché delle ripercussioni di tale sistema sulla vita dei cittadini, è necessario individuare una nuova struttura per la gestione strategica del SIS. Il vostro relatore ritiene che la soluzione non possa essere né di affidare la gestione strategica del SIS alla Commissione, né di lasciarla nelle mani del Consiglio. In passato, il Parlamento ha chiesto a più riprese la creazione di unagenzia incaricata di tale compito. Lagenzia potrebbe essere diretta da un consiglio damministrazione composto da rappresentanti degli Stati membri e delle istituzioni europee. Ciò permetterebbe la partecipazione di tutte le parti in causa. Lagenzia verrebbe finanziata dal bilancio generale dellUE e, di conseguenza, sarebbe controllata dal Parlamento europeo. Ubicazione del SIS Il luogo in cui verrà ubicato il SIS non è poi così importante. E, tuttavia, importante che tale decisione venga adottata quanto prima possibile e che si tratti di decisione definitiva e non provvisoria. La creazione, in questi ultimi anni, di una serie di nuove agenzie (lagenzia europea per la sicurezza aerea, lagenzia europea per la sicurezza marittima e lagenzia europea per la sicurezza alimentare) illustra chiaramente tale necessità: la scelta della sede delle agenzie è oggetto di dibattito in seno alle riunioni del Consiglio europeo ma, anche a questo livello, è impossibile giungere ad una decisione. Di conseguenza, vengono scelti luoghi provvisori, con le incertezze e le difficoltà che ciò determina. Sinergia con il VIS In linea di principio, limpiego di sinergie tra i grandi sistemi informatici viene accolto positivamente, poiché questo tipo di operazione permette di ridurre i costi. Occorre, tuttavia, garantire che i dati restino rigorosamente separati e che vengano effettuati controlli per accertarsene. Bilancio del SIS e del VIS Listituzione e il funzionamento del SIS II e del VIS saranno piuttosto costosi. La Commissione ritiene attualmente che lo sviluppo del VIS costerà 157 milioni di euro e i costi di funzionamento saranno pari a 35 milioni di euro allanno. Secondo il suo programma di lavoro, la Commissione presenterà le proposte necessarie nel settembre 2003 e intende basarsi sullarticolo 66 [cooperazione tra i pertinenti servizi delle amministrazioni degli Stati membri] del trattato CE, che prevede la consultazione semplice del Parlamento. Tuttavia, la proposta dovrebbe basarsi anche sullarticolo 62, paragrafo 2, lettera b) IV [norme relative a un visto uniforme] del trattato CE, che prevede il ricorso alla procedura di codecisione a partire dal 1 maggio 2004. Lintervento del Parlamento europeo mediante la procedura di codecisione permetterà di evitare le discussioni sul bilancio per ogni procedura di bilancio e sulle questioni politiche sensibili (come la protezione dei dati, i dati biometrici e le sinergie con altre banche dati).
OPINIONE DELLA MINORANZA a norma dellarticolo 161, paragrafo 3, del regolamento Marco Cappato, Maurizio Turco Abbiamo votato contro la relazione Coelho sul Sistema dinformazione di seconda generazione (SIS II) perché riteniamo che le modifiche del SIS che sono state esaminate abbiano ripercussioni gravi e preoccupanti sul diritto fondamentale dei cittadini europei alla protezione dei dati e alla privacy, suscettibili di creare un rischio di abusi e un vuoto giuridico. La banca dati SIS, che costituisce una misura compensativa per permettere la libera circolazione delle persone, è attualmente oggetto di modifiche volte a trasformarla in strumento nel quadro della cooperazione di polizia, in particolare mediante lintroduzione di nuove disposizioni relative alle funzioni, agli utenti, alle relazioni con i paesi terzi e con altre istanze nonché alle sinergie con il VIS. Inoltre, questi sviluppi hanno luogo in assenza di norme comuni in materia di protezione dei dati a carattere personale nellambito del terzo pilastro, che dovrebbero quanto meno conferire allAutorità comune di controllo effettivi poteri di controllo e dovrebbero inoltre garantire ai cittadini il diritto di appello a tale Autorità o ad altre autorità giudiziarie a livello europeo o nazionale. Possiamo accettare che il SIS sia aggiornato tecnicamente in vista dellallargamento, ma non possiamo accettare che gli sviluppi proposti per il SIS mettano in pericolo i diritti dei cittadini.
PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE B5-0268/2003 14 maggio 2003 presentata a norma dellarticolo 49, paragrafo 1, del regolamento da Carlos Coelho a nome del gruppo PPE-DE
Raccomandazione sul Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) Il Parlamento europeo, __visto larticolo 49, paragrafo 1 del suo regolamento, ___considerando che il Consiglio ha deciso di sviluppare un Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II), B. considerando che il SIS II deve tener conto dei seguenti aspetti: allargamento: rispetto al SIS attuale, il SIS II dovrà essere concepito per gestire un numero più che doppio di Stati membri; nuovi sviluppi: il SIS II dovrà avere la capacità di gestire un numero considerevolmente più elevato di dati e di essere ampliato per accogliere nuove tipologie di informazione, nuovi soggetti, nuove funzioni e nuove categorie di utenti; economia: SIS II dovrà essere più omogeneo dal punto di vista dellutente, per rimanere gestibile e con un rapporto costi-efficacia favorevole nonostante laumento del numero di utenti e funzioni, C. considerando che il 18 febbraio 2003, come prescritto dallarticolo 6 del regolamento 2424/2001 del Consiglio sullo sviluppo del Sistema dinformazione Schengen di seconda generazione (SIS II) del 6 dicembre 2001, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro interno sul SIS II (SEC(2003) 206), D. considerando che il Consiglio ha fissato attorno al 2006 la data obiettivo per SIS II e che, per rispettarla, il Consiglio intende decidere in merito alle competenze per il nuovo sistema nel mese di luglio, E. considerando che il Parlamento europeo deve avere lopportunità di esprimersi sullo sviluppo del SIS II prima che venga adottata la decisione sulle competenze, F. considerando che esistono ancora molte questioni aperte cui occorre dare una risposta, 1. ritiene che la scelta delle specifiche funzionali e della rete per il SIS II avrà implicazioni di vasta portata per la sua gestione operativa; 2. è persuaso che il SIS, dopo lincorporazione dellacquis di Schengen nei trattati, non possa continuare ad essere gestito in segreto su base puramente intergovernativa, e che esso debba ora essere amministrato dalla Commissione; 3. rammenta che il SIS contiene dati personali estremamente sensibili e che lAutorità di controllo comune ha espresso preoccupazioni che riguardano in particolare la qualità dei dati e la loro protezione; 4. invita il Consiglio ad assicurare che le garanzie di tutela dei diritti dei cittadini non vengano compromesse; 5. invita pertanto il Consiglio a cooperare strettamente con le autorità preposte alla protezione dei dati; 6. giudica imperativo soprattutto in vista dellallargamento e della sfida di assicurare controlli efficaci alle frontiere esterne che le istituzioni dellUE e tutti gli Stati membri cooperino in ogni fase della realizzazione del SIS II; 7. chiede pertanto di essere strettamente associato allo sviluppo del SIS II.
NOTE 1. GU C 160 del 437.2002, pag. 5 |