Diritto alla riservatezza e diritto all'autodeterminazione: aspetti medico-legale ed etici

Pasquale Giuseppe Macrì
Docente di Deontologia Medica e Legislazione Sanitaria, Coordinatore Scientifico Centro di Bioetica e Biodiritto Università di Siena.
Direttore U.O. Medicina Legale USL 8 Arezzo.
Giudice Onorario Sez. Minorile Corte D'Appello di Firenze.

(Relazione presentata al Convegno 'Privacy e diritto alla salute' - Casciana Terme (PI) 24/25 ottobre 2002)

Dal 1996, ovvero dal momento dell'approvazione della legge italiana sulla tutela della privacy, numerosi interventi di studiosi, anche in sede di convegni, quale quello che si tiene oggi in Casciana Terme, hanno avuto come argomento di riflessione e di discussione il rapporto tra diritto alla riservatezza e diritto all'autodeterminazione dell'individuo che, come tale, comunque esplica la propria personalità in un imprescindibile contesto sociale.

Tali studi, in buona sostanza tendono a definire ed eventualmente ad individuare ipotesi di armonizzazione degli ineludibili contrasti nel complesso rapporto tra individuo e collettività.

Il principio fondamentale della cultura dell'autonomia non può prescindere dal rispetto dell'individuo all'interno del gruppo sociale di appartenenza: ogni soggetto ha il diritto alla "proprietà" dei dati che lo descrivono e lo distinguono da altri membri del gruppo: tuttavia l'effettività di tale principio è compromessa se l'interessato non ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per esercitare consapevolmente quel controllo.

Abbiamo sopra delineato per ogni individuo un diritto alla riservatezza, ma da quando la riservatezza è diventata un diritto?

Che tipo d'azione può essere esercitata a sua tutela?

Sino a qualche decennio fa, la riservatezza era ritenuta un diritto più enunciato e prospettato che suscettibile di effettiva tutela.

L'ordinamento giuridico italiano ha sempre tutelato solo quegli aspetti della personalità e della libertà che sconfinano nel negoziabile, nel "vendibile" ovvero il diritto alla difesa dell'onore (personale, familiare, professionale), la violazione della segretezza della corrispondenza, il segreto professionale etc.; ma sino al 1996 la riservatezza dei dati personali non trovava alcuna tutela specifica o direttamente derivata dal principio di autonomia e di libera disposizione.

Negli Stati Uniti d'America la questione si propose fin dal 1956, quando in un processo, intentato da un'attrice che rivendicava il proprio diritto ad uscire liberamente per strada senza essere circondata ed assediata da fotografi e reporter, una Corte affermò il "diritto ad essere lasciati soli" che storicamente ha costituito il fondamento del diritto alla riservatezza.

Più tardi la magistratura italiana ebbe a definire il diritto alla riservatezza quale aspirazione fortemente sentita, ma difficilmente tutelabile.

La difficoltà nella tutela del diritto di cui ci occupiamo deriva dalla sua natura di diritto confliggente con altri diritti giusnaturalisticamente fondati, ovvero con il diritto di cronaca, alla libertà di espressione del pensiero, di indagine per perseguire i reati etc.

Giova dapprima rilevare la differenza e la diversa estensione dei concetti di riservatezza e di segreto professionale così come desumibili dai codici penale e deontologico.

Il segreto è aspecifico e soggettivo ed è definibile solo in termini negativi: è segreto tutto ciò che si desidera non venga portato all'altrui conoscenza.

La riservatezza, ad esempio dei dati sensibili o identificativi, ha invece un proprio definito oggetto di tutela ovvero i dati che conducono all'identificazione personale o al convincimento politico, filosofico, religioso, allo stato di salute, all'orientamento sessuale e così via.

In ambito medico legale è importante saper apprezzare la diversa estensione dei concetti di segreto e di riservatezza.

Il segreto per quanto tutelato non dà piena garanzia di riservatezza.

La rivelazione del segreto può essere ritenuta lecita, e non essere sanzionata, per giusta causa di legge e, comunque, concerne solo quanto espressamente forma l'oggetto del segreto; la riservatezza è altra cosa e va tutelata nell'ambito del diritto di autodeterminazione dell'individuo in ogni sua sfera di libero esercizio della personalità.

Anche noi medici, nel compilare un referto o una certificazione richiesta dal paziente, attenendoci ai principi del segreto professionale e del diritto alla riservatezza, dovremmo rendere pubblici solo i dati strettamente inerenti le notizie utili all'autorità giudiziaria nel primo caso e solo quelle autorizzate dal permesso del paziente nel secondo.

La tutela del diritto alla riservatezza è per il medico un obbligo morale che va esercitato discutendo con il paziente, informandolo delle ripercussioni di certe sue richieste ed invitandolo a riflettere e ad esercitare il proprio diritto.

La riservatezza attiene al pregio della persona e pertanto anche al pregio del medico.

Eticamente la riservatezza non può essere un valore assoluto, ma va parametrato a livello quantitativo nei singoli e concreti casi delle vicende professionali.

Occorre individuare correttivi quali-quantitativi della riservatezza, perché nella scala da zero a cento si può andare da un estremo disinteresse del paziente ad una violazione della sua privacy.

Spesso si equivoca diffondendo dati sensibili del paziente in quanto contenuti in atti pubblici quali cartelle cliniche.

I dati sensibili, contenuti in tali specie di atti pubblici, devono essere tenuti riservati; "pubblico" in tale accezione - a nostro avviso - indica la provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale e non significa che quanto ivi contenuto sia estensibile a terzi.

Un'ulteriore differenza tra segreto professionale e riservatezza si palesa sotto il filo deontologico.

Il Segreto ippocraticamente inteso era strumento funzionale alla professione, garantiva il corretto esercizio della stessa con paritetici vantaggi per il paziente, che si rivolgeva al professionista fidando sulla segretezza, e per il medico che, in quanto detentore di nozioni ad altri non comunicate, poteva meglio operare traendo maggior profitto dalla professione (chi si rivolgerebbe ad un medico che non garantisse il segreto professionale?).

Nella riservatezza invece prevale l'aspetto etico del patto di rispetto dell'autonomia del paziente che liberamente può disporre non solo del suo corpo ma anche dei dati che lo riguardano.

Riteniamo che uno degli obiettivi delle norme sulla "tutela della privacy" sia la diffusione della cultura della riservatezza e del rispetto; è necessario pertanto che anche tra i professionisti della sanità si affermi lo spirito della nuova legge che non dovrà essere intesa ed avvertita come ulteriore limite alle "potestà" del medico ma quale imprescindibile momento del rapporto di eticità con il paziente.

Anche per quanto concerne l'evoluzione del complesso rapporto medico-paziente la normativa comunitaria indica nei codici deontologici un utile strumento per la tutela della riservatezza.

Occorre, comunque, tener presente che il rispetto della privacy impone l'individuazione della natura del rapporto tra l'individuo e la società: solo riconoscendo che i soggetti interessati sono "persone", ovvero soggetti dotati di dignità e di capacità di autodeterminarsi, si potrà riconoscere effettività alla tutela della riservatezza anche nel nostro ambito professionale.