Osservazioni del Dott. Balzelloni
Studio Commercialisti Associati Rabbia Lombardi

L'impostazione del testo pubblicato sul sito internet www.garanteprivacy.it mi sembra finalizzata ad agevolare più le decisioni in sede istruttoria che l'individuazione del merito creditizio. Solo una più efficace individuazione di quest'ultimo favorisce un corretto accesso al credito dei consumatori con riduzione dei costi per questi ultimi e del rischio per gli enti finanziatori.

Il merito del credito non può essere influenzato da operazioni già terminate (a prescindere da come si sono concluse) che, altrimenti, non si fa altro che "catalogare" i debitori sulla base di informazioni che, talvolta, possono anche essere errate (gli errori di segnalazioni di questo tipo di informazioni non sono né rari né occasionali!). Le informazioni relative ad operazioni debbono essere consultabili dai soggetti che possono accedere al loro contenuto solo mentre le operazioni sono in vita. Tali informazioni devono inoltre riguardare non solo i rischi diretti (in proprio ed in contestazione) ma anche quelli indiretti (sempre sia in proprio ed in contestazione).

Sulla base di tale premessa il principio generale di conservazione dei dati che si ritiene più idoneo a perseguire le finalità del codice appare il seguente:

o conservazione dei dati solo fino alla risoluzione del rapporto,

o conservazione per ulteriori 12 mesi dopo la risoluzione del rapporto solo nel caso di passaggi a perdite.

La casistica che si deve affrontare infatti appare schematizzabile come segue:

Sulla base dell'impostazione proposta si avrà pertanto che:

A) in caso di contratto regolare tutte le informazioni saranno tenute a disposizione fino alla sua scadenza. L'andamento di tale contratto non può favorire un accesso al credito successivo alla chiusura del primo contratto perché la situazione del finanziato può essere radicalmente modificata. Se può essere utile dimostrare la regolarità del pagamento basta produrre copia del contratto e dichiarazione liberatoria del finanziatore ovvero documentazione attestante il pagamento dell'ultima rata. Così facendo si può riscontrare se il pagamento è avvenuto entro i termini contrattualmente previsti, rilevando marginalmente eventuali ritardi occorsi durante l'esdebitazione.

B) in caso di contratto con morosità si eliminano le informazioni allo scadere della risoluzione "ritardata". Tale impostazione riguarda tutta la casistica dei contratti con anomalie (dal semplice ritardo alla posizione gestita in contenzioso).

C) in caso di contratto rinunciato non si ritiene che la segnalazione possa essere funzionale a vagliare più correttamente il merito del credito: per conseguire le finalità del codice deontologico, che rilevanza ha segnalare che un soggetto è stato ritenuto affidabile ma poi ha rifiutato il finanziamento?

D) in caso di richiesta respinta tutte le informazioni devono essere segnalate per i 12 mesi successivi alla delibera. In questo modo, se l'inaffidabilità è temporanea, è giusto che il richiedente non venga penalizzato per troppo tempo nell'accesso al credito mentre se la stessa è una caratteristica ormai consolidata del richiedente, il fatto sarà certamente rilevato in sede di istruttoria.

E) in caso di contratto passato a perdite tutte le informazioni devono essere segnalate per i 12 mesi successivi il passaggio a perdite. In questo caso, vista l'ottica di valutazione del merito creditizio, si potrebbe anche portare il limite temporale a 24 mesi poiché che si tratta di una situazione negativa più grave rispetto a quella della "respinta". Per semplicità di impianto si ritiene però più efficace mantenere il limite temporale inferiore.

I maggiori termini delle situazioni negative sub D ed E) dovranno poi essere applicati anche alle segnalazioni delle operazioni "in bonis" relative a rischi diretti assunti in capo al medesimo nominativo e concomitanti con quelle negative. Ciò al fine di garantire un'informazione più corretta sul nominativo che presenta contestualmente informazioni positive e negative.

15 settembre 2004