Osservazioni dell'ANIA In riferimento alla bozza di "Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", recentemente resa disponibile da codesta spettabile Autorità sul proprio sito internet, ci troviamo costretti a segnalare la mancata indicazione delle imprese di assicurazione tra i potenziali partecipanti e utenti delle banche dati suddette. E' noto che, come gli istituti di credito, le imprese assicuratrici costituiscono un particolare settore economico-finanziario per il quale è stato posto in essere uno specifico ordinamento settoriale ed è stato predisposto un sistema di vigilanza prudenziale, ai fini del quale risultano utili anche le informazioni delle banche dati in parola. La gestione dei rapporti assicurativi può chiaramente essere agevolata dalla conoscenza della situazione finanziaria dei contraenti e degli assicurati, sia per quel che riguarda i pagamenti dei premi sia per quel che riguarda la corretta assunzione e gestione dei rischi e la tutela nei confronti di possibili comportamenti fraudolenti. Inoltre è del tutto evidente che determinate attività assicurative non differiscano sostanzialmente dalle similari operazioni effettuate in ambito creditizio: ciò vale in particolare per le assicurazioni del credito (nelle quali necessita la valutazione dei potenziali debitori dell'assicurato e il funzionamento della polizza è del tutto simile ad un finanziamento di tipo "revolving", con la sola differenza che la banca eroga il finanziamento mentre l'assicuratore garantisce la copertura contro insolvenze di diritto o di fatto rispetto al pagamento, ma in entrambi i casi la base da valutare per accordare il "plafond" è il rischio di credito in capo al debitore) e per le assicurazioni cauzioni (la cui natura è sostanzialmente quella del rapporto di fideiussione , anche nel caso dei c.d. contratti autonomi di garanzia, e per accordare il relativo "plafond" da parte della banca o da parte dell'assicuratore occorre valutare il rischio di credito del soggetto garantito), senza tralasciare talune forme di assicurazioni rientranti nei rami vita (quali quelle connesse con fondi di investimento o indici di borsa e le c.d. capitalizzazioni). É infine utile ricordare che per svariate importanti finalità - quali, ad esempio, la lotta al riciclaggio di denaro e al terrorismo - le imprese di assicurazione vengono considerate nel novero degli intermediari finanziari e che é ormai una realtà di vaste dimensioni l'integrazione del sistema assicurativo e di quello finanziario nella c.d. "bancassicurazione" ovvero nell'ambito di gruppi bancari/assicurativi. Pertanto, ove si mantenesse l'attuale esclusione, si darebbe luogo ad una ingiustificata discriminazione e si costringerebbero le imprese di assicurazione ad operare avvalendosi di ridotte possibilità di valutazione della clientela, con riflessi negativi anche in termini di tariffazione e di concorrenza. Tutto ciò premesso, ci permettiamo di chiedere l'inserimento nell'ambito dei "partecipanti" alle centrali rischi finanziari anche delle imprese di assicurazione. 15 settembre 2004 |