Il 27 marzo 1997, i ventinove paesi membri dell'OCSE (l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo) hanno bocciato la proposta americana di creare uno standard universale per la codifica dei messaggi che transitano su internet. La proposta americana intendeva mettere a disposizione di tutte le polizie del mondo (pubbliche e private) un sistema di crittografia univoco, per poter tradurre in chiaro le comunicazioni su internet delle organizzazioni internazionali del crimine e, quindi, individuare i loro traffici;ma l'intercettazione di messaggi "con profumo di illecito", non impedisce di accedere anche a quelli "riservati", che illeciti non sono. Il diritto alla tutela della privacy è prevalso sulla necessità di agevolare le capacità investigative delle forze di polizia, lasciando inalterata la babele normativa nei singoli paesi. Il contrasto è stridente: A fronte della vasta disparità di posizioni, la mediazione tra i 29 paesi ha portato alla consueta "scelta diplomatica" del rinvio delle decisioni o, meglio, all'impostazione di una regola comune, ma sufficientemente ampia e, soprattutto, rispettosa delle autonomie decisionali di ogni paese: una vera "babele normativa" per regolare il traffico sull'autostrada digitale. L'OCSE ha, quindi, deciso di adottare una serie di linee guida per una politica crittografica, definendo i principi conduttori per guidare i singoli paesi nella formulazione autonoma di politiche e norme giuridiche per l'uso locale della crittografia nelle comunicazioni su internet. Tali linee guida sono espresse in otto principi di base, di cui tenere conto nelle politiche per la crittografia: 2. Gli utenti dovrebbero avere il diritto di scegliere qualunque sistema di crittografia ammesso dalle normative in vigore. 3. I metodi di crittografia dovrebbero essere sviluppati secondo le necessità, le richieste e le responsabilità degli individui, degli uomini d'affari e dei governanti. 4. Gli standard tecnici, i criteri ed i protocolli per i metodi crittografici dovrebbero essere sviluppati e promulgati a livello nazionale ed internazionale. 5. I diritti fondamentali degli individui alla privacy, inclusa la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali, dovrebbero essere rispettati nelle politiche nazionali sulla crittografia e nell'applicazione ed uso dei metodi crittografici. 6. Le politiche nazionali sulla crittografia devono consentire una possibilità di accesso legittima al testo in chiaro, o alle chiavi crittografiche dei dati criptati. 7. Ove stabilito da contratto o da legge, dovrebbe essere chiaramente affermata la responsabilità degli individui e di quanti offrono servizi di crittografia, oppure possiedono o sono in grado di accedere alle chiavi crittografiche. 8. I governi dovrebbero co-operare per co-ordinare le politiche sulla crittografia. Nell'ambito di tale azione, i governi dovrebbero rimuovere o annullare ostacoli ingiustificati agli scambi commerciali, creati nel nome delle politiche di crittografia. |