L’EDPB ha adottato una versione definitiva delle Guidelines on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies.
Le disposizioni di cui all’articolo 46, paragrafo 2, lettera a) e all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b) del GDPR riguardano i trasferimenti di dati personali da autorità o enti pubblici SEE a enti pubblici di paesi terzi, qualora tali trasferimenti non siano coperti da una decisione di adeguatezza.
La versione finale delle linee guida integra una formulazione aggiornata e una motivazione giuridica per rispondere alle osservazioni e ai feedback ricevuti durante la consultazione pubblica, nonché alle modifiche necessarie a seguito della sentenza Schrems II.