Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017, la Legge n. 163 del 25 ottobre 2017 che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea.

L’art. 13 della Legge di delegazione europea 2016-2017, demanda al Governo il compito di adottare i decreti legislativi per adeguare entro 6 mesi il quadro normativo nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Per comodità dei lettori, riportiamo integralmente soltanto l’art. 13 della Legge:

Art. 13 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,
  nonche' alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la
  direttiva 95/46/CE 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  legge,  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  acquisiti  i
pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la
protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine
di adeguare il  quadro  normativo  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  del  Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale,  dell'economia  e  delle  finanze,
dello sviluppo economico e  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) abrogare espressamente le disposizioni del codice  in  materia
di trattamento dei dati personali, di cui al decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, incompatibili con le disposizioni contenute  nel
regolamento (UE) 2016/679; 
    b) modificare il codice di cui al decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, limitatamente a quanto necessario per  dare  attuazione
alle  disposizioni  non  direttamente   applicabili   contenute   nel
regolamento (UE) 2016/679; 
    c) coordinare le disposizioni vigenti in  materia  di  protezione
dei dati personali con le disposizioni recate  dal  regolamento  (UE)
2016/679; 
    d) prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti
attuativi e integrativi adottati dal Garante per  la  protezione  dei
dati  personali  nell'ambito  e  per  le   finalita'   previsti   dal
regolamento (UE) 2016/679; 
    e) adeguare, nell'ambito delle modifiche  al  codice  di  cui  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il sistema  sanzionatorio
penale e amministrativo vigente  alle  disposizioni  del  regolamento
(UE) 2016/679 con previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  della  violazione
delle disposizioni stesse. 
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.