Approvazione definitiva alla Camera per la normativa sul fenomeno del cyberbullismo.Un importante passo in avanti per la nostra società e per la difesa dei più giovani che ne sono il futuro.
La legge è stata fortemente voluta dalla senatrice PD Elena Ferrara che ne depositò il testo originario nel 2015. Paola Ferrara era l’insegnante di musica di una ragazza di soli 14 di nome Carolina.
Un giorno del 2013 Carolina fece baldoria con gli amici fino a perdere la padronanza di sè stessa e finì per compiere atti sessuali videoripresi da “amici” che – non paghi – misero prontamente il filmato in rete. Dopo qualche tempo, la adolescente scoprì che c’era un video esplicito in rete che la vedeva protagonista, un mare di like e commenti sui social. E un oceano di vergogna nel cuore. Carolina un giorno non ha retto, ha scritto qualche amara riga di commiato e ha tolto il disturbo gettando dalla finestra al sua giovane vita.
Un caso non isolato, un’emergenza sociale che non sempre si conclude con un gesto tragico ma che ogni giorno rovina esistenze di una moltitudine di bambini e ragazzi (e, quindi, dei loro genitori).
Anticipiamo alcuni punti in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Innanzitutto la giuridicamente importantissima definizione di cyberbullismo: qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Dunque, si può parlare di tutela solo nel caso in cui la volontà sia quella di offendere un minore (direttamente, o anche tramite condotte a danno dei suoi familiari).
La procedura per richiedere l’oscuramento dell’atto offensivo perpetrato sul web prevede che la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
E’ stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento del Questori già prevista in materia di stalking. In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice Privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Significative anche le misure predisposte per l’educazione, la prevenzione e il monitoraggio del fenomeno.
E’ istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di Internet.