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Il diritto è puntualmente regolamentato dell’art. 119 del Testo Unico Bancario secondo cui il cliente ha diritto di chiedere – ed ottenere entro max 90 gg. – la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il diritto è riconosciuto anche al successore del cliente ed a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni (es. il curatore fallimentare).