PARLAMENTO EUROPEO
Documento di seduta FINALE 11 luglio 2001 sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON) (2001/2098 (INI)) Parte 2: Pareri di minoranza Allegati Commissione temporanea sul sistema d'intercettazione Echelon Relatore: Gerhard Schmid INDICE PARERE DI MINORANZA di Giuseppe di Lello, Pernille Frahm e Alain Krivine PARERE DI MINORANZA di Patricia McKenna e Ilka Schröder PARERE DI MINORANZA di Jean-Charles Marchiani PARERE DI MINORANZA di Maurizio Turco Allegato I: Elenco degli esperti che hanno fornito informazioni in commissione 2. Definizione: intercettazione di comunicazioni ai fini penali/di spionaggio 3.2. Limitazione delle competenze UE alle regolamentazioni a carattere tecnico 3.3. Interventi e atti giuridici nel settore dell'intercettazione delle telecomunicazioni PARERE DI MINORANZA di Giuseppe di Lello, Pernille Frahm e Alain Krivine La relazione della Commissione conferma l'esistenza del sistema d'intercettazione Echelon, gestito da diversi Stati, fra i quali il Regno Unito, Stato membro dell'Unione Europea, con la collaborazione della Germania. Un simile sistema non differenziato d'intercettazione di comunicazioni, di dati e documenti viola il diritto fondamentale al rispetto della vita privata garantito dagli articoli 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 6 del trattato dell'Unione europea. Tale sistema viola dunque in modo flagrante le libertà dei cittadini europei, la logica del libero mercato e la sicurezza dell'Unione; a prescindere dal nostro apprezzamento o dalla nostra opposizione a tali logiche o a tali trattati, queste violazioni sono inaccettabili. Nelle sue conclusioni, la relazione avrebbe dovuto chiedere al Regno Unito di dissociarsi dal sistema Echelon e alla Germania di chiudere la base d'ascolto situata sul suo territorio. Non si può che deplorare il fatto che l'Unione europea sia preoccupata più per lo spionaggio industriale che per le intercettazioni individuali. PARERE DI MINORANZA di Patricia McKenna e Ilka Schröder La relazione, pur sottolineando il fatto che Echelon esiste, non trae le debite conclusioni politiche. È un atteggiamento ipocrita quello assunto dal Parlamento europeo che critica le intercettazioni effettuate da Echelon, ma partecipa ai piani volti ad istituire un servizio segreto europeo. A livello mondiale non esistono dispositivi efficaci di controllo pubblico dei servizi segreti e delle loro pratiche antidemocratiche. I servizi segreti che, per natura, non possono essere controllati, devono quindi essere aboliti. La presente relazione serve a legittimare un servizio segreto europeo che viola i diritti fondamentali - proprio come fa Echelon. La maggioranza del Parlamento si concentra sull'industria, i cui profitti sono apparentemente minacciati dallo spionaggio industriale. Tuttavia la questione essenziale è che nessuno ormai può più comunicare con una certa riservatezza a lunga distanza. Lo spionaggio politico costituisce una minaccia molto più grande dello spionaggio economico. La presente relazione minimizza costantemente questi pericoli di Echelon, mentre tace sul progetto di intercettazione ENFOPOL nell'UE. Per qualsiasi società la decisione se vivere o meno sotto un controllo permanente riveste un'importanza fondamentale. Nell'approvare la presente relazione, il Parlamento europeo dimostra di non preoccuparsi della difesa dei diritti umani e delle libertà dei cittadini PARERE DI MINORANZA di Jean-Charles Marchiani È senza sorpresa che il gruppo UEN ha preso atto dei risultati della votazione sulla relazione dell'on. Schmid, che inizialmente si riteneva riguardasse il sistema di spionaggio anglosassone Echelon. La maggioranza di questo Parlamento aveva sin dall'inizio indicato chiaramente le sue intenzioni, privilegiando questa commissione ad hoc all'instaurazione di una vera e propria commissione d'inchiesta. Non aveva più nulla da temere da lavori in cui la capacità del relatore di creare sistematicamente diversivi non era assolutamente minacciata da un cartello di malcontenti dalle motivazioni troppo disparate. Il nostro messaggio è limpido: gli sforzi dell'on. Schmid non hanno potuto occultare la prova dell'esistenza del sistema ECHELON, né quella dell'implicazione attiva o passiva di un certo numero di Stati membri. Ci si trova quindi di fronte a una grave violazione dei principi dei trattati che avrebbe dovuto dar luogo a sanzioni o, come minimo, a misure in grado di evitare che la solidarietà intraeuropea sia subordinata agli imperativi della solidarietà anglosassone. La pesante relazione dell'on. Schmid è ricca di informazioni, che però esulano dall'argomento. Vogliamo quindi distanziarcene, respingendo un funzionamento che permette a questo Parlamento, allo stesso tempo, di adottare sanzioni "preventive" contro un governo democraticamente eletto e di astenersene in circostanze analoghe PARERE DI MINORANZA di Maurizio Turco A. Mentre si è evidenziata la probabile presenza di un sistema angloamericano di "intercettazioni sistematiche e generalizzate filtrate con motori di ricerca", si è omesso che questa capacità tecnologica è certamente utilizzata da Germania e Olanda -e probabilmente Francia. Conseguentemente - poiché i servizi segreti in nome della sicurezza nazionale intercettano comunicazioni provenienti dall'estero senza autorizzazione - alcuni paesi membri intercettano attività di istituzioni, cittadini e imprese di altri Stati membri. B. Il potenziamento del criptaggio, sebbene favorisca la protezione della privacy, d'altra parte comporta il potenziamento dei mezzi di decifrazione tecnici e legali; in virtù di un legame indissolubile fra sviluppo di sistemi crittografici, crittanalitici e tecniche d'intercettazione. C. Le soluzioni vanno dunque cercate in ambito politico: - attraverso il controllo giurisdizionale e parlamentare sulle attività di intercettazione e sorveglianza dei servizi di polizia, sicurezza e spionaggio; - impedendo il moltiplicarsi delle autorità di controllo che operano con standard diversi di protezione dei dati e in assenza di un vero controllo democratico e giurisdizionale; - regolamentando - verso lo standard più alto e riprendendo la giurisprudenza della CEDU - la protezione della privacy dei cittadini europei dalle intrusioni preventive delle autorità statali ed eliminando le discriminazioni esistenti nell'Unione tra cittadini di diversi Stati membri. Allegato I: Elenco degli esperti che hanno fornito informazioni in commissione 1. Deputati dei parlamenti nazionali On. Arthur PAECHT, Assemblea nazionale francese Senn. Armand De DECKER, Presidente del Senato belga Anne-Marie LIZIN, Senato belga Hans VAN HEVELE, Segretariato del Senato belga Onn. Guilherme SILVA, Parlamento portoghese Ludwig STIEGLER, Bundestag, Germania Dieter ANTONI, Parlamento austriaco Desmond O´MALLEY, Parlamento irlandese 2. Rappresentanti dei servizi segreti Sigg. Ernst UHRLAU, Coordinatore dei servizi segreti presso la Cancelleria federale, Germania Harald WOLL, Ufficio regionale di difesa della Costituzione, Baden-Württemberg, Germania 3. Esperti in telecomunicazione e sicurezza delle reti e dell'informatica Sig. José Manuel MENDES ESTEVES SERRA VERA, Direttore tecnico, Banco Espirito Santo, Portogallo Sig. Clive FEATHER, Direttore della progettazione di software, Demon Internet Ltd, Regno Unito Sig. Jacques VINCENT-CARREFOUR, ex direttore del servizio per la sicurezza della rete, France Telecom Sig. Bruno PELLERO, Consulente specializzato nell'intercettazione di telecomunicazioni, Italia Sigg. Erhard MÖLLER, Lutz BERNSTEIN e Bernd SCHINKEN, Politecnico di Aquisgrana, Germania 4. Autori e giornalisti specializzati in ECHELON Sigg. Duncan CAMPBELL, Regno Unito Bo ELKJAER, Danimarca Kenan SEEBERG, Danimarca James BAMFORD, Washington D.C. Nicky HAGER, Nuova Zelanda 5. Esperti in criptaggio Sigg. Reinhard WOBST, Unix Software, Germania Bernd ROELLGEN, Ciphers GmbH, Germania Peter BAHR, Ciphers GmbH, Germania Johan KEMPENAERS, KBC Bank, Belgio Leo VERHOEVEN, KBC Bank, Belgio Bart PRENEEL, Professore di criptologia, Università cattolica di Lovanio, Belgio Danny de TEMMERMAN, Commissione europea Desmond PERKINS, Commissione europea 6. Esperti in spionaggio economico e questioni affini Sigg. Sorbas VON COESTER, Direttore di Salamandre (consulenze), Francia Christian HARBULOT, Ecole de guerre économique, Francia Thierry LA FRAGETTE, Circé, Francia Ralf NEMEYER, Articon-Integralis, Germania 7. Diritti dell'uomo e tutela della vita privata Sigg. Dimitri YERNAULT, Università libera di Bruxelles Simon DAVIES, Privacy International, Regno Unito Jérôme THOREL, Privacy International, Francia Yaman AKDENIZ, Cyber Rights and Cyber Liberties, Leeds, Regno Unito David NATAF, Alexandre COSTE, Millet-Sala-Nataf (Studio legale), Parigi Rüdiger DOSSOW, Consiglio d'Europa, Strasburgo 8. Rappresentanti di istituzioni europee Commissione europea Commissario Christopher PATTEN (Relazioni esterne) Commissario António VITORINO (Giustizia e Affari interni) Commissario Erki LIKKANEN (Imprese e società dell'informazione) Sig. Lodewijk BRIET, Direzione generale Relazioni esterne Sig. Jacques DE BAENST, Capo del Protocollo e della Sicurezza Sig.ra Françoise DE BAIL, Direzione generale Commercio Sig.ra Susan BINNS, Direzione generale Mercato interno Consiglio dell'Unione europea Sigg. Brian CROWE, Direttore generale, Relazioni esterne Roland GENSON, Rappresentanza permanente del Lussemburgo, competente per Giustizia e Affari interni Hervé MASUREL, rappresentante della Presidenza francese Ambasciatore Gunnar LUND, rappresentante della Presidenza svedese Banca centrale europea Sigg. Christoph BOERSCH, Wolfgang SCHUSTER, Dominique DUBOIS, Banca centrale Europea 9. Interlocutori durante le missioni Missione del presidente e del relatore il 18 e 19 gennaio 2001, a Parigi Sigg. Jean-Claude MALLET, Segretario generale, SGDN Bertrand DUMONT, Generale dell'aeronautica, Segretario generale aggiunto, SGDN Sig.ra. Claude-France ARNOULD, Direttrice degli affari internazionali e strategici, SGDN Sigg. Henri SERRES, Direttore responsabile della sicurezza dei sistemi d´informazione, SGDN Stéphane VERCLYTTE, Consigliere per le questioni giuridiche ed europee, SGDN Philippe DULUC, Consigliere per le questioni scientifiche e tecniche, SGDN Gérard ARAUD, Direttore degli Affari Strategici, Ministero degli Affari esteri Olivier MOREAU, Direttore della Sicurezza, Ministero degli Affari esteri Eric PERRAUDAU, Consigliere, Ministero della Difesa Jean-Pierre MILLET, avvocato Missione del presidente e del relatore il 24-26 gennaio 2001, a Londra On. Tom KING, Presidente della commissione "Informazioni e sicurezza", Camera dei Comuni Sig. Alistair CORBETT, Capo del Segretariato della CIS, Camera dei Comuni Onn. Donald ANDERSON, Presidente della commissione Affari esteri, Camera dei Comuni Bruce GEORGE, Presidente della commissione Difesa, Camera dei Comuni Jack STRAW, Sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni Sigg. Michael GILLESPIE, Coordinatore del Servizio di sicurezza Charles GRANT, Direttore, Centre for European Reform Casper BOWDEN, Direttore del FIPR Missione della presidenza della commissione, dei coordinatori e del relatore dal 6 al 12 maggio 2001, a Washington D.C. S.E. Günter BURGHARDT, Capo della Delegazione della Commissione a Washington D.C. Sigg. James WOOLSEY, ex Direttore della CIA Jeffrey RICHELSON, Direttore, National Security Archive, Università George Washington Marc ROTENBERG, Electronic Information Privacy Centre Wayne MADSEN, Electronic Information Privacy Centre David SOBEL, Electronic Information Privacy Centre Barry STEINHARDT, Condirettore, American Civil Liberties Union Onn. Porter J. GOSS, Presidente della commissione permanente ad hoc "Intelligence" della Camera dei Rappresentanti Nancy PELOSI, Vicepresidente della commissione permanente ad hoc "Intelligence" della Camera dei Rappresentanti Sig. Robert DAVIS, Deputy Counsel per l'Intelligence Policy Review, Ministero della Giustizia, USA OPERE CITATE 12.04.2000 http://www.nsa.gov/releases/DIR_HPSCI_12APR.HTMLInnenministerium Brandenburg, Abwehr von Wirtschaftsspionage, 1999 Kerr, M. Donald, Congressional Statement on Carnivore Diagnostic Tool, 6.9.2000, http://www.fbiAdvocacy Center, Homepage, http://www.ita.doc.gov/td/advocacy/ Andrew, Christopher, The growth of the Australian Intelligence Community and the Anglo- American Connection, 223-224 in E. Hayden, H. Peake and S. Halpern eds, In the Name of Inteligence. Essays in honor of Washington Pforzheimer (Washington NIBC Press 1995), 95-109 Andrew, Christopher, The making of the Anglo-American SIGINT Alliance, in: Hayden B. Peake, Halpern, Samuel. (Eds.): In the Name of Intelligence. 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Nella parte principale della sua relazione, il relatore non fa quindi riferimento a tali misure, perché la questione della legittimità delle intercettazioni ai fini dell'esercizio dell'azione penale non dovrebbe essere associata alla legittimità delle intercettazioni delle comunicazioni a fini di spionaggio. Sebbene in entrambe i casi si tratti di interferenze nella vita privata giustificate da motivi di sicurezza (in senso molto ampio), metodologia ed obiettivi sono talmente diversi che le disposizioni che possono apparire ragionevoli ed equilibrate per un settore non lo sono necessariamente per l'altro. Non è quindi opportuno discutere del significato e dell'equità delle misure penali nel contesto della valutazione politica delle misure di spionaggio. Onde eliminare qualsiasi ambiguità, si affrontano in questa sede le questioni sollevate e si procede ad illustrare talune definizioni. Come primo passo si metteranno in evidenza le differenze tra le intercettazioni ai fini penali e quelle a fini di spionaggio (2), quindi si illustreranno gli atti comunitari aventi attinenza con l'intercetazione delle comunicazioni a fini penali (3) e infine si illustreranno ulteriori definizioni ripetutamente emerse in commissione nel contesto delle attività interstatali nell'ambito dell'intercettazione delle comunicazioni (4). 2. Definizione: intercettazione di comunicazioni ai fini penali/di spionaggio L'intercettazione delle comunicazioni da parte dei servizi segreti stranieri (come il sistema denominato ECHELON) non ha come scopo la sorveglianza di singole persone all'interno di un paese, bensì la sorveglianza generale di attività all'estero per ottenere in anticipo informazioni rilevanti ai fini della sicurezza. Tale attività si svolge in tutta segretezza e non si propone neppure a lungo termine di diventare di dominio pubblico. Con la giustificazione che solo la segretezza può garantire la sicurezza e che non si tratta dei propri soggetti giuridici, si consente spesso ai servizi segreti di operare in una zona giuridicamente "incerta", in cui le disposizioni sono nebuolose e i controlli carenti. Per contro, l'ntercettazione delle comunicazioni a fini penali, in presenza di fondato sospetto, ha lo scopo di impedire al singolo di compiere un reato, ovvero di punirlo. Le misure di sorveglianza sono stabilite a livello nazionale dalle competenti autorità. Qualora si rendano necessarie misure di sorveglianza all'estero, esse vengono adottate dalle autorità locali tramite rogatoria. Poiché le azioni sono rivolte contro i propri cittadini, dall'abolizione dello Stato di polizia esistono disposizioni molto concrete e meccanismi di controllo efficaci basati sulla ponderazione degli interessi. Le misure di sorveglianza, quindi, possono essere applicate solo ad un caso specifico e in presenza di fondato sospetto; in molti Stati membri è necessaria l'autorizzazione di un giudice. Anche se la sorveglianza ha luogo di nascosto, l'obiettivo è quello di utilizzare le prove raccolte in un procedimento penale pubblico, di modo che le stesse autorità sono interessate ad acquisirle legalmente L'introduzione di un titolo sulla politica estera e di sicurezza comune nel TUE ha creato le premesse per la cooperazione dei servizi segreti a livello europeo. Finora, tuttavia, se ne è fatto scarso uso. Nella misura in cui esistono regolamentazioni e attività a livello UE nel campo dell'intercettazione delle comunicazioni, queste riguardano esclusivamente l'aspetto penale, vale a dire la cooperazione nei settori giustizia e affari interni. 3.2. Limitazione delle competenze dell'UE alle regolamentazioni a carattere tecnico Al momento attuale, a regolamentazione dell'ammissibilità delle misure in materia di intercettazione rientra esclusivamente nella sfera di competenza nazionale degli Stati membri. In base al principio dell'autorizzazione limitata, l'UE può intervenire solo laddove, sulla base di accordi pregressi, le sono riconosciute competenze. Il titolo VI del TUE "Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale " non prevede tuttavia una siffatta competenza. Nell'ambito della cooperazione in materia di polizia (articolo 30 paragrafo 1 del TUE) è prevista un'azione comune esclusivamente per quanto concerne gli aspetti operativi, quindi quelli riguardanti il tipo e le modalità di esecuzione delle funzioni di polizia. Per quanto riguarda la cooperazione sul piano giudiziario, nell'ambito delle azioni comuni l'articolo 31, lettera c) prevede in linea generale la "garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri", ma ciò è ammesso solo nella misura "necessaria per migliorare la suddetta cooperazione", quindi in funzione di regolamentazioni specifiche sulla cooperazione. E il "ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale" ai sensi dell'articolo 29, ultimo trattino, si limita alla definizione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni" (articolo 31, lettera e). Riepilogando, si può affermare che la regolamentazione della questione riguardante i presupposti che giustificano l'adozione di misure in materia di intercettazione rimane riservata al diritto nazionale. Del resto, al relatore non sono note iniziative di alcuno degli Stati membri atte a interferire in questa competenza esclusivamente nazionale. La cooperazione tra gli Stati membri sulla base dei trattati UE può pertanto attuarsi solo limitatamente alla questione dell'esecuzione delle misure in materia di intercettazione ammesse dal diritto nazionale, quindi ad un livello inferiore. Nei casi in cui in base alla legislazione nazionale è ammessa l'intercettazione delle telecomunicazioni, lo Stato membro in questione deve poter richiedere il supporto degli altri Stati membri per l'esecuzione tecnica delle misure. Il fatto di valutare positivamente o negativamente la semplificazione tecnica a cui si mira, che permetterà sicuramente una maggiore efficienza nelle intercettazioni internazionali finalizzate all'azione penale contro la criminalità organizzata, dipende ampiamente dalla fiducia nel proprio stato di diritto. È bene tuttavia ribadire che pur semplificando la sorveglianza internazionale con misure tecniche uniformi, e nell'impossibilità di impedire, eventuali abusi in casi specifici non si toccano i presupposti dellammissibilità delle intercettazioni che sono disciplinate da norme giuridiche meramente nazionali 3.3 Interventi e atti giuridici nel settore dell'intercettazione delle telecomunicazioni Nel settore dell'intercettazione delle telecomunicazioni nell'ambito dell'UE sono stati finora emessi due provvedimenti giudiziari: la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni, il cui contenuto dovrebbe essere esteso agli paesi terzi attraverso un memorandum specifico, e per il quale era inoltre progettato un "up-date" (entrambi i provvedimenti sono stati predisposti in "Documenti ENFOPOL"), e la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni 266 La risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni pare risalire alla collaborazione tra gli esperti impegnati nei seminari ILET (cfr. la parte 4) e coincidere nella sostanza con gli IUR (international user requirements) ivi elaborati. Obiettivo di questa risoluzione è la creazione in tutti gli Stati membri dei requisiti atti a garantire alle autorità nazionali, nellambito delle relative competenze, l'accesso ai dati, mettendole in grado di realizzare tecnicamente le funzioni loro affidate dalla legislazione nazionale. A tal fine in un pertinente allegato si recepiscono in dettaglio i "requisiti" che occorrono agli Stati membri, con cui il Consiglio "prende atto", che essi "rappresentano, nei moderni sistemi di telecomunicazione un'importante sintesi dei bisogni delle autorità competenti per l'esecuzione tecnica delle misure legali di intercettazione". Tali requisiti consistono, ad esempio nella possibilità di accesso in tempo reale a dati rilevanti ai fini del collegamento, o nell'offrire all'operatore di rete la possibilità di rendere note le comunicazioni intercettate alla sezione di monitoraggio. Nella risoluzione il Consiglio ritiene necessario tener conto dei suddetti requisiti "nella definizione e nell'esecuzione delle misure []" ed invita gli Stati membri ed i ministri competenti a "cooperare ai fini dell'applicazione dei requisiti per quanto riguarda gli operatori di rete e i fornitori di servizi di telecomunicazione ". A questo proposito è necessario sottolineare che l'atto formale scelto non ha alcun carattere vincolante, per cui agli Stati membri non comporta diritti né doveri. La confusione che ha condotto alla risoluzione ed ai documenti correlati, non è tanto riconducibile al contenuto, ma alle circostanze in cui essi sono stati elaborati, in particolare alla mancanza di trasparenza. Memorandum of understanding Con il "Memorandum of Understanding" 267che segue i paesi terzi sono stati invitati a recepire i requisiti tecnici indicati nella risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995. Inoltre, si mirava a garantire l'informazione sulle innovazioni tecniche e sui nuovi requisiti che ne derivano sia all'FBI che al Segretariato del Consiglio. Ciò in funzione del fatto che la produzione delle tecnologie di informazione spesso è in mano a gruppi multinazionali e quindi la cooperazione con le autorità di sorveglianza di quegli Stati in cui hanno sede importanti impianti di produzione diventa inevitabile. Il Memorandum è stato sottoscritto in data 23.11.1995 dagli Stati membri dell'UE e dalla Norvegia, ma non da altri paesi terzi. Dagli USA, Australia e Canada sono soltanto pervenute informazioni scritte secondo cui ne sarebbe stata avviato il recepimento nelle norme di diritto interno. 268 Purtroppo, fino ad oggi il testo non è stato pubblicato, dando adito a numerose speculazioni da parte della stampa. Progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni in materia di nuove tecnologie Come già esposto nella relazione del 23 aprile 1999 269, il "Progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione nel settore delle telecomunicazioni in materia di nuove tecnologie" è un "up- date" della risoluzione del 1995. La nuova risoluzione si propone di chiarire che i "requisiti" della risoluzione del Consiglio del 1995, a cui ne sono stati aggiunti alcuni, valgono anche per le nuove tecnologie di comunicazione, ad es. per la comunicazione via satellite e via Internet, e che i termini tecnici finora adottati devono essere interpretati anche in funzione delle nuove tecnologie (ad es. numero telefonico = identificazione Internet). Il progetto è stato approvato dal Parlamento europeo 270, ma è attualmente congelato dal Consiglio. Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale 271 Il secondo atto è la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. Agli artt. 17 e segg. determina su quali presupposti sia possibile come forma di assistenza giudiziaria in materia penale in relazione all'intercettazione nel settore delle telecomunicazioni. Senza scendere nei dettagli della regolamentazione, deve essere chiaro che attraverso la convenzione, i diritti dell'intercettato non vengono in alcun modo lesi, in quanto lo Stato membro in cui si trova la persona intercettata può comunque rifiutare in qualunque momento l'assistenza giudiziaria qualora essa non sia ammessa dalla legislazione nazionale. I diversi gruppi di lavoro che esistevano ed esistono nel settore della politica di sicurezza, oltre ai vari atti giuridici dell'UE, hanno dato ripetutamente adito a malintesi. Di seguito si precisa il significato di alcune definizioni. ILETS (International Law Enforcement Telecommunications Seminar) I seminari ILET sono riconducibili ad una iniziativa dell'FBI. Nel 1993 l'FBI ha invitato le autorità giudiziarie ed i servizi di informazione dei paesi con cui si intrattengono rapporti di amicizia a Quantico, ad un convegno sulla questione dell'intercettazione nel settore delle telecomunicazioni. Vi ha partecipato la maggior parte degli attuali Stati dell'UE, nonché l'Australia e il Canada.272 Da allora si sono ripetuti incontri a scadenze regolari per discutere sulle esigenze di un sistema internazionale di intercettazione più efficiente. In un incontro avvenuto a Bonn nel 1994 i paesi partecipanti all'ILETS hanno concordato un documento contenente linee guida politiche, a cui era allegata una lista di "international user requirements" (IUR 1.0 o IUR 95). Tale lista stabiliva i requisiti da richiedere ai diversi operatori nel settore delle telecomunicazioni al fine di semplificare il processo di intercettazione. Questi IUR 1.0 servivano anche se non ufficialmente come base per la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni. Sulla scorta di questi provvedimenti si sono svolti altri incontri di esperti sul tema IUR e sulla loro possibile conversione ed adeguamento al nuovo sistema di telecomunicazione. Gruppo TREVI Nell'ambito del gruppo TREVI i ministri della Giustizia e dell'Interno degli Stati CE hanno discusso, prima dell'entrata in vigore del trattato di Maastricht (che introduceva con il TUE le disposizioni sulla cooperazione nel settore giudiziario e degli affari interni) questioni inerenti la sicurezza interna. Il gruppo TREVI non è più attivo, in quanto nel frattempo i temi di interesse sono stati trasferiti nelle competenze dei singoli gruppi di lavoro del Consiglio (RAG). Per il settore di interesse nel caso specifico sono da citare principalmente due gruppi di lavoro del Consiglio: il gruppi di lavoro del Consiglio "Assistenza giudiziaria in materia penale" che ha elaborato, nell'ambito della cooperazione nel settore giudiziario e degli affari interni, la convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale, e il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di polizia", che si è occupato di questioni riguardanti l'intercettazione legale delle telecomunicazioni, ivi inclusa la sorveglianza dei nuovi sistemi di comunicazione (telefonia mobile, Internet, e-mail); quest'ultimo gruppo si è occupato anche dell'allineamento degli standard dei requisiti richiesti dalle autorità di sorveglianza delegate dalla legge agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di telecomunicazione. "ENFOPOL" Il termine "ENFOPOL" non designa, contrariamente alla convinzione di numerosi autori, un gruppo di lavoro o un'organizzazione, ma è un'abbreviazione che designa documenti di lavoro in materia di polizia o di perseguimento penale, così come il gruppi di lavoro del Consiglio "Cooperazione in materia di polizia"273. I rispettivi documenti non hanno titolo ENFOPOL, ma sono classificati in base ad esso. NOTE 266 GU C 329 del 4.11.1996. 267 N. 10.037/95 ENFOPOL 112, non pubblicato. In relazione al contenuto, cfr. la risposta scritta del Ministro austriaco degli Interni, Karl Schlögel all'interrogazione parlamentare dell'on. Alexander Van der Bellen; 4739/AB XX.GP. 268 Così si è esplicitamente espresso il Ministro degli Interni austriaco Karl Schlögel (cfr; nota precedente); nebulosa la risposta fornita del Presidente in carica del Consiglio Michiel Patijn all'interrogazione orale di Jonas Sjödstaedt H-0330/97 durante il tempo delle interrogazioni del 14.5.1997, secondo cui "tali norme" (si riferisce ai requisiti contenuti nella risoluzione del Consiglio del 17.1.1995) sarebbero state sottoscritte anche da Stati Uniti, Canada, Australia e Norvegia. 269 A4-0243/99. 270 Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo del 7.5.1999, GU C 279 dell'l 1.10.1999, pag. 498. 271 Atto del Consiglio del 29 maggio 2000 che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea; GUCE 2000 C 197/1, art. 17 e segg 272 Per il contenuto cfr. la risposta scritta del ministro austriaco degli Interni Schlögel all'interrogazione parlamentare dell'on. Van der Bellen; 4014/AB XX.GP. http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/AB04014_.html273 Così cita la risposta orale del ministro austriaco degli Interni Schlögel all'interrogazione parlamentare dell'on. Van der Bellen; 4739/AB XX. GP. http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XX/AB/texte/040/AB04014_.html ;altrettanto è riportato in Campbell ILETS, dietro ENFOPOL 98, http://heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6396/1.htmlRIEPILOGO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E AUTORITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARI
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