SISTEMA DI INFORMAZIONE
SCHENGEN
GUIDA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI
Premessa
Il
presente documento descrive le modalit di esercizio del diritto di accesso al
Sistema di Informazione Schengen (SIS).
Destinato principalmente alle
persone che esercitano a titolo professionale il diritto d'accesso (autorit di
protezione dei dati, servizi di polizia, uffici degli stranieri, avvocati,
ecc.) il presente documento vuole essere uno strumento pratico, che pu essere
consultabile anche da chi si interessi alla questione.
I.
Riepilogo dei
principi generali
I.A.
Sistema di Informazione Schengen (SIS):
L'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e la
relativa convenzione d'applicazione del 19 giugno 1990 hanno istituito uno
spazio di libera circolazione delle persone mediante la soppressione dei
controlli alle frontiere interne degli Stati membri nonch l'instaurazione del
principio di un controllo unico all'entrata nel territorio Schengen.
Al
fine di mantenere un livello di sicurezza soddisfacente apparso necessario,
tra altre misure (rafforzamento della cooperazione tra forze di polizia e
giudiziaria, armonizzazione delle politiche in materia di visti e di asilo),
creare il sistema di informazione Schengen (SIS).
Il
SIS un archivio comune a tutti gli Stati membri dello spazio Schengen. Vi
sono centralizzate due grandi categorie di informazioni concernenti
rispettivamente le persone ricercate o poste sotto sorveglianza e i veicoli o
gli oggetti ricercati quali, ad esempio, documenti d'identit.
Possono
essere ad esempio schedate nel sistema di informazione Schengen:
le
persone ricercate o sorvegliate dai servizi di polizia,
le
persone scomparse o che debbono essere poste sotto protezione, in particolare i
minori,
le
persone non cittadine di uno Stato membro dello spazio Schengen alle quali
vietato entrare nel territorio Schengen.
All'esecuzione
di una richiesta si applica il diritto nazionale dello Stato Schengen di
esecuzione. Se questo non consente l'azione necessaria, lo Stato Schengen
richiesto informa al riguardo, immediatamente, lo Stato Schengen d'inserimento
che ha effettuato la segnalazione.
In
applicazione dei principi della protezione dei dati, particolari diritti sono
riconosciuti dalla convenzione Schengen alle persone, siano essi o meno
cittadini di uno Stato membro dello spazio Schengen.
Si
tratta essenzialmente:
di un diritto di accesso alle informazioni ad esse
attinenti, archiviate nel SIS,
di un diritto di rettifica quando i dati sono
archiviati in base a un errore di diritto o materiale,
del diritto di proporre un'azione dinanzi a
giurisdizioni o istanze competenti al fine di ottenere la rettifica o la
cancellazione dei dati errati, ovvero un indennizzo.
I.B.
Diritto di accesso:
Il diritto
d'accesso la facolt per chiunque lo richieda di accedere ai dati che lo
riguardano registrati in un archivio analogo a quello previsto dal diritto
nazionale. Si tratta di un principio fondamentale di protezione dei dati, che
permette agli interessati di esercitare un controllo sui dati di carattere
personale detenuti da terzi.
Tale
diritto espressamente previsto dalla convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen del 19 giugno 1990. Ai sensi dell'articolo 109 di detta
convenzione, chiunque ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano
inseriti nel Sistema di Informazione Schengen (SIS). Tale diritto integrato
da un diritto di rettifica - quando i dati contengono errori di fatto - e da un
diritto di cancellazione - quando i dati sono inficiati da un errore di diritto
- dei dati contenuti nella segnalazione inserita nel SIS (articolo 110).
L'accesso
rifiutato se pu nuocere all'esecuzione dell'attivit legale indicata nella
segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e della libert altrui. é
negato in ogni caso durante il periodo di segnalazione a fini di sorveglianza
discreta (articolo 109, paragrafo 2 della convenzione).
Chiunque
eserciti il proprio diritto d'accesso pu rivolgersi all'autorit competente
del paese Schengen da lui scelto. Questa facolt di scelta risulta dal fatto
che ciascuna delle basi nazionali (N-SIS) identica alla base centrale (C-SIS)
installata a Strasburgo (cfr. articolo 92, paragrafo 2 della convenzione). Il
diritto d'accesso verte pertanto su dati identici, qualunque sia lo Stato
presso il quale proposta la domanda.
Ci
nonostante, il diritto d'accesso si esercita in conformit del diritto
nazionale dello Stato adito. Ora, le norme procedurali applicabili variano da
un paese all'altro, in quanto sono attualmente in vigore due regimi per il
diritto d'accesso agli archivi di polizia - e pertanto al SIS. Taluni paesi
prevedono il diritto d'accesso diretto, altri il diritto d'accesso indiretto.
Chiunque
lo desideri pu ottenere informazioni sul regime per il diritto d'accesso e di
rettifica applicabile presso l'autorit nazionale di protezione dei dati dello
Stato Schengen rispettivo.
I.B.1
Diritto d'accesso diretto:
In
questo caso la persona sottopone la domanda di diritto d'accesso direttamente
all'autorit competente per la gestione dei dati (servizi di polizia,
gendarmeria, dogane, ecc.). Se il diritto nazionale lo prevede, al richiedente
possono essere comunicate le informazioni che lo riguardano.
I.B.2
Diritto d'accesso indiretto:
In
questo caso la persona presenta domanda di diritto d'accesso all'autorit
nazionale di protezione dei dati dello Stato presso cui ha proposto la domanda.
La verifica delle informazioni inserite nel SIS effettuata, alla stregua di
quelle per gli archivi di polizia che interessano la sicurezza dello Stato, la
difesa o la pubblica sicurezza, dall'autorit di protezione dei dati.
Le
modalit di comunicazione dei dati differiscono a seconda del paese interessato
(cfr. in appresso) e possono in taluni casi essere estremamente limitate.
I.C.
Principio della rettifica o della soppressione dei dati:
Ai sensi della convenzione Schengen, soltanto lo
Stato che ha effettuato una segnalazione inserita nel SIS la pu modificare, o
eventualmente cancellare (articolo 106).
Quando
a un paese che prevede il diritto di accesso diretto presentata una domanda di
diritto d'accesso per una segnalazione che non stata effettuata dallo Stato
in questione, esso deve fornire allo Stato che ha effettuato tale segnalazione
l'occasione di prendere posizione quanto alla possibilit di comunicare i dati
al richiedente.
Quando
si tratta di un paese che prevede un diritto di accesso indiretto, occorre
instaurare una cooperazione tra autorit nazionali di protezione dei dati,
sulla base dell'articolo 114, paragrafo 2 della convenzione Schengen (cfr. in
appresso).
II.
Descrizione della
procedura per il diritto di accesso in ciascuno degli Stati dello spazio
Schengen
La
procedura da seguire in ciascun paese che applica l'acquis di Schengen per esercitare il diritto d'accesso
indicata nelle schede nazionali di cui ai capitoli seguenti.
III.
Situazioni
particolari che richiedono una procedura specifica
III.A.
Cooperazione tra autorit nazionali di protezione dei dati:
Quando una persona presenta domanda di diritto
d'accesso ai dati che la riguardano all'autorit nazionale di protezione dei
dati di uno degli Stati membri dello spazio Schengen e, all'atto del controllo
dei dati emerge che questi sono stati introdotti da un altro Stato Schengen,
una stretta cooperazione instaurata tra le autorit di controllo dei due
Stati interessati, vale a dire quello in cui stata introdotta la domanda di
accesso e quello all'origine della segnalazione.
In
considerazione dell'elevato numero di domande di diritto d'accesso che
coinvolgono pi Stati e delle conseguenze che una segnalazione nel SIS pu
avere in materia di libert individuali, in particolare la libert di
circolazione, occorre una cooperazione rapida ed efficace tra le autorit di
controllo. Si dovrebbero seguire i seguenti principi nel rispetto delle
legislazioni nazionali.
L'autorit di controllo nazionale a cui stata
presentata una domanda di diritto d'accesso deve, quando i dati personali sono
stati introdotti da un altro Stato, agire in stretta cooperazione con
l'autorit di controllo nazionale di detto altro Stato.
Una
siffatta domanda di cooperazione non comporta in nessun caso la perdita di
competenza dell'autorit adita in primo luogo.
L'autorit di controllo adita in primo luogo fornisce
all'autorit richiesta ogni elemento in suo possesso utile all'esercizio delle
verifiche. L'autorit di controllo nazionale richiesta procede con diligenza
alle verifiche richieste.
In
particolare, l'autorit di controllo verifica la fondatezza della segnalazione
nel SIS, il che comporta talvolta la necessit di estendere le verifiche ai
dati inseriti in archivi nazionali.
Al trattamento di tali domande deve essere data
particolare priorit, al fine di non allungare eccessivamente i termini della
risposta al richiedente.
Se,
ai sensi del diritto nazionale applicabile, il richiedente in grado di
esercitare il suo diritto d'accesso direttamente presso le autorit che
gestiscono gli archivi nazionali, tale possibilit deve essergli comunicata
quanto prima.
Al termine delle verifiche, l'autorit di controllo
richiesta trasmette all'autorit di controllo adita in primo luogo l'insieme
delle informazioni raccolte nel corso delle sue indagini. Nel parere da essa
formulato l'autorit di controllo nazionale informa l'autorit di controllo
nazionale richiesta circa le implicazioni del suo diritto interno sul diritto
di accesso e pu stabilire quale sarebbe la decisione relativa alla domanda di
accesso in base a detto diritto interno. Indica, nel caso di un'autorit di
diritto d'accesso diretto, laddove l'autorit richiedente di diritto
d'accesso indiretto, se d'accordo a trasmettere al richiedente le
informazioni in questione.
III.B.
LĠinserimento di "alias"
Accade di frequente che una persona la cui identit sia stata usurpata
(ad esempio in seguito al furto e all'utilizzazione fraudolenta dei suoi
documenti di identit da parte di terzi) sia segnalata nel SIS. Infatti la
persona realmente ricercata registrata sotto le diverse identit che
suscettibile di assumere.
La
segnalazione nel SIS di persone la cui identit stata usurpata pone seri
problemi di ordine giuridico e pratico.
Il
SIS contiene una segnalazione corredata di un'identit che non corrisponde n
di diritto n de facto a una persona che risponde ai criteri previsti agli
articoli da 95 a 100 della convenzione Schengen. Tale segnalazione in
contrasto con i principi di pertinenza e di esattezza dei dati, essenziali in
materia di protezione degli stessi.
L'esperienza
delle autorit di controllo nazionali dimostra inoltre che le persone la cui
identit sia stata usurpata possono trovarsi in una situazione estremamente
spiacevole e incontrare grandi difficolt nel far valere i propri diritti.
Di
fronte a tale situazione, l'Autorit di controllo comune (ACC Schengen) ha
formulato due pareri (parere 98/2 del 3 febbraio 1998 e parere complementare
del 15 febbraio 2000) nei quali sottolinea l'importanza del rispetto dei
principi di protezione dei dati sanciti dalla convenzione, e auspica l'adozione
di una soluzione tecnica nell'ambito del SIS I+ e del SIS II.
Fatte
salve le soluzioni tecniche previste a pi lungo termine, ai fini del
trattamento delle domande di diritto d'accesso presentate da persone vittime di
un'usurpazione di identit si dovrebbero applicare i seguenti principi.
In considerazione dell'obbligo che hanno gli Stati
partecipanti al SIS di garantire che i dati registrati siano esatti e
aggiornati, il mantenimento della segnalazione di persone la cui identit sia
stata usurpata pu essere ammesso soltanto in misura assai ristretta, vale a
dire unicamente nei casi la cui gravit, alle condizioni menzionate negli
articoli da 95 a 100, giustifica il trattamento di tali dati.
Occorre
infatti ponderare i diritti della persona vittima dell'usurpazione di identit
- in particolare il diritto di chiedere la cancellazione di una segnalazione
che le arreca pregiudizio - e il rischio che comporterebbe la soppressione di
detta segnalazione.
Nell'esercizio del diritto di accesso ai dati della
persona la cui identit sia stata usurpata, gli Stati che effettuano la
segnalazione dovrebbero accogliere una domanda di cancellazione della
segnalazione con la massima celerit nella maggior parte dei casi, in particolare
qualora le segnalazioni siano state effettuate sulla base dell'articolo 96 e
non, ad esempio, dell'articolo 95.
Pu infine capitare che una persona la cui identit
registrata nel SIS in quanto "identit accertata" sostenga che il suo
nome stato usurpato e utilizzato a fini fraudolenti. Questa delicata
situazione pu prodursi quando l'autore di un reato sia stato fermato e si sia
presentato sotto l'identit della vittima dell'usurpazione di identit. L'ACC
Schengen ritiene che in simili casi la persona che asserisce di essere vittima
di un'usurpazione di identit deve essere in grado di provare con qualsiasi
mezzo di non essere l'autore dei fatti che le sono contestati nonch di far
valere i propri diritti.
III.C.
Segnalazione di uno straniero titolare di un titolo di soggiorno rilasciato da
uno Stato membro
L'articolo
25, paragrafo 2 della convenzione Schengen prevede in questo caso la procedura
seguente: "Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di
soggiorno in corso di validit rilasciato da una delle parti contraenti
segnalato ai fini della non ammissione, la parte contraente che ha effettuato
la segnalazione consulta la parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno per
stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se
il documento di soggiorno non viene ritirato, la parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma pu tuttavia
iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone
segnalate".
Pu
accadere che un cittadino straniero sia segnalato nel SIS da uno Stato membro
dello spazio Schengen sulla base dell'articolo 96 della convenzione Schengen,
mentre risiede regolarmente in un altro Stato membro.
Detta
situazione appare illogica, poich una persona residente nel territorio di uno
Stato membro dello spazio Schengen non pu contemporaneamente essere registrata
nel SIS in quanto persona "indesiderabile" nello spazio Schengen.
Pertanto,
importante che ogni autorit di protezione dei dati, quando scopre che la
persona che esercita il proprio diritto d'accesso al SIS si trova nella
situazione sopra descritta, verifichi il rispetto della procedura prevista
all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione Schengen, che, nella maggior
parte dei casi, porta alla cancellazione della segnalazione della persona in
questione. Infatti, se il paese che ha effettuato la segnalazione ritiene che
non vi sia motivo di ritirare il titolo di soggiorno regolarmente rilasciato,
la cancellazione della segnalazione dal SIS deve essere automatica. Su questo
punto la convenzione non lascia alcun margine discrezionale allo Stato che ha
effettuato la segnalazione.
Lo
studio effettuato in proposito dall'ACC ha rivelato che questa procedura non
sistematicamente attuata e che pu risultare assai lunga per l'interessato.
Pare inoltre che gli Stati membri ritengano di disporre della facolt di
valutare la necessit di cancellare una segnalazione sulla base dell'articolo
25, paragrafo 2 della convenzione Schengen.
Alla
luce di queste constatazioni, le autorit di protezione dei dati dovrebbero
applicare i principi seguenti:
verificare se la persona segnalata nel SIS sia in
possesso di un titolo di soggiorno in corso di validit rilasciato da uno degli
Stati membri dello spazio Schengen,
in
questa ipotesi, rammentare alle autorit interessate il carattere automatico
(salvo eccezioni) della cancellazione della segnalazione, e insistere affinch
la cancellazione dei dati nel SIS intervenga celermente.
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ITALIA
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1. Natura del
diritto di accesso
Allo stato della normativa, anche se potrebbe essere
modificata tra breve, previsto solo l'accesso indiretto attraverso una
richiesta rivolta all'Autorit di controllo nazionale la quale risponde sulla
base dei riscontri effettuati direttamente ovvero tramite il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Le
domande di accesso indiretto devono essere indirizzate a:
Garante
per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121 - I
- 00186 Roma
Tel.:
++39-06-69677713
Fax: ++ 39-06-69677785
E-mail: garante@garanteprivacy.it
Internet:
www.garanteprivacy.it
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Non
sono richieste particolari formalit per la presentazione della domanda (pu
essere inviata per posta o via fax) n sono previsti costi o diritti di
segreteria. A differenza di quanto previsto dalla legge nazionale per il
diritto di accesso a comuni basi di dati, per la sezione nazionale SIS non
c' una norma espressa che imponga di accertare l'identit del richiedente.
Tuttavia, il Garante effettua in ogni caso una valutazione in proposito,
anche quando agisce un legale o un rappresentante di fiducia. Spesso
allegata una copia di un valido documento d'identit.
4. Possibili
esiti della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
L'Autorit di controllo nazionale,
una volta ricevuta una richiesta di accesso, di verifica, di rettifica o di
cancellazione, svolge i necessari accertamenti e riscontri tramite la
predetta struttura nazionale ovvero direttamente attraverso ispezioni o accessi.
Nei casi pi semplici il richiedente riceve una risposta basata sui controlli
effettuati dalla struttura nazionale. Tuttavia, se necessario svolgere
un'indagine completa, essa effettuata con una procedura discreta e
riservata alla quale, per legge, preposto caso per caso un componente
dell'Autorit. Nella procedura che prevede un'indagine completa, ove
richiesto dalla specificit della verifica, il componente che tratta il caso
pu farsi assistere da personale specializzato dell'ufficio ovvero da altri
organi dello Stato (appartenenti a forze di polizia) che sono tenuti al
segreto d'ufficio. All'esito degli accertamenti, se il trattamento dei dati
personali non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
l'Autorit di controllo indica all'organo competente le necessarie
modificazioni e integrazioni e ne verifica l'attuazione .
Una volta completati
gli accertamenti, in base alla normativa vigente, all'interessato fornito
in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, comprensivo anche
dell'indicazione del Paese che ha effettuato la segnalazione, salvo che
ricorrano i casi nei quali tale comunicazione non dovuta, vale a dire
quando potrebbe ostacolare il perseguimento delle finalit della segnalazione o pregiudicare
azioni o operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di
prevenzione e repressione della criminalit, ovvero fino a quando permane la
segnalazione per sorveglianza discreta (prevista all'articolo 99 della Convenzione per
l'attuazione dell'Accordo di Schengen) ovvero ancora quando ricorre
l'esigenza di salvaguardare i diritti altrui. La comunicazione contiene,
altrimenti, i dati riferiti alla persona.
5.
Riferimenti dei principali testi nazionali applicabili
Le principali disposizioni
normative nazionali applicabili sono:
a) la legge 30
settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Schengen e
della relativa Convenzione di applicazione (in particolare gli articoli 9,
10, 11 e 12);
b) la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di protezione dei
dati personali (in particolare gli articoli 4, comma 1, lettera a) e 31, comma 1, lettera p)).
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Austria
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1. Natura del
diritto di accesso
In Austria, il diritto di accesso ai dati personali in
linea di massima un diritto di controllo diretto; in altri termini, le domande di
informazione devono essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati
(ÇAuftraggeberÈ
nella terminologia austriaca), che vi risponde personalmente. Tale regola
generalmente applicata in virt della legge austriaca in materia di
protezione dei dati ed applicata anche e soprattutto alle informazioni
relative alle segnalazioni di cui agli articoli 95-100 della Convenzione
schedate nel SIS.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Le
domande di informazione devono essere presentate alle autorit di polizia (in
quanto responsabili del trattamento dei dati) se lĠinteressato desidera
sapere se tali autorit trattano dati che lo riguardano.
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Conformemente
allĠarticolo 26 della legge sulla protezione dei dati (DSG) del 2000, il
responsabile del trattamento dei dati deve informare lĠinteressato
allorch:
lĠinteressato
presenta una domanda scritta (la domanda pu essere anche fatta oralmente con
lĠaccordo del responsabile)
lĠinteressato
fornisce la dovuta prova della sua identit.
LĠinformazione deve
contenere:
i dati trattati
le informazioni
disponibili sulla loro origine
i destinatari o gruppi
di destinatari eventuali dei dati trasmessi
lĠuso al quale sono
destinati i dati
la base giuridica in
una forma generalmente comprensibile
e, su richiesta
dellĠinteressato, il nome e lĠindirizzo dei prestatori incaricati del
trattamento dei dati che lo riguardano.
LĠinformazione non
deve essere
comunicata allorch:
la protezione
dellĠinteressato lo richiede per motivi particolari
lĠinteresse
legittimo predominante del responsabile del trattamento dei dati o di un
terzo vi si oppone
lĠinteresse pubblico
predominante vi
si oppone perch bisogna ad esempio:
tutelare le istituzioni
costituzionali della Repubblica dĠAustria, o
garantire la disponibilit
operativa dellĠesercito federale, o
tutelare gli interessi della
difesa globale del paese, o
difendere importanti interessi
della Repubblica dĠAustria o dellĠUnione europea nei settori della politica
estera, dellĠeconomia o delle finanze, o
prevenire, impedire o perseguire
reati.
Se la protezione
dellĠinteresse pubblico impone il rifiuto di comunicare le informazioni al
momento dellĠesecuzione, comunque opportuno fare presente, ogniqualvolta le
informazioni non siano fornite (anche se effettivamente non viene utilizzato
alcun dato) che Çnon utilizzato alcun dato riguardante lĠinteressato la cui
comunicazione sia obbligatoriaÈ (punto (5)).
Tale rifiuto
soggetto al controllo della Commissione per la protezione dei dati e pu
essere oggetto di una procedura di ricorso specifica.
Si pu rinunciare a
comunicare lĠinformazione se lĠinteressato non partecipa alla procedura o se
non versa lĠimporto stabilito.
LĠinteressato deve
partecipare alla procedura su richiesta.
Il responsabile del
trattamento dei dati deve comunicare le informazioni entro un termine di
otto settimane o
giustificare per iscritto un rifiuto totale o parziale.
LĠinformazione
gratuita se riguarda un archivio attuale e se lĠinteressato non ha ancora
presentato la stessa domanda nellĠanno in corso.
In tutti gli altri
casi, pu essere chiesto un importo forfettario pari a 260 ATS. Se lĠinformazione
ha dato luogo ad una rettifica, lĠimporto devĠessere rimborsato.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Datenschutzkommission
Ballhausplatz 1 - A - 1014 Vienna
Tel.:
+43 1 531 15/2525
Fax: +43 1 531 15/2690
E-mail: v3post@bka.gv.at.
Se, allo scadere del
termine di otto settimane, lĠautorit di polizia non ha fornito una risposta,
o se lĠinteressato informato del fatto che non stato trattato alcun dato
la cui comunicazione sia obbligatoria, esso pu rivolgersi alla Commissione
per la protezione dei dati, conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 1 e/o 4
della DSG del 2000.
Se, nel quadro di una
procedura di ricorso in virt dellĠarticolo 31, paragrafo 4 della DSG del
2000, il responsabile del trattamento dei dati chiede la riservatezza per
motivi di interesse pubblico predominante, la Commissione per la protezione
dei dati deve verificare la necessit della riservatezza e notificare la
diffusione dei dati allorch non sia giustificata rispetto allĠinteressato.
LĠautorit pu
contestare tale notifica dinanzi al tribunale amministrativo. In assenza di
ricorso, essa deve rispondere alla notifica della Commissione per la
protezione dei dati entro un termine di otto settimane; in caso contrario, la
Commissione stessa pu trasmettere i dati allĠinteressato.
5. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Articolo 26 della legge sulla
protezione dei dati del 2000 (DSG 2000), BGBl. I n. 165/1999.
¤26 (1) Il
responsabile del trattamento dei dati deve informare lĠinteressato dei dati
trattati che lo riguardano, qualora questi presenti una domanda scritta e fornisca
la dovuta prova della sua identit. La domanda pu anche essere presentata
oralmente con lĠaccordo del responsabile. LĠinformazione deve contenere, in
una forma generalmente comprensibile, i dati trattati, le informazioni
disponibili sulla loro origine, i destinatari o gruppi di destinatari
eventuali dei dati trasmessi, lĠuso al quale sono destinati i dati e le
corrispondenti basi giuridiche. Su richiesta dellĠinteressato, essa deve
contenere inoltre il nome e lĠindirizzo dei prestatori incaricati del
trattamento dei dati che lo riguardano. Se lĠinteressato non vi si oppone,
lĠinformazione scritta pu essere sostituita da unĠinformazione orale, con
possibilit di prendere atto dei dati e di farne una copia o fotocopia.
(2) LĠinformazione non
devĠessere comunicata quando la protezione dellĠinteressato lo richieda per
motivi particolari o quando vi si opponga lĠinteresse legittimo predominante
del responsabile del trattamento dei dati o di un terzo, e segnatamente
lĠinteresse pubblico predominante. QuestĠultimo pu risultare dalla necessit
di:
tutelare le
istituzioni costituzionali della Repubblica dĠAustria, o
garantire la
disponibilit operativa dellĠesercito federale, o
tutelare gli
interessi della difesa globale del paese, o
difendere
importanti interessi della Repubblica dĠAustria o dellĠUnione europea nei
settori della politica estera, dellĠeconomia o delle finanze, o
prevenire,
impedire o perseguire reati.
Il rifiuto di
comunicare le informazioni per i motivi indicati ai punti 1-5 soggetto al controllo
della Commissione per la protezione dei dati, conformemente allĠarticolo 30,
paragrafo 3 e pu essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso
tale Commissione conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 4.
(3) LĠinteressato deve
partecipare alla procedura su richiesta entro limiti ragionevoli per evitare
al responsabile del trattamento dei dati qualsiasi lavoro ingiustificato e
sproporzionato.
(4) La risposta alla
domanda deve aver luogo entro un termine di otto settimane a decorrere dalla
sua ricezione ; se stata respinta totalmente o in parte, lĠinteressato
devĠessere informato per iscritto del motivo del rifiuto. é possibile inoltre
rinunciare a comunicare lĠinformazione se lĠinteressato non ha partecipato
alla procedura conformemente al paragrafo 3 o se non ha versato lĠimporto
stabilito.
(5) Nella fase di
esecuzione, per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2, punti 1-5,
opportuno procedere come segue quando il rifiuto di comunicare lĠinformazione
giustificato dalla tutela dellĠinteresse pubblico. In tutti i casi in cui
non viene fornita alcuna informazione, e quindi anche perch nessun dato
viene effettivamente utilizzato, la giustificazione quanto al merito sar
sostituita da unĠindicazione secondo la quale non utilizzato alcun dato
riguardante lĠinteressato la cui comunicazione sia obbligatoria.
LĠammissibilit di tale procedura soggetta al controllo della Commissione
per la protezione dei dati conformemente allĠarticolo 30, paragrafo 3 e pu
essere oggetto di una procedura di ricorso specifica presso tale Commissione
conformemente allĠarticolo 31, paragrafo 4.
(6) LĠinformazione
devĠessere comunicata gratuitamente se riguarda lĠarchivio attuale di
unĠapplicazione o se lĠinteressato non ha ancora presentato alcuna domanda
dĠinformazione durante lĠanno nello stesso settore di attivit. In tutti gli
altri casi pu essere chiesto un importo forfettario di 260 ATS, che pu
essere aumentato se le spese effettive sono pi elevate. LĠimporto versato
devĠessere rimborsato fatte salve eventuali richieste di risarcimento,
qualora i dati siano stati manipolati illegalmente o se lĠinformazione ha
dato luogo ad una rettifica.
(7) Non appena viene a
conoscenza di una domanda di informazione, il responsabile del trattamento
dei dati non autorizzato a distruggere i dati riguardanti lĠinteressato per
un periodo di quattro mesi e, in caso di ricorso presso la Commissione per la
protezione dei dati presentato conformemente allĠarticolo 31, prima della
definitiva conclusione della procedura.
(8) Qualora il
pubblico sia autorizzato per legge a prendere atto di applicazioni di dati,
lĠinteressato pu chiedere informazioni circa la portata del diritto di
consultazione. La procedura di consultazione disciplinata dalle
disposizioni specifiche delle leggi in materia di pubblici registri.
(9) Le informazioni
provenienti dal casellario giudiziario sono disciplinate dalle disposizioni
specifiche della legge sul casellario giudiziario del 1968 relative agli
estratti del casellario giudiziario.
(10) Quando un
contraente decide di propria iniziativa, in virt delle disposizioni
giuridiche, delle regole deontologiche o delle regole di condotta di cui
allĠarticolo 6, paragrafo 4, di ricorrere ad unĠapplicazione di dati
conformemente allĠarticolo 4, paragrafo 4, terza frase, lĠinteressato pu
altres rivolgere prima la propria domanda dĠinformazione alla persona che ha
ordinato il lavoro. QuestĠultima deve trasmettergli gratuitamente, se non
sono ancora noti, il nome e lĠindirizzo del contraente entro un termine di
due settimane, affinch lĠinteressato possa esercitare il proprio diritto
dĠaccesso conformemente al paragrafo 1.
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Belgio
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1. Natura del
diritto di accesso
Chiunque gode del diritto di accesso indiretto ai dati di
carattere personale che lo riguardano trattati dai servizi di polizia. Per
esercitare tale diritto l'interessato presenta una domanda alla Commissione
per la protezione della vita privata.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Commission
de la protection de la vie prive
Boulevard de Waterloo 115 - B -1000
Bruxelles
Tel.:
++32 (0)2 542 72 00
Fax: ++32 (0)2 542 72 01
E-mail: commission@privacy.fgov.be
Internet: www.privacy.fgov.be
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che l'interessato deve fornire
La domanda, recante data e firma,
inoltrata a mezzo posta alla Commissione per la protezione della vita
privata. Essa contiene cognome e nome, data di nascita e nazionalit
dell'interessato, nonch una fotocopia del suo documento di identit.
La domanda riporta
inoltre, ove il richiedente disponga di tali informazioni, la designazione dell'autorit o
del servizio competente e tutti gli elementi pertinenti relativi ai dati
oggetto di contestazione - natura, circostanze, modo in cui si venuti a
conoscenza dei dati contestati e rettifiche eventualmente richieste.
La procedura
gratuita.
4. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
Ogniqualvolta riceve una domanda
di accesso indiretto ai dati di carattere personale trattati da un servizio
di polizia, la Commissione per la protezione della vita privata procede a
controlli e verifiche presso il servizio in questione.
Una volta eseguiti i
controlli essa comunica all'interessato che sono state effettuate le
verifiche necessarie. In caso di trattamento di dati gestiti da un servizio
di polizia a fini di controlli d'identit e previo parere del servizio
competente, la Commissione fornisce all'interessato qualsiasi altra
informazione essa reputi opportuna.
5. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
legge dell'8 dicembre
1992 relativa alla protezione della vita privata per quanto concerne il
trattamento di dati personali, modificata dalla legge dell'11 dicembre 1998
che recepisce la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, e in particolare
l'articolo 13;
regio decreto del 13
febbraio 2001 recante esecuzione della legge dell'8 dicembre 1992 relativa
alla protezione della vita privata per quanto concerne il trattamento dei
dati personali, in particolare gli articoli da 36 a 46.
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Danimarca
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso ai dati diretto.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Le
domande di diritto di accesso devono essere indirizzate al Servizio di
polizia, che responsabile del trattamento.
Rigspolitiet
Polititorvet 14 - DK-1780 Copenaghen V
Tel.:
+45 33 14 88 88
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
La
domanda non prevede formalit particolari.
Alle domande di
diritto deve essere data una risposta tempestiva; qualora, in via
eccezionale, i tempi di risposta superino le quattro settimane, il
responsabile del trattamento tenuto a notificarlo all'interessato. Nella
notifica sono specificati il motivo che non consente di prendere una
decisione prima di quattro settimane e la data in cui si prevede verr presa
la decisione.
In generale il diritto
di accesso accordato per iscritto ove l'interessato lo richieda. Se
l'interessato si presenta di persona al responsabile del trattamento, occorre
stabilire se egli desideri che i dati gli siano forniti per iscritto o
verbalmente.
Le domande di diritto
di accesso sono gratuite.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal - DK-1300 Copenaghen V
Tel.:
+45 3319 3200
Fax: +45 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
Si pu presentare
reclamo al Servizio di protezione dei dati contro una decisione del servizio
di polizia in materia di accesso. Nel trattare il reclamo, il Servizio di
protezione dei dati esamina il caso in s, al fine di assicurarsi che non
siano stati inseriti dati in modo contrario alle norme della CAS.
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
Ai sensi dell'articolo 31,
paragrafo 1 della legge sul trattamento dei dati personali, il responsabile
del trattamento (in questo caso il Servizio di polizia) deve comunicare alla
persona che abbia presentato una richiesta in tal senso se sta trattando o
dati che la riguardano. In caso affermativo, le deve essere comunicato in
forma intelligibile quali dati si stanno trattando, lo scopo di tale
trattamento, la categoria dei destinatari dei dati ed ogni informazione
disponibile in merito alla fonte di tali dati.
Ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 32, paragrafo 1 e dell'articolo 30, paragrafo 2 della
legge, ci non si applica se sull'interesse della persona ad ottenere tali
informazioni prevalgono interessi pubblici vitali, ivi compresi:
(1) la sicurezza
nazionale
(2) É
(3) la pubblica sicurezza
(4) la
prevenzione, la ricerca, lĠaccertamento e il perseguimento di infrazioni
penali di infrazioni penali o di violazioni della deontologia delle
professioni regolamentate
(5) É
(6) É
Ai sensi dell'articolo
95 e degli articoli 98, 99 e 100 della CAS, lo scopo di inserire informazioni
nel sistema di informazione Schengen il seguente: l'arresto di persone
ricercate, la produzione di persone citate, la notifica di una sentenza
penale o di una richiesta di presentarsi, la sorveglianza discreta o
controlli specifici sulle persone e sui veicoli e il rinvenimento di oggetti
ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale.
In relazione a tali
scopi, vi saranno situazioni in cui all'interessato non pu essere comunicato
se siano state inserite informazioni che lo riguardano ai sensi degli
articoli 95, 98, 99 e 100 della Convenzione. Diversamente, l'interessato
potrebbe essere in grado di assumere iniziative suscettibili di mettere in
serio pericolo le misure da adottare a seguito della segnalazione (cfr. anche
l'articolo 109, paragrafo 2 della CAS).
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legge n. 429 del 31 maggio 2000
sul trattamento dei dati personali.
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Finlandia
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1. Natura del
diritto di accesso
L'archivio di dati Schengen costituisce la sezione
nazionale di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen (art. 3, lettera b), punto 1), della
legge relativa ai registri di polizia relativi alle persone). L'archivio
appartiene alla Direzione generale della polizia e alla sua gestione provvede
il Servizio centrale di polizia giudiziaria sotto la supervisione della
Direzione generale della polizia (articolo 5 della legge succitata).
Le domande di verifica
dei dati sono indirizzate direttamente all'autorit che gestisce questi dati,
ossia la polizia.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Le
domande relative al diritto di verifica possono essere indirizzate alla
Direzione generale della polizia, al Servizio centrale di polizia giudiziaria
o al commissariato di polizia distrettuale.
Coordinate del
servizio centrale di polizia giudiziaria:
Jokiniemenkuja
4
PL 285 - FIN - 01301 Vantaa
Tel.:
++358 (09) 8388 661
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Le
domande devono essere inoltrate dagli interessati stessi presso la polizia,
corredate di un documento attestante la loro identit.
L'esercizio del
diritto di verifica subordinato al versamento di una tassa soltanto se meno
di un anno trascorso dall'ultima volta in cui l'interessato ha esercitato
tale diritto (articolo 16 della legge sui registri di polizia).
Il gestore
dell'archivio, entro un termine ragionevole, deve dare la possibilit alle
persone figuranti nell'archivio di consultare le informazioni ivi contenute e
fornire tali informazioni nel caso in cui riceva una domanda scritta in tal
senso (articolo 28 della legge relativa ai dati di carattere personale).
Le decisioni relative
alla divulgazione delle informazioni sono prese dal Servizio centrale di
polizia giudiziaria.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Albertinkatu
25 A
PL 315 - FIN - 00181 Helsinki
Tel.:
++358 (9) 18 251
Fax: ++358 (9) 1825 7835
E-mail: tietosuoja@om.fi
Internet:
www.tietosuoja.fi
Se il Servizio
centrale di polizia giudiziaria, che gestisce l'archivio, rifiuta di
concedere l'accesso ai dati contenuti nel SIS invocando l'articolo 27 della
legge relativa ai dati di carattere personale, esso deve rilasciare un
opportuno attestato e suggerire alla persona figurante nell'archivio di
rivolgersi all'autorit nazionale per la protezione dei dati personali. Tale
persona pu quindi sottoporre la questione a questa autorit.
L'autorit nazionale
per la protezione dei dati personali adotta decisioni vincolanti in materia
di diritto di verifica dei dati. Queste decisioni sono impugnabili presso il
tribunale amministrativo competente e successivamente dinanzi alla corte
suprema amministrativa (articoli 28 e 29 della legge relativa ai dati di
carattere personale).
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Francia
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso misto.
é diretto allorch le
persone registrate nel SIS sono persone ricercate nell'interesse della
famiglia (articolo 97 della convenzione), minori che sono oggetto di
un'opposizione all'uscita dal territorio (articolo 97), minori fuggiaschi
(articolo 97), persone menzionate o identificabili in occasione della
segnalazione di un veicolo rubato (articolo 100).
In tutti gli altri
casi il diritto di accesso al SIS indiretto. In conformit dell'articolo 39
della legge del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, agli archivi e alle
libert, la commissione nazionale dell'informatica e delle libert incarica
uno dei propri membri, magistrato o ex magistrato, che fa parte o ha fatto
parte del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione o della Corte dei
conti, di svolgere le indagini utili e avviare le necessarie modifiche.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Se la domanda riguarda
uno dei quattro casi per i quali il diritto di accesso diretto essa deve
essere inviata direttamente alla
Direction
gnrale de la police nationale
Ministre
de l'intrieur
11 rue des Saussaies - F - 75008 Parigi
Tel.:
33(0)1.49.27.49.27
Internet: www.interieur.gouv.fr
Negli altri
casi la domanda di diritto d'accesso deve essere inviata alla
Commission
nationale de l'informatique et des liberts
21, Rue
Saint-Guillaume - F - 75340 PARIS CEDEX 07
Tel.:
++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
E-mail: ffourets@cnil.fr
Internet: www.cnil.fr
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
L'esercizio del
diritto di accesso strettamente personale. La domanda deve essere
presentata dall'interessato stesso (in nessun caso da un membro della sua
famiglia) o dall'avvocato da lui incaricato.
Non richiesta alcuna
formalit particolare. Tuttavia il richiedente deve indicare il proprio nome,
cognome, data e luogo di nascita e allegare la fotocopia leggibile di un
documento che ne attesti l'identit. Inoltre deve essere allegata alla
domanda una copia di qualsiasi documento utile (notifica di un rifiuto di
visto fondato su una segnalazione nel SIS, decisione del giudice favorevole
al richiedente come l'abrogazione di un decreto di espulsione).
La procedura di
diritto di accesso gratuita.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Commission
nationale de l'informatique et des liberts
21, Rue
Saint-Guillaume - F - 75340 PARIS CEDEX 07
Tel.:
++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
E-mail: ffourets@cnil.fr
Internet: www.cnil.fr
Nell'ipotesi di
un diritto di accesso indiretto (per esempio la persona schedata in base
allĠarticolo 96 della convenzione: non ammissione), la Commissione nazionale
dell'informatica e delle libert effettua le verifiche (verifica
dell'esistenza della segnalazione, del paese da cui proviene la
segnalazione).
Se la segnalazione
stata fatta dalle autorit francesi, il membro della commissione nazionale
dell'informatica e delle libert verifica la fondatezza della segnalazione
(validit della misura di allontanamento dal territorio, ecc.) e chiede
l'eventuale soppressione delle informazioni registrate.
Se la segnalazione
stata effettuata dalle autorit di un altro paese Schengen, la commissione
suddetta adisce l'omologo straniero in conformit del principio di
cooperazione tra autorit nazionali di protezione dei dati. In questa ipotesi
le verifiche sono compiute dall'omologo della commissione nazionale
dell'informatica e delle libert, che la informa delle proprie ricerche e
indagini. In questo modo la commissione in grado di rispondere al
richiedente.
Nell'ipotesi in cui
una persona incontri difficolt nell'esercitare il proprio diritto di accesso
diretto alle informazioni registrate nel SIS, la commissione nazionale
dell'informatica e delle libert pu intervenire presso il Ministero degli
interni francese.
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
La persona schedata informata
dal paese che ha operato la segnalazione nel SIS.
Se si tratta di un
paese in cui il diritto d'accesso alle informazioni diretto, essa
informata, previo accordo dell'autorit di controllo nazionale del paese
segnalante dei motivi della sua schedatura e eventualmente dei passi che pu
fare per ottenere la modifica, o la cancellazione delle informazioni. Se al
termine delle verifiche la persona stata cancellata dal SIS, essa ne
parimenti informata, purch il paese da cui proviene la segnalazione sia
d'accordo.
Se la persona
schedata da un paese in cui il diritto di accesso alle informazioni
indiretto, essa informata, in conformit dell'articolo 39 della legge del 6
gennaio 1978, del fatto che si proceduto alle verifiche.
Per le persone
segnalate dalla Francia il principio non univoco.
Nel caso in cui la
domanda di diritto di accesso indiretto faccia seguito a un rifiuto di
visto, la
commissione nazionale dell'informatica e delle libert verifica se il
richiedente segnalato nel SIS in base all'articolo 96 della convenzione.
Se la persona non
schedata nel SIS, la suddetta commissione chiede al Ministero degli Affari
esteri precisazioni complementari per sapere se il rifiuto risulti dal fatto
che la persona compare in uno schedario segnaletico del Ministero. In questo
caso si effettuano le opportune verifiche.
Se la persona
segnalata nel SIS dalla Francia, a causa di un decreto di espulsione o di un
divieto di ingresso, la commissione nazionale dell'informatica e delle
libert ne informa il richiedente e gli indica le possibilit di ricorso
(richiesta di abrogazione del decreto o richiesta di revoca del divieto di
ingresso presso la giurisdizione che ha comminato la pena).
Negli altri casi il
richiedente informato del fatto che sono state compiute le verifiche e,
eventualmente, dei passi che pu compiere presso il consolato, tenuto conto
della sua situazione.
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978
relativa all'informatica, agli archivi e alle libert (articolo 39).
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Germania
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso in Germania di natura diretta. Esso viene esercitato
direttamente presso il servizio responsabile della raccolta dei dati. Se lo
desidera, lĠinteressato pu inoltre esercitare il suo diritto di accesso
passando per lĠautorit di protezione dei dati.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Bundeskriminalamt
-
SIRENE Bro -
D - 65173 Wiesbaden
Tel.:
++611 551 65 11
Fax: ++611 551 65 31
E-mail: sirenedeutschland@bka.bund.de
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Per
quanto riguarda la forma della domanda e le informazioni e documenti da
fornire, per evitare confusioni devono essere forniti almeno il cognome
(eventualmente il cognome da nubile), il nome e la data di nascita. Per il
resto, nessuna forma particolare richiesta per la presentazione della
domanda. La procedura gratuita.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu
svolgere
LĠautorit
nazionale di protezione dei dati pu venire incontro allĠinteressato
nellĠesercizio dei suoi diritti trasmettendo la domanda di accesso
allĠorganismo responsabile della raccolta dei documenti (ad es. il
Bundeskriminalamt), ovvero controllando, su richiesta dellĠinteressato, il
rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati da parte del
responsabile del trattamento dei dati. Le sue coordinate sono riportate in
appresso:
Der
Bundesbeauftragte fr den Datenschutz
Friedrich-Ebert-Str. 1 - D -
53173 Bonn
Tel.:
++49-228-81995-0
Fax: ++49-228-81995-550
E-mail: poststelle@bfd.bund.de
Internet:
www.bfd.bund.de
Se la domanda
riguarda una segnalazione ai sensi dellĠarticolo 96 della Convenzione di
applicazione dellĠaccordo di Schengen, le informazioni vengono solitamente
comunicate.
Se la domanda riguarda
una segnalazione ai sensi dellĠarticolo 95 o dellĠarticolo 99 della CAS, la
trasmissione delle informazioni pu essere respinta in base allĠarticolo 19,
paragrafo 4 della legge federale sulla protezione dei dati, qualora tale
trasmissione sia tale da compromettere la buona esecuzione dei compiti di
competenza dellĠorganismo incaricato della raccolta, o di mettere a
repentaglio la sicurezza o lĠordine pubblico; lo stesso dicasi per i dati o
la loro raccolta allorch devono essere tenuti segreti in virt di una norma
di diritto o per la loro stessa natura, in particolare a motivo dellĠinteresse
maggiore giustificato da un terzo, per cui passa in secondo piano lĠinteresse
che la trasmissione dei dati rappresenta per lĠinteressato.
Se la segnalazione ai
sensi dellĠarticolo 95 della CAS stata effettuata su iniziativa di un
organismo straniero, necessario eventualmente tenere conto della posizione
assunta dallĠorganismo da cui proviene la segnalazione, conformemente a
quanto previsto allĠarticolo 109, paragrafo 1, terza frase della CAS. In
genere, le informazioni sono trasmesse dallĠufficio SIRENE del
Bundeskriminalamt. Se lĠinteressato si rivolto allĠautorit nazionale di
protezione dei dati, le informazioni sono trasmesse dal responsabile federale
della protezione dei dati. Le informazioni trasmesse comprendono la base
giuridica della segnalazione, la data della medesima, lĠorganismo dal quale
proviene e la durata prevista per la conservazione dei dati.
5. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
I principali testi nazionali
applicabili sono lĠarticolo 109 della Convenzione di applicazione
dellĠaccordo di Schengen in combinato disposto con lĠarticolo 19 della legge
federale sulla protezione dei dati, oppure le disposizioni corrispondenti in
materia di diritto di accesso contenute nelle leggi dei Lnder in materia di
protezione dei dati.
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Grecia
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1. Natura del
diritto di accesso
L'articolo 12 della legge 2472/1997 prevede che il diritto
di accesso sia esercitato direttamente (l'interessato presenta la propria
domanda direttamente all'ufficio SIRENE).
Tuttavia la pratica ha
mostrato che la procedura di domanda diretta ha come solo effetto una perdita
di tempo, poich resta senza risposta. Pertanto, poich, a parere
dell'autorit, essa consente di dare immediata soddisfazione al cittadino,
viene applicata la procedura di domanda indiretta, bench naturalmente la
procedura diretta non sia esclusa.
L'interessato presenta
perci in generale la domanda all'autorit per la protezione dei dati di
carattere personale, che la trasmette poi all'ufficio SIRENE.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
La legge prevede che
l'interessato presenti la domanda all'ufficio SIRENE il cui indirizzo
completo il seguente:
Ministero dell'ordine
pubblico
Polizia greca
Settore "sicurezza e mantenimento
dell'ordine"
Direzione "Cooperazione di polizia
internazionale"
T.E.E./SCHENGEN-Ufficio SIRENE
Kanellopoulou 4 - GR- 101 77 Atene
Tel.: ++301 69 81 957
Fax:
++301 69 98 264/5
Tuttavia, in
pratica l'interessato indirizza la propria domanda all'autorit seguente:
Autorit
di protezione dei dati di carattere personale
Omirou 8, 6ĵ piano -
GR-105 64 Atene
Tel.:
++301 33 52 633
Fax: ++ 301 33 52 617
E-mail: contact@dpa.gr
Internet: www.dpa.gr
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
L'interessato
deve menzionare nella domanda il proprio nome e cognome, il nome del padre,
la data di nascita completa e la nazionalit. Gli altri dati come il numero
della carta di identit del passaporto, il nome della madre, l'indirizzo e il
numero di telefono sono facoltativi. L'interessato fornisce una fotocopia del
passaporto.
L'interessato deve
versare 1.000 dracme al responsabile del trattamento (ufficio SIRENE) per
poter esercitare il diritto di accesso, a norma dell'articolo 12 della legge
2472/1997, e 20.000 dracme per poter esercitare il diritto di opposizione, a
norma dell'articolo 13 della legge 2472/1997 e della decisione 436 adottata
il 7 dicembre 1998 dall'autorit per la protezione dei dati di carattere
personale. Va aggiunto che la cifra fondamentalmente irrisoria di 1000 dracme
per lĠesercizio del diritto di accesso al SIS non mai riscossa e che
lĠAutorit di protezione dei dati greca sta esaminando la possibilit di
abolirla ufficialmente.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Le coordinate dell'autorit
nazionale di protezione dei dati di carattere personale sono le seguenti:
Autorit
di protezione dei dati di carattere personale
Omirou 8, 6ĵ piano -
GR-105 64 Atene
Tel.:
++301 33 52 633
Fax: ++301 33 52 617
E-mail: contact@dpa.gr
Internet: www.dpa.gr
L'autorit nazionale
di protezione dei dati di carattere personale trasmette all'ufficio SIRENE la
domanda dell'interessato e gli comunica le informazioni che lo riguardano
nella misura in cui sussistano le condizioni richieste al riguardo.
L'autorit controlla inoltre la legittimit e la fondatezza della
segnalazione del richiedente nel SIS.
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
Se si tratta di una segnalazione a
norma dell'articolo 96 della convenzione di Schengen, al richiedente sono
comunicate le informazioni che lo riguardano.
Se la segnalazione
stata effettuata a norma degli articoli 95 e 99 della convenzione di
Schengen, probabile che la comunicazione delle informazioni sia rifiutata.
Inoltre questi dati non sono comunicati se sono trattati per ragioni di
sicurezza nazionale o in vista della verifica di infrazioni particolarmente
gravi, in conformit dell'articolo 12, paragrafo 5, della legge 2472/1997.
Nel caso di una segnalazione a norma dell'articolo 95 della convenzione di
Schengen presentata per iniziativa di un organismo straniero, si tiene conto
del parere di questo per comunicare i dati all'interessato.
In pratica i dati sono
comunicati all'interessato dall'autorit per la protezione dei dati di
carattere personale.
Le informazioni
trasmesse all'interessato riguardano la base giuridica della segnalazione, la
data della registrazione nel SIS, il servizio che l'ha effettuata e il
periodo in cui deve essere conservata.
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Le disposizioni che si applicano
sono l'articolo 109 della convenzione di Schengen, l'articolo 12 della legge
2472/1997 relativo all'esercizio del diritto d'accesso e l'articolo 13 della
stessa legge relativo all'esercizio del diritto di opposizione.
Nota:
Se stato registrato nel SIS
dalle autorit di polizia greche, l'interessato presenta direttamente al
responsabile del trattamento la domanda per l'esercizio dei suoi diritti di
accesso e di opposizione, previsti rispettivamente agli articoli 12 e 13 della
legge 2472/1997.
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Islanda
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto d'accesso all'informazione diretto.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
La
domanda deve essere inviata all'Ufficio SIRENE dell'Islanda, diretto dal Capo
della polizia nazionale islandese (CPNI).
L'indirizzo del CPNI
il seguente:
Rikislogreglustjori
Skulagata
21 - IS - 150 Reykjavik
Tel.:
++354 570 2500
Fax: ++354 570 2501
E-mail: rls@rls.is
Internet: www.rls.is
Speciali moduli per la
domanda possono essere compilati presso i Commissariati di polizia o la sede
della direzione della polizia nazionale islandese. L'Ufficio SIRENE decide se
le informazioni richieste possano essere comunicate.
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Il
richiedente deve fornire la prova della propria identit, la domanda deve
essere compilata in presenza di un funzionario di polizia. Il richiedente pu
chiedere l'accesso soltanto a informazioni che lo riguardano personalmente.
Tuttavia un tutore legale pu chiedere l'accesso a informazioni relative al
suo assistito. L'esercizio del diritto di controllo gratuito, ma nessuno
pu consultare il proprio dossier pi di una volta all'anno, salvo che
circostanze eccezionali giustifichino un accesso pi frequente. In questo
caso l'Ufficio SIRENE consulta l'autorit di protezione dei dati.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu
svolgere
Quando
un richiedente ha ricevuto la risposta tipo: "Non registrata alcuna
informazione che la riguardi/ vietata la comunicazione delle informazioni
registrate" (cfr. punto 5), l'Ufficio SIRENE deve comunque avvertire il
richiedente che egli ha la possibilit di interporre appello presso il
Ministero della giustizia. Questo pu chiedere all'autorit protezione dei
dati un parere sulla decisione dell'Ufficio SIRENE.
Ministero della giustizia:
Domsmalaraduneyti
Arnarhvoli
- IS - 150 Reykjavk
Tel.:
++354 560 9010 Fax: ++354 552.7340
E-mail: postur@dkm.stjr.is
Internet:
www.domsmalaraduneyti.is
Indirizzo
dell'autorit di protezione dei dati:
Persnuvernd
Rauðarrstgur 10 - IS -105 Reykjavk
Tel.:
++354 510 9600
Fax: ++354 510.9606
E-mail: postur@personuvernd.is
Internet:
www.personuvernd.is
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
L'Ufficio SIRENE risponde senza
indugio a tutte le domande, al pi tardi entro un mese a decorrere dalla data
di ricezione della domanda. Se un richiedente schedato lo si informa
dell'oggetto e dei motivi della schedatura. Quando l'oggetto della schedatura
rende necessario mantenere il segreto o quando in causa l'interesse di
terzi o anche quando in corso un'operazione di sorveglianza discreta, la
persona schedata non ha il diritto di accedere ai dati che la riguardano.
Riceve in questo caso la stessa risposta di un richiedente non schedato,
ossia: "Non registrata alcuna informazione che la riguardi/ vietata
la comunicazione delle informazioni registrate".
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
I principali testi nazionali
applicabili sono la legge n. 16/2001 relativa al sistema di informazione
Schengen in Islanda e il regolamento n. 112/2001 riguardante il sistema di
informazione Schengen in Islanda.
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Lussemburgo
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1. Natura del
diritto di accesso
L'accesso indiretto nel senso che il diritto di accesso
pu essere esercitato soltanto tramite l'autorit di controllo.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto di
accesso
Si
tratta dell'autorit di controllo istituita dall'articolo 12-1 (4) della
legge modificata il 31 marzo 1979 che disciplina l'uso dei dati personali nel
trattamento informatico.
Parquet Gnral du
Grand-Duch de Luxembourg
BP 15
L-2010 Lussemburgo
Tel.:
++352 47 59 81-331
Fax: ++352 47 05 50
E-mail: parquet.general@mj.etat.lu
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
La
legge del 1979 non impone alcuna formalit particolare per le domande.
La procedura
gratuita.
A norma dell'articolo
12-1 (5) della legge del 1979 l'autorit procede alle verifiche e indagini
utili e fa apportare le rettifiche necessarie.
4. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
L'autorit informa l'interessato
che la banca non contiene dati contrari alla convenzione, alla legge e ai
suoi regolamenti esecutivi n alle condizioni imposte dal Ministro.
L'interessato non
ottiene nessuna informazione sul contenuto dei dati che lo riguardano.
5. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legge del 31 marzo 1979 che
disciplina l'uso dei dati personali nel trattamento informatico, quale
modificata.
Regolamento granducale
del 9 agosto 1993 che autorizza la creazione e l'utilizzo di una banca dati
personali che costituisce la sezione nazionale del sistema d'informazione
Schengen (N.SIS) (il regolamento non disciplina il diritto di accesso).
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Paesi Bassi
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1. Natura del
diritto di accesso
La sezione nazionale del Sistema d'informazione Schengen
soggetta, per quanto attiene alle segnalazioni di cui all'articolo 96 della
convenzione di applicazione di Schengen, alla legge sulla protezione dei dati
di carattere personale (Wet bescherming persoonsgegevens). Alle altre
segnalazioni si applica la legge sui registri di polizia (Wet
politieregisters).
A norma di queste due
leggi le persone oggetto di una segnalazione hanno il diritto di prendere
conoscenza della stessa.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Le
domande di accesso devono essere indirizzate al seguente organismo:
Korps
Landelijke Politiediensten
All'attenzione del garante per la
protezione dei dati
Postbus
3016
NL - 2700 KX Zoetermeer
Tel.:
++79 345 9062
Fax: ++79 345 9010
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Quando
una persona presenta una domanda di accesso, la sezione nazionale di
informazione criminale (Divisie Centrale Recherche Informatie) la consulta in merito alle modalit
di trattamento della domanda. Per questo trattamento pu essere chiesta una
somma di 10 fiorini.
Il servizio in
questione esamina se pu dare seguito alla domanda ovvero se sussistono
motivi giuridici ostativi alla stessa.
L'accesso ad una
segnalazione effettuata in base all'articolo 96 pu tradursi nella consegna
all'interessato di una copia delle informazioni in essa contenute. Per quanto
concerne le altre categorie di segnalazioni, il loro contenuto pu essere
comunicato alla persona interessata o questa ne prende effettivamente
conoscenza, senza poterne per ottenere una copia.
Dopo avere preso
conoscenza della segnalazione, l'interessato pu presentare una domanda di
integrazione, rettifica o cancellazione degli archivi in essa contenuti.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Se il trattamento
della domanda d luogo ad una controversia, la domanda di conciliazione pu
essere indirizzata al seguente organo:
College
Bescherming Persoonsgegevens
Postbus 93374 - NL - 2509 L'Aia
Tel.:
++31(0)703811300
Fax: ++31(0)703811301
E-mail: mail@cbpweb.nl
Internet:
www.cbpweb.nl
L'intervento della
College Bescherming Persoonsgegevens (autorit olandese di protezione dei
dati) gratuito in caso di rifiuto della domanda. La College Bescherming
Persoonsgegevens pu essere invitata inoltre ad esaminare se i dati sono
stati registrati nel Sistema d'informazione Schengen in conformit della
convenzione di applicazione di Schengen e della legge.
In alternativa, ovvero
se fallisce la conciliazione da parte della CBP, pu essere presentata una
domanda presso il tribunale di primo grado dell'Aia affinch esamini il caso
e deliberi come ritiene opportuno.
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Norvegia
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso diretto.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Kriminalpolitisentralen
(Servizio nazionale di informazione sulla criminalit-SNIC)
PO Box
8163 Dep.
NO-0034 OSLO
Tel.:
++47 23 20 80 00
Fax: + +47 23 20 88 80
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che l'interessato deve fornire - costo
eventuale
La
domanda di diritto di accesso deve essere formulata per iscritto e firmata.
La relativa risposta trasmessa per iscritto in un termine ragionevole, che
non pu superare i 30 giorni dalla ricezione della domanda.
4. Coordinate
dell'autorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Datatilsynet
PO Box 8177 Dep.
NO-0034 OSLO
Tel.:
+47 22 39 69 00
Fax: + 47 22 42 23 50
E-mail: postkasse@datatilsynet.no
Internet:
www.datatilsynet.no
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
L'autorit che gestisce gli
archivi (SNIC) si pronuncia in prima istanza sulle domande. Se la domanda
stata presentata a tale autorit, essa viene trasmessa all'autorit che ha
ordinato la registrazione dei dati corredata da una richiesta di parere. Se
la domanda stata presentata presso l'autorit che ha ordinato la
registrazione dei dati, tale autorit la trasmette all'autorit che gestisce
gli archivi, corredata da una richiesta di parere.
Nel caso in cui il
diritto di accesso non sia accordato in quanto non sono stati registrati dati
relativi al richiedente o perch si applica la clausola di esclusione
dell'atto che istituisce il SIS (punto 15), vengono addotte sempre ragioni di
altro tipo, affinch da esse non traspaia che esistono registrazioni cui pu
essere rifiutato l'accesso.
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legge relativa al Sistema
d'informazione Schengen (LOV 1999-7-16-66)
Regolamenti di
applicazione della legge n. 66 del 16 luglio 1999 relativa al Sistema
d'informazione Schengen (regolamenti SIS).
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Portogallo
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1. Natura del
diritto di accesso
I cittadini fruiscono di un diritto di accesso indiretto
ai dati del SIS. L'esercizio di tale diritto garantito dalla Comisso
Nacional de Proteco de Dados (Commissione nazionale per la protezione dei
dati).
2. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
Le
domande devono essere presentate per iscritto e devono indicare l'identit
della persona che desidera accedere ai dati che la riguardano. I richiedenti
devono accludere alla domanda un documento attestante la loro identit (carta
d'identit o passaporto). L'esercizio del diritto di accesso gratuito.
3. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Comisso
Nacional de Proteco de Dados
Rua de S. Bento, No 148 - 3
P -
1200-821 LISBONA
Tel.:
++351 21-392 84 00
Fax: ++351 21-397 68 32
E-mail: geral@cnpd.pt
Internet: www.cnpd.pt
Ai fini della
comunicazione delle informazioni si tiene conto dell'eventuale esistenza di
informazioni che possano, in determinati casi, compromettere la prevenzione
della criminalit o le indagini giudiziarie ovvero la sicurezza dello Stato.
Alla comunicazione
delle informazioni provvede la Comisso Nacional de Proteco de Dados.
4. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
La legislazione applicabile la
legge n. 67/98, del 26 ottobre 1
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Spagna
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso diretto.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Secretara
de Estado de Seguridad
Paseo de la Castellana, nĵ 64
E - 28046
Madrid
Tel.:
++34 91 537 23 07
Fax: ++34 91 537 23 24/562 87 43
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
La
domanda deve essere indirizzata al responsabile dell'archivio secondo
modalit che consentano di comprovare l'invio e la ricezione della stessa; la
domanda deve recare:
nome e cognome
dell'interessato nonch copia del documento attestante la sua identit, come
ad esempio la carta nazionale d'identit o il passaporto;
la richiesta
vera e propria;
un recapito
per la trasmissione delle comunicazioni, la data e la firma del richiedente;
documenti a
sostegno della domanda, ove opportuno.
A tutt'oggi questa
procedura gratuita.
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Agencia
de Proteccin de Datos
C/ Sagasta, nĵ 22
E -28004 Madrid
Tel.:
++34 91 399 62 18/399 62 19
Fax: ++34 91 447 10 92
E-mail:
inspeccion@agenciaprotecciondatos.org
Internet: www.agenciaprotecciondatos.org
Le persone che
ritengono che alcuni dei loro diritti siano stati lesi in occasione della
presentazione di una domanda di diritto di accesso possono presentare un
reclamo presso l'Agenzia. Una volta pervenuto il reclamo, copia dello stesso
trasmesso al responsabile dell'archivio affinch formuli le osservazioni
che ritenga pertinenti. Infine, il direttore dell'Agenzia, una volta ricevute
le osservazioni e dopo aver esaminato le relazioni, le prove ed altri mezzi
istruttori quali, ove necessario, l'ispezione degli archivi nonch
l'audizione della persona in causa e del responsabile dell'archivio, si
pronuncia sul reclamo presentato e notifica la sua decisione agli
interessati.
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
Qualora le informazioni relative
all'interessato figurino nell'archivio SIS e siano state inserite dalle
autorit spagnole e nel caso in cui la decisione sia positiva, il
responsabile dell'archivio trasmette all'interessato copia cartacea dei dati
che lo riguardano contenuti nell'archivio.
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legge
costituzionale n. 15/1999, del 13 dicembre, relativa alla protezione dei dati
di carattere personale;
Regio decreto
n. 428/1993, del 26 marzo, recante adozione dello statuto dell'Agencia de
Proteccin de Datos;
Regio decreto
n. 1332/1994, del 20 giugno, che sviluppa alcuni principi della legge
costituzionale;
Istruzione
1/1998, del 19 gennaio, dell'Agencia de Proteccin de Datos relativa
all'esercizio dei diritti di accesso, rettifica e cancellazione.
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Svezia
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1. Natura del
diritto di accesso
Il diritto di accesso ai dati diretto.
2. Coordinate
dell'organismo al quale deve essere presentata la domanda di diritto
dĠaccesso
Ogni
domanda di accesso ai dati deve essere rivolta alla Direzione della polizia
nazionale, l'autorit nazionale preposta alla protezione dei dati personali.
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
Polhemsgatan 30
S - 102 26 Stoccolma
Tel.:
++46 (0)8-401 90 00
Fax: ++46 (0)8-401 99 90
3. Formalit per la
domanda: informazioni e documenti che lĠinteressato deve fornire - costo
eventuale
La
domanda deve essere indirizzata per iscritto alla Direzione della polizia
nazionale e recare la firma del richiedente. Le informazioni devono essere
trasmesse all'interessato nel corso del mese di inoltro della domanda.
L'accesso alle informazioni pu essere concesso gratuitamente un volta
all'anno (anno civile).
4. Coordinate
dellĠautorit nazionale di protezione dei dati e ruolo che essa pu svolgere
Datainspektionen
Box 8114
Fleminggatan 14, plan 9
S -104 20
Stoccolma
Tel.:
++46 (0)8-657 61 00
Fax: ++46 (0)8-652 86 52
Internet: www.datainspektionen.se
5. Possibili esiti
della domanda di diritto di accesso. Contenuto della comunicazione
La trasmissione o la non
trasmissione dei dati dipende dalle disposizioni della legge sulla
riservatezza (1980:100), che pu vietare la comunicazione di alcuni dati.
Alla trasmissione dei dati, laddove sia ammessa, provvede la Direzione della
polizia nazionale.
6. Riferimenti dei
principali testi nazionali applicabili
Legislazione applicabile: articoli
26 e 27 della legge sui dati di carattere personale (1998:204) e articolo 8
della legge relativa al Sistema d'informazione Schengen (2000:344).
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