MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DECRETO 12 Novembre 2007 , n. 241

Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Pubblicato sulla GU n. 297 del 22-12-2007 )

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente norme in materia di protezione dei dati personali "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare gli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, che prevede l'obbligo di individuare con atto di natura regolamentare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, necessario per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico previste dalla legge;

Viste le restanti definizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, relativo a misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, che ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge del 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, recante "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali";

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazione, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ed in particolare l'articolo 2 comma 2;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerate le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e le sue finalita' pubbliche individuate dalla normativa comunitaria e nazionale che comportano il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalita' di interessati, ovvero le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, la comunicazione dei dati a terzi nonche' la diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate, con riferimento alle predette operazioni, quelle effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che possono avere effetti maggiormente significativi per l'interessato, quali la comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali deve necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Considerato che, per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Aquisiti in data 19 ottobre 2006 ed in data 8 febbraio 2007 i pareri del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 196/2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 aprile 2007, n. 5075/2006;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8841 del 14 settembre del 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Oggetto del regolamento

 

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

 

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

 

1. Gli allegati, contraddistinti dai numeri da 1 a 7, che formano parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili, in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. I dati sensibili e giudiziari cosi' individuati sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di raffronto, interconnessione e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Non sono utilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 novembre 2007

Il Ministro: De Castro

Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 

Allegato

 

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 18 <----