La privacy dei portatori di handicap

Domanda: Può un centro di documentazione didattica pubblicare su Internet informazioni circa la presenza nell'istituto scolastico di alcuni alunni portatori di handicap e le relative patologie?

Risposta: Assolutamente no. La pubblicazione di dati su Internet costituisce una forma di diffusione delle informazioni personali. Nel caso prospettato si tratterebbe di una diffusione di dati relativi allo stato di salute di un soggetto, espressamente vietata dal comma 5 dell'art. 26 del Codice della privacy (D.lgs.196/2003).

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, o con lo scopo di danneggiare terzi, effettui tali diffusione sarà punibile con la reclusione da uno a tre anni.


Domanda: Si può indicare nelle graduatorie di trasferimento la dicitura "portatore di handicap" come titolo di precedenza?

Risposta: Tale dicitura rivelerebbe a chiunque leggesse la graduatoria una specifica condizione di salute di alcuni lavoratori, andando a costituire, così, una forma di diffusione di dati sanitari espressamente vietata dall'ultimo comma dell'art. 26 del Codice della privacy.

La formula "portatore di handicap" potrà essere sostituita con diciture generiche o con codici numerici, al fine di rispettare la riservatezza dei soggetti interessati e di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.


Domanda: Può essere annotata la patologia di un elettore sulla sua tessera elettorale, al fine di ammetterlo all'esercizio del voto assistito?

Risposta: Al fine di evitare che, anche accidentalmente, altri soggetti, oltre ai componenti del seggio elettorale, possano venire a conoscere le condizioni di salute dell'elettore, sarà opportuno riportare sulla scheda elettorale soltanto un codice, o un simbolo comprensibile solo a chi dovrà consentire, in sede di consultazioni elettorali, il voto assistito.


Domanda: Le associazioni che rappresentano gli invalidi civili, di guerra o del lavoro, in che modo possono conoscere i dati personali degli assistiti sottoposti a visita medica per il riconoscimento di benefici?

Risposta: Le associazioni dovranno, in primo luogo, informare i loro assistiti circa le modalità e finalità del trattamento (art. 13 del Codice sulla privacy), nonché ricevere una apposita delega, al fine di accedere per loro conto ai dati personali in possesso della pubblica amministrazione.

I dati dovranno essere conservati, inoltre, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza descritte nell'Allegato B del D.lgs.196/2003 ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza").


Domanda: Può un portatore di handicap conoscere quali dati relativi alla sua patologia siano in possesso del suo datore di lavoro?

Risposta: Certamente. L'art. 7 del Codice sulla privacy riconosce fondamentali diritti a tutti gli interessati di un trattamento. Il lavoratore, sia portatore di handicap o meno, potrà avanzare una specifica richiesta di accesso al suo datore di lavoro, al fine di conoscere i dati comuni e sensibili in suo possesso.

Il titolare del trattamento dovrà rispondere entro 15 gg., decorsi i quali il lavoratore potrà presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria.