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Marco Maglio
1. Le nuove norme per la tutela della vita privata
nel settore delle telecomunicazioni. - 2. I limiti all'uso del
fax per l'invio di materiale pubblicitario: le perplessità
delle imprese a seguito del decreto legislativo n.171/1998.- 3.
Disposizioni relative all'attività giornalistica: le modifiche
alla legge n. 675/1996
1. Le nuove norme per la tutela della vita
privata nel settore delle telecomunicazioni
Un nuovo esempio dell'attenzione dedicata dal legislatore
italiano per l'introduzione di norme a tutela della privacy è
offerto dal decreto legislativo n. 171/98 che recepisce la direttiva
comunitaria sulla tutela della vita privata e delle telecomunicazioni(1).
Molte disposizioni del decreto avranno applicazione immediata,
in quanto specificano obblighi già operativi in base alla
legge n. 675 del 1996.
Va preliminarmente osservato che la direttiva è
stata recepita nel nostro ordinamento ricorrendo alla legge delega
n. 676 del 1996(2). In pratica
il Governo, operando come legislatore delegato, ha emanato alcune
disposizioni che in parte modificano, integrano e correggono la
legge sulla tutela dei dati personali ed in parte introducono
nuove previsioni sul tema specifico della telefonia fissa che
utilizza la rete di comunicazione digitale (cosiddetta rete ISDN).
A questo proposito il decreto legislativo dopo aver
fornito le definizioni(3) dei termini
ricorrenti nel testo normativo, secondo uno schema tipico delle
disposizioni di origine comunitaria, individua alcuni criteri
qualificativi dell'attività posta a carico del fornitore
di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.
In particolare, ai sensi dell'articolo 2 questo soggetto
(ma sarebbe meglio usare il plurale in vista della prossima liberalizzazione
del settore) è tenuto ad adottare le misure tecniche e
organizzative previste dalla legge per la tutela dei dati personali
per salvaguardare la sicurezza del servizio e delle informazioni
raccolte relativamente agli utilizzatori del servizio.
Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore
della rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo,
su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto
con il Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre il fornitore di un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati
quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza
della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga
informativa è resa all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e al Garante.
Il D.Lgs. 171/1998 stabilisce quindi il principio
della collaborazione tra il fornitore di servizi di telecomunicazioni
ed il fornitore della rete al fine di assicurare la sicurezza
dei dati personali : l'articolo 2 del decreto non fa altro che
chiarire a chi competono gli obblighi già previsti dalla
normativa generale per la tutela della riservatezza nel
trattamento dei dati personali.
Viene poi sancito l'obbligo per il fornitore del
servizio di telecomunicazioni di fornire adeguata informazione
a tutti gli abbonati ed agli utenti sui particolari rischi di
sicurezza o di ascolto non intenzionale delle comunicazioni (articolo
3). Tuttavia, le informative potranno essere fornite agevolmente
nelle varie occasioni di contatto che il fornitore ha con la propria
clientela. L'obbligo dell'utente di far presente a chi sta all'altro
capo del filo che è attivo un sistema viva-voce, concretizza,
poi, una regola meta-giuridica di buona educazione del buon utente
telefonico che dovrebbe far parte da tempo del costume. In ogni
caso l'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle
comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri
a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del
collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo. L'utente a sua volta deve informare l'altro utente quando
nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che
consentono 1'ascolto della conversazione stessa da parte di altri
soggetti. Particolare attenzione è stata prestata ai dati relativi al traffico e alla fatturazione del servizio: queste informazioni sono a tutti gli effetti qualificabili come dati personali dell'abbonato; i dati relativi al traffico trattati per inoltrare chiamate e memorizzate dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata.
In particolare il trattamento finalizzato alla fatturazione
per 1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso
di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo
durante il quale può essere legalmente contestata la fattura
o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono
essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
Peraltro ai fini della commercializzazione di servizi
di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio
di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare
questi dati solo se l'abbonato ha dato il proprio consenso espresso.
Questa norma che subordina al consenso dell'abbonato l'uso dei
dati per finalità di marketing dei servizi di telecomunicazione
(articolo 4, comma 3) va però correttamente intesa. Se
è certa l'immediata operatività di questa garanzia
per i nuovi contratti, il decreto pone un legittimo dubbio per
i dati raccolti prima dell'8 maggio 1997, rispetto ai quali -
secondo alcuni - il rinvio alla legge 675 contenuto nell'articolo
13 del decreto potrebbe avere l'effetto di far operare la norma
transitoria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 675,
sino a quando non si darà completa attuazione alla direttiva
"madre" 95/46/CE(4).
Entrano subito in vigore, quindi le norme sulle modalità
e sui tempi di conservazione dei dati relativi al traffico e alla
fatturazione (che si applicano anche ai log detenuti dal provider)
e sulla selezione dei dipendenti del fornitore che possono avere
eventuale accesso ai dati (articolo 4).
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 171/1998 vengono
definite con rigore le modalità di pagamento e delle bollette
telefoniche e le caratteristiche della cosiddetta fatturazione
dettagliata. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate
da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità
alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di
pagamento o prepagate.
Il "valore aggiunto" del provvedimento
risiede non tanto nell'aver esteso la preesistente disciplina
sulla fatturazione dettagliata alla telefonia mobile e alle chiamate
anche urbane fatturate con meno di quattro scatti, quanto nell'orientare
i fornitori a rendere possibile entro un termine ragionevole,
ma senza ritardo, l'effettuazione di una chiamata da qualunque
utenza pubblica o privata (anche per accedere a Internet; articolo
5)(5). La chiamata sarà
monitorata in centrale ma non sulla fattura (sia quella domestica
sia quella pagata dal datore di lavoro), addebitandone il costo
a strumenti il più possibile "discreti", come
avviene oltre oceano con le carte di credito anonime e con le
carte telefoniche a scalare(6).
Gli abbonati, peraltro, hanno diritto di ricevere
in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi,
in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione,
al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata,
al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In
ogni caso nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate
le ultime tre cifre del numero chiamato. Particolare attenzione è dedicata alle modalità di identificazione della linea, servizio reso possibile in base alle moderne tecnologie della rete ISDN ed all'uso di apparecchi telefonici che utilizzano un display per la lettura del numero chiamante. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea. Inoltre se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti. Se, poi, è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti, se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
Infine se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità
di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente
chiamante.
E' posto a carico del fornitore di una rete di telecomunicazioni
pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al
pubblico l'obbligo di informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza
del servizio di presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata Nel quadro della tutela della riservatezza della vita privata rientra anche la regolamentazione delle cosiddette "chiamate di disturbo" che il decreto legislativo n. 171/1998 considera all'articolo 7. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve
specificare le modalità di ricezione delle chiamate di
disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica,
deve essere inviata entro ventiquattro ore.
Il provvedimento ha alimentato l'opinione che sia
finita l'era delle molestie telefoniche. In realtà ci vorrà
più tempo, perché le norme sull'identificazione
del chiamante e sulle chiamate di disturbo si applicano da subito
ai soli servizi che permettono la presentazione del numero chiamante
e che i fornitori non hanno l'obbligo di installare se non per
effetto delle spinte del mercato. Questo significa che per le
chiamate anonime ai vecchi apparecchi su linee analogiche ci si
dovrà difendere ancora per qualche tempo con le tradizionali
contromisure, facendo semmai denuncia all'autorità giudiziaria
nei casi di maggiore gravità.
Il D.Lgs. prende poi in considerazione il caso del
trasferimento automatico della chiamata (articolo 8) stabilendo
che l fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile
al pubblico deve adottare le misure necessarie per consentire
a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice,
di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria
linea delle chiamate da parte dei terzi.
2. I limiti all'uso del fax per l'invio di
materiale pubblicitario: le perplessità delle imprese a
seguito del decreto legislativo n.171/1998
Un altro aspetto di rilievo preso in considerazione
dal D.Lgs. 171/1998 riguarda gli elenchi degli abbonati (articolo
9).
Grande attenzione è stata dedicata alla nuova
disciplina dei cosiddetti elenchi telefonici, che sono da sempre,
una fonte assai diffusa di informazione sui dati essenziali di
molti cittadini(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e,
talvolta, professione). Le nuove garanzie sono riconosciute per
gli elenchi telefonici che verranno stampati dopo l'entrata in
vigore del Decreto e per quelli che possono essere corretti
on-line.
I dati personali relativi agli abbonati contenuti
in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione
del pubblico od ottenibili attraverso i servizi che forniscono
informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari
per identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui
l'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione
di ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto, gratuitamente
e con richiesta documentata per iscritto, di non essere incluso
negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso
e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico,
di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli
il sesso. Peraltro queste norme non si applicano agli elenchi
cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata in
vigore del presente decreto legislativo.
Ai sensi dell'articolo 10(7)
tanto gli E-mail quanto i fax pubblicitari, come pure le chiamate
pre-registrate, presuppongono il consenso espresso da parte dell'interessato.
Analogo discorso vale per le altre chiamate telefoniche pubblicitarie
effettuate utilizzando gli elenchi telefonici. E' auspicabile
che ciò non comportarti una contrazione del traffico telefonico
o un limite all'attività di marketing diretto, che può
svolgere un ruolo socialmente utile ed economicamente propulsivo.
Tuttavia la nuova disciplina dell'uso del telefax
per l'invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o
di ricerche di mercato, entrata in vigore nei giorni scorsi, suscita
alcune riflessioni di carattere generale circa le logiche della
comunicazione di impresa nella futuribile società dell'informazione.
In pratica il Decreto legislativo n. 171/1998, recependo
a tempo di record la direttiva comunitaria dedicata alla tutela
della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Dir. 97/66/Ce),
ripropone il meccanismo di protezione adottato poco più
di un anno fa dalla cosiddetta "legge sulla privacy":
non sarà più possibile ricorrere al fax ed a sistemi
automatizzati di chiamata per comunicare messaggi con finalità
promozionali, di vendita e di ricerca di marketing, in assenza
del consenso espresso dell'abbonato.
La reazione istintiva è un moto di soddisfazione:
sembra corretto che l'uso di uno strumento invasivo, eppure così
diffuso, debba essere rigorosamente regolamentato. Per quanto
concerne il fax poi questa esigenza è aggravata dal fatto
che il messaggio viene trasmesso non solo invadendo la sua privacy
ma anche utilizzando le "materie prime" messe a disposizione
dal destinatario: carta, inchiostro o toner.
Non sembra realistico, come pure è stato fatto,
rispolverare cavillose logiche "proprietarie" secondo
le quali l'uso dei fogli di carta altrui costituirebbe un'intollerabile
sopruso lesivo del patrimonio di colui che riceve un messaggio
via fax non richiesto (cosa vera, ma come dicono i penalisti,
il furto del foglio di carta è un'esempio di scuola del
cosiddetto reato inoffensivo e non punibile).
Per giustificare questa norma non occorre scomodare
gli schemi rigorosi del giurista: è sufficiente richiamare
quei principi di civiltà che devono regolare la pacifica
convivenza civile.
Chi conosce la storia del "diritto alla privacy"
sa che questa posizione giuridica, nata come "diritto ad
essere lasciati soli" si è progressivamente evoluta
colorandosi di nuove sfumature trasformandosi nel diritto a controllare
la circolazione delle proprie informazioni e poi nel diritto di
costruire liberamente la propria sfera privata. Se vogliamo dare
un senso compiuto alle nuove regole della società dell'informazione
che il nostro Paese si sta dando dobbiamo concludere che la privacy
serve non più solo a garantire all'individuo una sfera
di intangibilità ma diviene lo strumento per permettere
ad ognuno di noi di scrivere con parole proprie la propria storia
personale.
Eppure qualcosa stride in questo testo normativo
che tutti hanno collegato alla famiglia di regole che mirano ad
accrescere il senso della riservatezza (che, parafrasando una
formula fortunata di origine statunitense, potremmo chiamare Privacy
Enhencing Rules).
Più precisamente, tenendo in considerazione
tutti gli interessi in gioco nel flusso dei messaggi commerciali,
ci si deve chiedere se sia corretta la scelta tutta italiana di
limitare l'uso del fax senza considerare la natura dei destinatari
del messaggio stesso.
Il divieto di invio di messaggi senza consenso si
applica infatti indistintamente a tutti gli abbonati, siano essi
persone fisiche o giuridiche. Questo vuol dire che anche lo scambio
di informazioni promozionali o di proposte di vendita tra aziende
è condizionato al consenso del destinatario.
Ma ha senso tutto ciò?
Il fax è uno strumento essenziale per la rapida
comunicazione di informazioni promozionali tra soggetti economici:
spesso ricevere, magari in ore notturne, un foglio con le offerte
di un fornitore di servizi con il quale non si sono mai avuti
contatti è utile per risparmiare tempo e concludere contatti
vantaggiosi.
Non crediamo sia casuale il fatto che la legge sulla
tutela dei dati personali, nel cui solco questo decreto legislativo
si inserisce, abbia introdotto un regime di favore per il trattamento
di informazioni relative allo svolgimento di attività economiche
raccolte per l'invio di materiale promozionale: in questo caso
infatti, fermo restando l'obbligo di informativa a carico del
titolare del trattamento, la legge n. 675/1996 prevede (art. 12
lettera f) che non sia necessario richiedere il consenso dell'interessato.
Peraltro la stessa direttiva comunitaria che viene
recepita con il D. Legs. 171/1998 stabilisce (all'art. 12, comma
3) che il divieto di inviare fax a contenuto pubblicitario in
assenza del preventivo consenso dell'abbonato si applica esclusivamente
alle persone fisiche. Imprese e comunicazioni business to business
sono del tutto estranee all'applicazione di questo strumento normativo
comunitario.
Il legislatore italiano ha fatto una scelta orientata
in termini più rigorosi che penalizza pesantemente un settore
di mercato in straordinaria crescita e frappone un fastidioso
ostacolo alla libera comunicazione tra soggetti economici. C'è
da chiedersi quale sia il beneficio di questa previsione così
generale che non modula la protezione della riservatezza in relazione
alla natura del soggetto destinatario dei messaggi.
Se il vero problema della privacy è quello
di innalzare la soglia di protezione per la vita privata degli
individui, pare di poter dire che in questo caso, estendendo le
norme di protezione anche alle aziende, si è andati oltre
l'obiettivo e si è sostanzialmente criminalizzato uno strumento
di comunicazione importante.
Molte aziende specializzate negli invii automatici
di messaggi fax pubblicitari ad aziende sono oggi in grande difficoltà
perché devono, con fastidi e costi non necessari, munirsi
del consenso espresso delle imprese da contattare.
L'auspicio dell'interprete è che queste norme
contribuisca a diffondere anche nel nostro paese la cultura della
riservatezza e del rispetto. In questa prima fase la correttezza
del metodo di indagine impone di limitarsi a studiare in che modo
l'autorità costituita applicherà al caso concreto
il testo generale ed astratto della legge. Appare pertanto corretto
sospendere il giudizio sulla normativa ed evitare valutazioni
allarmistiche. In ogni caso l'analisi economica del diritto porterà
impietosamente ad un raffronto, in termini economici, tra le esigenze
dell'individuo e del mercato. Perché non va dimenticato
che la partita, anche per questo argomento, si giocherà
inevitabilmente sul terreno dei costi e dei benefici per il singolo
e per la collettività.
Va infine ricordato che sotto il profilo sanzionatorio
l'articolo 11 del D.Lgs. 171/1998 prevede che per la violazione
delle disposizioni in tema di dati relativi al traffico e fatturazione,
elenco degli abbonati e chiamate indesiderate (cfr. articoli 4,
9 e 10), restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della
legge n. 675/1996.
3. Disposizioni relative all'attività giornalistica:
le modifiche alla legge n. 675/1996 Il D.Lgs. 171/1998 si chiude con uno specifico riferimento alla complessa questione legata ai rapporti tra tutela dei dati personali ed esercizio dell'attività giornalistica.
Si tratta come è noto di una questione centrale
nell'intera economia della legge n. 67571996 che ha per lungo
tempo condizionato il dibattito che ha accompagnato questa prima
fase di applicazione delle norme sulla privacy.
Con questo intervento, le cui conseguenze applicative
potranno essere analizzate solo tra qualche tempo alla luce dei
fatti, il legislatore delegato ha deciso di percorrere una strada
alternativa rispetto alla rigorosa applicazione dei principi di
cui alla legge n. 675/1996 rispetto allo svolgimento dell'attività
giornalistica.
In primo luogo è stato ulteriormente valorizzato
il ruolo che verrà svolto dal Codice Deontologico dei Giornalisti.
Attraverso raffinate e quasi impercettibili variazioni lessicali
(previste dall'articolo 12 del D.Lgs. 171/1998) che riguardano
l'articolo 12, comma 1, lettera e), l'articolo 20, comma 1, lettera
d), della legge 31 dicembre 1996, n 675, viene valorizzata la
rilevanza questo strumento di autonomia dei giornalisti come strumento
per la misura di tutte le cose. L'autodisciplina giornalistica,
cioè, a seguito di queste variazioni diventa il punto di
riferimento non eventuale ma necessario per definire la legittimità
del comportamento di colui che tratta dati personali per lo svolgimento
di attività giornalistica. Ben più appariscente, ma forse nella sostanza non altrettanto forte concettualmente, è l'ulteriore modifica proposta dal D.Lgs. 171/1998 che riguarda il primo comma dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la cui nuova formulazione è la seguente
" Le disposizioni relative al consenso dell'interessato
e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto
dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati
di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio
della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti
del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma
restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i
suoi comportamenti in pubblico".
In pratica, fermo restando il rispetto dei principi
stabiliti da un consolidato orientamento giurisprudenziale(8),
il legislatore delegato ha sottratto l'attività giornalistica
dall'ambito applicativo della legge n. 675/1996, che fino all'entrata
in vigore di questa variazione, si limitava a considerare rilevante
la pubblicazione di notizie relative alla salute ed alla vita
sessuale dell'interessato. A tale proposito va ricordato che anche
il secondo comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, è stato modificato al fine di evitare che il giornalista
abbia l'obbligo di acquisire il consenso espresso dell'interessato
allorché si debbano riportare notizie relative allo stato
di salute o alla sfera sessuale.
Peraltro la nuova normativa introdotta dal legislatore
ha esaltato la cooperazione tra autorità Garante e Consiglio
nazionale dei Giornalisti. Questi due organismi dovranno sempre
più coordinarsi per realizzare un'equilibrato rapporto
tra le esigenze dell'individuo a proteggere la sua sfera privata
e l'interesse della collettività a conoscere notizie ritenute
essenziali per la convivenza civile.
Anche dal punto di vista formale viene ribadita la
rilevanza del Codice Deontologico dei giornalisti: ne è
stata infatti prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
a cura del Garante, al fine di renderne conoscibile a tutti il
contenuto. In questo modo viene sancita una posizione di privilegio
del Codice dei giornalisti rispetto alle altre norme di buona
condotta nascenti dall'autodisciplina, le quali non beneficeranno
della Gazzetta ufficiale come organo di diffusione e di pubblicizzazione.
Ma in considerazione dell'interesse pubblico insito nell'attività
giornalistica questa scelta del legislatore sembra comprensibile
e pienamente accettabile.
Quanto invece alla complessiva vicenda relativa al
rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza nel
nostro paese, sembra chiaro che a parte le improvvise fughe in
avanti realizzate inizialmente dalla legge 675/1996 nella sua
formulazione originaria, si è realizzata una soluzione
compromissoria che lascia ampio spazio alla autonomia della professione
giornalistica. Secondo una formula shakespeariana si potrebbe
dire "molto rumore per nulla": per fortuna restano,
a garantire un'equo e civile esercizio della libertà di
stampa, i punti fermi conseguiti da una trentennale giurisprudenza
su questo punto. 1) E' la direttiva 97/66/Ce emanata il 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La direttiva fissa il termine del 24 ottobre 1998 per il recepimento da parte degli Stati membri. 2) In particolare l'articolo 1 lettera b) della legge n. 676/1996 prevede che il Governo garantisca la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria. Lo stesso articolo cita tra l'altro il rispetto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (95)4, del 7 febbraio 1995 sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici.
3) D. Lgs Art. 1. Definizioni
4) In questo senso si è espresso, tra gli altri , G. Buttarelli, Elenchi, bollette e apparecchi: irrompe la privacy, pubblicato dal "Sole 24 ore" del 15 giugno 1998 5) In questo senso si esprime G.Buttarelli, loc. cit. 6)Il riferimento è a quella che, secondo una tipica ricostruzione, viene qualificata come tecnologia "pulita" in contrapposizione alla cosiddetta "tecnologia "sporca", che lascia cioè le tracce del passaggio da parte del suo utilizzatore. Su questo importante aspetto del prossimo sviluppo della privacy rinviamo alle osservazioni formulate da S. Rodotà in A.A. V.V. Società dell'informazione; Tutela della riservatezza, Atti del Convegno di Stresa, Milano, 1998, passim.
7) Art. l0. Chiamate indesiderate
8) In estrema sintesi questo orientamento della Corte
di Cassazione (per tutte vedi Cass . sez V..n. 175660 /1987 nonché
Cass. sez. V n. 178531) si basa su tre requisiti che devono concorrere
per rendere legittima la pubblicazione di una notizia:
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