IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI : IL DECRETO LEGISLATIVO DEL 13 MAGGIO 1998 N. 171.

STAMPA E PRIVACY: MOLTO RUMORE PER NULLA?

di
Marco Maglio

(Avvocato - Presidente della Commissione Giuridica di AIDiM)

1. Le nuove norme per la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. - 2. I limiti all'uso del fax per l'invio di materiale pubblicitario: le perplessità delle imprese a seguito del decreto legislativo n.171/1998.- 3. Disposizioni relative all'attività giornalistica: le modifiche alla legge n. 675/1996


1. Le nuove norme per la tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni

Un nuovo esempio dell'attenzione dedicata dal legislatore italiano per l'introduzione di norme a tutela della privacy è offerto dal decreto legislativo n. 171/98 che recepisce la direttiva comunitaria sulla tutela della vita privata e delle telecomunicazioni(1). Molte disposizioni del decreto avranno applicazione immediata, in quanto specificano obblighi già operativi in base alla legge n. 675 del 1996.

Va preliminarmente osservato che la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento ricorrendo alla legge delega n. 676 del 1996(2). In pratica il Governo, operando come legislatore delegato, ha emanato alcune disposizioni che in parte modificano, integrano e correggono la legge sulla tutela dei dati personali ed in parte introducono nuove previsioni sul tema specifico della telefonia fissa che utilizza la rete di comunicazione digitale (cosiddetta rete ISDN).

A questo proposito il decreto legislativo dopo aver fornito le definizioni(3) dei termini ricorrenti nel testo normativo, secondo uno schema tipico delle disposizioni di origine comunitaria, individua alcuni criteri qualificativi dell'attività posta a carico del fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2 questo soggetto (ma sarebbe meglio usare il plurale in vista della prossima liberalizzazione del settore) è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative previste dalla legge per la tutela dei dati personali per salvaguardare la sicurezza del servizio e delle informazioni raccolte relativamente agli utilizzatori del servizio.

Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio le adotta congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico ha l'obbligo di informare gli abbonati quando sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando i possibili rimedi e i relativi costi. Analoga informativa è resa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante.

Il D.Lgs. 171/1998 stabilisce quindi il principio della collaborazione tra il fornitore di servizi di telecomunicazioni ed il fornitore della rete al fine di assicurare la sicurezza dei dati personali : l'articolo 2 del decreto non fa altro che chiarire a chi competono gli obblighi già previsti dalla normativa generale per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali.

Viene poi sancito l'obbligo per il fornitore del servizio di telecomunicazioni di fornire adeguata informazione a tutti gli abbonati ed agli utenti sui particolari rischi di sicurezza o di ascolto non intenzionale delle comunicazioni (articolo 3). Tuttavia, le informative potranno essere fornite agevolmente nelle varie occasioni di contatto che il fornitore ha con la propria clientela. L'obbligo dell'utente di far presente a chi sta all'altro capo del filo che è attivo un sistema viva-voce, concretizza, poi, una regola meta-giuridica di buona educazione del buon utente telefonico che dovrebbe far parte da tempo del costume. In ogni caso l'abbonato deve informare l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato medesimo. L'utente a sua volta deve informare l'altro utente quando nel corso della conversazione vengono utilizzati dispositivi che consentono 1'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.

Particolare attenzione è stata prestata ai dati relativi al traffico e alla fatturazione del servizio: queste informazioni sono a tutti gli effetti qualificabili come dati personali dell'abbonato; i dati relativi al traffico trattati per inoltrare chiamate e memorizzate dal fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico o dal fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni, sono cancellati o resi anonimi al termine della chiamata.

In particolare il trattamento finalizzato alla fatturazione per 1'abbonato ovvero ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, è consentito sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le medesime finalità, possono essere sottoposti a trattamento i dati concernenti:

a) il numero o l'identificazione della stazione dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli scatti da considerare nel periodo di fatturazione;
e) il tipo, l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione del servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.

Peraltro ai fini della commercializzazione di servizi di telecomunicazioni, propri o altrui, il fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico può trattare questi dati solo se l'abbonato ha dato il proprio consenso espresso. Questa norma che subordina al consenso dell'abbonato l'uso dei dati per finalità di marketing dei servizi di telecomunicazione (articolo 4, comma 3) va però correttamente intesa. Se è certa l'immediata operatività di questa garanzia per i nuovi contratti, il decreto pone un legittimo dubbio per i dati raccolti prima dell'8 maggio 1997, rispetto ai quali - secondo alcuni - il rinvio alla legge 675 contenuto nell'articolo 13 del decreto potrebbe avere l'effetto di far operare la norma transitoria di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 675, sino a quando non si darà completa attuazione alla direttiva "madre" 95/46/CE(4).

Entrano subito in vigore, quindi le norme sulle modalità e sui tempi di conservazione dei dati relativi al traffico e alla fatturazione (che si applicano anche ai log detenuti dal provider) e sulla selezione dei dipendenti del fornitore che possono avere eventuale accesso ai dati (articolo 4).

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 171/1998 vengono definite con rigore le modalità di pagamento e delle bollette telefoniche e le caratteristiche della cosiddetta fatturazione dettagliata. I fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico consentono che i servizi richiesti e le chiamate effettuate da qualsiasi terminale possano essere pagate con modalità alternative alla fatturazione, anche anonime, quali le carte di pagamento o prepagate.

Il "valore aggiunto" del provvedimento risiede non tanto nell'aver esteso la preesistente disciplina sulla fatturazione dettagliata alla telefonia mobile e alle chiamate anche urbane fatturate con meno di quattro scatti, quanto nell'orientare i fornitori a rendere possibile entro un termine ragionevole, ma senza ritardo, l'effettuazione di una chiamata da qualunque utenza pubblica o privata (anche per accedere a Internet; articolo 5)(5). La chiamata sarà monitorata in centrale ma non sulla fattura (sia quella domestica sia quella pagata dal datore di lavoro), addebitandone il costo a strumenti il più possibile "discreti", come avviene oltre oceano con le carte di credito anonime e con le carte telefoniche a scalare(6).

Gli abbonati, peraltro, hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo, alla località, alla durata, al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. In ogni caso nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

Particolare attenzione è dedicata alle modalità di identificazione della linea, servizio reso possibile in base alle moderne tecnologie della rete ISDN ed all'uso di apparecchi telefonici che utilizzano un display per la lettura del numero chiamante. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'utente chiamante deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione della identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere la stessa possibilità linea per linea.

Inoltre se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di impedire la presentazione dell'identificazione delle chiamate entranti.

Se, poi, è disponibile la presentazione della linea chiamante e tale identificazione è presentata prima che la comunicazione sia stabilita, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di respingere le chiamate entranti, se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.

Infine se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea collegata, l'abbonato chiamato deve avere la possibilità di eliminare, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.

E' posto a carico del fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico l'obbligo di informare gli abbonati e gli utenti dell'esistenza del servizio di presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata

Nel quadro della tutela della riservatezza della vita privata rientra anche la regolamentazione delle cosiddette "chiamate di disturbo" che il decreto legislativo n. 171/1998 considera all'articolo 7. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere, a proprie spese e anche telefonicamente in caso di urgenza, che il fornitore del servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico renda inefficace la soppressione dell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta nei soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.

L'istanza formulata per iscritto dall'abbonato deve specificare le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e, nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica, deve essere inviata entro ventiquattro ore.

Il provvedimento ha alimentato l'opinione che sia finita l'era delle molestie telefoniche. In realtà ci vorrà più tempo, perché le norme sull'identificazione del chiamante e sulle chiamate di disturbo si applicano da subito ai soli servizi che permettono la presentazione del numero chiamante e che i fornitori non hanno l'obbligo di installare se non per effetto delle spinte del mercato. Questo significa che per le chiamate anonime ai vecchi apparecchi su linee analogiche ci si dovrà difendere ancora per qualche tempo con le tradizionali contromisure, facendo semmai denuncia all'autorità giudiziaria nei casi di maggiore gravità.

Il D.Lgs. prende poi in considerazione il caso del trasferimento automatico della chiamata (articolo 8) stabilendo che l fornitore di un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico deve adottare le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico verso la propria linea delle chiamate da parte dei terzi.


2. I limiti all'uso del fax per l'invio di materiale pubblicitario: le perplessità delle imprese a seguito del decreto legislativo n.171/1998

Un altro aspetto di rilievo preso in considerazione dal D.Lgs. 171/1998 riguarda gli elenchi degli abbonati (articolo 9).

Grande attenzione è stata dedicata alla nuova disciplina dei cosiddetti elenchi telefonici, che sono da sempre, una fonte assai diffusa di informazione sui dati essenziali di molti cittadini(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e, talvolta, professione). Le nuove garanzie sono riconosciute per gli elenchi telefonici che verranno stampati dopo l'entrata in vigore del Decreto e per quelli che possono essere corretti on-line.

I dati personali relativi agli abbonati contenuti in elenchi cartacei o su supporti magnetici od ottici a disposizione del pubblico od ottenibili attraverso i servizi che forniscono informazioni sugli elenchi sono limitati agli elementi necessari per identificare un determinato abbonato, salvo il caso in cui l'abbonato abbia prestato il proprio consenso espresso alla diffusione di ulteriori dati personali. L'abbonato ha diritto, gratuitamente e con richiesta documentata per iscritto, di non essere incluso negli elenchi, di ottenere che il suo indirizzo sia in parte omesso e, se ciò è fattibile dal punto di vista linguistico, di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso. Peraltro queste norme non si applicano agli elenchi cartacei o su altri supporti pubblicati prima della entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ai sensi dell'articolo 10(7) tanto gli E-mail quanto i fax pubblicitari, come pure le chiamate pre-registrate, presuppongono il consenso espresso da parte dell'interessato. Analogo discorso vale per le altre chiamate telefoniche pubblicitarie effettuate utilizzando gli elenchi telefonici. E' auspicabile che ciò non comportarti una contrazione del traffico telefonico o un limite all'attività di marketing diretto, che può svolgere un ruolo socialmente utile ed economicamente propulsivo.

Tuttavia la nuova disciplina dell'uso del telefax per l'invio di materiale pubblicitario, o di vendita diretta o di ricerche di mercato, entrata in vigore nei giorni scorsi, suscita alcune riflessioni di carattere generale circa le logiche della comunicazione di impresa nella futuribile società dell'informazione.

In pratica il Decreto legislativo n. 171/1998, recependo a tempo di record la direttiva comunitaria dedicata alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (Dir. 97/66/Ce), ripropone il meccanismo di protezione adottato poco più di un anno fa dalla cosiddetta "legge sulla privacy": non sarà più possibile ricorrere al fax ed a sistemi automatizzati di chiamata per comunicare messaggi con finalità promozionali, di vendita e di ricerca di marketing, in assenza del consenso espresso dell'abbonato.

La reazione istintiva è un moto di soddisfazione: sembra corretto che l'uso di uno strumento invasivo, eppure così diffuso, debba essere rigorosamente regolamentato. Per quanto concerne il fax poi questa esigenza è aggravata dal fatto che il messaggio viene trasmesso non solo invadendo la sua privacy ma anche utilizzando le "materie prime" messe a disposizione dal destinatario: carta, inchiostro o toner.

Non sembra realistico, come pure è stato fatto, rispolverare cavillose logiche "proprietarie" secondo le quali l'uso dei fogli di carta altrui costituirebbe un'intollerabile sopruso lesivo del patrimonio di colui che riceve un messaggio via fax non richiesto (cosa vera, ma come dicono i penalisti, il furto del foglio di carta è un'esempio di scuola del cosiddetto reato inoffensivo e non punibile).

Per giustificare questa norma non occorre scomodare gli schemi rigorosi del giurista: è sufficiente richiamare quei principi di civiltà che devono regolare la pacifica convivenza civile.

Chi conosce la storia del "diritto alla privacy" sa che questa posizione giuridica, nata come "diritto ad essere lasciati soli" si è progressivamente evoluta colorandosi di nuove sfumature trasformandosi nel diritto a controllare la circolazione delle proprie informazioni e poi nel diritto di costruire liberamente la propria sfera privata. Se vogliamo dare un senso compiuto alle nuove regole della società dell'informazione che il nostro Paese si sta dando dobbiamo concludere che la privacy serve non più solo a garantire all'individuo una sfera di intangibilità ma diviene lo strumento per permettere ad ognuno di noi di scrivere con parole proprie la propria storia personale.

Eppure qualcosa stride in questo testo normativo che tutti hanno collegato alla famiglia di regole che mirano ad accrescere il senso della riservatezza (che, parafrasando una formula fortunata di origine statunitense, potremmo chiamare Privacy Enhencing Rules).

Più precisamente, tenendo in considerazione tutti gli interessi in gioco nel flusso dei messaggi commerciali, ci si deve chiedere se sia corretta la scelta tutta italiana di limitare l'uso del fax senza considerare la natura dei destinatari del messaggio stesso.

Il divieto di invio di messaggi senza consenso si applica infatti indistintamente a tutti gli abbonati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Questo vuol dire che anche lo scambio di informazioni promozionali o di proposte di vendita tra aziende è condizionato al consenso del destinatario.

Ma ha senso tutto ciò?

Il fax è uno strumento essenziale per la rapida comunicazione di informazioni promozionali tra soggetti economici: spesso ricevere, magari in ore notturne, un foglio con le offerte di un fornitore di servizi con il quale non si sono mai avuti contatti è utile per risparmiare tempo e concludere contatti vantaggiosi.

Non crediamo sia casuale il fatto che la legge sulla tutela dei dati personali, nel cui solco questo decreto legislativo si inserisce, abbia introdotto un regime di favore per il trattamento di informazioni relative allo svolgimento di attività economiche raccolte per l'invio di materiale promozionale: in questo caso infatti, fermo restando l'obbligo di informativa a carico del titolare del trattamento, la legge n. 675/1996 prevede (art. 12 lettera f) che non sia necessario richiedere il consenso dell'interessato.

Peraltro la stessa direttiva comunitaria che viene recepita con il D. Legs. 171/1998 stabilisce (all'art. 12, comma 3) che il divieto di inviare fax a contenuto pubblicitario in assenza del preventivo consenso dell'abbonato si applica esclusivamente alle persone fisiche. Imprese e comunicazioni business to business sono del tutto estranee all'applicazione di questo strumento normativo comunitario.

Il legislatore italiano ha fatto una scelta orientata in termini più rigorosi che penalizza pesantemente un settore di mercato in straordinaria crescita e frappone un fastidioso ostacolo alla libera comunicazione tra soggetti economici. C'è da chiedersi quale sia il beneficio di questa previsione così generale che non modula la protezione della riservatezza in relazione alla natura del soggetto destinatario dei messaggi.

Se il vero problema della privacy è quello di innalzare la soglia di protezione per la vita privata degli individui, pare di poter dire che in questo caso, estendendo le norme di protezione anche alle aziende, si è andati oltre l'obiettivo e si è sostanzialmente criminalizzato uno strumento di comunicazione importante.

Molte aziende specializzate negli invii automatici di messaggi fax pubblicitari ad aziende sono oggi in grande difficoltà perché devono, con fastidi e costi non necessari, munirsi del consenso espresso delle imprese da contattare.

L'auspicio dell'interprete è che queste norme contribuisca a diffondere anche nel nostro paese la cultura della riservatezza e del rispetto. In questa prima fase la correttezza del metodo di indagine impone di limitarsi a studiare in che modo l'autorità costituita applicherà al caso concreto il testo generale ed astratto della legge. Appare pertanto corretto sospendere il giudizio sulla normativa ed evitare valutazioni allarmistiche. In ogni caso l'analisi economica del diritto porterà impietosamente ad un raffronto, in termini economici, tra le esigenze dell'individuo e del mercato. Perché non va dimenticato che la partita, anche per questo argomento, si giocherà inevitabilmente sul terreno dei costi e dei benefici per il singolo e per la collettività.

Va infine ricordato che sotto il profilo sanzionatorio l'articolo 11 del D.Lgs. 171/1998 prevede che per la violazione delle disposizioni in tema di dati relativi al traffico e fatturazione, elenco degli abbonati e chiamate indesiderate (cfr. articoli 4, 9 e 10), restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 35 della legge n. 675/1996.


3. Disposizioni relative all'attività giornalistica: le modifiche alla legge n. 675/1996

Il D.Lgs. 171/1998 si chiude con uno specifico riferimento alla complessa questione legata ai rapporti tra tutela dei dati personali ed esercizio dell'attività giornalistica.

Si tratta come è noto di una questione centrale nell'intera economia della legge n. 67571996 che ha per lungo tempo condizionato il dibattito che ha accompagnato questa prima fase di applicazione delle norme sulla privacy.

Con questo intervento, le cui conseguenze applicative potranno essere analizzate solo tra qualche tempo alla luce dei fatti, il legislatore delegato ha deciso di percorrere una strada alternativa rispetto alla rigorosa applicazione dei principi di cui alla legge n. 675/1996 rispetto allo svolgimento dell'attività giornalistica.

In primo luogo è stato ulteriormente valorizzato il ruolo che verrà svolto dal Codice Deontologico dei Giornalisti. Attraverso raffinate e quasi impercettibili variazioni lessicali (previste dall'articolo 12 del D.Lgs. 171/1998) che riguardano l'articolo 12, comma 1, lettera e), l'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 1996, n 675, viene valorizzata la rilevanza questo strumento di autonomia dei giornalisti come strumento per la misura di tutte le cose. L'autodisciplina giornalistica, cioè, a seguito di queste variazioni diventa il punto di riferimento non eventuale ma necessario per definire la legittimità del comportamento di colui che tratta dati personali per lo svolgimento di attività giornalistica.

Ben più appariscente, ma forse nella sostanza non altrettanto forte concettualmente, è l'ulteriore modifica proposta dal D.Lgs. 171/1998 che riguarda il primo comma dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la cui nuova formulazione è la seguente

" Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico".

In pratica, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti da un consolidato orientamento giurisprudenziale(8), il legislatore delegato ha sottratto l'attività giornalistica dall'ambito applicativo della legge n. 675/1996, che fino all'entrata in vigore di questa variazione, si limitava a considerare rilevante la pubblicazione di notizie relative alla salute ed alla vita sessuale dell'interessato. A tale proposito va ricordato che anche il secondo comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è stato modificato al fine di evitare che il giornalista abbia l'obbligo di acquisire il consenso espresso dell'interessato allorché si debbano riportare notizie relative allo stato di salute o alla sfera sessuale.

Peraltro la nuova normativa introdotta dal legislatore ha esaltato la cooperazione tra autorità Garante e Consiglio nazionale dei Giornalisti. Questi due organismi dovranno sempre più coordinarsi per realizzare un'equilibrato rapporto tra le esigenze dell'individuo a proteggere la sua sfera privata e l'interesse della collettività a conoscere notizie ritenute essenziali per la convivenza civile.

Anche dal punto di vista formale viene ribadita la rilevanza del Codice Deontologico dei giornalisti: ne è stata infatti prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, al fine di renderne conoscibile a tutti il contenuto. In questo modo viene sancita una posizione di privilegio del Codice dei giornalisti rispetto alle altre norme di buona condotta nascenti dall'autodisciplina, le quali non beneficeranno della Gazzetta ufficiale come organo di diffusione e di pubblicizzazione. Ma in considerazione dell'interesse pubblico insito nell'attività giornalistica questa scelta del legislatore sembra comprensibile e pienamente accettabile.

Quanto invece alla complessiva vicenda relativa al rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza nel nostro paese, sembra chiaro che a parte le improvvise fughe in avanti realizzate inizialmente dalla legge 675/1996 nella sua formulazione originaria, si è realizzata una soluzione compromissoria che lascia ampio spazio alla autonomia della professione giornalistica. Secondo una formula shakespeariana si potrebbe dire "molto rumore per nulla": per fortuna restano, a garantire un'equo e civile esercizio della libertà di stampa, i punti fermi conseguiti da una trentennale giurisprudenza su questo punto.

Milano, giugno 1998



1) E' la direttiva 97/66/Ce emanata il 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La direttiva fissa il termine del 24 ottobre 1998 per il recepimento da parte degli Stati membri.

2) In particolare l'articolo 1 lettera b) della legge n. 676/1996 prevede che il Governo garantisca la piena attuazione dei principi previsti dalla legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi settori di attività, nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della normativa comunitaria. Lo stesso articolo cita tra l'altro il rispetto della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (95)4, del 7 febbraio 1995 sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi telefonici.

3) D. Lgs Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
a) "abbonato": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la fornitura dei medesimi servizi;
b) "utente": la persona fisica che utilizza uno o più servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente dall'eventuale qualità di abbonato;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni": un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici utilizzati, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili il pubblico:
d) "servizio di telecomunicazioni": un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.

4) In questo senso si è espresso, tra gli altri , G. Buttarelli, Elenchi, bollette e apparecchi: irrompe la privacy, pubblicato dal "Sole 24 ore" del 15 giugno 1998

5) In questo senso si esprime G.Buttarelli, loc. cit.

6)Il riferimento è a quella che, secondo una tipica ricostruzione, viene qualificata come tecnologia "pulita" in contrapposizione alla cosiddetta "tecnologia "sporca", che lascia cioè le tracce del passaggio da parte del suo utilizzatore. Su questo importante aspetto del prossimo sviluppo della privacy rinviamo alle osservazioni formulate da S. Rodotà in A.A. V.V. Società dell'informazione; Tutela della riservatezza, Atti del Convegno di Stresa, Milano, 1998, passim.

7) Art. l0. Chiamate indesiderate
1. L'uso di un sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore o del telefax per scopi di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, è consentito con il consenso espresso dell'abbonato.
2. Le chiamate per le finalità di cui al comma 1, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge.

8) In estrema sintesi questo orientamento della Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass . sez V..n. 175660 /1987 nonché Cass. sez. V n. 178531) si basa su tre requisiti che devono concorrere per rendere legittima la pubblicazione di una notizia:

    1) verità o verosimiglianza della notizia pubblicata
    2) esistenza di un pubblico interesse alla conoscenza dei fatti medesimi
    3) obiettiva e serena esposizione della notizia.