CE - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

POSIZIONE DELLE AUTORITAĠ EUROPEE PER LA PROTEZIONE DEI DATI RISPETTO ALLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO SUL POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITAĠ TRANSNAZIONALE E LĠIMMIGRAZIONE ILLEGALE

 

Il Gruppo di lavoro in materia di polizia e giustizia1, al quale le autoritˆ europee per la protezione dei dati hanno affidato il compito di monitorare le questioni attinenti la protezione dei dati nel settore del III pilastro, ha preso atto dellĠiniziativa di quindici Stati Membri finalizzata allĠadozione di una decisione del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e della criminalitˆ transnazionale (Òprogetto di decisione del Consiglio sul Trattato di PrŸmÓ). Il Gruppo di lavoro prende atto, inoltre, della relazione2 adottata dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo il 21 maggio 2007 rispetto allĠiniziativa suddetta, ed esprime il proprio apprezzamento per le preoccupazioni espresse dalla Commissione LIBE con riguardo alla protezione dei dati.

Il Gruppo di lavoro riconosce lĠesigenza di strumenti efficaci ai fini dello scambio di informazioni in materia giudiziaria e di polizia nello spazio di libertˆ, sicurezza e giustizia. Come sottolineato in pi occasioni, anche nellĠambito del Programma de LĠAja, lĠefficacia delle attivitˆ giudiziarie e di polizia  accettabile in una societˆ democratica soltanto se si fonda su un livello elevato e su un quadro armonizzato di protezione dei dati. Non vĠ dubbio che sia necessario rispettare appieno i diritti fondamentali dei cittadini.

Compito di tutte le autoritˆ europee per la protezione dei dati  garantire che ogni decisione concernente nuovi strumenti normativi, in particolare se assunta dal legislatore comunitario, rappresenti un solido contemperamento fra lĠinteresse pubblico allo svolgimento delle attivitˆ giudiziarie e di polizia e i diritti fondamentali dei cittadini. La delicatezza delle informazioni oggetto di scambio e lĠimpatto che ne pu˜ derivare per i singoli giustificano tale attento monitoraggio, di cui fanno parte anche una valutazione ed unĠanalisi adeguate in termini di protezione dei dati. Ci˜ vale anche rispetto allĠesigenza di consultare le autoritˆ europee per la protezione dei dati prima di adottare qualsivoglia misura di attuazione.

Nel quadro degli sforzi compiuti per migliorare la lotta alle attivitˆ criminali, lĠiniziativa in questione prevede lĠintroduzione di uno strumento che riguarda in modo specifico lo scambio di informazioni fra le autoritˆ giudiziarie e di polizia relativamente al DNA, alle impronte digitali e allĠimmatricolazione dei veicoli, consentendo alle suddette autoritˆ di accedere alle banche dati nazionali. Il progetto di decisione contiene una serie di norme in materia di protezione dati appositamente sviluppate per questa tipologia di scambi. Tuttavia,  indispensabile definire prioritariamente un quadro generale in materia di protezione dei dati secondo quanto previsto nella proposta di decisione quadro del Consiglio, tale da offrire un livello elevato di tutela. Si tratta di unĠesigenza che  giˆ stata sottolineata dal Parlamento europeo nonchŽ da tutte le autoritˆ europee per la protezione dei dati.3

Confidiamo che lĠimpegno profuso dalla Presidenza tedesca ai fini dellĠadozione della decisione quadro terrˆ nel debito conto le garanzie necessarie ai fini della protezione di diritti fondamentali dei cittadini.

Al riguardo,  importante prendere atto che la proposta di decisione del Consiglio sul Trattato di PrŸm contiene numerosi riferimenti allĠapplicazione della legislazione nazionale, anche in materia di protezione dei dati, ma non prevede una sufficiente armonizzazione. Ad esempio, le motivazioni del trattamento di dati relativi a DNA ed impronte digitali, le modalitˆ di tale trattamento, ed il controllo e la vigilanza indipendenti sul trattamento stesso sono rimessi alla normativa nazionale. Inoltre, non  chiaro quali norme siano da applicarsi qualora i dati ricavati attraverso lĠaccesso alle banche dati di altri Stati membri siano successivamente trasmessi a Paesi terzi. Nella decisione adottata a Larnaca lĠ11 maggio 2007, le autoritˆ europee per la protezione dei dati hanno giˆ evidenziato come le normative in materia di protezione dati applicabili alle attivitˆ giudiziarie e di polizia presentino differenze tipologiche e di sostanza e, pertanto, da esse non scaturisca un approccio armonizzato in termini di protezione dati per quanto concerne le informazioni relative alle attivitˆ suddette, i diritti degli interessati, e lĠesistenza di controlli efficaci e indipendenti.

Oltre allĠassenza di un approccio armonizzato, con particolare riguardo al trattamento di informazioni relative al DNA ed alle impronte digitali a livello dellĠUE, le differenze esistenti in termini di normativa nazionale sulla protezione dei dati e, in taluni casi, lĠindisponibilitˆ di meccanismi indipendenti di vigilanza e/o controllo indicano senza alcun dubbio che il progetto di decisione del Consiglio sul Trattato di PrŸm deve prevedere meccanismi idonei ad eliminare tali deficienze4; in alternativa, lĠentrata in vigore della decisione stessa dovrˆ essere subordinata alla previa adozione della decisione quadro sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia.

 

NOTE

1 Istituito dalla Conferenza di primavera delle Autoritˆ europee per la protezione dei dati, sulla base di una Risoluzione adottata a Larnaca (Cipro) lĠ11 maggio 2007, con il compito di seguire gli sviluppi nel settore delle attivitˆ giudiziarie e di polizia, proporre e predisporre ogni iniziativa da assumersi in questo campo ad opera della Conferenza stessa.

2 Relazione presentata dal parlamentare europeo Correja – doc. n. 2007/0804 (CNS).

3 Si vedano le Dichiarazioni approvate a Cracovia (2005), Budapest (2006), Londra (2006) e Larnaca (2007). Si veda anche il Parere reso dal Garante europeo per la protezione dei dati, in data 4 aprile 2007.

4 Si veda anche la Dichiarazione di Breslavia del 2004, ove si sollecita la costituzione di un forum strutturato delle autoritˆ per la protezione dei dati in cui analizzare le implicazioni delle iniziative in materia di Terzo Pilastro in unĠottica di protezione dei dati.