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CE - GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
POSIZIONE DELLE AUTORITAĠ EUROPEE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
RISPETTO ALLA PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO SUL POTENZIAMENTO DELLA
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA LOTTA CONTRO IL
TERRORISMO, LA CRIMINALITAĠ TRANSNAZIONALE E LĠIMMIGRAZIONE ILLEGALE Il Gruppo
di lavoro in materia di polizia e giustizia1, al quale le autorit
europee per la protezione dei dati hanno affidato il compito di monitorare le
questioni attinenti la protezione dei dati nel settore del III pilastro, ha
preso atto dellĠiniziativa di quindici Stati Membri finalizzata allĠadozione di
una decisione del Consiglio sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e della
criminalit transnazionale (Òprogetto di decisione del Consiglio sul Trattato
di PrmÓ). Il Gruppo di lavoro prende atto, inoltre, della relazione2
adottata dalla Commissione LIBE del Parlamento europeo il 21 maggio 2007
rispetto allĠiniziativa suddetta, ed esprime il proprio apprezzamento per le
preoccupazioni espresse dalla Commissione LIBE con riguardo alla protezione dei
dati. Il Gruppo
di lavoro riconosce lĠesigenza di strumenti efficaci ai fini dello scambio di
informazioni in materia giudiziaria e di polizia nello spazio di libert,
sicurezza e giustizia. Come sottolineato in pi occasioni, anche nellĠambito
del Programma de LĠAja, lĠefficacia delle attivit giudiziarie e di polizia
accettabile in una societ democratica soltanto se si fonda su un livello
elevato e su un quadro armonizzato di protezione dei dati. Non vĠ dubbio che
sia necessario rispettare appieno i diritti fondamentali dei cittadini. Compito
di tutte le autorit europee per la protezione dei dati garantire che ogni
decisione concernente nuovi strumenti normativi, in particolare se assunta dal
legislatore comunitario, rappresenti un solido contemperamento fra lĠinteresse
pubblico allo svolgimento delle attivit giudiziarie e di polizia e i diritti
fondamentali dei cittadini. La delicatezza delle informazioni oggetto di
scambio e lĠimpatto che ne pu derivare per i singoli giustificano tale attento
monitoraggio, di cui fanno parte anche una valutazione ed unĠanalisi adeguate
in termini di protezione dei dati. Ci vale anche rispetto allĠesigenza di
consultare le autorit europee per la protezione dei dati prima di adottare
qualsivoglia misura di attuazione. Nel
quadro degli sforzi compiuti per migliorare la lotta alle attivit criminali, lĠiniziativa
in questione prevede lĠintroduzione di uno strumento che riguarda in modo
specifico lo scambio di informazioni fra le autorit giudiziarie e di polizia
relativamente al DNA, alle impronte digitali e allĠimmatricolazione dei
veicoli, consentendo alle suddette autorit di accedere alle banche dati
nazionali. Il progetto di decisione contiene una serie di norme in materia di
protezione dati appositamente sviluppate per questa tipologia di scambi.
Tuttavia, indispensabile definire prioritariamente un quadro generale in
materia di protezione dei dati secondo quanto previsto nella proposta di
decisione quadro del Consiglio, tale da offrire un livello elevato di tutela.
Si tratta di unĠesigenza che gi stata sottolineata dal Parlamento europeo
nonch da tutte le autorit europee per la protezione dei dati.3 Confidiamo
che lĠimpegno profuso dalla Presidenza tedesca ai fini dellĠadozione della
decisione quadro terr nel debito conto le garanzie necessarie ai fini della
protezione di diritti fondamentali dei cittadini. Al riguardo,
importante prendere atto che la proposta di decisione del Consiglio sul
Trattato di Prm contiene numerosi riferimenti allĠapplicazione della legislazione
nazionale, anche in materia di protezione dei dati, ma non prevede una
sufficiente armonizzazione. Ad esempio, le motivazioni del trattamento di dati
relativi a DNA ed impronte digitali, le modalit di tale trattamento, ed il
controllo e la vigilanza indipendenti sul trattamento stesso sono rimessi alla
normativa nazionale. Inoltre, non chiaro quali norme siano da applicarsi
qualora i dati ricavati attraverso lĠaccesso alle banche dati di altri Stati
membri siano successivamente trasmessi a Paesi terzi. Nella decisione adottata
a Larnaca lĠ11 maggio 2007, le autorit europee per la protezione dei dati
hanno gi evidenziato come le normative in materia di protezione dati
applicabili alle attivit giudiziarie e di polizia presentino differenze tipologiche
e di sostanza e, pertanto, da esse non scaturisca un approccio armonizzato in
termini di protezione dati per quanto concerne le informazioni relative alle
attivit suddette, i diritti degli interessati, e lĠesistenza di controlli
efficaci e indipendenti. Oltre allĠassenza
di un approccio armonizzato, con particolare riguardo al trattamento di informazioni
relative al DNA ed alle impronte digitali a livello dellĠUE, le differenze
esistenti in termini di normativa nazionale sulla protezione dei dati e, in
taluni casi, lĠindisponibilit di meccanismi indipendenti di vigilanza e/o
controllo indicano senza alcun dubbio che il progetto di decisione del
Consiglio sul Trattato di Prm deve prevedere meccanismi idonei ad eliminare
tali deficienze4; in alternativa, lĠentrata in vigore della
decisione stessa dovr essere subordinata alla previa adozione della decisione
quadro sulla protezione dei dati in materia di cooperazione giudiziaria e di
polizia. NOTE 1 Istituito dalla Conferenza di primavera delle Autorit europee
per la protezione dei dati, sulla base di una Risoluzione adottata a Larnaca
(Cipro) lĠ11 maggio 2007, con il compito di seguire gli sviluppi nel settore
delle attivit giudiziarie e di polizia, proporre e predisporre ogni iniziativa
da assumersi in questo campo ad opera della Conferenza stessa. 2 Relazione
presentata dal parlamentare europeo Correja – doc. n. 2007/0804 (CNS). 3 Si vedano le Dichiarazioni approvate a Cracovia (2005), Budapest
(2006), Londra (2006) e Larnaca (2007). Si veda anche il Parere reso dal
Garante europeo per la protezione dei dati, in data 4 aprile 2007. 4 Si
veda anche la Dichiarazione di Breslavia del 2004, ove si sollecita la
costituzione di un forum strutturato delle autorit per la protezione dei dati
in cui analizzare le implicazioni delle iniziative in materia di Terzo Pilastro
in unĠottica di protezione dei dati. |