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GRUPPO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI DATI EX ART. 29
Parere 1/2009 - WP159 adottato il 10 febbraio 2009
INDICE
IL GRUPPO PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI istituito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 19951, visti larticolo 29 e larticolo 30, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della succitata direttiva e larticolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2002, visto larticolo 255 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo allaccesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, visto il proprio regolamento interno, HA ADOTTATO IL SEGUENTE DOCUMENTO:
Il 13 novembre 2007, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva (la proposta) recante modifica della direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Il 24 settembre 2008, il Parlamento europeo adottava emendamenti alla proposta in prima lettura (emendamenti del Parlamento), commentati il 6 novembre 2008 dalla Commissione europea nel documento COM(2008)723 def. (commenti della Commissione). Successivamente, il 27 novembre 2008, un accordo politico veniva raggiunto in seno al Consiglio dellUnione europea (accordo del Consiglio). Il gruppo dellarticolo 29 intende esprimere un parere sugli emendamenti del Parlamento, sui commenti della Commissione e sullaccordo del Consiglio. Il gruppo ricorda i due pareri gi adottati sulla revisione del quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (parere 8/2006 del 26 settembre 20062 e parere 2/2008 del 15 maggio 20083). Per quanto si compiaccia che siano state prese in considerazione alcune raccomandazioni precedentemente espresse, il gruppo desidera sottolineare alcune preoccupazioni di base in merito alle questioni sorte dopo la prima lettura al Parlamento europeo e al Consiglio; a tal fine, il gruppo non intende ripetere tutti i punti sollevati nei precedenti pareri, che rimangono a tuttoggi validi.
2. NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI DEI DATI PERSONALI Il gruppo sostiene in pieno la proposta di rendere pi vincolante larticolo 4 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche ponendo lobbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di notificare le violazioni della sicurezza. Le notifiche a tal fine possono rivelarsi un prezioso strumento affinch le autorit garanti della protezione dei dati possano vegliare con maggiore incisivit ed efficacia al rispetto dellobbligo incombente ai fornitori di servizi di adottare provvedimenti adeguati a tutela della sicurezza. In termini generali, il gruppo raccomanda di affrontare il problema della notifica delle violazioni di sicurezza dei dati personali secondo il seguente approccio: - la competente autorit nazionale di regolamentazione viene informata ogni qualvolta sussista il rischio di effetti negativi4 per la vita privata e la protezione dei dati personali; - capitale che i fornitori di servizi informino immediatamente gli utenti interessati ogni qualvolta si verifichino violazioni della sicurezza in grado di produrre effetti negativi5 sulla vita privata e sui dati a carattere personale, indipendentemente dalla possibilit per la competente autorit nazionale di regolamentazione di divulgare informazioni in merito alla violazione o di obbligare il fornitore di servizi ad agire in tal senso; - opportuno che ciascun fornitore di servizi conservi registrazioni6 di tutte le violazioni di dati personali. Il gruppo constata inoltre che le tre proposte (del Parlamento, della Commissione e del Consiglio) affrontano il problema della violazione della sicurezza e dei dati personali secondo tre approcci sostanzialmente diversi, soprattutto sotto i seguenti aspetti: - la portata dellobbligo (estesa ai servizi della societ dellinformazione secondo gli emendamenti del Parlamento, limitata ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico secondo il Consiglio e la Commissione); il gruppo decisamente favorevole ad estendere la portata dellobbligo ai servizi della societ dellinformazione; - lorganismo cui spetta decidere in merito alla notifica agli interessati (lautorit compente per il Parlamento e la Commissione, il fornitore di servizi per il Consiglio); - la tipologia di violazioni da notificare (tutte le violazioni secondo la proposta del Parlamento e i commenti della Commissione, solo le violazioni gravi secondo laccordo del Consiglio); - le persone cui notificare la violazione (abbonati o individui per il Parlamento e la Commissione, solo gli abbonati per il Consiglio). Portata della notifica: servizi della societ dellinformazione Il gruppo esprime deciso sostegno agli emendamenti 187/rev e 184 adottati dal Parlamento. necessario estendere lobbligo di notifica delle violazioni dei dati personali ai servizi della societ dellinformazione considerato il ruolo sempre pi centrale che essi rivestono nella vita dei cittadini europei ed della mole crescente di dati personali elaborati dai suddetti servizi. Le operazioni online quali laccesso ai servizi di e-banking, le cartelle cliniche del settore privato e gli acquisti via internet non sono che qualche esempio dei servizi esposti a violazioni dei dati personali in grado di occasionare serie ripercussioni per un numero elevato di cittadini europei. Un obbligo di notifica imposto unicamente ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico produrrebbe effetti limitati ad un numero molto esiguo di interessati rendendo pertanto la notifica della violazione dei dati personali uno strumento molto meno incisivo al fine di tutelare le persone contro rischi quali il furto di identit, la perdita finanziaria o le mancate opportunit economiche o occupazionali. Il gruppo esprime pertanto profondo rammarico che la proposta non sia stata accolta dalla Commissione e dal Consiglio e ricorda che alcune disposizioni della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche trovano gi applicazione al di l dellambito ristretto dei servizi di comunicazione elettronica7. Responsabilit e criteri della notifica La responsabilit di valutare i rischi connessi alle violazioni dei dati personali dovrebbe incombere ai fornitori di servizi interessati, essendo questi nella migliore posizione per stabilire quanto prima se, in base alle regole di valutazione stabilite dalle autorit, occorre informare le persone interessate. Indipendentemente dallobbligo di notificare alla competente autorit nazionale di regolamentazione tutte le violazioni in cui sussiste il rischio di effetti negativi, i fornitori di servizi dovrebbero stabilire se necessaria una notifica agli abbonati o a singoli individui. Onde garantire che vengano diffuse al pubblico informazioni accurate e pertinenti, le competenti autorit nazionali di regolamentazione possono decidere, ogni qualvolta lo ritengano necessario, di rendere pubblica la violazione e costringere il fornitore di servizi a divulgare informazioni sulla violazione. Dal momento che sar il fornitore di servizi ad effettuare la notifica, essenziale che la direttiva contempli meccanismi a garanzia che le violazioni non vengano occultate, che la valutazione della violazioni avvenga in modo corretto e che le persone interessate ricevano una notifica nei casi previsti. Questa possibile estensione oltre lambito ristretto dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico anche prevista in altre circostanze, dal momento che la Commissione ha proposto di estendere il campo dapplicazione dellarticolo 5, paragrafo 3, ai casi in cui i cookies e lo spyware vengono forniti tramite supporti quali CD-ROM o chiavi USB, che non sono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Ricevendo notifiche in un numero elevato di casi, le autorit saranno nella posizione di supervisionare il processo di notifica alle persone interessate da parte dei fornitori di servizi. Occorre armonizzare il formato della notifica a livello europeo definendo inoltre criteri chiari e obiettivi che aiutino a valutare le conseguenze degli effetti negativi indotti dalla violazione. La competente autorit nazionale di regolamentazione dovrebbe inoltre controllare se il fornitore di servizi ha effettuato correttamente la valutazione della violazione e ha eventualmente adottato misure adeguate a fronte della violazione dei dati personali. Infine, per evitare loccultamento delle violazioni, fondamentale che la direttiva investa la competente autorit nazionale di regolamentazione del potere di comminare sanzioni pecuniarie8 nei casi in cui il fornitore di servizi omette di riferire o riferisce in modo incorretto le violazioni di dati personali alle persone interessate e/o allautorit stessa. Tipologie di violazioni da notificare alle persone interessate: il concetto di effetti negativi Il gruppo si compiace per lintroduzione, allarticolo 29, di una nuova definizione di violazione dei dati personali, proposta nei commenti della Commissione10. Il gruppo constata tuttavia che le tre proposte ricorrono ad una diversa formulazione per indicare le circostanze in cui le violazioni vanno notificate alle persone interessate. Il gruppo raccomanda pertanto che le persone interessate ricevano notifica delle violazioni di sicurezza tali da occasionare effetti negativi per la vita privata e la tutela dei dati personali. Il considerando 29 dellaccordo del Consiglio fornisce esempi utili a tal fine. Le persone cui notificare la violazione Il gruppo esprime compiacimento per i riferimenti a abbonato o singolo, a utenti interessati e a autorit nazionale competente inseriti nel considerando 29 degli emendamenti del Parlamento11. Laccordo del Consiglio limita le notifiche agli abbonati e quindi alcune violazioni dei dati personali descritte nel parere 2/2008 non saranno notificate agli interessati. Il gruppo riconosce la necessit, in occasione di notifiche di violazioni, di fornire informazioni sulle circostanze della violazione, in particolare se i dati a carattere personale fossero protetti o meno mediante cifratura; si tratta di informazioni essenziali affinch, in relazione ad una violazione, la competente autorit nazionale di regolamentazione possa individuare gli interventi adeguati da approntare eventualmente con il fornitore di servizi. Il gruppo non tuttavia daccordo ad esentare da notifica12 quelle violazioni in cui i fornitori di servizi hanno approntato le opportune misure di protezione tecnologica e che tali misure erano state applicate ai dati interessati dalla violazione della sicurezza. Si tratta di una disposizione destinata a ridurre in modo significativo la qualit e lutilit delle informazioni fornite alle persone interessate. Solo se debitamente informati, gli utenti interessati potranno essere in grado di adottare provvedimenti adeguati per ridurre i rischi cui sono esposti. Il gruppo sottolinea pertanto limportanza del formato della notifica e della valutazione del rischio ai fini di decidere se informare o meno le persone interessate, indipendentemente dalle misure tecniche realmente adottate a protezione dei loro dati personali.
3.1. Trattamento dei dati sul traffico a fini di sicurezza Nel nuovo articolo 6, paragrafo 6, lettera a), il Parlamento, il Consiglio e la Commissione propongono di inserire nella direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche una nuova esenzione riguardante il trattamento dei dati sul traffico per motivi di sicurezza. Il gruppo al corrente che le soluzioni cui i fornitori di servizi di sicurezza ricorrono13 a tutela della sicurezza (quali programmi antivirus e antispam, firewall o sistemi di rilevazione intrusioni) possono richiedere il trattamento dei dati sul traffico finalizzato a garantire la sicurezza dei dati personali degli utenti e a tutelare il servizio stesso. Ciononostante il gruppo nutre apprensioni che lattuale formulazione possa rendere legittimo un uso esteso di dispositivi di filtraggio DPI14, sia in rete che nellapparecchiatura dellutente come le scatole ADSL, laddove lattuale quadro normativo distingue gi i casi in cui consentito il trattamento dei dati sul traffico per motivi di sicurezza. La base giuridica che consente il trattamento dei dati sul traffico da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento in effetti costituita dallarticolo 6 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e dagli articoli 7 e 17 della direttiva sulla tutela dei dati. In forza dellarticolo 7, lettera f), della direttiva sulla tutela dei dati, il trattamento di dati personali pu essere effettuato qualora necessario per il perseguimento dellinteresse legittimo del responsabile del trattamento e a condizione che prevalgano linteresse o i diritti e le libert fondamentali della persona interessata. Larticolo 17 della suddetta direttiva pone inoltre lobbligo per il responsabile del trattamento di attuare misure tecniche ed organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dallalterazione, dalla diffusione o dallaccesso non autorizzati [...] o da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali. Le misure adottate devono essere altres proporzionate ai rischi presentati dal trattamento e alla natura dei dati da proteggere. Sottolineando che i commenti della Commissione chiariscono la portata dellemendamento 180 del Parlamento, il gruppo constata che la formulazione proposta dalla Commissione stabilisce al di l di ogni ragionevole dubbio che il trattamento dei dati di pertinenza della direttiva sulla tutela dei dati. Pertanto, ogni qualvolta risulti necessario, i fornitori di servizi di sicurezza invieranno una notifica alle autorit nazionali garanti della protezione dei dati e assicureranno lesercizio dei diritti degli interessati. Il gruppo ricorda infine che il trattamento dei dati sul traffico a fini di sicurezza gi effettuato negli Stati membri che hanno adottato misure ai sensi dellarticolo 15, paragrafo 1, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche che autorizza ladozione di disposizioni legislative in deroga al principio dellanonimit o della cancellazione di dati sul traffico15 non pi necessari ai fini della trasmissione di una comunicazione, onde prevenire un uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. Alla luce dei motivi su esposti, la proposta di un nuovo articolo 6, paragrafo 6, lettera a), non risulta necessaria.
Il Parlamento e la Commissione propongono di introdurre un nuovo considerando (27 bis) sugli indirizzi IP16. Il gruppo, pur compiacendosi per la formulazione proposta nei commenti della Commissione che fa specificatamente riferimento al suo operato, non sottoscrive tuttavia la proposta di inserire un riferimento esplicito alla presente questione in una direttiva. In tal senso, il gruppo ribadisce quanto osservato nel precedente parere17 che , a meno di poter distinguere con assoluta certezza che i dati corrispondano a utenti non identificabili, il fornitore di servizi Internet dovr trattare tutte le informazioni IP come dati personali, per maggiore sicurezza. Gli indirizzi IP riguardano nella maggior parte dei casi persone identificabili. Lidentificazione pu avvenire tanto tramite il fornitore di accesso che in altri modi, ad esempio sfruttando altri identificatori quali i cookies oppure linterazine con servizi internet che richiedono lidentificazione esplicita o implicita dellinteressato. Il considerando 26 della direttiva sulla tutela dei dati specifica esplicitamente che, per determinare se una persona identificabile, ҏ opportuno prendere in considerazione linsieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal responsabile del trattamento o da altri per identificare detta persona. La definizione di dati personali fornita della succitata direttiva fa riferimento ad informazioni concernenti una persona e gli indirizzi IP sono comunemente utilizzati per distinguere tra utenti cui va riservato diverso trattamento, ad esempio nella trasmissione di messaggi pubblicitari mirati o nella creazione di profili. Il gruppo disposto ad assistere la Commissione nellintraprendere il lavoro suggerito dal Parlamento europeo sugli indirizzi IP18, anche se, con la Commissione, non trova particolarmente opportuno trattare la questione in una disposizione sostanziale di una direttiva, come trova inopportuno lobbligo di presentare una relazione per fini non previsti dalla presente direttiva.
5. INFORMAZIONI ALLE AUTORIT GARANTI DELLA PROTEZIONE DEI DATI Il Parlamento ha adottato in prima lettura lemendamento 136 riguardante larticolo 15 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, successivamente modificato dai commenti della Commissione. La proposta imporrebbe un obbligo a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e di servizi della societ dellinformazione di notificare alle autorit indipendenti garanti della protezione dei dati tutte le richieste ricevute conformemente al paragrafo 119 e un obbligo per le suddette autorit di indagare tutte le richieste e di notificare alle autorit giudiziarie competenti i casi in cui ritiene che le pertinenti disposizioni legislative nazionali non siano state rispettate. La notifica proposta unutile aggiunta nellinteresse di una maggiore trasparenza e di un maggior controllo da parte delle autorit di regolamentazione. Tuttavia, sebbene una siffatta disposizione potenzierebbe notevolmente la capacit di supervisione e di applicazione della legge da parte delle autorit garanti della protezione dei dati, contribuendo pertanto ulteriormente affinch laccesso allinformazione si svolga nei limiti della legalit, essa graverebbe tanto le imprese interessate che le autorit garanti della protezione dei dati con un ulteriore onere amministrativo. A tale riguardo, il gruppo nutre apprensione che, poste nella necessit di monitorare il numero crescente di richieste20 trattate dalle autorit giudiziarie e di controllare tutte le singole inchieste giudiziarie, le autorit garanti si confrontino con un aumento sostanziale del fabbisogno di risorse finanziarie e umane. Il gruppo propone pertanto che la suddetta notifica abbia cadenza annuale e che fornisca dettagli sulle procedure interne utilizzate per rispondere alle richieste di accesso ai dati personali dellutente, sul numero di richieste ricevute, sulla base giuridica addotta e sugli eventuali problemi riscontrati. inoltre opportuno che lobbligo di notifica cos posto venga armonizzato e dettagliato a livello UE.
Lemendamento 131 del Parlamento chiarisce che gli MMS e tecnologie simili rientrano nella definizione di posta elettronica di cui allarticolo 2, lettera h). In primo luogo, il gruppo osserva che il considerando 40 della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche gi chiarisce che gli SMS rientrano nella definizione di posta elettronica21. In secondo luogo, necessario adeguare larticolo 13, paragrafo 1, tenendo conto delle tecnologie emergenti, conformemente al principio posto al considerando 422. Come attualmente formulato, larticolo 13, paragrafo 1, parte dallassunto che linteressato sia gi connesso alla rete su cui transita la comunicazione (ad esempio una telefonata o un messaggio di posta elettronica). Non sono pertanto contemplati i casi in cui labbonato sia sollecitato a connettersi ad una rete esclusivamente dedicata a messaggi pubblicitari, un eventuale caso tipico se si pensa alle applicazioni marketing bluetooth. Il gruppo si compiace pertanto dei chiarimenti forniti nei commenti della Commissione secondo cui la portata dellarticolo 13 riguarda principalmente luso della parola comunicazione e il nuovo considerando fa riferimento a tecnologie simili. Viene cos garantito il carattere necessario del previo consenso dellutente per le applicazioni marketing bluetooth, tenendo conto in tal modo delle osservazioni formulate dal gruppo nel parere 2/2008 riguardo la necessit di tutelare gli utenti di connessioni wireless a corto raggio dalle comunicazioni non desiderate, come previsto allarticolo 13. Il considerando 40 potrebbe eventualmente contemplare un esplicito riferimento a bluetooth. In terzo luogo, il gruppo ricorda le osservazioni espresse nel parere 2/2008 riguardo luso del termine abbonato di cui allarticolo 13 e prende nota con soddisfazione della formulazione proposta dallaccordo del Consiglio. Infine, la proposta del Consiglio di modificare larticolo 13, paragrafo 2, aggiungendo la frase al momento della raccolta delle coordinate inoltre molto utile in quanto specifica in modo inequivocabile il momento in cui gli utenti sono in condizione di opporsi alluso delle proprie coordinate elettroniche ai fini della pubblicit diretta.
7. IMPOSTAZIONI DEL PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE Il gruppo decisamente contrario allemendamento 128 adottato dal Parlamento secondo cui le impostazioni del programma di navigazione sono un modo per esprimere un consenso preliminare. Sebbene lemendamento sia ripreso nei commenti della Commissione e nellaccordo del Consiglio, il gruppo intende esprimersi a riguardo. Prescindendo dal problema formale insito nella creazione da parte della direttiva di un siffatto linguaggio tecnico-specifico, il gruppo teme per lerosione del concetto di consenso e per la mancanza di trasparenza che ne consegue. Le impostazioni predefinite di molti programmi di navigazione non consentono allutente di essere informato circa i tentativi di memorizzazione o di accesso alla sua apparecchiatura terminale. Le impostazioni predefinite dei programmi di navigazione, per quanto si debbano rispettose della privacy, non possono pertanto essere un mezzo per lutente di manifestare la propria volont libera, specifica e informata, come richiesto allarticolo 2, lettera h), della direttiva sulla tutela dei dati. Per quanto riguarda i cookies, il gruppo del parere che chi si avvale di questi dispositivi debba informarne lutente nella dichiarazione sulla riservatezza e non far affidamento alle impostazioni (predefinite) dei programmi di navigazione. Peraltro la formulazione prescelta non si limita ai cookies ma include qualsiasi tecnologia atta ad individuare il comportamento dellutente del programma di navigazione.
8. AZIONI GIUDIZIARIE PRESENTATE DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE Il gruppo a favore della proposta del Parlamento23 di introdurre allarticolo 13, paragrafo 6, la possibilit per ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo nella lotta contro le violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche di promuovere unazione giudiziaria. Si tratta di una norma destinata senza dubbio a potenziare i diritti degli utenti e a contribuire allo sviluppo di migliori pratiche in materia di sicurezza da parte degli operatori del settore.
Il gruppo prende infine nota con soddisfazione: - che il legislatore intende sanzionare le pratiche di phising24; - che la Commissione e il Consiglio hanno tenuto conto25 della richiesta del gruppo di essere consultato nellambito della procedura di comitatologia prevista allarticolo 4, paragrafo 4; - di essere stato inserito nel processo di consultazione di cui allarticolo 15 bis, paragrafo 4; - che sar consultato in occasione dellelaborazione della relazione sullapplicazione della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche rivista26; - del fatto che la Commissione, il Consiglio e il Parlamento desiderino chiarire che le disposizioni della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche si applicano alle tecnologie emergenti, quali RFID27 o NFC, basate su dispositivi di identificazione a radiofrequenza senza contatto.
Tra le questioni sollevate nel presente parere, il gruppo dellarticolo 29 chiede ai legislatori europei di tener soprattutto presente la necessit di estendere la notifica delle violazioni della sicurezza dei dati personali ai servizi della societ dellinformazione, tenuto conto della sua centralit ai fini della protezione dei dati personali dei cittadini europei. Fatto a Bruxelles, il 10/02/2009 Per il Gruppo di lavoro Il presidente Alex TRK
NOTE http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm 2 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_it.pdf 3 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2008/wp150_it.pdf 4 Il rischio di effetti negativi andrebbe soppesato in funzione di elementi quali la quantit di dati interessati dalla violazione, la loro natura, le conseguenze della violazione per linteressato, ad esempio furto di identit, perdita finanziaria, mancate opportunit economiche o occupazionali, una combinazione di questi fattori o altre circostanze simili. I criteri qualitativi e quantitativi in base ai quali stabilire le conseguenze degli effetti negativi dovranno essere definiti nel dettaglio nellambito della procedura di comitatologia, tenendo conto della necessit di non oberare le autorit con casi di minore rilevanza e di non diffondere allarme ingiustificato tra gli interessati. 5 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2006/wp126_it.pdf 6 opportuno definire un formato standard per le registrazioni onde garantirne la verificabilit da parte della competente autorit nazionale di regolamentazione. 7 Alcune disposizioni della direttiva quali larticolo 5, paragrafo 3 (cookies e spyware) e larticolo 13 (comunicazioni indesiderate) sono gi norme generali applicabili non solo ai servizi di comunicazione elettronica. 8 Il gruppo prende atto che disposizioni in tal senso sono state proposte dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio nel nuovo articolo 15 bis, paragrafo 1. 9 Si vedano i commenti della Commissione sugli emendamenti 187/rev e 184 adottati dal Parlamento. 10 Tuttavia, trattandosi di un concetto generale, la violazione dei dati personali non andrebbe limitata ai dati elaborati nellambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, bens esteso almeno ai servizi della societ dellinformazione. 11 Si veda lemendamento 183. 12 Si veda il considerando 29 degli emendamenti del Parlamento (emendamento 122) e i considerando 29 e 32 dellaccordo del Consiglio. 13 Tanto nellapparecchiatura terminale dellutente che in rete. 14 La DPI (deep packet inspection) consente di seguire e localizzare il comportamento dellutenza in modo molto invasivo. 15 Posto all'articolo 6, paragrafo 1. 16 Emendamento 185 del Parlamento. 17 Parere 4/2007 sul concetto di dati personali e il parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca. 18 Emendamento 139 e 186/rev. 19 Che descrive gli obblighi in materia di conservazione di dati formalizzati dalla direttiva 2006/24/CE sulla conservazione di dati. 20 Molti operatori del settore delle telecomunicazioni ricevono ogni giorno diverse centinaia di richieste del genere. 21 Fornita allarticolo 2, lettera h), della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. 22 Che afferma che la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche deve essere adeguata agli sviluppi verificatisi nei mercati e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica, in guisa da fornire un pari livello di tutela dei dati personali e della vita privata agli utenti dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. 23 Emendamento 133. 24 Emendamento 132 del Parlamento. 25 Si vedano i commenti della Commissione allemendamento 127 del Parlamento. 26 Si veda lemendamento 139 e 186/rev del Parlamento. 27 Articolo 3 e considerando 28. |