Garante per la protezione
    dei dati personali


Marketing: no alle telefonate commerciali preregistrate senza consenso dell'interessato

PROVVEDIMENTO DEL 4 NOVEMBRE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele de Paoli, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la segnalazione del signor Vincenzo Maria Morelli, con la quale stata lamentata la ricezione di una telefonata commerciale preregistrata da parte del centro estetico Epilspecialist di Daniela Cherchi, nella quale veniva offerta la possibilit di usufruire di trattamenti estetici;

VISTA la nota del 16 giugno 2010, con la quale l'avv. Carlo Savelli, incaricato dalla sig.ra Cherchi dopo che la stessa aveva ricevuto una specifica richiesta di informazioni da parte dell'Autorit, ha dichiarato di aver stipulato un contratto per la vendita di messaggi pubblicitari con la Compagnia dei Telefoni s.r.l. (di seguito indicata come "la societ") la quale si "impegnava direttamente e preciserei in via esclusiva di contattare i potenziali clienti, con reperimento dei loro recapiti telefonici attraverso proprie banche dati ed in totale autonomia e discrezionalit, facendo loro ascoltare il messaggio che pubblicizzava il centro estetico Daniela Cherchi";

VISTA la nota della societ del 15 giugno 2010 trasmessa in allegato alla risposta di cui sopra dall'avv. Savelli con la quale, nel rispondere alla richiesta di documentazione richiesta dallo stesso legale, afferma di possedere nella propria banca dati il nominativo e i recapiti del segnalante e che tutti i dati presenti nel data base provengono da elenchi telefonici trattati precedentemente all'agosto 2005;

RILEVATO che, nella medesima nota, la societ ha dichiarato di non chiedere all'interessato il preventivo consenso all'invio delle proprie comunicazioni promozionali (effettuate mediante chiamate preregistrate), in considerazione del fatto che "i dati sono stati raccolti precedentemente all'agosto 2005, in base alle previsioni contenute nell'art. 24 del d.lgs 196/2003 e, avendo fornito in passato una idonea informativa all'utente telefonico, non richiedono quindi un preventivo consenso specifico per il loro utilizzo";

RILEVATO che l'art. 130, comma 1 del Codice prevede per l'effettuazione di telefonate commerciali preregistrate (contrariamente a quanto sostenuto dalla societ) il presupposto del preventivo consenso informato e specifico dell'interessato;

CONSIDERATO che lo svolgimento, da parte della societ, di telefonate commerciali preregistrate da ricondurre all'ambito applicativo in questione, altrimenti verificandosi una elusione degli adempimenti in materia di informativa e consenso di cui agli artt. 13, 23 e 130 del Codice;

RITENUTO, pertanto, che il trattamento effettuato dalla societ realizza un trattamento illecito dei dati, perch posto in essere in violazione della richiamata normativa;

RILEVATO che, sulla base delle stesse dichiarazioni rese dal titolare, in relazione alle modalit della propria attivit promozionale, il trattamento presenta carattere sistematico;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altres, gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

RITENUTA conseguentemente la necessit di adottare nei confronti di Compagnia dei Telefoni s.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, un provvedimento di divieto del trattamento illecito di dati personali correlato all'effettuazione di telefonate commerciali preregistrate con le modalit di cui sopra, senza che risulti comprovato il necessario consenso preventivo, specifico e informato del destinatario;

RITENUTA, altres, la necessit di adottare nei confronti di Compagnia dei Telefoni s.r.l un provvedimento prescrittivo ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, volto ad assicurare la cancellazione dei dati illecitamente trattati;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, altres applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro;

RILEVATO, altres, che resta impregiudicata la facolt per gli interessati di far valere i propri diritti in sede civile in relazione alla condotta accertata (cfr. anche art. 15 del Codice);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara illecito il trattamento dei dati personali come sopra descritto effettuato dalla Compagnia dei Telefoni s.r.l., con sede legale in Mirano (VE) in Via Scortegara, 80;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, vieta alla Compagnia dei Telefoni s.r.l, il trattamento di qualunque dato personale correlato all'effettuazione di telefonate commerciali preregistrate a terzi senza che risulti la prova documentata di aver acquisito il consenso preventivo, specifico e informato degli interessati ai sensi degli artt. 23 e 130 del Codice;

c) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive alla Compagnia dei Telefoni s.r.l di adottare tutte le misure necessarie e opportune atte a garantire la completa ottemperanza a quanto stabilito nel precedente punto a), fornendone adeguata documentazione al Garante entro il giorno 15 dicembre 2010.

Roma, 4 novembre 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale reggente
De Paoli