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Garante per la protezione     dei dati personali vedi anche [comunicato stampa del 27 gennaio 2010] Violenza sessuale e diritto di cronaca PROVVEDIMENTO DEL 11 FEBBRAIO 2010 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente; VISTO il provvedimento del 28 gennaio scorso, con il quale il Garante in via d'urgenza ha disposto nei riguardi di: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Societ Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Societ Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Societ Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it); Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Societ Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), il blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata - anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero ancora pubblicati – delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY; VISTO che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Il Mattino S.p.a.; Giornalisti Poligraf. Ass.), nel fornire le proprie osservazioni all'Autorit, hanno evidenziato che le informazioni riferite negli articoli delle proprie testate giornalistiche erano state precedentemente diffuse in una conferenza stampa tenuta dal Procuratore Capo della Repubblica di Salerno subito dopo l'effettuazione degli arresti dei presunti responsabili della vicenda; VISTO che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Societ Editoriale Adriatica S.p.a.; SES -Societ Ed. Siciliana S.p.a.) hanno rappresentato che le medesime informazioni riferite nei loro articoli erano gi di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da alcune note di agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche; VISTO che gli editori (ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Societ Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Societ Editoriale Adriatica S.p.a.; Societ Europea di Edizioni S.p.a.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Hansen Worldwide S.r.l.; Edizioni del Roma S.c.a.r.l., Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; SES -Societ Ed. Siciliana S.p.a., Giornalisti Poligraf. Ass.) hanno affermato di aver adempiuto a quanto disposto dal Garante con il provvedimento citato e/o di aver provveduto a eliminare gli articoli in questione dai loro siti web; VISTO che un editore (Soc. Ed. Alice Idea Mult.) non ha, allo stato, fatto pervenire alcuna osservazione in merito; RILEVATO che non sono emersi nuovi elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceit e correttezza del trattamento o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari gi espresse da questa Autorit; RILEVATO, in particolare, che ai fini della liceit del trattamento in questione, non assume rilievo il fatto che le informazioni trattate siano gi di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche o divulgate in conferenza stampa da parte dei medesimi organi inquirenti, in quanto devono sempre essere rispettati i principi e i limiti previsti dall'ordinamento in rapporto al lecito esplicarsi dell'attivit giornalistica; CONSIDERATO che il blocco del trattamento un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceit e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); RITENUTO in particolare che, come gi constatato nel citato provvedimento del 28 gennaio scorso, il trattamento in questione ha violato specifiche disposizioni del codice di procedura penale (art. 114, comma 6) e del codice di deontologia per l'attivit giornalistica che richiama la Carta di Treviso (art. 7); rilevato che tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati pi volte richiamati dall'Autorit (provvedimenti del 10 marzo 2004 e del 6 aprile 2004, nonch provvedimenti del 10 luglio 2008 e del 2 ottobre 2008 ), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano pu comunque renderla riconoscibile in violazione delle predette disposizioni normative; RILEVATA pertanto, in riferimento al caso di specie, la manifesta illiceit dell'avvenuta diffusione di dati personali idonei, anche indirettamente, a identificare la minore vittima di violenza sessuale, in quanto tale diffusione lede la riservatezza e la dignit della medesima; RITENUTA pertanto la necessit di disporre nei confronti delle societ editrici dei quotidiani di cui sopra, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione di qualunque informazione idonea, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell'atto di violenza sessuale gi descritto, anche con riferimento alla diffusione di tali dati tramite i siti web delle testate e all'eventuale informazione sui contenuti della presente decisione; RILEVATO che, in caso di inosservanza del detto divieto, si render applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art. 162, comma 2 ter del Codice; RITENUTO di disporre l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, alla quale stata gi inviata copia del provvedimento temporaneo di blocco, nonch al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: A) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), vieta ai titolari del trattamento, allo stato identificati in: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Societ Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Societ Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Societ Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Societ Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, di informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY; B) dispone l'invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, nonch al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza. Roma, 11 febbraio 2010 Il presidente Il relatore Il segretario generale reggente |