| Garante per la protezione     dei dati personali [v. Comunicatistampa INTERNET - CASOPEPPERMINT: ILLECITO ''SPIARE'' GLI UTENTI CHE SCAMBIANO FILE MUSICALI E GIOCHI GARANTE PER LA PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza delprof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato,componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTE le recenti ordinanze con le qualiil Tribunale di Roma –come richiesto da questa Autorit – harigettato alcuni ricorsi con i quali le societ Peppermint Jam Records GmbH (diseguito, Peppermint), casa discografica con sede in Germania e Techland sp. z.o.o. (di seguito, Techland), societ che elabora e commercializza giochielettronici avente sede in Polonia, intendevano ottenere da taluni fornitori diservizi di comunicazione elettronica la comunicazione delle generalit disoggetti ritenuti responsabili di aver scambiato file RILEVATO che tali ricorsi si basavanosull'attivit svolta per conto e su autorizzazione delle predette societ daLogistep AG (di seguito, Logistep), societ svizzera che, attraversoun'attivit di monitoraggio delle reti peer-to-peer VISTA la nota del 25 maggio 2007 con laquale l'Autorit ha avviato accertamenti volti a verificare la liceit e lacorrettezza dei trattamenti di dati personali svolti dalle predette societ,alle quali stato quindi chiesto di comunicare ogni informazione edocumentazione utile per valutare le modalit con le quali, anche avvalendosidell'attivit di altri soggetti, sono stati concretamente raccolti e utilizzatii dati personali di utenti identificati o identificabili; rilevato che con talenota si chiesta, altres, collaborazione e cooperazione alle autorit diprotezione dei dati personali dei Paesi nei quali risultano stabilite lesociet medesime (Repubblica federale tedesca, Polonia e Svizzera); VISTE le note del 18 giugno e del 5luglio 2007 con le quali l'avv. Otto Mahlknecht, che ha curato gli interessidelle societ Peppermint e Techland, nel richiamare le deduzioni formulate neidiversi procedimenti giudiziari, ha fornito altri elementi conoscitivi sulfunzionamento del software utilizzato da Logistep nell'attivit svolta suincarico delle altre due societ, allegando la perizia di un esperto delsettore; VISTA la nota del 19 giugno 2007 con laquale Logistep ha fornito altre informazioni in merito alla propria attivit eha comunicato l'avvio di un'attivit di collaborazione con l'autorit svizzeradi protezione dati finalizzata a verificare la liceit dell'attivit svolta; VISTA la comunicazione del 20 giugno 2007con la quale l'autorit polacca per la protezione dei dati ha rappresentato diaver effettuato un accertamento ispettivo e di aver rilevato che Techland nonha svolto direttamente le attivit necessarie per individuare le persone chescambiano illecitamente su reti peer-to-peer VISTA la nota del 22 giugno 2007dell'autorit per la protezione dei dati personali per la Bassa Sassonia; VISTO il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, "Codice" VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; RELATORE il dott. Mauro Paissan; PREMESSO 1. Oggetto delprovvedimento Il presente provvedimento ha per oggetto la liceit ecorrettezza del trattamento di dati personali relativi a utenti identificabilioperanti su reti peer-to-peer (diseguito, anche "p2p") che stato effettuato a cura dapprima diLogistep AG e Logistep Polska su autorizzazione di Peppermint e Techland e,poi, presso il predetto studio legale italiano. Tale trattamento avvenuto indue fasi: a) la prima, consistita nella raccoltae nell'elaborazione automatizzata, anche nell'ambito di banche dati, diinnumerevoli informazioni di carattere personale estratte tramite retipeer-to-peer per mezzo di un software denominato "file sharing monitor Il presente provvedimento non riguarda,invece, la connessa questione oggetto pi specificamente delle predettecontroversie instaurate presso il Tribunale di Roma nelle quali si costituitoanche il Garante e in cui, a modifica del primo orientamento giurisprudenzialesopramenzionato, il Tribunale ha statuito che i fornitori di servizi dicomunicazione elettronica, allo stato della legislazione vigente, non possonocomunicare in sede giurisdizionale civile a Peppermint e Techland i nominatividegli interessati ritenuti responsabili di violazioni del diritto d'autore inrete. Ci, stante la specifica disciplina della conservazione dei dati ditraffico, prevista solo per finalit di accertamento e repressione di reati(art. 132 del Codice; cfr. causaPeppermint e Techland c/Wind Telecomunicazioni S.p.A.,ordinanza 14 luglio 2007;causa Peppermint e Techland c/ Telecom Italia S.p.A.,ordinanza 14 luglio 2007;causa Peppermint c/ Wind telecomunicazioni S.p.A., ordinanza 26 ottobre 2007; cfr Tale profilo della comunicazione dei datidi traffico stato esaminato, da ultimo, dalla Corte di giustizia delleComunit europee la quale si pronunciata su una questione per molti aspettisimile (sentenza 29 gennaio 2008, pronunciata nella causa C-275/06 Promusicaec/ Telefonica de Espana Sau). La Corte ha confermato che il dirittocomunitario consente agli Stati membri di circoscrivere all'ambito delleindagini penali o della tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale-a esclusione, quindi, dei processi civili- il dovere di conservare e mettere adisposizione i dati sulle connessioni e il traffico generati dallecomunicazioni effettuate durante la prestazione di un servizio della societdell'informazione. La Corte ha rilevato che anche i dati di traffico conservatiper finalit di fatturazione non possono essere utilizzati in "controversiediverse da quelle insorgenti tra i fornitori e gli utilizzatori, relative aimotivi della memorizzazione dei dati avvenuta per attivit previste dalledisposizioni [dell'art. 6 della direttiva 2002/58/Ce]" 2. Risultanze istruttorie efunzionamento del software fsm
0. ciascun destinatario dellelettere aveva violato il diritto d'autore a partire dalla linea di reteInternet risultante nella rispettiva titolarit, mettendo indebitamente filemusicali a disposizione di terzi; 0. ci, risultava avvenuto medianteun software di condivisionecontemporanea di file (c.d. peer-to-peer) che altri utenti risultavano aver utilizzato per connettersi al p.c.dei destinatari delle lettere e per scaricare i file musicali da una cartella aquesto dedicata. Lo scambio di file via Internet rientranella nozione di "comunicazione" anche quando ha per oggetto contenuti protetti dal diritto d'autore,tenuto conto che la nozione stessa include lo "scambio o latrasmissione di informazioni", "tramiteun servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico" L'attivit di ricognizione condotta daLogistep risulta essersi focalizzata su due importanti reti p2p, GNUtella eeDonkey e utilizzando il sistema software fsm, sviluppatointegrando e modificando software liberamente disponibili sulla rete per collegarsia reti p2p. Il software a) usuali operazioni effettuabili tramitei comuni client, eccettuata lacondivisione di fileeventualmente scaricati dalla rete;
b) l'archiviazione a scopo didocumentazione di tutte le informazioni usualmente caratterizzate da "volatilit" In sostanza, il software In particolare, il sistema fsm In altre parole, come emerge dalla stessaperizia prodotta dall'avv. Mahlknecht, il software Anche se non risulta in atti che ilsistema fsm svolga attivitintrusive o installazioni di software o di altri componenti sul terminale dell'utente che partecipa al filesharing, e sebbene non risultinoallo stato significativi elementi di diversit nelle modalit di funzionamentodi tale software rispetto ainormali client che agiscono sullereti p2p, il trattamento svolto da Logistep su incarico di Peppermint eTechland non pu comunque ritenersi lecito. 3. Profili di illiceit e non correttezzadel trattamento Il trattamento in questione stato inizialmenteeffettuato a partire da un Paese (la Svizzera), dotata di una legge diprotezione dei dati e che ha ratificato la Convenzione di Strasburgo n.108/1981, e la cui autorit di protezione dei dati ne ha gi dichiarato, perquesta parte, l'illiceit. La Prpos fdral la protection desdonne et la transparence (PFPDT),con una recente pronuncia adottata all'esito di un procedimento avviato anchesu impulso di questa Autorit, ha ritenuto che il trattamento svolto daLogistep su incarico di Peppermint e Techland e che ha riguardato ancheinformazioni memorizzate su p.c. di utenti italiani, ha violato alcuni princpifondamentali della legge federale sulla protezione dei dati personali(decisione del 9 gennaio 2008). E' risultato in particolare violato ilprincipio di liceit (in ragione del fatto che la raccolta dei dati stataeffettuata in mancanza di una base legale esplicita). Si ritenuto in secondoluogo violato il principio di finalit (in quanto la registrazione sistematicadei dati degli utenti ha perseguito scopi diversi da quelli tipici delle reti peer-to-peer Non risultano in atti elementi pispecifici di valutazione delle modalit di trattamento di dati che statoeffettuato a cura di Logistep Polska, il quale, qualora si sia svolto con lemodalit sopraindicate, si posto anch'esso in violazione dei princpi ditrasparenza, finalit, correttezza e buona fede richiamati sia dallaConvenzione di Strasburgo, sia dalla direttiva 95/46/Ce e dalla stessadisciplina nazionale di protezione dati (cfr I trattamenti in esame, effettuati inmodo massivo e capillare per un periodo di tempo prolungato e nei riguardi diun numero elevato di soggetti, hanno consentito di tenere traccia analiticadelle operazioni compiute da innumerevoli, singoli utenti relativamente aspecifici contenuti protetti dal diritto d'autore. Per le modalit con le quali la raccoltadei dati stata svolta, si configurata un'attivit di monitoraggio vietata asoggetti privati dalla direttiva 2002/58/Ce (art. 5; cfr Le reti p2p sono finalizzate allo scambiofra utenti di dati e file perscopi sostanzialmente personali, mentre il software Il trattamento risultato viziato anchesotto il profilo della trasparenza e della correttezza, posto che non statafornita alcuna informativa preliminare agli utenti. Dalla descrizione resadalle societ sul funzionamento del software fsm Il Tribunale di Roma ha riconosciuto, pertali informazioni, la natura di "dati personali" 4. Conclusioni Come premesso, unaseconda fase del trattamento dei dati connesso all'invio delle lettere avvenuta nel territorio dello Stato, utilizzando dati personali relativi a personeidentificabili e raccolti illecitamente. Si rende pertanto necessario, adefinizione della complessa istruttoria preliminare, provvedere in ordineall'ulteriore utilizzazione di tali dati sul territorio dello Stato. Ci, senzache occorra proseguire gli accertamenti per verificare anche se, e in qualemisura, la disciplina italiana di protezione dei dati trovi in tutto o in parteapplicazione anche alla prima fase di raccolta automatizzata dei dati, allaluce della disposizione normativa secondo cui la legge italiana si applica aitrattamenti effettuati da soggetti stabiliti nel territorio di un Paese nonappartenente all'Unione europea il quale impieghi, per il trattamento,strumenti situati nel territorio dello Stato (quali i p.c. In ragione delle predette risultanze nonpossono che confermarsi le valutazioni di illiceit e non correttezza gitratteggiate nelle memorie di costituzione in giudizio nelle controversiedinanzi al Tribunale di Roma –e note alle controparti –, econseguentemente disporsi il divieto nei confronti delle predette tre societdi ulteriore utilizzazione dei dati personali raccolti illecitamente, nonch laloro cancellazione entro il termine del 31 marzo 2008. TUTTO CI PREMESSO ILGARANTE ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett.c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice dispone, nei termini di cui inmotivazione, nei confronti di Peppermint Jam Records GmbH, Techland sp. z. o.o.e Logistep AG, il divieto dell'ulteriore trattamento dei dati personalirelativo a soggetti ritenuti responsabili di aver scambiato file Roma, 28 febbraio 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |