Garante per la protezione     dei dati personali Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice] [v. Newsletter Provvedimento del 23gennaio 2008 IL GARANTE PER LAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI In data odierna, in presenza del prof.Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti,e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezionedei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Visto il provvedimento del Garantedel Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dalsegretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.1/2000; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; PREMESSO 1. Trattamento di dati personali dellaclientela mediante sistemi di rilevazione dell'immagine delle impronte digitalie del volto
Per verificare laconformit alla disciplina di protezione dei dati e alle prescrizioniindividuate nel provvedimento del Garante del 27 ottobre 2005, l'Autorit hasvolto accertamenti presso alcune banche con riguardo a trattamenti di datipersonali dei clienti raccolti (attraverso appositi sistemi di rilevazione) almomento del loro accesso all'interno dei locali della banca, consistentinell'associazione dell'immagine delle impronte digitali e del volto. A tal finel'Autorit, avvalendosi del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacydella Guardia di finanza, ha effettuato verifiche presso le seguenti filialidella Banca nazionale del lavoro (di seguito, la banca): Agenzia 1 di Novara, in data 22maggio 2007; Agenzia di Gorgonzola, in data 20giugno 2007; Agenzia di Rastignano del Pianoro(Bo), in data 30 maggio 2007; Agenzia 1 di Ferrara, in data 20giugno 2007. Il presente provvedimento attiene aiprofili di violazione riscontrati al riguardo, tenuto conto delladocumentazione inviata successivamente dal titolare del trattamento. 2. Liceit del trattamento
La banca ha altres provveduto a dareadempimento alla prescrizione relativa alla designazione di un "vigilatoredei dati" provvedendo alconferimento di tale funzione ad alcune societ (per lo pi istituti divigilanza privata), stipulando con le medesime appositi accordi che nedisciplinano l'attivit e le modalit di eventuale trattamento dei dati. 2.2. Informativa. Anche l'informativafornita alla clientela in ordine ai trattamenti in esame risultata conformeal modello predisposto dal Garante. Ci, fatta eccezione per la filiale diGorgonzola all'interno della quale non stata rinvenuta l'informativa relativaai trattamenti effettuati mediante il sistema di rilevazione in esame (cfr La banca dovr pertanto integrare, al pipresto, e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2008, l'informativa "minima" 2.3. Rilevazione e conservazione deidati. Dagli accertamenti emerso che nelle diverse filiali della bancasussistono impianti di rilevazione delle immagini della clientela taloraassociate al sistema di rilevazione delle impronte digitali (nella filiale diFerrara: cfr. comunicazione della banca del 26 giugno 2007, p. 2). In altricasi sussistono due autonomi sistemi di rilevazione dei dati, distintamentededicati alle immagini della clientela e alle impronte digitali (nella filialedi Novara: cfr. verbale del 22 maggio 2007, p. 3). In un altro caso, infine, ilsistema di rilevazione delle immagini opera sia in associazione con quellodedicato alla rilevazione delle impronte, sia con il sistema divideosorveglianza interno alla filiale (nella filiale di Gorgonzola: cfr.verbale del 20 giugno 2007, pp. 2 e 4). In relazione ai tempi di conservazionedei dati registrati, dai diversi accertamenti sono emerse tempistiche differenziatea seconda dei dati trattati e dei sistemi utilizzati. Per quanto attiene aidati relativi alle impronte digitali sono stati indicati tempi di conservazionedi sette giorni; in relazione invece alla raccolta delle immagini dellaclientela, in taluni casi stato precisato che il tempo massimo diconservazione pari a due giorni (nelle filiali di Ferrara e Roma) o cinquesettimane (filiali di Gorgonzola e di Novara). A seguito di apposita richiesta diinformazioni relativa ai tempi di conservazione delle immagini, la banca hadichiarato che, in base alle procedure interne (aggiornate al 1996), i tempi diconservazione delle immagini "risultano pari a 30 giorni" Pur considerando che, nella medesimacomunicazione, la banca ha precisato essere "in corso un processo diaggiornamento delle istruzioni interne in osservanza alle vigenti disposizionidi legge in materia", deverilevarsi che entrambi i lassi temporali indicati nel corso degli accertamentie nelle successive comunicazioni, non risultano conformi alle prescrizioniformulate dal Garante. Ci, in relazione sia a quelle contenute nel menzionatoprovvedimento del La banca dovr pertanto adottare, al pipresto, e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2008, le misure necessarieaffinch i tempi di conservazione delle immagini non siano superiori a unasettimana a decorrere dalla loro registrazione. 2.4. Altri adempimenti. In relazione agliulteriori adempimenti previsti dal provvedimento del La banca dovr provvedere pertanto, alpi presto e comunque non oltre il 15 febbraio 2008, a rinnovare talicomunicazioni, conformandosi al menzionato provvedimento del Garante. 2.5. Documentazione. In alcune filialinon stata poi rinvenuta, nel corso dell'attivit di accertamento, ladocumentazione relativa al sistema di rilevazione immagine/impronta digitaleinstallato. In particolare, in quella di Gorgonzola non era conservata larelativa documentazione tecnica (scheda tecnica dell'impianto biometrico ecomunicazioni di servizio relative all'impianto di videoregistrazione), inviataal Garante a integrazione della documentazione acquisita in sede diaccertamento in data 2 luglio 2007. La banca dovr pertanto provvedere, alpi presto, e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2008 a dotare dettafiliale della documentazione in esame (cfr. Provv. TUTTO CI PREMESSO,IL GARANTE 1) ai sensi dell'art. 154, comma 1,lett. c) del Codice prescrive alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alpi presto, e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2008, a: a. rendere disponibili all'internodella filiale di Gorgonzola la prevista informativa (punto 2.2.) e ladocumentazione relativa ai relativi sistemi installati (punto 2.5.); b. adottare le misure necessarie affinchi tempi di conservazione delle immagini non siano superiori a una settimana adecorrere dalla loro registrazione (punto 2.3.); c. adottare le misure organizzativenecessarie per avvalersi della 2) ai sensi dell'art. 157 del Codice,prescrive a Banca nazionale del lavoro di dare conferma a questa Autorit,entro e non oltre il 15 febbraio 2008, dell'attuazione delle prescrizioni dicui al presente dispositivo allegando la pertinente documentazione. Roma, 23 gennaio 2008 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |