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Garante per la protezione     dei dati personali Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice] [v. Newsletter] Provvedimento del 6 dicembre 2007 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il reclamo, inviato in data 13 luglio 2007, con cui la sig.a XY, rappresentata dall'avv. Klaus Pancheri, ha lamentato una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte del quotidiano Alto Adige (edizioni del AA e BA 2007), di notizie relative alla malattia e al decesso della madre, XZ, avvenuto alcuni anni prima; VISTO il provvedimento adottato in data 29 novembre 2007 con il quale il Garante ha ritenuto fondato il reclamo e ha disposto nei confronti di Seta S.p.A., in qualit di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sul quotidiano Alto Adige, anche tramite il relativo sito web (http://altoadige.repubblica.it), delle generalit e di altri personali dati idonei ad identificare l'interessata; RILEVATO che, tra la documentazione allegata al reclamo, vi un articolo del Corriere delle Alpi del AA 2007, edito anch'esso dalla predetta societ, il quale contiene, parimenti, diversi dati personali relativi alla deceduta quali le generalit, la professione, l'et, la localit di residenza, il luogo di origine, di nascita e di degenza; rilevato che esso riporta anche dettagliati riferimenti ai sintomi, alla durata e all'evoluzione della malattia dell'interessata, nonch descrizioni degli accertamenti medici svolti, dei risultati degli esami autoptici e delle ipotesi formulate sulla diagnosi della malattia, individuate in una variante della sindrome di Creutzfeldt-Jakob; RILEVATO ancora che, nell'ambito della medesima documentazione, vi un articolo del quotidiano Dolomiten che riporta analogamente alcuni dati personali relativi all'interessata, quali le generalit e il luogo di residenza, nonch riferimenti al tipo di malattia ad essa diagnosticata; rilevato che tale articolo ancora reperibile sul sito web del quotidiano (www.dolomiten.it); CONSIDERATO che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignit, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali); RILEVATO che, anche nel caso di specie, la diretta identificazione dell'interessata in pubblico mediante indicazione delle generalit, considerato anche il tempo trascorso dal decesso, non risulta nel caso concreto giustificata dal punto di vista dell'essenzialit dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico; rilevato che la diffusione della notizia, con le predette modalit, ha concretato una violazione della dignit della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; provvedimenti del Garante 7 febbraio 2002 e del 23 novembre 2005); CONSIDERATO che la tutela della sfera privata e della dignit della persona non viene meno con il decesso della stessa (provvedimenti del Garante del 19 dicembre 2002 e del 15 luglio 2006, doc. ); RILEVATO che diverse agenzie di stampa avevano diffuso la medesima notizia omettendo di pubblicare i dati identificativi dell'interessata e che i quotidiani Corriere delle Alpi e Dolomiten hanno invece integrato autonomamente la notizia con i dettagli sopra specificati; RILEVATO che la diffusione del complesso di dati sopra indicati, sebbene riferita ad un episodio che poteva essere oggetto, in termini pi generali, di una legittima attivit di cronaca, risulta nel caso concreto contrastante con i princpi in materia di trattamento dei dati a fini giornalistici; CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (art. 154, comma 1, lett. d) e art. 143 comma 1, lett. c) del Codice); RILEVATO che il divieto del trattamento pu conseguire anche ad una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice); RITENUTA la necessit di disporre nei confronti di Seta S.p.A. e di Athesia DrucK s.r.l., in qualit di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sulle testate Corriere delle Alpi e Dolomiten, anche tramite i relativi siti web, delle generalit e di altri personali dati idonei ad identificare l'interessata; RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si render applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice; RITENUTA, altres, la necessit di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE: a. dispone, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Seta S.p.A. e di Athesia DrucK s.r.l., in qualit di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sulle testate Corriere delle Alpi e Dolomiten, anche tramite i relativi siti web, delle generalit e di altri dati personali idonei a identificare l'interessata; b. dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Roma, 6 dicembre 2007 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |