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Garante per la protezione dei dati personali Immagini televisive idonee ad identificare bambini PROVVEDIMENTO DEL 19 LUGLIO 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTE le segnalazioni pervenute in data odierna anche da parte dell'autorit giudiziaria e di legali delle famiglie interessate in ordine al servizio diffuso il 18 luglio 2007 dall'emittente televisiva Canale 5, durante il telegiornale delle ore 20,00, nel quale sono state trasmesse alcune immagini tratte da filmati che riproducono recenti colloqui con bambini della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio che potrebbero aver subito abusi sessuali; colloqui che si sono svolti nel quadro di un incidente probatorio disposto dal giudice per le indagini preliminari e diretto ad appurare lo stato psichico, nonch l'idoneit dei minori a rendere informazioni sui fatti per i quali pende un procedimento penale; VISIONATA la registrazione del servizio contenuta nella cassetta acquisita d'urgenza in data odierna presso la testata giornalistica; rilevato che nel servizio, anche se le voci dei bambini non sono distinguibili agevolmente, stato descritto, chiaramente e univocamente, il contesto dei traumi di violenza che sarebbe stata subita, alludendo anche a riscontri -degli abusi ipotizzati- che sarebbero venuti dai colloqui, nonch a disegni fatti –sempre nella circostanza- dai bambini; RILEVATO dall'odierna segnalazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli che le menzionate parti dei filmati sono state rese visibili anche tramite il sito Internet della testata; RILEVATO che i bambini sono senz'altro identificabili dai filmati, grazie a riprese chiare e ravvicinate, anche se nelle immagini diffuse appaiono ritratti prevalentemente di fianco o di spalle; ci, tenendo anche conto del contesto ristretto in cui i bambini vivono; RILEVATA la manifesta illiceit dell'avvenuta diffusione di dati personali relativi alla sfera sessuale di minori, in relazione al Codice in materia di protezione dei dati personali e alle disposizioni del codice penale e del codice di deontologia per l'attivit giornalistica che richiama la Carta di Treviso (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 7 e 11 del predetto codice di deontologia, v. anche i relativi artt. 5, 6 e 8; art. 734 bis c.p.), a prescindere dalla circostanza che la diffusione abbia eventualmente comportato anche una violazione del divieto di pubblicazione di atti e a prescindere dalla verifica del rispetto del requisito dell'essenzialit dell'informazione rispetto a fatti di cronaca; CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalit del trattamento o degli effetti che esso pu determinare, vi il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o pi interessati (artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice); RILEVATO che per la vicenda in esame il Garante aveva gi rappresentato ai mezzi di informazione la necessit del rispetto dei diritti degli interessati, anche in relazione allo specifico incidente probatorio (cfr. comunicati stampa del 5 maggio e del 5 giugno 2007); RILEVATO dall'odierna segnalazione del giudice per le indagini preliminari che sono previsti a breve altri colloqui con minori interessati alla vicenda; RITENUTA pertanto la necessit, nelle more del procedimento, di disporre con particolare urgenza nei confronti di R.T.I. S.p.A., in qualit di titolare del trattamento dei dati diffusi e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente dati personali relativi a minori identificati o identificabili coinvolti nella vicenda; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE a) dispone nei confronti di R.T.I. S.p.A., in qualit di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere dati personali concernenti bambini identificati o identificabili della scuola materna "Olga Rovere" di Rignano Flaminio che potrebbero aver subito abusi sessuali; ci, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento alla competente autorit giudiziaria, nonch al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza. Roma, 19 luglio 2007 Il presidente Il relatore Il segretario generale |