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Garante per la protezione     dei dati personali RACCOLTA DI DATI GENETICI IN DISCOTECA PER FINALIT DI INFORMAZIONE TELEVISIVA: DIVIETO
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il servizio andato in onda il 10 ottobre u.s. sulla rete televisiva Italia 1 nel corso della trasmissione "Le Iene", relativo all'uso di sostanze stupefacenti tra i frequentatori di un locale notturno di Milano; RILEVATO che, per realizzare il servizio, sono state posizionate alcune piccole spugne nella toilette del locale che, una volta impregnate dell'urina di ignari interessati, sono state sottoposte ad un test rivelatore dell'assunzione di stupefacenti; rilevato che il servizio e' stato realizzato riprendendo immagini di persone di sesso maschile mediante una telecamera occultata nella toilette stessa; VISTO il provvedimento del 19 ottobre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1350853) con il quale il Garante ha ritenuto che tale attivita' ha comportato un'illecita raccolta e un ulteriore trattamento illecito di dati personali anche sensibili, e ha pertanto disposto il blocco di ogni trattamento, in qualunque forma, di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test; CONSIDERATO che il blocco del trattamento un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l'adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento, che sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceit e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ); RILEVATO che dopo il predetto provvedimento di blocco non sono emersi altri elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceita' e correttezza per pubblicare i dati in esame o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari espresse in sede di blocco del trattamento; RITENUTO di dover al contrario riaffermare che il trattamento documentato dal servizio ha determinato una grave intrusione nella sfera privata delle persone interessate identificabili nelle immagini raccolte, nonch una lesione della loro dignit personale; RITENUTO in particolare che, come gia' constatato nel citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il trattamento in questione ha violato principi del Codice applicabili a qualunque trattamento di dati personali, da chiunque effettuato, e che riguardano il dovere di trattare i dati secondo correttezza nei confronti delle persone presso le quali gli stessi sono raccolti (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), per scopi espliciti e secondo un criterio di proporzionalita' rispetto ai fini perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice); ritenuto, altres, che il medesimo trattamento ha violato anche alcuni specifici obblighi sussistenti in capo a chi effettua trattamenti di dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica, consistenti nel dovere di rendere note la propria identit e le finalit della raccolta e di evitare l'uso di artifici (art. 2, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica ); RILEVATO che tale violazione si concretizzata gi al momento della raccolta non informata dei dati (e della detenzione di filmati e risultati di test relativi a persone individuabili), a prescindere dalla circostanza che nella trasmissione televisiva non sono state mandate in onda immagini di persone identificabili, in quanto parzialmente oscurate; CONSIDERATO che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati (art. 11, comma 2, del Codice ); CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, se esso risulta illecito o non corretto (artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice); RITENUTO, quindi, di dover adottare un nuovo provvedimento nei confronti del titolare del trattamento che resta identificato in RTI–Reti televisive italiane S.p.A. sulla base delle considerazioni espresse nel provvedimento di divieto adottato in data odierna dal Garante nei confronti della stessa societ e in un caso analogo, considerazioni che si ritengono qui richiamate integralmente; ritenuto, pertanto, di dover disporre, di seguito al blocco disposto con il citato provvedimento del 19 ottobre 2006, il divieto di ogni trattamento -in qualunque forma e quindi anche tramite il sito web della trasmissione- di ogni dato di natura personale trattato nel caso in esame, consistente in informazioni e/o immagini e/o risultanze di test, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; RILEVATO che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si render applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice; RITENUTA, altres, la necessit di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza; VISTA la documentazione in atti; VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Giuseppe Fortunato; TUTTO CI PREMESSO, IL GARANTE:
a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti di RTI–Reti televisive italiane S.p.A., in qualit di titolare del trattamento, il divieto del trattamento di dati personali effettuato, anche tramite il sito web della testata, nei termini previsti dal provvedimento di blocco del trattamento, adottato il 19 ottobre 2006 nei riguardi di tale societ. Ci, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento; b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di eventuale competenza. Roma, 14 dicembre 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |