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Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento del 1 giugno 2006
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella
riunione odierna, in presenza del prof. Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti,
vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale; VISTO il Codice in materia di protezione dei dati
personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito
“Codice”); VISTA
la segnalazione del 10 febbraio 2005 con la quale il
sig. Raul Mordenti ha lamentato la ricezione quotidiana al proprio indirizzo di
posta elettronica di newsletter non richieste provenienti dal sito Internet
www.informazionecorretta.it; VISTO,
in particolare, che il segnalante lamenta che siano state disattese le sue
reiterate richieste di non ricevere più tale materiale informativo, essendogli
stata prospettata la necessita' di procedere, per non ricevere più la
newsletter, ad una preventiva e sgradita iscrizione al predetto sito Internet; VISTO il riscontro preliminare fornito alla predetta
segnalazione dall'Ufficio del Garante con nota del 1 giugno 2005; VISTA
la successiva nota del segnalante del 5 gennaio 2006; VISTA
la richiesta di informazioni rivolta da questa Autorita'
l'8 febbraio 2006 ai sensi dell'art. 157 del Codice a Vincenzo Cucco (che
risulta, dagli atti, residente in via Pordenone, 12-10137 Torino), nella
duplice veste di direttore responsabile, nonche' di soggetto che ha registrato
il nome a dominio utilizzato dal sito Internet www.informazionecorretta.it;
rilevato che, in tale sede, e' stato chiesto di comunicare entro il 24 febbraio
scorso se, e quali misure, siano state adottate presso il predetto sito per
interrompere l'invio del materiale indesiderato e di specificare altresi' se sia
stata fornita l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice -e quale-, nonche'
la procedura prevista per ottemperare all'opposizione all'invio delle
newsletter, (compresa la procedura non più attiva, ma indicata nelle newsletter
inviate al segnalante, che, dagli atti, risultava essere accessibile tramite
un'apposita pagina del sito Internet in questione:
http://www.informazionecorretta.it/mailing/listinfo/abbonati); VISTO
che, nella medesima richiesta di informazioni dell'Autorita',
era stato gia' evidenziato puntualmente che il titolare del trattamento e' tenuto
a predisporre idonei meccanismi per semplificare l'esercizio dei diritti di cui
all'art. 7 del Codice da parte degli interessati (art. 10, comma 1 del Codice)
e deve, altresi', interrompere prontamente l'invio di materiale indesiderato; ACCERTATO,
alla data odierna, che il destinatario non ha fornito all'Autorita' le
informazioni e i documenti richiesti, ne' entro il termine prefissato, ne' successivamente; RILEVATO
che si provvedera' pertanto, con separato provvedimento, a contestare la
violazione amministrativa per mancata informazione ed esibizione di documenti
al Garante di cui all'art. 164 del Codice; RILEVATO che l'art. 130, comma 2, del Codice
prescrive, per procedere all'invio di comunicazioni mediante posta elettronica,
di acquisire preventivamente il consenso informato e specifico dell'interessato
(v. il provvedimento del Garante del 29 maggio 2003 -relativo allo spamming, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29840) e che
l'invio non consensuale di tali comunicazioni configura pertanto un trattamento
illecito di dati; RILEVATO
che dalla documentazione in atti non risulta che, per
l'inoltro delle newsletter in questione mediante posta elettronica, sia stato
richiesto ed ottenuto preliminarmente uno specifico consenso informato del
segnalante; CONSIDERATO
che l'invio dei messaggi promozionali mediante posta elettronica senza il
predetto consenso configura un trattamento illecito di dati; VISTA
l'ulteriore nota inviata dal segnalante in data 18
maggio 2006, nella quale si lamenta il nuovo, ripetuto invio indesiderato delle
newsletter in questione; RILEVATO
che l'interessato non ha ottenuto l'interruzione dell'invio del materiale
informativo, che e' stata nuovamente subordinata alla
previa registrazione dell'interessato sul sito Internet, registrazione che e'
stata legittimamente non accettata dall'interessato medesimo; CONSIDERATO
che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice,
ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento illecito o non corretto
dei dati o di disporne il blocco e di adottare, altresi', gli altri
provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati
personali; RILEVATA, pertanto, anche alla luce della reiterata
condotta illecita, la necessita' di adottare un provvedimento di blocco del
trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del
Codice, relativamente ai dati personali del
segnalante; RISERVATA
l'adozione di ogni ulteriore atto e provvedimento nei
riguardi del trattamento di dati in questione, all'esito di altri accertamenti
da svolgersi anche presso eventuali soggetti da cui potrebbero provenire i dati
personali, anche in ordine all'eventuale rilevanza penale della condotta; TENUTO
CONTO che, ai sensi dell'art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non
osserva il presente provvedimento di blocco e' punito
con la reclusione da tre mesi a due anni; CONSIDERATO
che l'art. 11, comma 2, del Codice prevede che i dati
personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di dati
personali non possono essere utilizzati; VISTA
la documentazione in atti; VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000
del 28 giugno 2000; Relatore
il dott. Giuseppe Chiaravalloti; TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE: ai sensi
degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1,
lett. d), del Codice, dispone il blocco del trattamento dei dati personali
relativi al segnalante nei confronti del titolare del trattamento effettuato,
rispetto a tali dati, presso il sito Internet www.informazionecorretta.it di
cui e' direttore responsabile Vincenzo Cucco il quale
ha curato anche la registrazione del nome a dominio. Ciò, con effetto dalla
data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio
risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo
notificante. Roma,
1° giugno 2006 IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |