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Garante per la protezione     dei dati personali Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice] Contestazione di violazione amministrativa - 31 maggio 2005
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Prot. n. 10711/39664/30 Roma, 31 maggio 2005 CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (Artt. 157 e 164 del d.lg. n. 196/2003, e 14 legge n. 689/1981) NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE.
L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RILEVATO che pervenuta a questa Autorit, in data 15 novembre 2004, una comunicazione mediante telefax, da parte della societ in epigrafe, con la quale si promuoveva il programma di fidelizzazione dei clienti "Milleuna Tim"; Vista la richiesta di informazioni di questa Autorit effettuata in data 21 dicembre 2004 a Telecom Italia mobile S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del d. lg. n. 196/2003 (di seguito denominato "Codice"), nella quale si fa esplicito riferimento alla sanzione che la legge prevede in caso di inottemperanza e nella quale era stato fissato al 25 gennaio 2005 il termine per l'invio delle informazioni e dei documenti richiesti; CONSIDERATO che, con la richiesta suddetta, la societ era stata infatti invitata a fornire ogni informazione utile alla valutazione del caso e, in particolare, a far conoscere: a) le modalit e le forme attraverso cui vengono raccolti e successivamente trattati i dati, ivi compreso il numero di fax, cui inviare messaggi di carattere promozionale di attivit o servizi posti in essere; b) se, in che forme, con quali modalit ed in quale momento rispetto all'invio di tali messaggi, la societ abbia provveduto a fornire la previa informativa di cui all'art. 13 del Codice, producendo copia della relativa documentazione; c) se, in che forme e con quali modalit la societ abbia provveduto ad ottenere il consenso riguardo all'uso di sistemi di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario non sollecitato, o anche di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come stabilito dall'art. 130 del Codice; d) quali ulteriori trattamenti siano eventualmente effettuati con i suddetti dati personali; RILEVATO che la nota in questione, inviata mediante posta raccomandata, stata regolarmente recapitata alla societ, come documentato da ricevuta di ritorno acquisita agli atti del fascicolo; VISTA la nota del Dipartimento comunicazioni e reti telematiche di questa Autorit del 7 marzo 2005, con la quale stata avviata la procedura per applicare la sanzione amministrativa in relazione alla violazione della disposizione di legge sopra citata, non risultando (anche a tutt'oggi) pervenuta alcuna risposta entro il termine perentorio stabilito; CONSIDERATO che in ragione dell' inottemperanza va contestata a Telecom Italia mobile S.p.A. la violazione della disposizione del Codice attinente all'obbligo di fornire informazioni o di esibire documenti al Garante (art. 157); RILEVATO che la contestazione riguarda la sola circostanza dell'omessa risposta e riservato, quindi ogni provvedimento e accertamento del Garante in ordine alle questioni di merito oggetto della predetta richiesta; VISTO l'art. 164 del Codice, che punisce la violazione della disposizione di cui all'art. 157 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da quattromila euro fino a ventiquattromila euro; VISTI gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; CONTESTA a Telecom Italia mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, la violazione delle disposizioni in materia di omessa risposta alle richieste di cui agli articoli. 157 e 164 del medesimo Codice, in relazione a quanto richiamato in premessa. Il trasgressore ammesso al pagamento in misura ridotta, nella misura corrispondente a ottomila euro, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto. IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Buttarelli
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