Garante per la protezione
    dei dati personali

Prescrizioni e divieto del Garante [art. 154, 1 c) e d) del Codice]

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prot. n. 6755/39303/30

Roma, 7 aprile 2005

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA(Artt. 13 e 161 del d. lg. n. 196/2003, e 14 legge n. 689/1981)

NEI CONFRONTI DI METROPOLITANA DI ROMA SPA, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE.

 

L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO l'ordine di servizio n. 34492 del 15 novembre 2004 della scrivente Autorit avente la finalit di acquisire informazioni e documenti, ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, circa l'osservanza delle disposizioni in materia di trattamenti di dati personali effettuati mediante sistemi di videosorveglianza da parte della societ Metropolitana di Roma S.p.A., nella sua qualit di titolare del trattamento;

VISTO il verbale di operazioni compiute, redatto in data 16 novembre 2004 dal Dipartimento vigilanza e controllo, nel quale sono riepilogati gli accertamenti effettuati;

ATTESO che all'atto dell'accertamento stato rilevato in attivit un complesso sistema di videosorveglianza composto da postazioni di ripresa e registrazione di immagini, le quali sono visualizzabili nelle singole stazioni, in un centro di controllo e coordinamento situato presso la stazione metropolitana "Termini" di Roma e presso la Direzione centrale operativa, sita nelle adiacenze della stazione metropolitana "Garbatella";

VERIFICATA in sede di accertamento la capacit operativa del sistema, il quale consente la piena riconoscibilit degli interessati di volta in volta inquadrati;

RILEVATO all'atto dell'accertamento che in alcuni luoghi ripresi dal suddetto sistema di videosorveglianza, e segnatamente presso la stazione metropolitana "Spagna" (varchi di accesso di vicolo del Bottino e del parcheggio sotterraneo di Villa Borghese) e presso la Direzione centrale operativa, non sono presenti cartelli e avvisi recanti le informazioni di cui all'art. 13 del Codice relative alla presenza di tale impianto e alla registrazione delle immagini (neanche nelle forme semplificate di cui al comma 3 del citato articolo 13 e al punto 3.1. del provvedimento generale emesso dal Garante in data 29 aprile 2004 recante disposizioni circa l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza);

VISTI gli atti del suddetto procedimento e le determinazioni di cui nota interna in data 20 gennaio 2005;

CONSIDERATO pertanto che, dai riscontri effettuati nell'ambito del procedimento amministrativo, emerge con evidenza che la Metropolitana di Roma S.p.A. ha effettuato trattamenti di dati personali (immagini di persone) mediante un sistema di videosorveglianza nei luoghi sopra evidenziati (stazione metropolitana "Spagna" - varchi di accesso di vicolo del Bottino e del parcheggio sotterraneo di Villa Borghese; Direzione centrale operativa sita nelle adiacenze della stazione metropolitana "Garbatella") senza fornire agli interessati preventivamente un'idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice;

RISERVATA ogni ulteriore valutazione del Garante, con separato provvedimento, sulla liceit e correttezza del trattamento dei dati;

CONSIDERATO che occorre allo stato contestare alla Metropolitana di Roma S.p.A. la violazione delle disposizioni del Codice attinenti all'informativa, ai sensi dell'art. 161 del medesimo Codice;

VISTO l'art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTI gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONTESTA

alla Metropolitana di Roma S.p.A., nella persona del rappresentate legale pro-tempore, ai sensi dell'art. 161 del Codice, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 della medesimo Codice, in relazione ai fatti richiamati in premessa.

Il trasgressore ammesso al pagamento in misura ridotta stabilito, per quanto sopra detto, in seimila euro nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Buttarelli

AVVERTENZE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il titolare del trattamento ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla notificazione del presente atto la somma di 6000/00 euro (seimila euro) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento pu essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma" (il cui numero di conto corrente potr essere acquisito presso l'ufficio postale); indicando la seguente causale "proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante per la protezione dei dati personali.", indicando alla voce "imputazione" "capo X capitolo di entrata 2373"

PROVA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Dell'avvenuto pagamento dovr essere data tempestiva comunicazione, presentando o inviando copia della quietanza a "Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma" (06.69677794, fax 06.69677785), onde evitare l'inoltro del rapporto per l'ordinanza-ingiunzione e l'applicazione della sanzione in misura intera trascorsi 60 giorni dalla notificazione.

SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI

Entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto potranno pervenire al predetto indirizzo scritti difensivi e documenti e si potr chiedere di essere sentiti dall'Autorit.

RAPPORTO

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto sar presentato rapporto e il Garante adotter i provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione agli artt. 161 e 166 del d.lg. n. 196/2003.