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Garante per la protezione     dei dati personali Contestazione di violazione amministrativa GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Prot. n. 1997/16341/30 Roma, 31 dicembre 2003 CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (Artt. 32, comma 1 e 39, comma 1, legge n. 675/1996, e 14 legge n. 689/1981) NEI CONFRONTI DI COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI SPA VIA SANNIO 7, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE. L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Rilevato che con la nota n. 163/Pr/02 del 12 luglio 2002 la Compagnia trasporti pubblici di Napoli (di seguito denominata C.T.P. S.p.A.) ha trasmesso a questa Autorit copia della propria deliberazione del 10 maggio 2002 con la quale era stata approvata la procedura inerente all'installazione di impianti di videosorveglianza a bordo dei mezzi della suddetta compagnia e che, con la medesima nota, si inteso notificare ai sensi dell'art. 7 della legge n. 675/1996 l'utilizzo del predetto sistema di videosorveglianza; Vista la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dall'Ufficio in data 16 agosto 2002 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996; Visto che con la richiesta sopra citata la suddetta societ stata invitata a rispettare tutte le indicazioni gi formulate da questa Autorit in materia, con particolare riferimento al noto provvedimento del 23 marzo 1999, richiamando tra l'altro l'attenzione sulla necessit che vengano considerati i profili pi volte evidenziati in termini generali e, conseguentemente, a fornire tutte le informazioni utili relative al seguito dato a detta richiesta; Vista la nota del 5 febbraio 2003 nella quale l'Ufficio ha rilevato e comunicato che la C.T.P. S.p.A. non ha provveduto a fornire alcuna risposta entro il termine stabilito del 20 settembre 2002, n a tutt'oggi ha fornito alcuna comunicazione; Considerato che in ragione dell'inottemperanza va anzitutto contestata alla C.T.P. S.p.A la violazione della disposizione della legge n. 675/1996 attinente all'obbligo di fornire al Garante le informazioni richieste o di esibire documenti (art. 39, comma 1); Riservato ogni altro provvedimento e accertamento del Garante in ordine alle questioni di merito oggetto della richiesta e, tra l'altro, all'adempimento degli obblighi di notificazione e di informativa; Visto l'art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 17 del d.lg. n. 467/2001, che punisce la violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a duemilacinquecentottantadue/28 euro fino a quindicimilaquattrocentonovantatre/71 euro; Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; CONTESTA a C.T.P. S.p.A. di Napoli, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996, la violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della medesima legge, in relazione a quanto richiamato in premessa. Il trasgressore ammesso al pagamento in misura ridotta, nella misura corrispondente a cinquemilacentosessantaquattro/57 euro, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto. IL SEGRETARIO GENERALE Giovanni Buttarelli AVVERTENZE
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