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ANAGRAFE TRIBUTARIA E COMUNICAZIONE DEI DATI
DEI CITTADINI DA PARTE DI BANCHE E ASSICURAZIONI
Chieste più forti misure di sicurezza e maggiori
garanzie a tutela dei cittadini
Il
Garante privacy ha espresso i previsti pareri sui due schemi di provvedimento
dell'Agenzia dell'entrate che attuano norme di legge approvate lo scorso anno
relative alle modalità di comunicazione per via telematica dei dati dei
cittadini italiani all'anagrafe tributaria, rispettivamente da parte degli
istituti bancari e finanziari e da parte degli operatori del settore
assicurativo.
I
due provvedimenti riguardano misure tecniche e, nei pareri espressi, il
Garante ha sottolineato la necessità che siano adottate rigorose misure di
sicurezza, allo scopo di garantire una effettiva protezione dei dati ed
evitare usi illeciti ed abusi. L'Autorità ha infatti richiesto che vengano
tenute presenti le prescrizioni già indicate nel parere del luglio 2006
riguardo a specifiche misure tecnologiche (chiavi asimmetriche, password,
tracciatura degli accessi), ma soprattutto che vengano riviste le modalità di
accesso telematico ai dati mediante l'utilizzo di credenziali di
autenticazione per il personale incaricato.
"Nei
provvedimenti – ha affermato il relatore Giuseppe Fortunato –
l'Autorità ha ricordato le criticità manifestate a suo tempo al Parlamento
sulle norme di legge attuate da tali provvedimenti contro l'evasione fiscale,
come la creazione di nuovi archivi o la duplicazione presso l'anagrafe
tributaria di banche dati già previste da altre normative, o l'inserimento
nell'anagrafe tributaria di informazioni sullo stato di salute dei cittadini,
quali quelle riguardanti i beneficiari di somme di denaro erogate dalle
assicurazioni (es. rimborso spese per degenza in strutture ospedaliere). La lotta
all'evasione è un obiettivo importante, ma va raggiunto senza comprimere i
diritti fondamentali dei cittadini".
Proprio
riguardo alla trasmissione di dati relativi ai beneficiari di somme di denaro
erogate dalle assicurazioni, l'Autorità ha ora specificato, in particolare,
che i dati (somme liquidate, codice fiscale, partita Iva) devono essere
conservati in una sezione separata dell'anagrafe tributaria e siano quindi
consultabili solo a determinate condizioni.
Roma,
17 gennaio 2007
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