Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato Stampa
Con riferimento alle dichiarazioni rese dal Procuratore nazionale
antimafia Pier Luigi Vigna ad un organo di informazione, relative
al decreto legislativo sulla tutela della vita privata nelle telecomunicazioni,
il Garante per la protezione dei dati personali esprime meraviglia
per le imprecisioni con le quali, in una materia così delicata,
si imputano alle norme vigenti eventuali difficoltà di
indagine, creando ingiustificato allarme presso i cittadini
Non è vero che il termine per la conservazione delle chiamate
sia brevissimo, essendo previsto in cinque anni. Non è
vero che sarebbe stato impossibile indagare sull'assassinio di
Falcone perché gli accertamenti sul traffico telefonico
vennero fatti al più tardi due anni dopo.
Il Garante ricorda che è stato il decreto
a fissare un termine, prima di fatto inesistente, entro il quale
i dati relativi al traffico telefonico possono essere trattati
da parte dei gestori di servizi di telecomunicazione per finalità
di fatturazione e per i pagamenti delle interconnessioni. Il termine
è stato stabilito tenendo conto dell'art. 2948 del codice
civile ed è quindi di cinque anni, entro i quali l'autorità
giudiziaria può certamente acquisire a norma di legge i
dati eventualmente utili per finalità di indagine, proprio
come è avvenuto in occasione di gravi fatti di criminalità.
E' evidente che una volta iniziate le indagini, i dati restano
acquisiti definitivamente.
Va ricordato, infine, che il nuovo quadro europeo richiede che
si tenga conto dei diritti degli abbonati in passato messi a rischio
da comportamenti di fornitori di servizio non sempre aderenti
alle norme.
12.6.1998
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