Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato Stampa
PRIVACY E SANITA': SI POSSONO DARE NOTIZIE SULLA PRESENZA DEI DEGENTI NEGLI OSPEDALI
Il Prof. Ugo de Siervo, componente del Garante per
la protezione dei dati personali, ha dichiarato quanto segue:
"In alcune strutture sanitarie si sta dando
un'attuazione del tutto errata alla legge sulla tutela della riservatezza:
qualche dirigente ospedaliero, infatti, dà direttive alle
strutture a contatto con i visitatori di negare ogni informazione
sulla presenza dei degenti nei reparti ospedalieri".
Ciò contrasta con la natura del servizio pubblico
sanitario, che di norma prevede, entro determinati orari e con
precise modalità, la possibilità di parenti, conoscenti
e organismi del volontariato di accedere ai reparti per far visita
ed anche aiutare i degenti. Tutto ciò è anche disciplinato
puntualmente nella "Carta dei servizi pubblici sanitari",
che prevede solo come eccezione che un degente possa chiedere
che la sua presenza non venga resa nota.
Tutto ciò non è cambiato, almeno per
ora, con la legge n. 675 del 1996, in particolare per l'intero
settore delle strutture pubbliche sanitarie: la nuova analitica
disciplina prevista dal terzo comma delI'art. 22 non è
ancora adottata (ed è auspicabile che ribadisca la libera
visita ai degenti, salve le esigenze di cura) e fino al prossimo
7 novembre si applica la preesistente legislazione, ivi compresa
la "Carta dei servizi pubblici sanitari" (si veda l'art.
41, quinto comma, così come modificato dal D.P.R. n.135
del 1998).
Analogo discorso può farsi per le strutture
private convenzionate.
In attesa. delle nuove norme, forse i dirigenti ospedalieri
potrebbero, piuttosto che comprimere aspetti importanti del rapporto
fra i degenti e le comunità di appartenenza, cercare di
migliorare il livello concreto della riservatezza dei degenti
e degli utenti il servizio sanitario: penso a non difficili innovazioni
per rendere meno facilmente accessibili a terzi estranei le documentazioni
e le prescrizioni per i malati, alla introduzione di "spazi
di cortesia" presso gli sportelli, all'individuazione delle
figure dei "responsabili" e degli "incaricati"
che possono avere accesso ed utilizzare i dati sanitari dei pazienti.
Tutto diverso è il problema deIle informazioni
sanitarie a parenti o conoscenti: qui, ancor prima della legge
sulla riservatezza, era prevalente la volontà del malato,
ovviamente se capace e al di fuori dei casi eccezionali (si "veda
anche l'art. 30 del codice di deontologia medica)."
2.6.1998
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