Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato Stampa
PRIVACY: GLI INVESTIGATORI PRIVATI DOVRANNO RISPETTARE PRECISE GARANZIE A TUTELA DELLE PERSONE.
Gli investigatori privati autorizzati potranno raccogliere alcune
informazioni relative alla salute e alla vita sessuale, ma solo
nel rispetto di precise garanzie a tutela della riservatezza delle
persone, qualora ciò sia necessario per permettere a chi
affida loro uno specifico incarico di far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria ovvero nel caso in cui ricevano, in
conformità a quanto previsto dalla normativa in materia
di procedimento penale, l'incarico da un difensore di ricercare
determinati elementi di prova a favore del relativo assistito.
Lo ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali
che ha emanato l'ultimo dei provvedimenti a carattere generale
di semplificazione delle procedure di autorizzazione previste
della legge 675 per tutelare pienamente i diritti fondamentali
delle persone.
Nel provvedimento, che riguarda tutte le persone fisiche e giuridiche
che esercitano un'attività di investigazione privata regolarmente
autorizzata con, licenza prefettizia, vengono definite i limiti.
e le modalità per la raccolta e l'utilizzazione dei predetti
dati sensibili. Gli investigatori privati potranno intraprendere
investigazioni solo sulla base di un apposito incarico conferito
per iscritto. L'atto dovrà specificare il diritto che si
intende esercitare in sede giudiziaria o il procedimento penale
al quale l'investigazione è collegata, i motivi della richiesta
di investigazione, il termine entro il quale essa deve concludersi.
La persona presso la quale sono raccolte le informazioni dovrà
essere informata, così come dovranno essere informati periodicamente
il difensore e il soggetto che ha conferito l'incarico. La persona
sul cui conto sono raccolte le informazioni non dovrà essere
informata se i dati sono utilizzati per il periodo strettamente
necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria, ovvero
per portare a termine l'indagine difensiva.
I dati raccolti non dovranno eccedere le finalità perseguite
nell'incarico affidato all'investigatore, non potranno essere
conservati per un periodo superiore a quello strettamente necessario
per eseguire l'incarico e dovranno essere comunicati soltanto
al soggetto che lo ha conferito.
L'autorizzazione, che verrà pubblicata come le precedenti
sulla Gazzetta Ufficiale, ribadisce, inoltre, i divieti e i limiti
per il trattamento dei dati. previsti da leggi, regolamenti e
norme comunitarie, in particolare per quanto riguarda l'uso di
apparecchiature di controllo a distanza dei lavoratori, in materia
di sieropositività, di divulgazione delle generalità
e dell'immagine di persone vittime di atti di violenza sessuale.
E' prevista, infine l'emanazione di un codice di deontologia e
di buona condotta che il Garante è in procinto di promuovere.
30.12.1997
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