Garante per la protezione
dei dati personali
Comunicato Stampa
AVVIO GRADUALE DELLE PROCEDURE DI NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER LA PRIVACY
A decorrere dal 1 gennaio 1998, si possono notificare al Garante
per la protezione dei dati personali i "trattamenti di dati
personali" disciplinati dalla legge n.675/1996.
Per facilitare l'adempimento, il Garante intende innanzitutto
ricordare che è stato previsto un avvio graduale
delle procedure di notificazione. Pertanto, non è necessario
procedere alla notificazione sin dal 1 gennaio 1998, a meno che
si ponga in essere un'attività del tutto nuova. Anche nel
caso in cui si aggiungano nuovi dati ad un archivio già
utilizzato, è quindi consigliabile utilizzare il tempo
a disposizione (dal 1 gennaio 1998 fino al 31 marzo 1998, ovvero
dal 1 aprile 1998 al 30 giugno 1998, a seconda della natura dei
dati o della forma, automatizzata o meno, del trattamento) per
un esame attento delle attività di. elaborazione dei dati
da indicare nella notificazione, specie al fine di evitare imprecisioni
e allo scopo di effettuare, ove possibile, una sola notificazione.
Il modello è completo di alcuni allegati esplicativi e
di una tabella che riassume i termini previsti dalla legge.
Inoltre, va ribadito che:
a) numerosi trattamenti non sono soggetti a notificazione,
specie per quanto riguarda le ordinarie attività delle
aziende finalizzate all'adempimento di obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, o per ciò che attiene
alla comune attività di liberi professionisti, associazioni,
fondazioni e comitati. La lista degli esoneri, nonché
delle ulteriori ipotesi che permettono una forma semplificata,
è inclusa nella legge n. 675/1996 e nell'apposito
modello di notificazione approvato dal Garante;
b) a differenza di quanto avveniva in passato, la notificazione
non riguarda più singoli archivi o banche dati, ma il complesso
delle attività di raccolta e di elaborazione delle informazioni.
Di regola, ciascun ente, impresa, pubblica amministrazione, ecc.
può quindi effettuare una sola dichiarazione, che
non è soggetta a limiti temporali e non va rinnovata qualora
restino immutati i suoi elementi essenziali indicati nell'apposito
modello predisposto dal Garante;
c) nei casi in cui è obbligatoria, la notificazione
deve essere effettuata in ogni caso utilizzando l'apposito modello
che è disponibile su supporto informatico e cartaceo;
d) il Garante ha già stipulato varie convenzioni per favorire
la diffusione del modello attraverso quotidiani, pubblici esercizi,
associazioni anche di categoria e via INTERNET. Entro il 12 gennaio
il modello sarà altresì disponibile in tutti gli
uffici postali sull'intero territorio italiano, presso i quali
sarà possibile anche versare il diritto di segreteria che
è stata determinato dal Garante in misura inferiore a quella
praticata in molti altri Paesi (£ 15.000 se si utilizza il
modello informatico; £ 25.000 se si impiega quello cartaceo).
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla notificazione;
e) la notificazione degli archivi magnetici che, prima dell'entrata
in vigore della legge n.675 del 1996, doveva essere effettuata
entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dell'interno, tramite
le prefetture, ai sensi della legge n.121/1981, è stata
sostituita dalla nuova notificazione al Garante da effettuarsi
nei termini e con le modalità sopra indicate;
f) l'Ufficio del Garante resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento in merito, via telefono (ai numeri 06/6889.2134-5-6-7-8)
o via telefax (06/6889.2139-40).
29.12.97
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