PRIVACY E FOTO SEGNALETICHE
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione del 2 luglio 1997, ha espresso le
seguenti valutazioni relative alla salvaguardia della dignità
e della riservatezza degli indagati e degli imputati.
La prima riguarda il richiamo al rispetto della legge
n. 492 del 1992 che vieta, salvo nei casi di pericolosità
del soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendono
difficile la traduzione, l'uso delle manette ai polsi.
La seconda riguarda alcuni organi di polizia che
continuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati.
La raccolta di tali particolari informazioni personali è
finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di
giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori
di tali finalità, non è più permessa dopo
l'entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che esplicitamente
qualifica come «dato personale» qualsiasi informazione
che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie.
Roma, 2 luglio 1997