Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 27 APRILE 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 9 febbraio 2010, presentato da Gennaro Grimaudo e Maria Di Matteo nei confronti di BNL S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 25 febbraio 2010 con la quale questa Autoritˆ ha invitato i ricorrenti a regolarizzare il ricorso in relazione, tra l'altro, alla mancata sottoscrizione autenticata nelle forme di legge;

CONSIDERATO che i ricorrenti non hanno regolarizzato il ricorso nei termini precisati nella predetta nota;

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare l'inammissibilitˆ del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

DICHIARA

l'inammissibilitˆ del ricorso.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Fortunato

Il segretario generale
De Paoli