Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26 marzo 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) presentato il 30 gennaio 2009 da XY (rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Bertaggia) nei confronti di CFT Finanziaria S.p.A. con il quale il ricorrente, sostenendo di essere stato erroneamente segnalato ("come soggetto collegato alla societ Hydron S.p.A. in fallimento") nella Centrali dei rischi della Banca d'Italia, ha ribadito la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice (a cui non aveva ricevuto idoneo riscontro) volta ad ottenere la cancellazione di tale iscrizione o in alternativa la rettifica della stessa, in quanto "il fallimento della societ Hydron S.p.A., dichiarato in data 14.04.1997, stato () revocato il 13.11.1997 e, successivamente, la societ stata ammessa alla procedura di concordato preventivo, che stata archiviata il 25.03.2004 per esaurimento delle operazioni di liquidazione"; rilevato, altres, che il ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 3 febbraio 2009 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 26 febbraio 2009 con la quale Pirelli Re Credit Servicing S.p.A. (quale mandataria di CFT Finanziaria S.p.A., a sua volta divenuta titolare, tra gli altri, del credito in questione in forza di un contratto di cessione sottoscritto nel 2005 con Banca Popolare di Intra S.p.A.) ha precisato al ricorrente (il cui nominativo era stato comunicato a CFT Finanziaria S.p.A., in quanto lo stesso era garante del "debitore principale Hydron S.p.A.") di non aver "dato precedente riscontro per una oggettiva complessit di ricostruzione ()" del relativo fascicolo; visto che, a seguito di ulteriori verifiche, la resistente ha appurato che la citata Banca Popolare di Intra "ante cessione a CFT aveva liberato" l'interessato dai propri obblighi, provvedendo, di conseguenza, ad attivare la procedura per la cessazione della segnalazione del nominativo medesimo nell'archivio della Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

VISTA la nota datata 27 febbraio 2009 con la quale il ricorrente ha ritenuto - "sul presupposto della veridicit di quanto esposto" dalla resistente - che CFT Finanziaria S.p.A. abbia aderito alle richieste dello stesso ed ha, pertanto, ribadito la sola richiesta relativa alle spese del procedimento, attesa la tardivit del riscontro;

RILEVATO che la resistente ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di cancellazione dei dati personali avanzata dal ricorrente, dichiarando, con attestazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver attivato la procedura per la cancellazione dei dati del ricorrente dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia; ritenuto, alla luce di ci, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice:

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di CFT Finanziaria S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del riscontro fornito sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di CFT Finanziaria S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 marzo 2009

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Patroni Griffi