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L'Italia si scopre battistrada
Primo Paese della UE a essersi
dotato di una legislazione ad hoc
di
Giusella Finocchiaro
Il quadro normativo italiano in materia di documento informatico
e di firma digitale tracciato dall'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Dpr 10 novembre 1997, n.513,
ha cominciato a delineare una disciplina organica della materia
che sarà completata dalle regole tecniche e dal decreto
del ministero delle Finanze sugli obblighi fiscali concernenti
i documenti informatici.
In questa materia, l'Italia è certamente all'avanguardia
in Europa: è, infatti il Paese in cui è stata approvata
la più generale e organica disciplina della firma digitale
con pieno riconoscimento dei suoi effetti giuridici. Anche in
Germania è stata approvata, nel giugno 1997, una legge
che disciplina la firma digitale. Tuttavia, a differenza di quella
italiana. la normativa tedesca non disciplina direttamente il
problema della validità giuridica della firma digitale.
Piuttosto, essa ha l'obiettivo di stabilire le condizioni generali
in ottemperanza alle quali la firma digitale può essere
ritenuta sicura. Lo scopo della legge tedesca è quello
di creare uno standard di fatto. In Belgio e in Danimarca, invece,
sono in corso di elaborazione alcuni progetti di legge. In Francia
non esiste una disciplina generale e organica della firma digitale.
Alcune disposizioni normative consentono l'utilizzo, limitato
a specifiche finalità, dei documenti informatici. In Inghilterra,
il dipartimento del Commercio e dell'industria sta elaborando
un progetto di legge sulla Trusted third parties (terze
parti fidate: si tratta di un servizio che offre garanzie sulla
qualità dei dati che transitano per la rete).
La Commissione Ue nelle comunicazioni più recenti - Com(97)157
e Com(97)503 - ha annunciato specifiche iniziative in materia
di firma digitale. Queste iniziative avranno come scopo la definizione
di un quadro comune nel mercato, per individuare i criteri minimi
che regolino le Autorità di certificazione e che favoriscano
lo sviluppo di un commercio elettronico sicuro. Mentre la tendenza
nell'ambito dell'Unione europea è certamente quella di
armonizzare le legislazioni dei Paesi aderenti e di promuovere
il riconoscimento reciproco delle firme digitali (disposizioni
in questo senso sono presenti sia nel regolamento italiano che
nella legge tedesca) restano, invece, alcuni problemi aperti quanto
al riconoscimento delle firme digitali certificate in altri Paesi
non appartenenti alla Ue.
Fuori dall'Europa, uno dei primi Stati che ha riconosciuto alla
firma digitale lo stesso valore giuridico, a tutti gli effetti,
della sottoscrizione autografa è stato lo Utah, con lo
Utah digital signature act, entrato in vigore il
primo maggio 1995. Successivamente, molti altri Stati nordamericani
hanno adottato norme che disciplinano la firma digitale. Da una
recente rilevazione dell'Internet law & policy forum risulta
che attualmente 10 Stati nordamericani avrebbero adottato una
legislazione di carattere generale e 23 Stati una legislazione
limitata a disciplinare alcuni aspetti della firma elettronica.
Giova precisare che firma elettronica e firma digitale non sono
sinonimi, poiché «firma elettronica» designa
qualunque mezzo elettronico di identificazione, mentre «firma
digitale» designa un particolare sistema che si avvale della
crittografia a chiavi asimmetriche (come quelle adottate dal Dpr
513/97). A livello internazionale, l'Uncitral (Commissione delle
Nazioni Unite sul diritto del commercio internazionale) ha emanato
un modello di legge sul commercio elettronico che affronta le
problematiche giuridiche concernenti le informazioni generate,
archiviate e trasmesse attraverso mezzi elettronici e fornisce,
con un approccio di tipo funzionale, le definizioni di scrittura,
di firma, di originale e di efficacia probatoria dei dati trasmessi
per via elettronica. Dal momento che la trattazione delle problematiche
concernenti la firma digitale non è esaurita dal modello
di legge sul commercio elettronico, l'Uncitral sta elaborando
una nuova proposta specificamente sulla firma digitale. Le disposizioni
dei modelli di legge Uncitral non sono tuttavia per loro stessa
natura direttamente applicabili.
Regole in ordine sparso
Le normative europee sulla firma digitale
| Paese | Ambito di applicazione generale
| Settori di utilizzo specifici
|
| Belgio* | No | -
|
| Danimarca | No | Banche, polizze di carico trasporti
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| Finlandia | No | Comunicazioni agli organi giudiziari, dogana
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| Francia | No | Imprese individuali, tessere sanitarie, credito alle imprese
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| Germania(1) | Si |
- |
| Grecia | No | Contratti, tasse
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| Irlanda | No | Dogana
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| Italia | Si | -
|
| Olanda(2) | Si |
Tasse |
| Norvegia | No | Dogana
|
| Portogallo | No | Dogana
|
| Regno Unito*(3) | Si
| Tasse, polizze di carico |
| Spagna | No | Dogana, sicurezza sociale, banche dati, ipoteca, tasse
|
| Svezia* | No | Dogana, ipoteche, recupero crediti, tasse
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(*) progetti di legge
(1) la legge non affronta il problema
della validità giuridica della firma digitale;
(2) la firma digitale è accettata,
a meno che non siano richieste specifiche formalità;
(3) la firma digitale è accettata, a meno
che non sia richiesta la forma scritta o la firma autografa o
la legge non lo impedisca
Fonte: K.U. Leuven-Progetto Commissione europea XV/96/51/E
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