PRECISAZIONI E CHIARIMENTI DELLA FIEG SULLA PRIVACY

(Ndr: Circolare sulla legge n. 675/96 (tutela della riservatezza dei dati personali) così come modificata dal Decreto Legislativo n. 123 del 9 maggio 1997, emessa dalla Fieg nel mese di maggio 1997)

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni su quanto in oggetto e, da ultimo, alla nostra circolare n. 46 del 7 maggio scorso, per fornirVi ulteriori precisazioni e chiarimenti sui complessi adempimenti imposti dalla legge n. 675/96 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, anche a seguito del Decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997 (Gazzetta ufficiale n. 107 del 10 maggio 1997), emanato dal Governo in attuazione della delega di cui alla legge n. 676, approvata contestualmente alla legge n. 675, nonché delle indicazioni emerse nel corso della conferenza stampa del Garante del 7 maggio scorso.


CONTENUTI DEL DECRETO LGS N. 123/97

Mette conto di sottolineare come nel Decreto legislativo n. 123/97 siano state recepite le istanze relative sia all'opportunità di un rinvio dell'entrata in vigore di alcune norme della legge n. 675/96, prospettate dalla Federazione fin dal 2 aprile scorso, sia all'introduzione di semplificazioni in materia di informativa degli interessati, di autorizzazione e di estensione delle deroghe previste per i giornalisti professionisti a pubblicisti, praticanti e collaboratori.

In particolare, per quanto riguarda gli aggiustamenti introdotti dal citato Decreto lgs, richiamiamo la Vostra attenzione sull'articolo 1 che dispone che le informazioni da rendere all'interessato al momento della raccolta dei dati possono essere fornite anche "oralmente" e non solo per iscritto, come in precedenza previsto dall'art. 10 della legge n.675/96.

Inoltre, l'art. 4, comma 2, del Decreto lgs. proroga al 30 novembre 1997 il termine entro il quale va adempiuto l'obbligo dell'informativa da fornire all'interessato qualora i dati vengano raccolti presso terzi e non direttamente presso l'interessato. In tale ultimo caso, l'obbligo dell'informativa decorre dall'8 maggio come precedentemente previsto. Riguardo alla possibilità ora riconosciuta di fornire anche oralmente le informazioni all'interessato, va precisato che comunque è opportuno precostituirsi degli elementi probatori sull'avvenuta informativa, anche perché tale informativa è una delle condizioni perché l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Sempre in materia di informazioni rese al momento della raccolta l'art. 2, comma 1, del Decreto lgs. dispone che il codice deontologico di cui all'art. 25, commi 2, 3 e 4 della legge n. 675/96, potrà prevedere forme semplificate per le informative da rendere al momento della raccolta per i trattamenti effettuati dai giornalisti.

A tale proposito, per evitare la paralisi delle redazioni, la Federazione ha prospettato al Garante l'opportunità di una sua pronuncia preliminare, in base alla facoltà conferitagli dall'art. 10, 4° comma, della legge n. 675, diretta ad escludere i giornalisti dall'obbligo dell'informativa preventiva all'interessato, dichiarando la sproporzione tra i mezzi necessari per effettuare tale informativa rispetto al diritto oggetto di tutela, ovvero la sua impossibilità quando si tratti di dati raccolti nell'esercizio della professione di giornalista.

L'art. 2, comma 2, del Decreto lgs. accoglie inoltre un'ulteriore esigenza rappresentata dalla Federazione estendendo le deroghe previste dall'art. 25 della legge n. 675/96 per i trattamenti di dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalisti ai soggetti iscritti nell'albo dei pubblicisti e nel registro dei praticanti di cui agli artt. 26 e 33 della legge n. 69/1963, nonché ai collaboratori occasionali. Per questi ultimi, tuttavia, la deroga è limitata ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o alla diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. In altri termini la deroga, che come noto esime i giornalisti dal richiedere il consenso scritto dell'interessato, è circoscritta al tempo necessario per elaborare un articolo e di essa non si può beneficiare per sempre.

Va sottolineato che tale estensione è stata operata dal Governo sulla base della delega di cui all'art. 1, comma 1, lettera h) della legge n. 675/96.

La deroga, peraltro, continua a non applicarsi per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, per i quali coloro che esercitano l'attività giornalistica sono tenuti a munirsi del consenso scritto preventivo dell'interessato. Anche su tale situazione la Federazione è intervenuta sul Garante sostenendo come anche per i trattamenti di questi dati debbano essere introdotti dei temperamenti soprattutto quando si tratti di dati divulgati dagli stessi interessati. Si è ancora in attesa di conoscere l'orientamento del Garante in proposito.

Per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva del Garante al trattamento di dati sensibili di cui agli artt. 22, 23, 24 e 25 della legge n. 675/96, il Decreto lgs. n. 123/97 ha disposto lo slittamento al 30 novembre 1997 del termine a partire dal quale è richiesta l'autorizzazione per il trattamento di tali dati. Come noto, l'art. 41, comma 7, della legge n. 675/96, prevedeva che il termine decorresse trenta giorni dopo l'entrata in vigore della legge e, pertanto, dal 7 giugno 1997. Va tuttavia rilevato che, poiché l'art. 22, comma 2, della legge dispone che il Garante deve pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di autorizzazione, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto, è opportuno cautelarsi inviando la richiesta di autorizzazione non oltre il 31 ottobre 1997. Si rischia altrimenti, in assenza della pronuncia, di non poter trattare i dati sensibili per i quali è stata richiesta l'autorizzazione.

Per i trasferimenti di dati all'estero di cui all'art. 28 della legge il termine a partire dal quale è richiesta l'autorizzazione non è stato prorogato e, pertanto, resta quello del 7 giugno. Anche in tal caso, in considerazione dei tempi di pronuncia (30 giorni), è opportuno procedere immediatamente alla richiesta. I limiti al trasferimento di dati personali all'estero, comunque, non si applicano al trasferimento di dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità (art. 28, comma 6).

L'art. 4, comma 1, del Decreto lgs n. 123, inoltre, accogliendo sia pure parzialmente richieste in tal senso formulate dalla Federazione, attribuisce al Garante la facoltà di rilasciare un'unica autorizzazione per categorie di titolari o di trattamento.


AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 675/96

E' opportuno innanzitutto ribadire che la legge disciplina tutti i trattamenti di dati personali e, quindi, qualsiasi informazione che consenta di identificare, direttamente o indirettamente, persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni. Pertanto la legge si applica a tutti i soggetti che trattano dati in ogni settore di attività e, quindi, anche in quello dell'editoria giornalistica. Alcune deroghe limitate peraltro soltanto a specifici adempimenti (richiesta all'interessato del consenso al trattamento di dati personali che lo riguardano; richiesta di autorizzazione al Garante per il trattamento di dati sensibili) riguardano i dati personali trattati nell'esercizio della professione di giornalista. Le deroghe per i giornalisti si fondano non solo sul requisito soggettivo dell'iscrizione all'albo professionale, ma anche sulla sussistenza di requisiti oggettivi nel senso che il trattamento dei dati personali da parte dei giornalisti professionisti deve avere come scopo il perseguimento delle finalità proprie della professione. Nei casi di trattamenti consistenti nella comunicazione e nella diffusione dei dati, ovvero quando i trattamenti riguardino dati sensibili - esclusi, comunque, quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - i requisiti oggettivi si ampliano ulteriormente essendo condizione di liceità del trattamento che l'attività svolta rientri nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Mentre la direttiva comunitaria n. 95/46 del 24 ottobre 1995 tutela soltanto i trattamenti di dati personali contenuti o destinati al figurare in banche dati, la legge n. 675/96, che della direttiva è attuazione, scinde completamente i concetti di trattamento e di banca dati. Perché un trattamento possa essere giuridicamente rilevante e quindi ricadere nell'ambito di applicazione della legge italiana non occorre che i relativi dati personali siano destinati ad essere inseriti in una banca dati. Tale circostanza comporta una abnorme amplificazione dell'ambito di applicazione della norma che si estende a tutti i trattamenti, automatizzati o meno, svolti nel territorio italiano, di dati riguardanti persone fisiche, giuridiche, enti, associazioni, con esclusione, oltretutto parziale, dei trattamenti per fini esclusivamente personali.

Proprio in relazione all'estensione di tale ambito, un'applicazione pedissequa della legge comporterebbe in molti casi effetti del tutto aberranti e tali da penalizzare l'operatività delle aziende editrici che, rispetto ad altri settori di attività, ne sono destinatarie non solo per le attività comuni ad altre imprese, ma anche per quelle di informazione che si basano fondamentalmente su trattamenti di dati personali. Di qui l'esigenza di interpretare la complessa normativa della legge n. 675/96 non solo in base ad dettato letterale ma tenendo anche conto di criteri logico-sistematici che consentano alle imprese margini di operatività in rapporto alle loro proprie attività istituzionali.


INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE

Per quanto riguarda gli adempimenti immediati previsti dalla legge, si sottolinea l'esigenza di procedere fin dalla data di entrata in vigore della legge (8 maggio 1997) all'individuazione del titolare e, se necessario, del responsabile del trattamento nonché dei vari incaricati dei trattamenti. L'individuazione del titolare è condizione per poter procedere a tutte le comunicazioni previste dalla legge per i trattamenti di dati personali effettuati in ambito aziendale. La legge definisce all'art. 1 il titolare come la persona fisica o giuridica o altro ente, associazione o organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, comprese quelle relative alla sicurezza. Sussiste quindi una stretta relazione tra il soggetto designato come titolare e le banche dati utilizzate per le operazioni di trattamento. Proprio in rapporto alle finalità ed alle specificità di ogni singola banca dati (gestione del personale, della distribuzione e della diffusione, del marketing, dei rapporti con i fornitori, delle attività redazionali) è da ritenere che possano essere individuati più titolari di trattamenti. Poiché all'interno di ogni singola azienda editrice può essere individuato un numero anche elevato di trattamenti si manifesta peraltro l'opportunità di riuscire a circoscrivere i trattamenti in base alle caratteristiche omogenee delle attività aziendali onde contenere i numerosi adempimenti previsti dalla legge ed assicurare un controllo efficace dei sistemi di elaborazione dei dati.

Se al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento, non sembra che esso possa essere un soggetto estraneo all'impresa e che, comunque, possa delegare una funzione che gli attribuisce pieni poteri sul trattamento, precisi doveri di istruzione, di verifica e di vigilanza sulle attività dei responsabili eventualmente designati e degli incaricati delle operazioni.

Le aziende editrici devono procedere con sollecitudine alla individuazione del titolare o dei titolari di ciascun complesso di trattamenti in base alla articolazione delle ordinarie attività aziendali. In linea di principio, e in assenza di differenti determinazioni, tenendo presente la già menzionata definizione del titolare di cui all'art. 1 della legge n. 675/96, titolare dei trattamenti è innanzitutto la società editrice e per essa il suo legale rappresentante.

Peraltro, il titolare può non essere necessariamente la società editrice, in quanto detentrice dei dati, ma anche un dirigente dotato di ampi poteri decisionali in quanto deve provvedere alle finalità ed alle modalità del trattamento, incluso il profilo della sicurezza e, quindi, essere in grado di decidere autonomamente anche in materia di spesa.

Vi può essere, pertanto, un solo titolare, così come possono essere nominati più titolari in rapporto alle caratteristiche più o meno omogenee dei trattamenti e dalle banche dati cui ineriscono.

Nel caso si propenda per la nomina di più titolari va tenuto presente che essi non possono essere tali in virtù di una mera delega da parte del rappresentante legale della società, ma dovranno essere individuati dal consiglio di amministrazione che dovrà dotarli di apposita rappresentanza legale, predeterminare i loro compiti di vigilanza e di indirizzo nella gestione dei trattamenti e la durata dell'incarico.

I compiti che i titolari sono chiamati a svolgere a partire dalla data di entrata in vigore della legge possono essere riassuntivamente indicati come segue:

1) Individuazione e nomina degli eventuali responsabili dei trattamenti e delle operazioni a ciascuno di essi affidate.

2) Elaborazione di un contratto-tipo di affidamento dei trattamenti con relativo capitolato di sicurezza, di reperimento delle informazioni (predisposto dal servizio legale con la collaborazione dei vari responsabili del trattamento) e stipula del relativo contratto (v. allegato n. 1, contenente un'ipotesi di incarico di responsabile di trattamento, nel caso si tratti di una società esterna. Con gli opportuni adeguamenti può essere utilizzata anche per incarichi di responsabilità a personale interno).

3) Nomina scritta dei propri dipendenti incaricati di compiere una o più operazioni di trattamento, con istruzioni per la tutela della sicurezza non solo informatica (v. all. n. 2).

4) Informazioni scritte e richiesta di consenso ai dipendenti per il trattamento dei loro dati. Tale procedura sembra necessaria in quanto alcuni dati possono essere sensibili (iscrizione a sindacati per il pagamento dei relativi contributi, ovvero certificati medici per comprovare stati di malattia ovvero possono essere comunicati (v. all. n. 3).

5) Comunicazione ai dipendenti circa le norme operative e le istruzioni sul trattamento dei dati personali (v. all. n. 4).

6) Informazioni scritte a ciascun interessato preventive alla raccolta o ad altre operazioni di trattamento nei rapporti contrattuali con terzi (v. all. n. 5).

7) Eventuale comunicazione di rispetto nei rapporti di subfornitura o di servizio con soggetti esterni ai quali vengono conferiti incarichi di trattamento, ma non la responsabilità (v. all. n. 6).

8) Richiesta di autorizzazione da presentare al Garante per la riservatezza a partire dal 30 novembre 1997 per il trattamento di dati sensibili (v. all. n. 7).

9) Presentare le richieste di autorizzazione al Garante per la eventuale trasmissione di dati all'estero in Paesi extracomunitari (seguire lo schema di cui all'all. 7).


AUTORIZZAZIONE

Per quanto riguarda più in particolare l'autorizzazione, essa è richiesta per i trattamenti dei dati sensibili di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675, a partire dal 30 novembre 1997 (art. 4, Decreto lgs. n. 123/97). In precedenza il termine era il 7 giugno1997 (art. 41, comma 7, della legge n. 675/96).

Come già osservato, l'art. 22, comma 2, della legge dispone che qualora il Garante non rilasci l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta il silenzio equivalga a rigetto della richiesta. Ne consegue che, ove il Garante, anche per mera disfunzione organizzativa, non risponda nel suddetto termine l'impresa verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di trattare i relativi dati (ad esempio, le trattenute in busta paga da destinare ai contributi sindacali effettuati in base all'iscrizione dei dipendenti alle varie organizzazioni sindacali, ovvero l'allegazione di certificati medici giustificativi di periodi di malattia). E' pertanto opportuno che le imprese predispongano in anticipo (non oltre il 31 ottobre 1997) le richieste di autorizzazione utilizzando il modello allegato (all. n. 7) per evitare le assurde conseguenze sopra citate.

Sempre in base ad esigenze di razionalità e di semplificazione, ed anche tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante nel corso della conferenza stampa del 7 maggio scorso, è da ritenere che l'autorizzazione possa essere richiesta una tantum, sotto forma di autorizzazione generale al trattamento dei dati sensibili, e che essa abbia carattere generale e cioè riguardi tutti i dati sensibili trattati dall'impresa nelle proprie attività istituzionali.


ATTIVITA' GIORNALISTICA: TRATTAMENTO E TITOLARE DEI TRATTAMENTI

Per il trattamento di dati personali sensibili - ad eccezione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - effettuato nell'esercizio della professione giornalistica, non è richiesto il consenso dell'interessato. Stando alla lettera dell'art. 25, 1° comma della legge, non è richiesta l'autorizzazione preventiva del Garante, soltanto nel caso in cui il trattamento venga effettuato in conformità del codice deontologico che dovrà essere adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti entri sei mesi dalla proposta in tal senso che il Garante dovrà rivolgere a detto Consiglio.

Pertanto, fino all'entrata in vigore di detto codice, si dovrebbe ritenere che i trattamenti dei dati sensibili effettuati dai giornalisti, per il perseguimento delle finalità proprie della loro professione, nei limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, a partire dal 7 giugno 1997 (art. 41, comma 7), siano da considerarsi leciti soltanto se autorizzati dal Garante.

Tuttavia, sempre nel corso della citata conferenza stampa, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che per i trattamenti di dati sensibili - inclusi quelli idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale - non è necessaria alcuna autorizzazione purché siano conformi al codice di cui all'art. 25, commi 2 e 3. A tale proposito, la Federazione si riserva di intervenire nuovamente sul Garante per ottenere definitiva conferma di tale interpretazione e, in particolare, della circostanza che fino all'entrata in vigore del Codice non è necessario richiedere alcuna autorizzazione per i trattamenti effettuati nell'ambito della professione di giornalista.

Per quanto in particolare riguarda i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, i relativi trattamenti effettuati dai giornalisti, sempre in relazione alle finalità e ai limiti sopra descritti, dovrebbero richiedere il consenso scritto dell'interessato.

Riassuntivamente, al fine di poter usufruire delle deroghe riguardanti il consenso per i trattamenti di dati personali sensibili nell'esercizio della professione di giornalista non è sufficiente svolgere attività di giornalista, ma occorre che sussistano le seguenti condizioni:

- il soggetto che tratta i dati sia iscritto all'albo dei giornalisti professionisti oppure nel registro dei praticanti o nell'elenco dei pubblicisti, ovvero sia un collaboratore (in tale ultimo caso limitatamente al periodo necessario alla elaborazione e alla pubblicazione dell'articolo);

- il trattamento sia effettuato per l'esclusivo perseguimento delle finalità professionali;

- siano rispettati i limiti propri del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza;

- l'informazione sia essenziale in quanto riguardante fatti di interesse pubblico;

- il trattamento non riguardi dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, in quanto per tali dati occorre il consenso scritto dell'interessato;

- quando sarà approvato il codice di deontologia da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti o, in alternativa, dallo stesso Garante, il trattamento sia conforme a tale codice.

Considerata la non chiara formulazione dell'art. 25 della legge n. 675/96 e nell'attesa che venga definito il codice di deontologia, la Federazione intende intervenire nuovamente sul Garante perché vengano meglio precisati gli ambiti applicativi della disposizione con riferimento alla sussistenza o meno dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per i trattamenti di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In attesa di conoscere gli orientamenti del Garante, è stato comunque predisposto per cautela un modello di richiesta di autorizzazione per le attività giornalistiche (v. all. n. 8), che le aziende potranno conservare ed utilizzare soltanto in un secondo momento, vale a dire una volta conosciuti i criteri interpretativi seguiti dal Garante. In ogni caso, si tratterà di richieste di autorizzazione per i trattamenti di dati sensibili effettuati all'interno delle redazioni dei giornali da presentare una tantum per tutti gli innumerevoli trattamenti che verranno posti in essere dai giornalisti. Nel modello è stato ritenuto opportuno estendere l'autorizzazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale almeno quando siano resi noti dagli stessi interessati o in occasione di eventi particolari quali calamità, incidenti e similari. In tal caso il consenso dell'interessato dovrebbe ritenersi implicito.

In relazione a quanto già sottolineato circa la possibilità di individuare più titolari, per i trattamenti di dati svolti nell'ambito delle redazioni il problema della individuazione del titolare di tali trattamenti potrebbe essere opportunamente risolto nominando titolare il direttore responsabile delle testate edite. Ciò appare consigliabile, considerati i poteri di vigilanza e di controllo che il titolare deve necessariamente esercitare sui trattamenti effettuati nelle redazioni, nonché le deroghe sul consenso degli interessati e sull'autorizzazione del Garante previste dalla legge per i trattamenti effettuati dai giornalisti.E' difficile pensare che un titolare estraneo alla redazione possa esercitare i poteri che la legge gli attribuisce sugli archivi gestiti dai giornalisti. Ne, d'altra parte, il problema verrebbe superato con la nomina, da parte di un titolare di estrazione amministrativa, di uno o più responsabili dei trattamenti individuati tra i redattori. Infatti, anche in tali casi, i responsabili dei trattamenti dovrebbero essere assoggettati ai poteri direttivi e di vigilanza del titolare in un'area di attività come quella giornalistica che non tollera ingerenze esterne.

E' stato autorevolmente osservato come la versione attuale dell'art. 25 appaia meritevole di essere perfezionata. L'articolo in questione , infatti, "appare troppo rigido, anche in considerazione del fatto - probabilmente sottovalutato - che la legge (incluso lo stesso art. 25) si applica non solo alle banche dati create dal giornalista, ma anche alla mera raccolta e divulgazione di una notizia che non sia immagazzinata, dopo la pubblicazione, in archivi diversi da quelli che riproducono l'edizione stampata anche su supporto informatico". Tralasciando l'aspetto relativo agli archivi redazionali che sarà approfondito più avanti, si sottolinea come lo stesso autore sostenga, inoltre, che "applicato alla lettera, il divieto di diffusione dei dati sanitari da parte dei giornalisti può portare a conseguenze non ragionevoli e che sembrano andare oltre la volontà del legislatore. Tenendo presente quanto osservato a proposito delle definizioni di "trattamento" e di "dato personale", l'art. 25, nella versione attuale, potrebbe far ritenere che sia preclusa la diffusione non consensuale di ogni minimo particolare sulla salute di un personaggio "pubblico" (ad esempio, un ricovero ospedaliero), oppure su un illecito commesso da uno squilibrato o, ancora, su un incidente stradale cagionato dall'abuso di alcool (per questi ultimi fatti, si dovrebbero riportare, in sostanza, le sole iniziali delle generalità degli interessati, che peraltro li renderebbero egualmente identificabili in certi contesti).Viceversa, una deroga senza condizioni avrebbe permesso la diffusione indiscriminata di certe notizie la cui divulgazione va disciplinata contemperando gli interessi coinvolti" (1).


DATO PERSONALE E TRATTAMENTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' GIORNALISTICA

L'ambito di applicazione della legge riguarda il trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.

Per dato personale deve intendersi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente , mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. La stessa genericità della locuzione "qualunque informazione" indurrebbe a ritenere che qualsiasi dato di natura sia oggettiva che soggettiva che consenta l'identificazione diretta o indiretta di uno dei soggetti cosiddetti interessati dovrebbe essere considerato come dato personale, con tutte le conseguenze di legge.

Tale impostazione, pur formalmente corretta, porterebbe sul piano operativo all'assoluta ingestibilità del sistema. E' da ritenere , pertanto, che, ad esempio, le valutazioni e i giudizi su persone o organismi espressi soggettivamente da chi procede al trattamento sfuggano alla sfera applicativa della legge e non siano da ritenere dati personali, essendo del tutto carenti quei requisiti di obiettività e di appartenenza reale ad un altro soggetto, ancorché vengano raccolte e trattate. D'altra parte, in una intervista al settimanale "Il Salvagente", n. 18, dell'8 maggio scorso, il Prof. Ugo De Siervo, uno dei quattro membri dell'organo collegiale di garanzia della riservatezza, rispondendo alla domanda su come si farà a considerare il valore di dato sensibile per categorie quali le opinioni filosofiche, politiche o di altro genere, ha affermato quanto segue: "Non si esclude in via generale che si possano conservare questi dati. Però qui c'è un controllo molto più forte o dell'interessato o del Garante, o di entrambi.

Ma la tecnica è questa: nei casi di conflitto, il privato chiede giustizia al Garante o all'autorità (giudiziaria) e in quella sede si qualifica se il dato è sensibile o la violazione è tollerabile.

Si sa comunque che un certo nucleo di scelte personalissime non può essere violato. Certo una cosa è dire in sede giornalistica, ad esempio, il Professor De Siervo è cattolico e ha una certa idea dello Stato. Si tratta di un elemento di valutazione. Cosa diversa è se si tenesse una schedatura di tutti i professori universitari in base all'appartenenza religiosa, politica, eccetera".

Considerato che le opinioni e le valutazioni di carattere soggettivo alle quali fa riferimento il commento del Prof. De Siervo riguardano dati cosiddetti sensibili, per quali la legge appresta una tutela più forte, deve ritenersi a maggior ragione che analoghe opinioni e valutazioni riguardanti dati non sensibili siano fuori dell'ambito di applicazione della legge stessa e che, quindi, il loro trattamento non è assoggettato a obblighi di informativa, consenso ed accesso.

Tali opinioni e valutazioni sono peraltro destinati ad assumere le caratteristiche di dato personale allorché escono dalla sfera soggettiva di chi li ha formulati per essere comunicati a terzi, perdendo in tal caso l'elemento della soggettività.

Inoltre, in relazione alla definizione di trattamento, è da ritenere che esso non possa essere configurabile in alcune attività di raccolta che vengono svolte all'interno dei giornali.

Infatti, la stessa esigenza di identificare un titolare che ne decida finalità e modalità, porta necessariamente ad escludere dalla definizione di trattamenti raccolte che riproducono, anche su supporto informatico, libri, giornali e testi, pubblicati o meno, in quanto i dati personali citati all'interno di tali opere o documenti non sono oggetto di specifiche decisioni di trattamento assunte da un titolare, ma rappresentano un elemento incidentale e non necessario. Se così non fosse, si arriverebbe all'assurdo di dover considerare trattamenti le biblioteche, le emeroteche ed ogni raccolta di pubblicazioni o di testi (dalla Gazzetta ufficiale al Foro italiano) conservata per fini di documentazione su supporti cartacei ovvero informatici. E' pertanto importante stabilire una netta linea di demarcazione tra le fonti da cui trarre i dati e i trattamenti che su tali fonti possono essere operati. Le fonti - e ad esse sono assimilabili gli archivi redazionali contenenti i precedenti numeri di giornali o articoli già oggetto di pubblicazione ovvero non pubblicati ma conservati in memoria - non sono da considerare trattamenti e, quindi, sono da ritenere fuori dal campo di applicazione della legge.


NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il responsabile del trattamento non è una figura necessaria come si ricava dalla formulazione dell'art. 8 della legge n. 675.

Tuttavia, qualora non venga nominato, le relative responsabilità ricadono sul titolare che, pertanto, dovrebbe possedere l'esperienza e la capacità anche in campo informatico che la legge richiede al responsabile. La figura del responsabile, di per sé eventuale, finisce per diventare necessaria soprattutto laddove si riconosca la titolarità del trattamento nei più alti vertici aziendali. Il responsabile può essere un dipendente o un collaboratore dell'azienda (persona fisica), ovvero una società di servizi esterna (persona giuridica) o un'associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. e). I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto (art. 8, comma 4).

Come già detto, il modello di contratto-tipo di affidamento del trattamento al responsabile è riportato in allegato (v. all. n.1).

I compiti del responsabile sono fondamentalmente i seguenti:

1) Censimento delle operazioni da eseguire (raccolta, registrazione o memorizzazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione).

2) Predisposizione delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza devono rispondere alle migliori caratteristiche tecniche e devono essere tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito (es.: comunicazione) o non conforme alle finalità della raccolta.

3) Definizione delle modalità e dei tempi per il reperimento delle informazioni, in caso di richiesta degli interessati.

4) Nomina scritta degli incaricati di compiere una o più operazioni di trattamento, con istruzioni per la tutela della sicurezza, non solo informatica.

5) In caso di effettuazione di operazioni di raccolta dati oppure di comunicazione di dati, il responsabile deve preventivamente darne informazione scritta a ciascun interessato e chiederne il consenso specifico ed espresso se non sussistono condizioni di esenzione (artt. 12 e 20 legge), oppure assicurarsi che il titolare stesso vi abbia provveduto.

6) In caso di effettuazione di qualunque operazione di trattamento di dati sensibili, ottenimento del previo consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante, oppure assicurarsi che il titolare stesso vi abbia provveduto.

7) In caso di effettuazione di operazioni di trasferimento di dati all'estero in Paesi extracomunitari, richiesta di autorizzazione del Garante, oppure assicurarsi che il titolare vi abbia provveduto.

8) Rispetto delle modalità di raccolta (ove essa vi provveda) e dei requisiti dei dati, prescritti dall'art. 9, o assicurarsi che vi provveda il titolare.


INCARICATO DEL TRATTAMENTO

L'incaricato del trattamento è colui che elabora i dati personali attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile (art. 8, 5° comma).

E' dunque l'operatore che all'interno dell'azienda ha accesso ai dati e li utilizza. Può essere un dipendente dell'impresa ovvero un soggetto legato all'impresa da un contratto come l'appalto o il mandato.

L'incarico deve essere formulato per iscritto (v. all. n. 2). Ciò comporta l'opportunità di una precisa individuazione dei compiti dei singoli dipendenti all'interno dell'impresa e l'esigenza di impartire e di vietare un utilizzo diverso da quello definito dal titolare o dal responsabile (v. all. n. 4). Nella fase di prima applicazione della legge, si consiglia pertanto di qualificare come incaricati del trattamento tutti i dipendenti che possano avere accesso ai dati personali oggetto di trattamento in ambito aziendale, fornendo istruzione su regole, cautele e misure di sicurezza da rispettare.


INFORMATIVA AGLI INTERESSATI

L'art. 10 della legge n. 675 prescrive che l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati devono essere preventivamente informati oralmente (modifica introdotta dall'art. 1 del Decreto lgs. n. 123/97) o per iscritto su una serie di elementi riguardanti le finalità e le modalità del trattamento , la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento, le conseguenze di un rifiuto a rispondere , l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, i diritti di cui all'art. 13 (accesso, aggiornamento, rettifica, opposizione), gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. L'informativa deve pertanto precedere l'acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento dei suoi dati personali anche perché il consenso per essere validamente prestato deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto (art. 11, 3° comma).L'informativa va data entro il 30 novembre 1997 (art. 4, comma 2, Decreto lgs. n. 123/97) per i dati raccolti presso terzi, mentre per quelli raccolti presso l'interessato tale obbligo è già in vigore dall'8 maggio.

Come si può rilevare nelle schede costituenti gli allegati nn. 3 e 4, le informative agli interessati sono state accorpate con il consenso per limitare e semplificare le procedure di adempimento degli obblighi di legge.

E' da sottolineare che l'art. 10, comma 4, della legge prevede delle esimenti dall'informativa soltanto nel caso in cui i dati personali non sia raccolti presso l'interessato. Tali esimenti operano quando l'informativa all'interessato comporti un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato ovvero si riveli, sempre a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati siano trattati in base ad un obbligo di legge, di regolamento o derivante dalla normativa comunitaria, ovvero per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

E' evidente come i tempi di lavorazione delle notizie all'interno pressoché impossibile osservare l'obbligo di informativa a tutti gli interessati. Come già detto, la Federazione è già intervenuta presso il Garante sottolineando l'esigenza che questi, avvalendosi della facoltà conferitagli dall'art. 10, 4° comma della legge n. 675, si pronunci in via preliminare affermando il principio della sproporzione tra i mezzi necessari per effettuare l'informativa all'interessato rispetto al diritto oggetto di tutela, ovvero della sua oggettiva impossibilità quando si tratti di dati raccolti e trattati nell'esercizio delle attività giornalistiche.

Il Garante non si è ancora pronunciato su tale questione, anche se è da ritenere che l'esigenza prospettata non possa essere disconosciuta a meno che non si voglia procurare la paralisi delle redazioni.

Sempre in un'ottica di ragionevolezza e di semplificazione, al Garante è stata altresì prospettata la possibilità di configurare delle ipotesi in cui l'informativa all'interessato venga realizzata attraverso comunicazioni destinate a collettività di soggetti. Ad esempio, l'esposizione dell'informativa, quando non sia necessario il consenso, negli spazi appositamente dedicati alle comunicazioni del personale. L'art. 10, infatti, dispone soltanto che gli interessati debbano essere informati preventivamente oralmente o per iscritto. Alcuni settori, come quello assicurativo, hanno addirittura prospettato al Garante la possibilità di fornire l'informativa mediante sistemi di pubblicità collettiva come, ad esempio, la pubblicazione della stessa su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. Sugli sviluppi di tali ultime ipotesi non mancheremo di tenerVi informati.

In relazione a campagne promozionali degli abbonamenti, attraverso i giornali o l'invio di materiale pubblicitario, da condurre nei riguardi di persone già abbonate o di cui comunque si conoscono i dati e di persone di cui non si conoscono i dati, proponiamo in allegato due schemi di informativa che, a nostro avviso, in questa prima fase di applicazione della legge, potrebbero essere utilizzati dalle aziende editrici (v. all. nn. 9 e 10). Il trattamento di tali dati non richiede il consenso dell'interessato in quanto relativi allo svolgimento di attività economiche (art. 12, comma 1, lett. f)


NOTIFICAZIONE (ART. 7)

La legge richiede che il trattamento dei dati personali sia condizionato dalla preventiva notificazione al Garante da parte del titolare. A tale obbligo sono pertanto soggetti tutti i trattamenti operati all'interno di un'impresa editrice, inclusi quelli che vengono effettuati dai giornalisti all'interno delle redazioni. La notificazione al Garante deve essere preventiva e per iscritto (a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione). Ai sensi del 2° comma dell'art. 7, essa è effettuata una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere e dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate, La locuzione "finalità correlate" appare generica e non chiara se riferita alle molteplici attività che si svolgono nelle redazioni dei giornali. Ad esempio, viene da chiedersi se "finalità correlate" possano essere individuate in una molteplicità di trattamenti riguardanti un tema specifico oggetto di un articolo o di un'inchiesta, ovvero nel complesso dei trattamenti effettuati nei singoli reparti redazionali (politica , cronaca, economia, cultura, spettacolo, cronaca locale), ovvero nell'attività redazionale complessiva che si svolge all'interno di un giornale. Analoghe considerazioni valgono per tutti i settori di attività non redazionali come gli abbonamenti, la distribuzione, la diffusione, il marketing, gli affari del personale. A tale proposito, la Federazione è intervenuta presso il Garante per rappresentare l'esigenza che nell'ambito del regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio del Garante, da emanare con D.P.R. entro tre mesi dalla data in vigore della legge, nel quale dovranno essere precisate le modalità di notificazione (art. 33, 3° comma), venga individuato un modello di notificazione per le imprese editrici che valga per tutti i trattamenti effettuati al loro interno e che ne riconosca le finalità correlate in quanto destinati all'esercizio del diritto/dovere di informare e del suo reciproco che è il diritto dell'opinione pubblica di essere informata.

Sul piano operativo, il modello di notificazione dovrebbe essere strutturato per categorie di dati con indicazioni sufficientemente ampie e comprensive per non costringere le imprese a ripetere più volte lo stesso adempimento. Adempimento che, oltretutto, dovendo essere effettuato preventivamente renderebbe impossibile l'attività di informazione che, soprattutto, per quanto riguarda i giornali quotidiani e le agenzie di stampa, deve essere immediata e tempestiva, pena la perdita di utilità e di valore dell'informazione stessa. Anche l'indicazione degli ambiti di diffusione e di comunicazione dei dati dovrebbe essere soddisfatta in termini sintetici e non analitici, dal momento che la divulgazione dei dati attiene alla natura ed agli scopi istituzionali propri delle aziende editrici di giornali. Si tratta di un insieme di aspetti relativi alle modalità ed ai contenuti della notificazione che è auspicabile spera verranno comunque precisati non solo in sede regolamentare, ma anche più analiticamente disciplinati nell'ambito della delega che la legge n.676/96 ha conferito al Governo.

Poiché l'obbligo di notificazione scatterà a partire dall'8 agosto 1997 (art. 33, comma 3), per il momento la Federazione non ha predisposto alcun modello di notificazione. Va inoltre sottolineato che per i trattamenti iniziati prima dell'8 maggio, data di entrata in vigore della legge, o nei novanta giorni successivi, la legge prevede (art. 41, comma 2) che la notificazione debba essere fatta entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del Decreto di cui all'art. 33, comma 1.



(1) Giovanni Buttarelli, "Banche dati e tutela della riservatezza", Giuffré editore, 1997





ALLEGATI

1. Ipotesi di incarico di responsabile di operazioni di trattamento di dati personali ex art. 8 legge n. 675/96;

2. Ipotesi di comunicazione della condizione di incaricato ai dipendenti;

3. Ipotesi di informazioni e di richiesta di consenso ex artt. 10,11 e 12 della legge n.675/96;

4. Fac simile di comunicazione ai dipendenti;

5. Ipotesi di clausola di informazione/consenso da inserire in contratti o proposte o accettazioni contrattuali;

6. Fac simile di comunicazione di rispetto della legge n. 675/96;

7. Richiesta di autorizzazione per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/96 (da utilizzare a partire dal 30/11/1997);

8. Ipotesi di richiesta di autorizzazione al trattamento di dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista (da tenere in sospeso);

9. Informativa a persone di cui si conoscono i dati personali;

10. Informativa a persone di cui non si conoscono i dati personali;

11. Decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997.

________________________


ALLEGATO. N.1

IPOTESI DI INCARICO DI RESPONSABILE DI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI EX ART.8 LEGGE 675/96 (INFRA: "LEGGE")

Ad integrazione del contratto di servizi............con Voi stipulato il............considerato che tra le nostre prestazioni contrattuali rientrano anche operazioni di trattamento di dati personali ai sensi della lettera c) art. 1 della Legge, Vi proponiamo di affidarci il seguente incarico:

1) La Vostra Società (infra: "Titolare") designa la nostra società (infra "Responsabile), ai sensi dell'art. 8 della Legge, ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto delle prescrizioni della legge e delle modalità precisate nella presente e nell'allegato capitolato tecnico che ne forma parte integrante.

2) In particolare il Titolare affida al responsabile le seguenti operazioni di trattamento informativo di dati personali:

- raccolta

- elaborazione/riordino...........

- memorizzazione..............durata:

- comunicazione mediante accesso consentito a.............oppure trasmissione a............

3) Il Responsabile effettua le operazioni di trattamento ad esso affidate nel rispetto della legge e, in particolare, delle norme relative alle informazioni ed al consenso degli interessati, all'autorizzazione del Garante ed alle misure di sicurezza. Il Responsabile deve fare in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza tra cui quelle specificate in allegato, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza descritte in allegato saranno modificate, a cura del Responsabile, mediante l'applicazione di misure eventualmente prescritte nell'emanando regolamento del Garante della riservatezza e/o di eventuali perfezionamenti tecnici, man mano disponibili nel settore informatico.

Il Responsabile trasmetterà tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica delle modifiche apportate.

4) Il titolare dichiara e garantisce che il trattamento è affidato al Responsabile per le seguenti finalità:

- tenuta della contabilità ai fini civilistici e fiscali;

- conservazione delle scritture contabili.

- altre da specificare (selezione del personale, svolgimento e adempimento rapporti di lavoro)

Il Titolare dichiara inoltre che i dati da lui trasmessi:

- sono esatti e, se necessario, aggiornati;

- sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

5) Il Responsabile provvede a fornire ad ogni interessato dal trattamento o delegato di questi le informazioni previste nell'art. 13 della Legge, con le modalità ed i tempi previsti in allegato, e ad avvisare immediatamente il Titolare anche di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante, o dall'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 29 e 31 Legge.

Il Responsabile dovrà eseguire gli ordini del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, salvo che il Titolare gli abbia tempestivamente comunicato la propria volontà di promuovere opposizione nelle forme di rito.

6) Il Titolare autorizza il Responsabile ad affidare sotto la propria responsabilità l'esecuzione di operazioni di trattamento informatico a primaria società del settore che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto della legge, con particolare riguardo alla sicurezza. E' in ogni caso esclusa qualsiasi utilizzazione e/o semplice visualizzazione dei dati da parte di tale affidatario: pertanto il Responsabile dovrà convenire con esso adeguate misure tecniche per la protezione dei dati.

7) Il Titolare ed il Responsabile effettueranno al Garante la notifica prevista dall'art. 7 della Legge.

8) Le comunicazioni tra le parti ai fini del presente incarico dovranno avvenire:

- per il Titolare al delegato......................................................................

..........................................................................................................

- per il Responsabile al delegato...............................................................

..........................................................................................................

Le parti dovranno comunicarsi eventuali sostituzioni del loro delegato.

9) Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto della Legge.

Ove d'accordo, vogliate trascrivere integralmente il testo della presente su Vostra carta intestata e restituircelo unitamente all'allegato, sottoscritto in ogni pagina per conferma ed accettazione.

I migliori saluti.

________________________________

ALLEGATO N. 2

IPOTESI DI COMUNICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI INCARICATO AI DIPENDENTI

Egregio Signor

......................

Le comunichiamo che l'art. 8, comma 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali evidenzia che il personale che effettua il trattamento di dati personali per conto della Società datrice di lavoro assume il ruolo di incaricato del trattamento.

Pertanto, nello svolgimento delle Sue mansioni di...........................Ella potrà eseguire il trattamento dei dati personali ai quali ha accesso, ivi compresa la comunicazione, inerenti alle attività del Suo ufficio/ente.

Con l'occasione Le ricordiamo che Ella dovrà usare la massima riservatezza e discrezione nella tenuta dei dati di cui sopra e nella conseguente loro protezione, in armonia con gli obblighi che Le derivano, in quanto prestatore di lavoro subordinato, dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

La preghiamo di volerci restituire la presente comunicazione firmata per accettazione.

Distinti saluti.

Data....................

________________________________________

ALLEGATO N.3

IPOTESI DI INFORMAZIONI E RICHIESTA DI CONSENSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 10, 11 E 12 DELLA LEGGE N. 675/96.

1. La informiamo che i dati personali Suoi e dei Suoi familiari che Le vengono richiesti sono necessari per l'elaborazione della retribuzione e per ogni adempimento di legge e di contratto nei confronti degli istituti previdenziali e assistenziali, anche integrativi, e dell'amministrazione finanziaria.

2. La nostra Società ha nominato responsabile del trattamento di tali dati ai fini dell'elaborazione delle retribuzioni e la preparazione dei dati necessari per i suddetti adempimenti..................................

La stessa Società è anche incaricata della conservazione degli stati di servizio dei dipendenti utile per il riconoscimento dell' anzianità aziendale e per il rilascio di attestazioni che potrebbero essere richieste anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3. Le precisiamo ancora che i Suoi dati, previo Suo consenso, saranno comunicati a terzi per adempimenti di legge o da contratto.

Alleghiamo al presente documento copia dell' art. 13 della legge 31 dicembre 1996, n.675 che stabilisce i suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali.

La preghiamo pertanto di datare e firmare copia della presente come ricevuta delle informazioni sopra esposte e del testo dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

data......................... Firma Il Titolare(l)

(l) Indicare la qualifica in ambito aziendale e la procura eventualmente conferita.

* * *

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI ED AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675.

Io sottoscritto...............................esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996, così come sopra indicato ed in particolare alle comunicazioni ed alla diffusione degli stessi nei termini e per le finalità indicati ai punti 2 (secondo periodo) e 3.

_________________________________

ALLEGATO N. 4

Oltre alle informazioni rese al momento della raccolta di cui all' art. 10 della legge n.675/1996 ed alla richiesta di consenso per il trattamento di dati sensibili (ad esempio, l'iscrizione al sindacato per il versamento dei relativi contributi o la presentazione di certificati medici per periodi di malattia), è consigliabile una comunicazione che autorizzi tutti i dipendenti all'accesso dei dati personali riguardanti i soggetti con i quali l'azienda entra in contatto, indicando le norme operative e le istruzioni nell'uso dei dati personali. I dipendenti dovranno restituire firmata tale comunicazione che permette loro di accedere ai dati personali detenuti dall'azienda necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati, evitando che la lettura di dati personali da parte dei dipendenti stessi venga a configurare una comunicazione a terzi. In pari tempo, tale comunicazione serve a separare formalmente la responsabilità dell'azienda da quella dei singoli dipendenti, per comportamenti difformi rispetto alle norme operative ed alle istruzioni ricevute.

FAC SIMILE DI COMUNICAZIONE AI DIPENDENTI

Oggetto: Norme operative e istruzioni ai dipendenti sul trattamento dei dati personali ai sensi della L.31/12/96, n. 675

Il dipendente che firma la presente è autorizzato esplicitamente dal Titolare e dal Responsabile per i dati personali a trattare, per fini di lavoro e all'interno delle proprie mansioni, dati personali inerenti le persone con le quali l'azienda è entrata in contatto.

I dati in oggetto devono essere trattati esclusivamente per i fini aziendali e secondo le istruzioni impartite dai responsabili: è vietata ogni altra forma di trattamento.

I documenti relativi a dati personali devono essere conservati in archivi chiusi: gli accessi tramite computer devono essere protetti da password: è fatto divieto di rendere pubbliche o comunicare ad altri le proprie password personali di accesso.

Gli eventuali dati sensibili dovranno essere conservati in buste chiuse o in armadi chiusi.

La trasmissione dei dati personali, all'interno dell'azienda o anche verso terzi all'esterno, incaricati di trattare i dati deve essere fatta salvaguardando la riservatezza dei dati e comunque secondo le istruzioni impartite dai responsabili.

In caso di inadempienza delle norme operative e delle istruzioni suddette, il dipendente resta responsabile in proprio delle conseguenze civili e penali previste per le violazioni agli obblighi della legge 675/1996.

Firma del dipendente per presa visione...............................

_______________________________

ALLEGATO N. 5

IPOTESI DI CLAUSOLA DI INFORMAZIONE/CONSENSO EX L.675/1996 DA INSERIRE IN CONTRATTI O PROPOSTE O ACCETTAZIONI CONTRATTUALI:

art......... Consenso ex art. 1l L. 675/1996

Il sottoscritto con la firma apposta sulla presente manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 11 L.675/1996, a che i dati che lo riguardano, sopra indicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera d) art. 1 legge citata, e contemporaneamente, prende atto che;

a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento di contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;

b) il rifiuto a fornirli comporterebbe la mancata stipulazione del contratto da parte della Società;

c) il trattamento dei dati, oltre che per le finalità sopra dette, è effettuato anche per finalità d'informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

d) la comunicazione dei dati potrà essere fatta......................ed anche ad altre imprese, per le finalità sopra indicate;

e) il sottoscritto può in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art 13 legge citata, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano ai fini d'informazione commerciale o d'invio di materiale pubblicitario o altri fini previsti alla lettera c);

f) responsabile del trattamento è.......................

Titolare del trattamento è............................

Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici (1) ed i dati sono conservati presso....................

(1) indicare i vari sistemi di elaborazione ai quali i dati vengono sottoposti

_________________________________

ALLEGATO N. 6

Nei rapporti di subfornitura o di servizio con soggetti esterni (studi professionali o società di elaborazione dati) può essere utile, qualora a tali soggetti non venga conferito l'incarico di responsabile del trattamento, ricorrere ad una comunicazione di rispetto, da inviare per raccomandata, che consenta a tali soggetti l'accesso ai dati personali detenuti dall'impresa e, in pari tempo, separare le proprie responsabilità da quelle dei soggetti esterni per le conseguenze civili e penali derivanti da comportamenti difformi rispetto a quanto previsto dalla legge n. 675/1996

FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE

Raccomandata

Oggetto: Comunicazione di rispetto Legge 675/96

Il destinatario della presente è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati personali per conto del firmatario sotto indicato è tenuto a rispettare ed osservare tutte le norme della Legge 675/96, nonchè ogni altra istruzione impartita in calce alla presente o in successive comunicazioni da parte del firmatario della presente.

In caso di inadempimento, il destinatario della presente comunicazione sarà considerato responsabile nei confronti del firmatario, limitatamente alle operazioni effettuate senza la diligenza dovuta in esecuzione delle istruzioni ricevute, ferme in ogni caso le proprie responsabilità civili e penali in caso di abuso dei dati personali di cui sia venuto a conoscenza in esecuzione del rapporto instaurato con il firmatario.

In caso il soggetto si avvalga di suoi incaricati o collaboratori, egli si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Tra le norme operative specifiche da osservare si segnalano in particolare:........................... (1)

Il titolare

..............................

(1) Un esempio di norma operativa specifica: "Tutte le comunicazioni di documenti cartacei e/o dischetti magnetici contenenti dati personali tra il destinatario e il firmatario dovranno essere effettuate in busta chiusa e con l'indicazione "riservato" sul fronte della busta stessa".

______________________________

ALLEGATO N. 7

Al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali

presso..............................

via...............................

Roma

Richiesta di autorizzazione per il trattamento di dati sensibili ai sensi dell'art. 22 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

La Società editrice.............................con sede in.................................. ai fini del presente atto rappresentata da.......................in qualità di.............................,

PREMESSO CHE
  • la scrivente attua il trattamento di tutti i dati personali relativi ai propri dipendenti, loro coniugi e figli ed a persone che propongono di essere assunte dalla medesima, necessari per la selezione del personale, per lo svolgimento e l'adempimento dei rapporti di lavoro e dei relativi oneri fiscali e previdenziali secondo le prescrizioni delle leggi in materia e dei CCNL ed integrativi aziendali;
  • il trattamento di cui sopra riguarda quindi anche dati definiti "sensibili" dagli artt. 22 e 24 della Legge 675 cit., quale l'iscrizione a sindacati, ai fini dell'effettuazione delle trattenute e del versamento al sindacato indicato dal dipendente, le certificazioni mediche ai fini della verifica dell'attitudine a determinati lavori, della giustificazione delle assenze, dei trattamenti assicurativi e previdenziali obbligatori e contrattuali, degli infortuni sul lavoro e dell'avviamento al lavoro di inabili, l'appartenenza ad organizzazioni religiose, ai fini dei permessi per festività;
  • talvolta è necessaria anche la comunicazione di dati sensibili a terzi, quali l'INPS, l'INAIL, società di assicurazione, fondi di previdenza aziendale, per ottemperare a norme di legge o di contratto;
  • il trattamento è effettuato prevalentemente con sistemi informatici, in ogni caso utilizzando e applicando le seguenti misure di sicurezza..........................

Tutto ciò premesso, anche a nome delle proprie mandanti titolari del trattamento, l'istante

CHIEDE

che il Garante autorizzi ex art. 22 Legge 675/1996 il trattamento di dati sensibili sopra indicati, per le finalità esposte.

Si confida nella sollecita concessione dell'autorizzazione richiesta, in quanto concernente trattamenti necessari per la normale, corretta e legittima instaurazione e svolgimento dei rapporti di lavoro.

L'eventuale sospensione di tali trattamenti potrebbe tra l'altro danneggiare i dipendenti interessati e bloccare l'attività di impresa.

_________________________________

ALLEGATO N. 8

IPOTESI DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA

Il sottoscritto........................., direttore responsabile del quotidiano.................., edito dalla Società editrice............................................. con sede in......................., in qualità di titolare del trattamento più oltre descritto

premesso che

lo scrivente attua il trattamento di dati personali contenuti in testi ed immagini provenienti dall'esercizio della professione di giornalista, per il perseguimento con pluralità di mezzi delle finalità informative di cui all'art. 21 della Costituzione;

il trattamento di cui sopra riguarda anche dati definiti sensibili dalla legge 675/1996, e in particolare, dati di cui all'art. 25 della stessa, inclusi quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale resi noti dagli stessi interessati o da pubbliche autorità anche straniere o in occasione di eventi di risonanza nazionale o internazionale;

il trattamento è effettuato prevalentemente con sistemi informatici, in ogni caso utilizzando e applicando opportune misure di sicurezza;

chiede

che il Garante autorizzi ex art. 22 legge 675/1996 il trattamento sopra indicato, per le finalità esposte.

Si confida nella sollecita concessione dell'autorizzazione richiesta in quanto concerne trattamenti necessari ed indispensabili per il legittimo esercizio delle attività istituzionali del quotidiano............................

L 'eventuale sospensione del suddetto trattamento impedirebbe l'esercizio stesso dell'attività giornalistica.

La presente richiesta viene presentata nonostante si ritenga esorbitante rispetto a quanto già previsto dalle leggi vigenti in materia di informazione giornalistica nonché ai sensi del 20 comma dell'art. 25 della legge n. 675/1996.

Il titolare

_______________________________

ALLEGATO N. 9

INFORMATIVA A PERSONE DI CUI SI CONOSCONO I DATI

I suoi dati fanno parte dell'archivio elettronico della Società Editrice............nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali. Lei avrà l'opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative e offerte della nostra Società. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo all'attenzione del................... (1). Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni, barri la casella sottostante

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(1) Indicare il nominativo del Titolare o, se designato, del Responsabile del trattamento

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ALLEGATO N. 10

INFORMATIVA A PERSONE DI CUI NON SI CONOSCONO I DATI

Indicandoci i Suoi dati, lei avrà l'opportunità di essere aggiornato su prodotti, iniziative e offerte della Società Editrice...................Essi saranno inseriti nella banca dati elettronica della Società nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/1996 sulla tutela dei dati personali. I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Per essi Lei potrà richiedere modifiche, aggiornamento, integrazione o cancellazione, scrivendo al................................ (1). Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni, barri la casella sottostante.

<>

(1) Indicare il nominativo del Titolare o, se designato, del Responsabile del trattamento