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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n.273 Definizione e proroga dei termini, nonchè
conseguenti disposizioni urgenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la puntuale attuazione di adempimenti da parte della pubblica amministrazione, nonchè per corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. 1. Al codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole: "31 dicembre 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006"; b) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006". Artt. da 11 a 39. Art. 40. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli |