DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

(Pubblicato sulla G.U. n.173 del 27 Luglio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonchè di idonei dispositivi operativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo

omissis

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

omissis

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di

prevenzione del terrorismo

omissis

Art. 4.

Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa

omissis

Art. 5.

Unità antiterrorismo

omissis

Art. 6.

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.

2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: "dell'attivazione del servizio" sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonchè del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti".

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,";

b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi";

c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,";

d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi";

e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite dalle seguenti: "pubblico ministero anche su istanza";

f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.".

4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici

di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Art. 8.

Integrazione della disciplina amministrativa e delle attività

concernenti l'uso di esplosivi

omissis

Art. 9.

Integrazione della disciplina amministrativa dell'attività di volo

omissis

Art. 10.

Nuove norme sull'identificazione personale

omissis

Art. 11.

Permesso di soggiorno elettronico

omissis

Art. 12.

Verifica delle identità e dei precedenti giudiziari dell'imputato

omissis

Art. 13.

Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo

omissis

Art. 14.

Nuove norme in materia di misure di prevenzione

omissis

Art. 15.

Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo

omissis

Art. 16.

Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo

omissis

Art. 17.

Norme sull'impiego della polizia giudiziaria

omissis

Art. 18.

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle

forze di polizia

omissis

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Castelli, Ministro della giustizia

Fini, Ministro degli affari esteri

Landolfi, Ministro delle comunicazioni

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli