CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI,

adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996

(traduzione non ufficiale)

 

Preambolo

 

Gli Stati membri del Consiglio dEuropa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che scopo del Consiglio d'Europa realizzare una unione pi stretta fra i suoi membri;

Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell'articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;

Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell'Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;

Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilit di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;

Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinch i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinch la loro opinione sia presa in debita considerazione;

Riconoscendo l'importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;

Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un'autorit giudiziaria,

Hanno convenuto quanti segue:

 

CAPITOLO I

Campo di applicazione e oggetto della Convenzione, e Definizioni

 

Articolo 1

Campo di applicazione e oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l'et di 18 anni.

2. Oggetto della presente Convenzione promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorit giudiziaria.

3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un'autorit giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio delle responsabilit genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.

4. Ogni Stato deve, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione indiretta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un'autorit giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.

5. Ogni Parte pu, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all'applicazione degli articoli 5 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.

6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme pi favorevoli alla promozione e all'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende per:

a) "autorit giudiziaria", un tribunale o un'autorit amministrativa avente delle competenze equivalenti;

b) "detentori delle responsabilit genitoriali", i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilit genitoriali;

c) "rappresentante", una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un'autorit giudiziaria a nome di un minore;

d) "informazioni pertinenti", le informazioni appropriate, in considerazione dell'et e della capacit di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.

 

CAPITOLO II

Misure di ordine procedurale per promuovere l'esercizio dei diritti dei minori

 

A.   Diritti azionabili da parte di un minore

Articolo 3

Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti

Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorit giudiziaria, al minore che considerato dal diritto interno come avente una capacit di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso pu chiedere di beneficiare:

a) ricevere ogni informazione pertinente;

b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;

c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.

Articolo 4

Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilit genitoriali della facolt di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un'autorit giudiziaria.

2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacit di discernimento sufficiente.

Articolo 5

Altri possibili diritti azionabili

Le Parti esaminano l'opportunit di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorit giudiziaria, in particolare:

a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;

b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;

c) il diritto di designare il proprio rappresentante;

d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.

 

B. Ruolo delle autorit giudiziarie

Articolo 6

Processo decisionale

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorit giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:

a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilit genitoriali;

b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacit di discernimento sufficiente:

- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,

- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturit, a meno che ci non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore, permettere al minore di esprimere la propria opinione;

c) tenere in debito conto l'opinione da lui espressa .

Articolo 7

Obbligo di agire prontamente

Nei procedimenti che interessano un minore, l'autorit giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell'autorit giudiziaria. In caso di urgenza, l'autorit giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.

Articolo 8

Possibilit di procedere dufficio

Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorit giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d'ufficio.

Articolo 9

Designazione di un rappresentante

1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virt del diritto interno i detentori delle responsabilit genitoriali si vedono privati della facolt di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorit giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.

2. Le Parti esaminano la possibilit di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorit giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.

 

C. Ruolo dei rappresentanti

Articolo 10

1. Nei procedimenti dinanzi ad un'autorit giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:

a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacit di discernimento sufficiente;

b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capaciti di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che lopinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;

c) rendersi edotto dell'opinione del minore e portarla a conoscenza dell'autorit giudiziaria.

2. Le Parti esaminano la possibili di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilit genitoriali.

 

D. Estensione di alcune disposizioni

Articolo 11

Le Parti esaminano estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonch alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.

 

E. Organi nazionali

Articolo 12

1 Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l'altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l'esercizio dei diritti dei minori.

2 Tali funzioni sono le seguenti: a) fare delle proposte per rafforzare l'apparato legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei minori; b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all'esercizio dei diritti dei minori; c) fornire informazioni generali sull'esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori, d) rendersi edotti dell'opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.

 

F. Altre misure

Articolo 13

Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti

Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un'autorit giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.

Articolo 14

Assistenza giudiziaria e consulenza giuridica

Quando il diritto interno prevede l'assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorit giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.

Articolo 15

Rapporti con altri strumenti internazionali

La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell'ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.

 

CAPITOLO III

Comitato permanente

 

Articolo 16

Istituzione e funzioni del Comitato permanente

1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.

2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso pu, in particolare: a) esaminare ogni questione pertinente relativa all'interpretazione o all'attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all'attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi; b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all'articolo 20; c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 12, nonch promuovere la cooperazione internazionale fra loro.

Articolo 17

Membri

1. Ogni Parte pu farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati.

Ogni Parte dispone di un voto.

2. Ogni Stato di cui all'articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, pu essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunit europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario Generale la propria obiezione, il Comitato permanente pu invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione: _ ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2; _ il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite; _ la Comunit europea; _ qualunque organismo internazionale governativo; _ qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o pi funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12; _ qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o pi funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell'articolo 12.

4. Il Comitato permanente pu scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell'esercizio dei diritti dei minori.

Articolo 18

Riunioni

1. Al termine del temo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa inviter il Comitato permanente a riunirsi.

2. Il Comitato permanente non pu prendere decisioni se non a condizione che almeno la met delle Parti sia presente.

3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.

4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonch il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.

Articolo 19

Rendiconti del Comitato permanente

Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.

 

CAPITOLO IV

Emendamenti alla Convenzione

 

Articolo 20

1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, comunicato al Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso a sua cura almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, coni alle disposizioni dell'articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunit europea che siano stati invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'articolo 22.

2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all'approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l'approvazione il testo comunicato alle Parti per l'accettazione.

3. Ogni emendamento entrer in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

CAPITOLO V

Clausole finali

 

Articolo 21

Firma, ratifica ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.

2. La presente Convenzione sar sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sanno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La presente Convenzione entrer in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrer in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 22

Stati non membri e Comunit europea

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potr, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d'Europa che non abbiano partecipato all'elaborazione della Convenzione, nonch la Comunit europea ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 21, cpv. d. dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimit dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2. Per ogni Stato aderente o la Comunit europea, la Convenzione entrer in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio dEuropa.

Articolo 23

Applicazione territoriale

1. Ogni Stato pu, all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verr applicata la presente Convenzione.

2. Ogni Parte pu, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni Internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrer in vigore nel confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta in virt dei due paragrafi precedenti potr essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avr effetto il premo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 24

Riserve

Non pu essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 25

Denuncia

1. Ogni Parte pu, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avr effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 26

Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificher agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunit europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: a) ogni firma; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22; d) ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore; e) ogni dichiarazione formulata in virt delle disposizioni degli articoli 1 e 23; f) ogni denuncia fatta in virt delle disposizioni dell'articolo 25; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sar depositata negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicher copia munita di certificazione di conformit a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunit europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.