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COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE Decisione della Commissione dellĠ 8 maggio 2008 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sullĠadeguata protezione dei dati personali a Jersey [notificata con il numero C(2008) 1746] (Testo rilevante ai fini del SEE – Pubblicata sulla GUUE n. L 138 del 28/05/2008) (2008/393/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunit europea, vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati [1], in particolare lĠarticolo 25, paragrafo 6, consultato il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali [2], considerando quanto segue: (1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far s che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva. (2) La Commissione pu accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessit di ulteriori garanzie. (3) Secondo la direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la, o le, operazioni di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui allĠarticolo 25, paragrafo 2, della medesima. (4) Data la diversit degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dellĠadeguatezza va effettuata, e ogni decisione ai sensi dellĠarticolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunit. (5) Il Baliato di Jersey una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito n una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; il Baliato di Jersey va dunque considerato un paese terzo ai fini della direttiva 95/46/CE. (6) Dal 1951 e 1987 rispettivamente, la ratifica, da parte del Regno Unito, della Convenzione europea sui diritti dellĠuomo e la Convenzione del Consiglio dĠEuropa per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali (convenzione 108) stata estesa al Baliato di Jersey. (7) Nel Baliato di Jersey, le norme giuridiche a tutela dei dati personali ampiamente basate sulle disposizioni della direttiva 95/46/CE sono regolate dalla Data Protection (Jersey) Law 1987, entrata in vigore lĠ 11 novembre 1987, e da due leggi complementari, la Data Protection (Amendment) (Jersey) Law 2005, e la Data Protection (Jersey) Law 2005 (Appointed Day) Act 2005. (8) é stata inoltre adottata una legislazione derivata conformemente alla Data Protection (Jersey) Law, nel 2005, che regola questioni specifiche come lĠaccesso dei titolari dei dati, lĠelaborazione dei dati sensibili e la notifica allĠautorit di protezione dei dati [3]. (9) Le norme giuridiche applicabili a Jersey contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente dellĠautorit, il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e dĠintervento. (10) Si ritiene pertanto che Jersey fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE. (11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacit delle competenti autorit degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo allĠelaborazione dei dati personali di queste ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante lĠesistenza di unĠadeguata tutela. (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dellĠarticolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 Per le finalit di cui allĠarticolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, il Baliato di Jersey ritenuto fornire un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunit. Articolo 2 Questa decisione riguarda lĠadeguatezza della tutela fornita a Jersey rispetto ai requisiti dellĠarticolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo lĠattuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sullĠelaborazione di dati personali in seno agli Stati membri. Articolo 3 1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dallĠarticolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo allĠelaborazione dei loro dati personali, le autorit competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario a Jersey: a) se unĠautorit competente di Jersey stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure b) se molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che lĠautorit competente di Jersey non prenda o non prender provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento d luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circostanza le autorit competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dellĠelaborazione a Jersey e dar loro lĠopportunit di rispondere. 2. La sospensione cesser non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata lĠautorit competente dello Stato membro interessato. Articolo 4 1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dellĠarticolo 3. 2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi di Jersey preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito. 3. Se le informazioni raccolte ai sensi dellĠarticolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che a Jersey nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorit di Jersey e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui allĠarticolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo dĠapplicazione. Articolo 5 La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al comitato di cui allĠarticolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui allĠarticolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela a Jersey ai sensi dellĠarticolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio. Articolo 6 Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, lĠ 8 maggio 2008. Per la Commissione Jacques Barrot Vicepresidente
NOTE [1] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). [2] Parere 8/2007 sul livello di protezione dei dati personali a Jersey, adottato il 9 ottobre 2007, disponibile su http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2007_en.htm [3] Data Protection (Corporate Finance Exemption) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Credit Reference Agency) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Fair Processing) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (International Co-operation) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Notification) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Sensitive Personal Data) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Exemptions) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Miscellaneous) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Education) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Health) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Subject Access Modification — Social Work) (Jersey) Regulations 2005; Data Protection (Transfer in Substantial Public Interest) (Jersey) Regulations 2005. |