COMMISSIONEDELLE COMUNITà EUROPEE

DECISIONEDELLA COMMISSIONE

del28 aprile 1999

che istituisce l'Ufficio europeoper la lotta antifrode (OLAF)

[1999/352/CE,CECA, Euratom - notificata con il numero SEC(1999) 802]

(Pubblicata sulla GUUE n. L 136del 31/05/1999)

 

LACOMMISSIONE DELLE COMUNITà EUROPEE,

vistoil trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vistoil trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, inparticolare l'articolo 16,

vistoil trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, inparticolare l'articolo 131,

(1)considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grandeimportanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lottacontro le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziaricomunitari; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 209A deltrattato CE, dall'articolo 78 decimo del trattato CECA, dall'articolo 183A deltrattato CEEA, nonché dall'articolo 280 del trattato CE introdotto dal trattatodi Amsterdam;

(2)considerando che è necessario utilizzare tutti i mezzi disponibili perraggiungere tali obiettivi, con particolare riguardo alla funzione d'indagineattribuita a livello comunitario, pur conservando la ripartizione el'equilibrio attuali delle responsabilità attualmente esistenti tra il livellonazionale e il livello comunitario;

(3)considerando che il compito di svolgere indagini amministrative a tutela degliinteressi finanziari delle Comunità era sinora affidato alla "Task Forcecoordinamento della lotta antifrode", subentrata all'Unità dicoordinamento della lotta antifrode (UCLAF);

(4)considerando che per rendere più efficace la lotta contro la frode e le altreattività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità è necessarioistituire un Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo:"l'Ufficio"), il quale dovrà svolgere la funzione d'indagine in pienaindipendenza;

(5)considerando che l'indipendenza del direttore dell'Ufficio e il ruolo delcomitato di vigilanza come definiti dalla presente decisione e dai regolamenti(CE) ed (Euratom), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per lalotta antifrode, sono intesi ad assicurare l'esercizio efficace della funzioned'indagine dell'Ufficio senza interferire con gli altri compiti ad essospettanti, come quelli connessi alle prerogative della Commissione,segnatamente in materia legislativa;

(6)considerando che, oltre alla tutela degli interessi finanziari della Comunità,l'Ufficio è responsabile per tutte le attività connesse alla tutela degliinteressi comunitari contro comportamenti irregolari perseguibili in sedeamministrativa o penale;

(7)considerando che la definizione delle funzioni dell'Ufficio deve implicare iltrasferimento al medesimo delle attribuzioni precedentemente esercitate dalla"Task Force coordinamento della lotta antifrode", in particolarequelle inerenti alla preparazione delle disposizioni legislative eregolamentari nei settori di attività dell'Ufficio, compresi i provvedimenticontemplati dal Titolo VI del trattato sull'Unione europea,

DECIDE:

 

Articolo1

Istituzionedell'Ufficio

Čistituito l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (in prosieguo:"l'Ufficio"). L'Ufficio sostituisce la "Task force coordinamentodella lotta antifrode" e subentra integralmente nelle sue attribuzioni.

Articolo2

Funzionidell'Ufficio

1.L'Ufficio esercita le competenze della Commissione in materia di indaginiamministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, lacorruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessifinanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerentia qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitarie.

L'Ufficioha il compito di svolgere indagini amministrative interne miranti a quantosegue:

a)lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecitalesiva degli interessi finanziari delle Comunità,

b)ricercare i fatti gravi, connessi con l'esercizio di attività professionali,che possano costituire un inadempimento degli obblighi dei funzionari ed agentidelle Comunità perseguibile in sede disciplinare o penale o che possanocostituire inadempimento degli obblighi analoghi incombenti ai membri delleistituzioni e organi, dei dirigenti degli organismi o del personale delleistituzioni, degli organi e degli organismi cui non si applica lo statuto deifunzionari delle Comunità europee o il regime applicabile agli altri agenti.

L'Ufficioesercita le relative competenze della Commissione, come definite dalledisposizioni dei trattati, nell'ambito, nei limiti e secondo le modalità daquesti definiti.

All'Ufficiopossono essere affidate, dalla Commissione nonché dagli altri organismi, organie istituzioni, missioni di indagine in altri settori.

2.L'Ufficio apporta il contributo della Commissione alla cooperazione con gliStati membri nel campo della lotta contro la frode.

3.L'Ufficio ha il compito di predisporre la strategia della lotta contro la frodecome definita al paragrafo 1.

4.L'Ufficio ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentaridella Commissione per il conseguimento degli obiettivi della lotta contro lefrodi di cui al paragrafo 1.

5.L'Ufficio ha il compito di eseguire tutte le altre attività operative dellaCommissione in materia di lotta contro la frode come definita al paragrafo 1 ein particolare di quanto segue:

a)apprestare le infrastrutture necessarie,

b)raccogliere e utilizzare le informazioni,

c)prestare assistenza tecnica, in particolare in materia di formazione, allealtre istituzioni, organi ed organismi, nonché alle autorità nazionalicompetenti.

6.L'Ufficio è l'interlocutore diretto delle autorità giudiziarie e delle autoritàdi polizia.

7.L'Ufficio rappresenta la Commissione, al livello dei servizi, nelle sedicompetenti, per i settori contemplati dal presente articolo.

Articolo3

Indipendenzanell'esercizio della funzione d'indagine

L'Ufficioesercita in piena indipendenza i poteri d'indagine di cui all'articolo 2,paragrafo 1. Nell'esercizio delle sue competenze, il direttore dell'Ufficio nonsollecita né accetta istruzioni dalla Commissione, da governi, da altreistituzioni o da organi od organismi.

Articolo4

Comitatodi vigilanza

Čistituito un comitato di vigilanza la cui composizione e le cui competenze sonodeterminate dal legislatore comunitario. Il comitato esercita un controlloregolare sull'esercizio della funzione d'indagine dell'Ufficio.

Articolo5

Direttore

1.L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dallaCommissione, di concerto con il Parlamento europeo e col Consiglio, per unperiodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Per la nomina deldirettore, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza,costituisce un elenco dei candidati in possesso dei requisiti prescritti in uninvito a presentare candidature il quale, se del caso, sarà pubblicato nellaGazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Ildirettore è responsabile dello svolgimento delle indagini.

2.La Commissione esercita nei confronti del direttore i poteri spettantiall'autorità che ha il potere di nomina. I provvedimenti in forza degliarticoli 87, 88 e 90 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee sonoadottati con decisione motivata della Commissione, sentito il comitato divigilanza. La decisione viene comunicata per conoscenza al Parlamento europeoed al Consiglio.

Articolo6

Organizzazionedell'Ufficio

1.Nei confronti del personale dell'Ufficio il direttore esercita i potericonferiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee all'autorità cheha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti di taliComunità all'autorità competente per concludere i contratti d'assunzione. Ildirettore è autorizzato a delegare i propri poteri. Nell'osservanza dellostatuto e del regime applicabile agli altri agenti, il direttore stabilisce lecondizioni e le modalità delle assunzioni e segnatamente quelle relative alladurata e al rinnovo dei contratti.

2.II direttore, sentito il comitato di vigilanza, comunica tempestivamente aldirettore generale del bilancio un progetto preliminare di bilancio daiscrivere nella linea particolare del bilancio generale annuale relativoall'Ufficio.

3.Il direttore è l'ordinatore per l'esecuzione della linea di bilancioparticolare della parte A del bilancio relativa all'Ufficio. Il direttore èautorizzato a delegare i propri poteri.

4.Le decisioni della Commissione relative alla propria organizzazione interna siapplicano all'Ufficio in quanto compatibili con le disposizioni del legislatorecomunitario riguardanti l'Ufficio stesso, nonché con la presente decisione e lesue modalità d'applicazione.

Articolo7

Decorrenzad'efficacia

Lapresente decisione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svoltedall'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Fino al primo giorno del mesesuccessivo alla nomina del direttore dell'Ufficio, il direttore della"Task force, coordinamento della lotta antifrode" svolge i compiti diordinaria amministrazione dell'Ufficio.

 

Fattoa Bruxelles, il 28 aprile 1999.

Perla Commissione

IlPresidente

JacquesSANTER