CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE Presso il Ministero della Giustizia - Roma - Via Arenula, 71 IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE Premessa alle modifiche apportate dal C.N.F. nella seduta del 27 gennaio 2006 Qualsiasi codificazione esige, soprattutto in periodi di rapida evoluzione, revisioni ed assestamenti, al fine di modificare norme imperfette o di adeguarle alle esigenze ermeneutiche sorte nel corso della loro applicazione, ovvero di renderle più adeguate allincessante divenire tecnologico. Si potrà osservare che, dal momento della sua formulazione, il codice deontologico ha subito diverse modifiche. Ciò, a nostro parere, è dovuto, per un verso, al progressivo scardinamento del principio della monoliticità delle codificazioni in genere (la cd. decodificazione) e, per quanto ci riguarda, al fatto che dopo secoli in cui i criteri sono stati affidati solo alla sensibilità espressa dal tempo, un tentativo di concentrazione della galassia "deontologia" sconta fatalmente lacune o imprecisioni. Va in ogni caso rilevato che laspetto più rilevante della codificazione deontologica, merito esclusivo di coloro che lhanno per la prima volta realizzata, risiede nellimmediato suo riconoscimento come fonte normativa interna da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale circostanza, frutto evidente della correttezza dellimpianto anche sul piano della filosofia morale, della limpidezza dei principi e della loro declinazione, costituisce il più alto ed importante riconoscimento della validità della disciplina e della legittimità dellesigenza che ne sta alla base. Sicché lincondizionato recepimento da parte della giurisprudenza costituisce la più integrale delle legittimazioni, ed inserisce a pieno titolo la disciplina deontologica del mondo forense nel "corpus" del nostro ordinamento giuridico. Per ciò, tutta la classe non può che essere grata a coloro che hanno realizzato questo traguardo fondamentale, che consente di aggiungere un importante tassello alla storia dellavvocatura italiana. Avv. Federico Italia Consigliere nazionale forense e Coordinatore della Commissione interna per la revisione del Codice deontologico Avv. Pierluigi Tirale Vice Presidente del C.N.F. e Coordinatore della Commissione interna per lo studio del procedimento disciplinare
IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE PREAMBOLO Approvato dal Consiglio Nazionale Forense Lavvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo allattuazione dellordinamento per i fini della giustizia. Nellesercizio della sua funzione, lavvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dellOrdinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e linviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. I. PRINCIPI GENERALI ART. 1. - Ambito di applicazione. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi. ART. 2. - Potestà disciplinare. Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare linfrazione. ART. 3. - Volontarietà dellazione. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dellincolpato. Quando siano mossi vari addebiti nellambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. ART. 4. - Attività allestero e attività in Italia dello straniero. Nellesercizio di attività professionali allestero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, lavvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta lattività. Del pari lavvocato straniero, nellesercizio dellattività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro. Lavvocato deve ispirare la propria condotta allosservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare lavvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. II. Lavvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti lattività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano limmagine della classe forense. III. Lavvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza. Lavvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. Lavvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. ART. 7. - Dovere di fedeltà. È dovere dellavvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dellavvocato che compia consapevolmente atti contrari allinteresse del proprio assistito. II. Lavvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti delluomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere. ART. 8. - Dovere di diligenza. Lavvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza. È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dellavvocato mantenere il segreto sullattività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I. Lavvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per lattività giudiziale che per lattività stragiudiziale. II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga allavvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III. Lavvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dellattività professionale. IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dellassistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. ART. 10. - Dovere di indipendenza. Nellesercizio dellattività professionale lavvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. Lavvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dellavvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività. ART. 11. - Dovere di difesa. Lavvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. I. Lavvocato che venga nominato difensore dufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare allassistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore dufficio deve essere retribuito a norma di legge. II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta allassistito di un compenso per la prestazione di tale attività. ART. 12. - Dovere di competenza. Lavvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. Lavvocato deve comunicare allassistito le circostanze impeditive alla prestazione dellattività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, lopportunità della integrazione della difesa con altro collega. II. Laccettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quellincarico. ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale. E dovere dellavvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga lattività. I. Lavvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. II. E dovere deontologico dellavvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dellordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. ART. 14. - Dovere di verità. Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui lavvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. I. Lavvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. II. Lavvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale. Lavvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità. E dovere dellavvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nellalbo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dellordine. I. Lavvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. II. Costituisce infrazione disciplinare lavere richiesto liscrizione allalbo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. ART. 17. - Informazioni sullattività professionale. Lavvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dellinformazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dellaffidamento della collettività. Quanto al contenuto, linformazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. Lavvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, linformazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, linformazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, lorganizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dellordine del luogo di svolgimento dellevento. II. E vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III. E altresì vietato allavvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV. E consentita lindicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. ART. 17 bis - Mezzi di informazione consentiti - Lavvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dellordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati: ) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora lesercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; ) il Consiglio dellordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; ) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con lindicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: ) i titoli accademici; ) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; ) labilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; ) il titolo professionale che consente allavvocato straniero lesercizio in Italia, o che consenta allavvocato italiano lesercizio allestero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; ) i settori di esercizio dellattività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nellambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; ) le lingue conosciute; ) il logo dello studio; ) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; ) leventuale certificazione di qualità dello studio (lavvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dellOrdine il giustificativo della certificazione in corso di validità e lindicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste allingresso dellimmobile ove è ubicato lo studio dellavvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione allinterno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili allavvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dellordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata lindicazione del responsabile nonché i dati previsti dallart. 17 e dal punto 1) dellart. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante lindicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1). ART. 18. - Rapporti con la stampa. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione lavvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nellesclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto allavvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. III. E consentito allavvocato, previo parere favorevole del Consiglio dellordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con lindicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela. È vietata lofferta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta allacquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti. I. Lavvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. II. Costituisce infrazione disciplinare lofferta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive. Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, lavvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nellattività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono linfrazione della regola deontologica ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti. Liscrizione allalbo costituisce presupposto per lesercizio dellattività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per lutilizzo del relativo titolo. I. Costituisce illecito disciplinare luso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. II. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dellavvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi lesercizio abusivo dellattività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dallesercizio. III. Lavvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. IV. Liscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con leventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
II. RAPPORTI CON I COLLEGHI ART. 22. - Rapporto di colleganza. Lavvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. Lavvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa. II. Lavvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti allesercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che lavviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. III. Lavvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo. Nellattività giudiziale lavvocato deve ispirare la propria condotta allosservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. I. Lavvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. II. Lavvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita. III. Il difensore, che riceva lincarico di fiducia dallimputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato dufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore dufficio per lattività professionale eventualmente già svolta. IV. Nellesercizio del mandato lavvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nellinteresse della parte assistita e nel rispetto della legge. V. Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. VI. Linterruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dellOrdine. Lavvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dellOrdine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per lattuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. II. Qualora il Consiglio dellOrdine richieda alliscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nellinteresse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta delliscritto costituisce illecito disciplinare. III. Lavvocato chiamato a far parte del Consiglio dellOrdine deve adempiere lincarico con diligenza, imparzialità e nellinteresse generale. IV. Lavvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dellOrdine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché lapertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali. ART. 25. - Rapporti con i collaboratori dello studio. Lavvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione allapporto ricevuto. ART. 26. - Rapporti con i praticanti. Lavvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire unadeguata formazione. I. Lavvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato allapporto professionale ricevuto. II. Lavvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. III. È responsabile disciplinarmente lavvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita. ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega. Lavvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dellavvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare questultimo e ottenerne il consenso. ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega. Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. E producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. II. E producibile la corrispondenza dellavvocato che assicuri ladempimento delle prestazioni richieste. III. Lavvocato non deve consegnare allassistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. ART. 29. - Notizie riguardanti il collega Lesibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e lutilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che luso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto. I. Lavvocato deve astenersi dallesprimere apprezzamenti denigratori sullattività professionale di un collega. ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega. Lavvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere ladempimento. ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa. Lavvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Questultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sullattività svolta e da svolgere. I. Lelezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. II. È fatto divieto allavvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato lincarico. III. Lavvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato lincarico. ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega. Lavvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che limpugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti. ART. 33. - Sostituzione del collega nellattività di difesa. Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dellincarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per lattività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte. I. Lavvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per lassistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati. Salvo che il fatto integri unautonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. I. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto lavvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.
III. RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA ART. 35. - Rapporto di fiducia. Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. Lincarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare linteresse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, lincarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. II. Lavvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con lassistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale. ART. 36. - Autonomia del rapporto. Lavvocato ha lobbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nellosservanza della legge e dei principi deontologici. I. Lavvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. II. Lavvocato, prima di accettare lincarico, deve accertare lidentità del cliente e delleventuale suo rappresentante. III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, lavvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato. IV. Lavvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita. ART. 37. - Conflitto di interessi. Lavvocato ha lobbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui lespletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti lindipendenza dellavvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. II. Lobbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali. ART. 38. - Inadempimento al mandato. Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I. Il difensore dufficio deve assolvere lincarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione allautorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile delladempimento dellincarico. ART. 39. - Astensione dalle udienze. Lavvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore. I. Lavvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. II. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. Lavvocato che aderisca allastensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come lavvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. ART. 40. - Obbligo di informazione. Lavvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito allatto dellincarico delle caratteristiche e dellimportanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. Lavvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta lassistito ne faccia richiesta. I. Se richiesto, è obbligo dellavvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. II. E obbligo dellavvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. III. Il difensore ha lobbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nellesercizio del mandato se utile allinteresse di questi. ART. 41. - Gestione di denaro altrui. Lavvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha lobbligo di renderne sollecitamente conto. I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. II. In caso di deposito fiduciario lavvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. ART. 42. - Restituzione di documenti. Lavvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per lespletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. Lavvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre lavvenuto pagamento. ART. 43. - Richiesta di pagamento. Durante lo svolgimento del rapporto professionale lavvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dellincarico. I. Lavvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. II. Lavvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati allattività svolta. III. Lavvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. IV. Lavvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o alladempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. V. E consentito allavvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno. ART. 44. - Compensazione. Lavvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. I. In ogni altro caso, lavvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. ART. 45. - Divieto di patto di quota lite. È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. I. È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito. ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso. Lavvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. ART. 47. - Rinuncia al mandato. Lavvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato lavvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge lavvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. III. In caso di irreperibilità, lavvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita allindirizzo anagrafico e allultimo domicilio conosciuto. Con ladempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, lavvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che lassistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.
IV . RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte. Lintimazione fatta dallavvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, lavvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. II. Laddebito alla controparte di competenze e spese per lattività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito. ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte. Lavvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte. È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con laccordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I. In particolare è consentito allavvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex clienti. Lassunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e loggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto allavvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito. I. Lavvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi. ART. 52. - Rapporti con i testimoni. Lavvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore dufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o lopportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sulloggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per lespletamento dellincarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e lobbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nellinteresse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì lobbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per lesercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dellassistito. 9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dellatto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, latto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta lesistenza. Se non risulta assistita, nellinvito è indicata lopportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga allatto. Nel caso di persona minore, linvito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire allatto. 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore. ART. 53. - Rapporti con i magistrati. I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, lavvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. II. Lavvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. III. Lavvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nellesercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone. ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici. Lavvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. ART. 55. - Arbitrato. Lavvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. I. Lavvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. II. Lavvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso lavvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse allespletamento dellincarico. III. Lavvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nellaccettare lincarico, linesistenza di ragioni ostative allassunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare lincarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. IV. Lavvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti. ART. 56. - Rapporti con i terzi. Lavvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nellesercizio della professione. I. Anche al di fuori dellesercizio della professione lavvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. ART. 57. - Elezioni forensi. Lavvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dellAvvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.
ART. 58. - La testimonianza dellavvocato. Per quanto possibile, lavvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nellesercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. I. Lavvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. II. Qualora lavvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. ART. 59. - Obbligo di provvedere alladempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. Lavvocato è tenuto a provvedere regolarmente alladempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
V. DISPOSIZIONE FINALE ART. 60. - Norma di chiusura. Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano lambito di applicazione dei principi generali espressi. |